Dal 1 luglio 2010 sanzioni per chi affitta una casa non registrata al catasto

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Qualche tempo fa vi parlavamo delle nuove tecnologie con cui oggi il catasto riesce a scovare le case fantasma (su questa pagina). Ora i proprietari di case in affitto non accatastate dovrebbero drizzare bene le orecchie: dal 1 luglio 2010 sarà infatti impossibile registrare registrare senza sanzioni i contratti di locazione e affitto di fabbricati o terreni estranei al catasto, sia quelli regolari che quelli abusivi.

La disposizione stabilisce infatti che sarà necessario indicare i dati catastali nella Richiesta di registrazione di contratti (verbali o scritti) di locazione/affitto e di cessione/risoluzione/proroga, anche tacita dei medesimi. Attenzione, non si tratta tanto di indicazione dei dati catastali sul contratto, bensì sulla Richiesta di registrazione (il cosiddetto ‘modello 69‘), che può essere cartacea o telematica, con la quale gli atti vengono inoltrati all’Agenzia delle entrate. Finora questo modulo non prevedeva l’indicazione di tali dati e infatti moduli e software saranno opportunamente aggiornati.

Se l’indicazione sarà tralasciata o indicata erroneamente, verrà applicata una sanzione pari a una cifra inclusa tra il 120 e il 240% dell’imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto. Ad esempio, per un canone di affitto di 600 euro al mese, l’imposta di registro è del 2%, pari a 144 euro; la multa sarà compresa tra 172,80 euro e 345,60 euro.

L’obiettivo del Decreto Legge (78/2010, articolo 19, comma 15) è obbligare i proprietari immobiliari a fare emergere le loro case anche sotto il profilo catastale, cosa che renderà assai più arduo evadere IRPEF e ICI perché d’ora in poi sarà possibile incrociare i dati derivanti dall’anagrafe tributaria con quelli del catasto. Per gli immobili regolari ma non accatastati, finora il mancato adempimento catastale si risolveva con denuncia e pagamento delle sanzioni e degli arretrati di imposte dirette e ICI.

Invece, per i fabbricati totalmente abusivi, da oggi non si potrà più ottenere la registrazione al catasto, perché per quest’ultima è necessario il certificato di agibilità, rilasciato dal Comune: ne consegue che la registrazione del contratto di affitto esporrà necessariamente il proprietario alla sanzione.


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