A cosa serve la marca da bollo

Di
marca da bollo

La marca da bollo è molto simile ad un francobollo e viene utilizzato come pagamento per la convalida di atti e documenti pubblici. Si tratta di un’imposta che sostituisce l’IVA nel caso in cui non sia esigibile. Solitamente si trova in ricevute, fatture, cambiali, registrazioni di contratti di locazione… Ad oggi è possibile applicare questo tipo di pagamento anche alle fatture elettroniche (in formato digitale).

Tipi di marca da bollo

Esistono diverse tipologie di marca da bollo: le più utilizzate sono quelle da 2 euro o da 16 euro. L’utilizzo dell’una o dell’altra non è casuale: può essere applicata a documenti della Pubblica Amministrazione o può invece riguardare atti di professionisti come fatture o ricevute fiscali. Le prime due tipologie di marca da bollo si applicano su ricevute di importo superiore a €77,47, ai conti correnti sia bancari sia postali, alla cambiali e ai contratti di locazione. Mentre la tipologia da due euro si applica su fatture e ricevute superiori al suddetto importo; le marche da bollo da 16 euro si utilizzano invece per gli atti della Pubblica Amministrazione. Esistono anche imposte 12 per mille sull’importo della cambiale, 32 euro e 230 euro per le compravendite immobiliari.

Applicazione

Le due tipologie più frequenti e più note sono la marca da bollo da 2 euro e da 16 euro.

La marca da bollo da 2 euro, come si è detto, si applica a tutti i documenti e le ricevute fiscali che superino l’importo di €77,47 e va a sostituire il pagamento dell’IVA. Il DPR 642/72 disciplina l’argomento e stabilisce le tipologie di documenti sui quali è obbligatorio apporre questo tipo di marca da bollo.

La marca da bollo da 16 euro, invece, si applica sugli atti notarili o di pubblico ufficiale, sulle scritture private, sui ricorsi verso lo Stato o verso gli enti pubblici. Esistono, in questo caso, dei soggetti esenti dall’apposizione di tale imposta da bollo: tra questi le onlus, le federazioni sportive e le associazioni di volontariato.

Sanzioni

L’articolo 23 del Dpr 633/1972 (Decreto Iva) regola il pagamento dell’imposta da bollo e prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a coloro che non rispettano tali norme. L’importo di tali sanzioni varia da un minimo di 1 ad un massimo di 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. L’obbligo di apporre la marca da bollo grava su coloro che emettono la fattura e non su coloro che la ricevono: pertanto, le sanzioni saranno applicate agli emettitori.

Marca da bollo virtuale

A partire dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto l’uso della marca da bollo virtuale in alternativa a quella tradizionale su supporto cartaceo. Questa nuova modalità rappresenta un metodo alternativo per il pagamento dell’imposta richiesta per i documenti menzionati in precedenza.

Coloro che scelgono di adottare questa opzione devono presentare una dichiarazione riepilogativa, in cui indicano il numero di atti e documenti emessi nel corso dell’anno solare precedente, suddivisi per le diverse voci di tariffa. Questa dichiarazione va compilata utilizzando il modello specifico e successivamente trasmessa in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. Questa trasmissione può essere effettuata online o tramite un intermediario, come un commercialista o un Caf. È importante rispettare la scadenza, inviando la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento.


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