Che cos’è il Conciliatore bancario

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conciliatore-bancarioDal 2005 è stato istituito un organismo per la risoluzione delle controversie tra le banche e i propri clienti, il Conciliatore bancario attraverso tre istituti: Ombudsman-Giurì Bancario; Mediazione; Arbitrato.

Dietro al nome di Conciliatore bancario si cela in realtà un’associazione creata dalla volontà dei principali istituti di credito, al fine di fornire un servizio più efficiente per la gestione dei difficili rapporti banca – utenza. Il Conciliatore Bancario-Finanziario è insomma un organismo istituito su iniziativa degli intermediari che fornisce servizi di conciliazione e arbitrato.

Il ricorso alle procedure stragiudiziali non pregiudica il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento, anche successivo alla decisione, all’Autorità giudiziaria.

OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

Si tratta di un organismo collegiale a cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie sorte con gli intermediari se l’importo richiesto non supera i 100.000 Euro e sulle altre tipologie di operazioni che non sono assoggettate alla competenza del Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’Ombudsman svolge una vera e propria istruttoria e la decisione è motivata e resa entro 90 giorni.

MEDIAZIONE

Si tratta di uno strumento pensato per risolvere una controversia, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, affidando ad un terzo indipendente, il Mediatore per l’appunto, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
La Mediazione è regolata dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di controversie in materia bancaria e finanziaria, è obbligatorio tentare preventivamente la Mediazione Civile e Commerciale prima di rivolgersi ad un Giudice, quale che sia l’importo in lite. Ogni Giudice può disporre, in ogni momento del procedimento, di tentare la Mediazione.

ARBITRATO

Si tratta di una procedura diretta a risolvere una controversia con l’intervento di un esperto (non un giudice ordinario), l’Arbitro, cui le parti affidano il compito di giudicare. L’arbitrato può esser richiesto per qualsiasi controversia tra intermediari bancari e finanziari e la clientela, a prescindere dal valore della lite.
Per richiedere un Arbitrato è necessario inoltrare alla Segreteria della Camera Arbitrale del Conciliatore Bancario-Finanziario un’istanza da compilare secondo le indicazioni del Regolamento.

La controversia si conclude entro massimo 240 giorni con la pronuncia di un “lodo” (che può acquistare efficacia esecutiva), con cui si stabilisce anche a quale parte spetta l’onere del pagamento delle spese.


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