Tredicesima per colf e badanti: come calcolarla

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Dopo aver parlato del calcolo delle ferie per colf e badanti, nel mese di dicembre è opportuno parlare del versamento della tredicesima mensilità, che deve essere versata prima di Natale.

L’importo della tredicesima è esattamente quello di un mese di stipendio per l’intero anno lavorativo. In altri, termini, nel mese di dicembre, il salario da pagare è doppio. Se il salario non è stato fisso durante l’anno, ma ha subito variazioni da un mese all’altro, la tredicesima mensilità sarà calcolata sulla media dei dodici mesi.

Sulle tredicesime non vanno calcolati i contributi Inps: per questo motivo il versamento dei contributi nel mese di dicembre sarà uguale agli altri mesi.

Nel caso in cui il collaboratore o la collaboratrice abbiano cominciato a lavorare nel corso dell’anno, la gratifica sarà proporzionalmente ridotta, ovvero liquidata pro quota. La retribuzione mensile va divisa per 12 e moltiplica per i mesi di lavoro. Se ad esempio l’assunzione è avvenuta il 1 di maggio, la tredicesima corrisponderà a otto mesi, cioè a 8/12esimi del salario di dicembre. Se l’assunzione è avvenuta entro il 15 di maggio, si calcola sempre il mese intero, ma se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 15° giorno del mese, allora si calcola un mese in meno, cioè 7/12esimi del salario di dicembre.

Tutti i tipi di collaboratori hanno diritto alla gratifica natalizia: quelli a servizio full-time, a ore, notturno, che siano conviventi o meno con il datore di lavoro. Tuttavia, per le colf e le/i badanti conviventi si aggiunge alla gratifica natalizia anche il plus del controvalore delle prestazioni di vitto e alloggio in natura (quest’anno pari alla somma di 5,02 euro giornalieri, che moltiplicato per 26 giorni lavorativi medi porta a 130,52 euro totali da aggiungere alla gratifica natalizia).

Per i collaboratori con più di un rapporto lavorativo, ciascuna famiglia deve pagare la propria tredicesima in maniera indipendente e proporzionale come spiegato sopra.

Un’ultimo chiarimento sull’eventuale pagamento del TFR a fine anno: esso può essere pagato, ma solo se la richiesta viene dal collaboratore (il datore di lavoro non può imporlo) e nella misura massima del 70% della cifra maturata durante l’anno.


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