Il comune di Jesi recupera due milioni di euro dai derivati

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jesiCon la Sentenza n.11658 del 24 Ottobre 2016 il Tribunale di Milano ha affermato la nullità dei contratti derivati venduti da Unicredit, condannandola a restituire al Comune di Jesi tutti gli importi incassati e ad azzerare l’indebitamento futuro (mark to market), per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Grazie alla contestazione in giudizio del contratto derivato sottoscritto con Unicredit, il Comune di Jesi – vincendo la causa di primo grado – è riuscito a recuperare la somma di 1.229.478,42 euro oltre interessi legali e ad annullare il Mark to Market a debito del Comune per un importo di Euro 670.000. Inoltre, il Tribunale di Milano ha condannato Unicredit alle spese di causa per un importo di 40.000 euro. In totale, il beneficio complessivo per il Comune di Jesi, ottenuto grazie all’apporto della Martingale Risk, è stato superiore ad Euro 2.000.000.

Il Comune marchigiano, nel 2012, aveva affidato alla Martingale Risk l’incarico di periziare il derivato per metterne in luce gli aspetti illegittimi. Successivamente, con determina del 11/7/2013, l’amministrazione comunale affidava alla Martingale Risk il compito di avviare l’azione giudiziale nei confronti di Unicredit con l’avvocato Antonio Di Gaspare, facente parte del suo network di legali.

Il derivato dal valore nozionale di 12.541.000 euro era stato stipulato il 28/6/2005 a copertura di un prestito obbligazionario, di pari importo, che il Comune aveva acceso per ristrutturare il proprio debito. Lo strumento finanziario doveva rappresentare per il Comune uno strumento di garanzia sul debito sottostante in quanto avrebbe dovuto tutelare l’Ente dal rischio di variazione del tasso di interesse. In realtà il derivato del Comune di Jesi si è rivelato l’opposto.

I periti della Martingale Risk prima e il CTU nominato dal Giudice dopo, hanno infatti riscontrato che il derivato presentava un evidente squilibrio finanziario ai danni dell’Ente locale.

La normativa di settore (D.M. 389/2003) stabilisce la possibilità per gli enti locali di sottoscrivere un collar che preveda l’acquisto di un cap da parte dell’ente contestualmente alla vendita di un floor, consentita quest’ultima solo se funzionale a ridurre il costo del cap a copertura del tasso, a patto che il valore del floor non superare quello del cap.

Invece, nel caso di specie, il valore del floor è risultato di gran lunga superiore a quello del cap, e così in realtà il Comune è risultato venditore del collar anziché acquirente. Ciò ha fatto venir meno la finalità unica per la quale il derivato è stato sottoscritto dal Comune, in totale violazione della normativa di settore (D.M. n. 389/2003).

In ragione di queste motivazioni, il Giudice ha dichiarato nullo l’intero contratto derivato e, per l’effetto, condannato Unicredit a rimborsare al Comune tutte le perdite subite in esecuzione di esso, per un importo complessivamente quantificato in Euro 1.229.478,42 oltre interessi legali. Quanto all’indebitamento futuro (mark to market), questo è stato cancellato dal momento che il derivato, essendo nullo, risulta privo di effetti.


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