Pensione: a parte la laurea, per quali periodi può essere richiesto il riscatto contributivo?

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A quanto pare, non cambieranno le norme sul cosiddetto riscatto della laurea. Ma forse non tutti sanno che, ai fini dell’anticipo della data di pensionamento o dell’incremento dell’importo pensionistico, ci sono anche altri periodi, che elenchiamo qui sotto:

* I periodi di lavoro all’estero, a condizione che l’attività si sia svolta in una nazione non convenzionata con l’Italia (e anche se nel Paese straniero i suddetti periodi sono stati assicurati e daranno diritto a una pensione in futuro). Nel momento in cui si presenta la domanda di riscatto bisogna risultare cittadini italiani e possedere i documenti necessari a dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa.

* Il servizio civile volontario avvenuto dopo il 1° gennaio 2009 è riscattabile, in toto o parzialmente, ma solo se sussiste almeno uno altro contributo di quelli obbligatori nella gestione pensionistica (nel quale verrà chiesto il riscatto) e se il periodo del servizio civile non è già coperto da altra contribuzione.

* I periodi impiegati in lavori socialmente utili fino al 31.07.95 sono coperti da contribuzione figurativa che risulta utile sia al fine di conseguire il diritto alla pensione che per determinare l’importo della pensione stessa. I lavori socialmente utili svolti dal 01.08.95 in poi valgono invece solo al fine di acquisire i requisiti per il diritto al pensionamento.

* Le assenze facoltative per maternità (solo se avvenute al di fuori del rapporto di lavoro) oppure di congedo per offrire assistenza a un disabile in famiglia, a condizione che il/la richiedente possano vantare 260 settimane di contributi versati.

Inoltre, per alcuni tipi di contribuzione avviene un accredito figurativo limitato all’obiettivo del diritto alla maturazione della pensione: esso spetta a lavoratori dipendenti (anche quelli iscritti a fondi speciali), autonomi, iscritti alla cosiddetta gestione separata (Co.co.co o professionisti). In particolare, i Co.co.co hanno l’opportunità di riscattare fino a un massimo di cinque anni precedenti il 1° gennaio 1996 (sempre che per i suddetti periodi non avessero già una copertura contributiva).


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