Le nuove imposte patrimoniali della Manovra Monti: un promemoria sintetico

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Con tutti i provvedimenti legislativi di cui si è sentito parlare e le indiscrezioni che circolano sulle leggi ancora da attuare, è facile perdersi in un mare di percentuali e di cifre senza riuscire a chiarirsi le idee sulle tasse e le imposte che dovremo pagare nel corso dell’anno. Ecco dunque un sunto delle imposte di tipo patrimoniale sancite dalla legge del 22.12.2011 n. 214:

* imposta dello 0,76% su tutti gli immobili esteri proprietà di persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali, con valore retroattivo, a decorrere dall’anno 2011. Dunque, nessuna imposta da pagare sugli immobili situati all’estero proprietà di società commerciali, società semplici, trust ed enti non commerciali. Come si calcola l’imposta? Sul costo dell’immobile così come risulta dall’atto di acquisto oppure dai contratti. Se questo riverimento dovesse mancare, l’imposta va calcolata sul valore di mercato rilevabile in loco. Va detto anche che sarà possibile dedurre un credito d’imposta uguale all’ammontare dell’imposta patrimoniale eventualmente già versata nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Il primo versamento dell’imposta dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012, oppure entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,4%.

* imposta dello 0,10% per gli anni 2011 e 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013 su tutte le attività finanziarie detenute fuori dai confini dell’Italia da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali. Tra le attività di tipo finanziario sono inclusi i conti correnti bancari esteri. Queste aliquote si applicano su una base imponibile costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie (valore rilevato alla fine di ogni anno solare oppure secondo il valore nominale o di rimborso). Questa imposta viene applicata in maniera proporzionale alla quota e al periodo di detenzione; è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare della suddetta imposta patrimoniale versata nello Stato straniero. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 18 giugno 2012 oppure entro il 18 luglio 2012 con una maggiorazione dello 0,4%.

* prelievo annuale (imposta di bollo speciale) dell’1% nel 2012, dell’1,35% nel 2013 e dello 0,4% dal 2014 su tutti i capitali che hanno beneficiato dello “scudo fiscale” e ancora segretati. L’imposta di bollo concerne soltanto le attività di tipo finanziario (titoli, azioni, ecc.), non immobili, barche e simili. Si noti: anche le attività finanziarie derivanti da sanatorie attuate anni fa. Come si calcola questa imposta di bollo? Al netto dell’eventuale imposta di bollo “ordinaria” già dovuta per le comunicazioni alla clientela da parte delle banche riguardanti prodotti e strumenti finanziari, introdotta dal recente decreto del Governo. Sono gli intermediari finanziari che devono provvedere a trattenere l’imposta (ricevendone ordine dal contribuente) e devono effettuare il versamento entro il 16 febbraio di ogni anno anno. In pratica, entro il 16 febbraio 2012, gli intermediari finanziari devono versare l’1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6 dicembre 2011. Per i versamenti omessi, la sanzione è pari all’importo non versato.

* imposta straordinaria pari all’1% sulle attività finanziarie “scudate” che, in data 6 dicembre 2011, fossero state totalmente o in parte prelevate dal rapporto (di deposito, amministrazione o gestione) acceso per attuare la procedura di emersione – oppure dismesse. Questa imposta è dovuta solo per l’anno 2012, con modalità analoghe a quelle delle imposte per i capitali scudati di cui abbiamo parlato appena sopra.


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