Manovra Finanziaria 2026 in breve
Di admin admin
Incentivi, percentuali, limiti e simulazioni operative: tutte le misure in arrivo per il mondo produttivo
La Manovra 2026, approvata definitivamente, introduce un pacchetto articolato di misure rivolte alle imprese, con un impianto che punta a favorire gli investimenti produttivi, rafforzare la competitività e accompagnare il sistema industriale nella doppia transizione digitale ed energetica, senza tuttavia rinunciare agli obiettivi di contenimento del deficit. Anche se i nodi aperti restano tantissimi e le imprese sono sempre più in difficoltà di fronte al mare magnum di tira e molla normativi, qualcosa di buono in questa Legge di bilancio c’è anche per loro.
Rispetto alle bozze circolate nelle settimane precedenti all’approvazione, il testo finale presenta interventi più selettivi, con incentivi concentrati su investimenti qualificati, tetti di spesa ben definiti e una chiara distinzione tra misure immediate e interventi con effetti differiti negli anni successivi. Di seguito l’analisi operativa delle principali misure per le imprese.
Iperammortamento 2026-2028
Il cuore della Manovra per il mondo produttivo è rappresentato dal nuovo iperammortamento triennale, che torna a essere lo strumento principale di incentivo agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028, con una finestra sufficientemente ampia per consentire alle imprese di pianificare investimenti di medio periodo.
Il meccanismo non prevede un credito d’imposta, ma una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile, secondo un sistema a scaglioni:
Quota di investimento Maggiorazione
fino a 2,5 milioni € +180%
oltre 2,5 e fino a 10 milioni € +100%
oltre 10 e fino a 20 milioni € +50%
Il tetto massimo agevolabile è pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Oltre questa soglia, l’investimento non beneficia di alcuna maggiorazione.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi e territoriali dell’iperammortamento:
- i beni devono essere nuovi;
- devono rientrare nelle categorie di beni interconnessi e digitali (quelli della logica Transizione 4.0);
- devono essere prodotti in UE o SEE.
È stata eliminata, nella versione definitiva, l’ipotesi di una maggiorazione rafforzata al 220% per investimenti green, inizialmente ipotizzata nelle prime bozze.
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 determinati secondo i criteri di competenza fiscale di cui all’articolo 109 del Tuir: per gli acquisti e i beni in leasing rileva la data di consegna o spedizione, mentre per i beni realizzati in appalto conta la data di ultimazione. Qualora il trasferimento della proprietà avvenga in un momento successivo, farà fede la data di questo trasferimento.
Un’impresa industriale investe nel 2026 8 milioni di euro in macchinari agevolabili:
2,5 mln × 180% = 4,5 mln
5,5 mln × 100% = 5,5 mln
Costo fiscalmente rilevante ai fini ammortamento: 10 milioni di euro
Questo maggiore valore consente di aumentare le quote di ammortamento deducibili, ridurre l’imponibile IRES e IRAP e migliorare il cash flow nei primi esercizi.
Per quanto riguarda i beni agevolabili, il testo introduce una novità rilevante: gli allegati A e B della legge 232/2016 vengono sostituiti da due nuovi elenchi, l’allegato III-bis (beni materiali) e l’allegato III-ter (beni immateriali). Si tratta di un aggiornamento di peso, pensato per riflettere l’evoluzione tecnologica più recente.
L’allegato III-bis conserva l’impostazione dell’elenco originario, ma aggiunge un nuovo gruppo IV dedicato alle infrastrutture digitali. Vi rientrano: infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per machine learning); infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi Tsn per applicazioni in tempo reale); infrastrutture di cybersecurity Ot/It (firewall industriali, sistemi Ids/Ips conformi allo standard Iec 62443).
Di rilievo anche l’introduzione di esclusioni espresse, che chiariscono in modo netto cosa resta fuori: pc, notebook, tablet, stampanti, scanner e periferiche da ufficio; apparati di rete domestici o per piccoli uffici (Soho); sistemi di archiviazione non integrati nei processi operativi. Un chiarimento atteso, che dovrebbe contribuire a ridurre le incertezze interpretative e il contenzioso degli anni precedenti.
L’allegato III-ter estende in modo significativo l’ambito dei beni immateriali. Tra le principali novità figurano: software di intelligenza artificiale generativa e Large language models per la creazione automatizzata di contenuti e codice; sistemi di Agentic Ai con funzioni decisionali automatizzate; piattaforme Mlops (Machine learning operations) per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai; software per il calcolo della carbon footprint e per analisi Lca; piattaforme per il Digital product passport; soluzioni per la creazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram; piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.
Transizione 4.0
Accanto all’iperammortamento, la Manovra prevede il rifinanziamento del credito d’imposta Transizione 4.0, con una dotazione aggiuntiva pari a 1,3 miliardi di euro. La misura serve a evitare il vuoto normativo dopo l’esaurimento delle risorse precedenti, e garantire continuità agli investimenti in software, sistemi di automazione, digitalizzazione dei processi.
Occhio ai paletti molto stretti: la copertura riguarda solo investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e la fruizione avviene esclusivamente nel 2026 tramite compensazione in F24.
Iperammortamento e Transizione 4.0 non sono alternativi, ma strumenti complementari da valutare caso per caso.
ZES Unica
La ZES Unica per il Mezzogiorno resta uno degli assi portanti della Legge di bilancio. Per il 2026 sono stanziati 532,64 milioni di euro destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree ZES.
Ma quali sono gli investimenti agevolabili? Rientrano nel perimetro:
- acquisto di macchinari e impianti;
- realizzazione o ampliamento di strutture produttive;
- investimenti funzionali a nuove unità produttive.
Un’altra novità riguarda la fruizione del credito ZES agricolo. Per microimprese e PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale si passa al 58,7839%, mentre per le grandi imprese della produzione primaria di prodotti agricoli si arriva al 58,6102%.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, riduce direttamente il carico fiscale ed è soggetto a limiti di spesa e procedure di autorizzazione.
Un’impresa manifatturiera investe 3 milioni di euro in un nuovo stabilimento in area ZES.
A fronte dell’investimento, ottiene un credito d’imposta calcolato in percentuale sull’investimento ammissibile, riduce l’esborso fiscale negli anni successivi e migliora il rendimento complessivo del progetto.
Nuova Sabatini e Contratti di Sviluppo
Anche la Nuova Sabatini, strumento di finanziamento agevolato per l’acquisto di macchinari e tecnologie, viene rifinanziata per il 2026 con stanziamenti specifici. Parallelamente, si rafforzano i Contratti di Sviluppo destinati a progetti di investimento industriale di grande impatto.
Una PMI che richiede un finanziamento sotto Nuova Sabatini può ottenere fondi a tasso agevolato e contributi agli interessi, rendendo l’operazione di investimento meno onerosa.
Tassazione agevolata al 5% su aumenti
La Manovra interviene anche sul fronte del lavoro, estendendo la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali. L’agevolazione si applica ai lavoratori con reddito fino a 33mila euro annui.
Pur essendo formalmente una misura lato lavoratori, per le imprese produce effetti diretti sul costo del lavoro netto, sulla negoziazione sindacale e anche sulle politiche di retention.
Ritenuta d’acconto per le imprese
Nel testo finale della Finanziaria 2026 compare anche una misura con effetti differiti, ma rilevante in ottica di pianificazione: una ritenuta d’acconto sulle imprese dello 0,5% dal 2028, che sale all’1% dal 2029. Non incide sul 2026, ma va considerata nei business plan pluriennali.
Fondo di garanzia PMI
La Manovra rafforza poi il Fondo di Garanzia per le PMI, con ampliamento della platea dei beneficiari e maggiore copertura del rischio per gli istituti di credito.
L’effetto pratico è maggiore accesso al credito, minori richieste di garanzie reali e supporto a imprese in fase di investimento o ristrutturazione.
Sugar Tax e Plastic Tax
Slittamento invece a fine 2026 per l’entrata in vigore di Sugar Tax e Plastic Tax, che continuano ad essere rinviate ad oltranza.
Tobin Tax
In Manovra anche il raddoppio della Tobin Tax: passa dall’1 al 2 per mille sui mercati regolamentati e dal 2 al 4 per mille sui mercati non regolamentati a partire già dal 2026.
Compliance fiscale
La Legge di bilancio allarga infine strumenti non solo di vantaggio fiscale ma di certezza e semplificazione dei rapporti con il Fisco, come l’ampliamento della cooperative compliance, utile per imprese di grandi dimensioni per ridurre il contenzioso tributario. Per le PMI, questo significa meno incertezze e potenziali contenziosi, oltre a una gestione fiscale più prevedibile.
IRPEF: riduzione dell’aliquota intermedia
Il fulcro della riforma IRPEF contenuta nella Manovra 2026 è la riduzione dell’aliquota della fascia intermedia dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. L’intervento è strutturale e incide direttamente sull’imposta lorda, senza modificare il numero degli scaglioni.
La misura è però accompagnata da un meccanismo di sterilizzazione per i contribuenti con redditi elevati. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 200mila euro, il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota viene neutralizzato attraverso una riduzione delle detrazioni al 19%, ad eccezione delle spese sanitarie. Ne deriva una redistribuzione del vantaggio fiscale concentrata sui redditi medio-alti, ma non sui grandi contribuenti.
. Reddito complessivo: 40.000 euro
Quota tassata al 33% (28.000-40.000): 12.000 euro
Riduzione d’imposta: 2% × 12.000 = 240 euro annui
. Reddito complessivo: 50.000 euro
Quota tassata al 33% (28.000-50.000): 22.000 euro
Riduzione massima teorica: 440 euro annui
. Reddito complessivo: 220.000 euro
Beneficio teorico: 440 euro
Riduzione detrazioni: 440 euro
Beneficio effettivo: nullo
ISEE
Nel 2026 l’ISEE cambia soprattutto in due direzioni: da un lato si alleggerisce l’impatto della prima casa e si rendono più favorevoli alcuni parametri per i nuclei con figli. Dall’altro si alza nettamente l’asticella dei controlli, e quindi del rischio di contestazioni in caso di DSU incoerenti.
La novità più immediata, in termini di calcolo, riguarda l’esclusione della prima casa dal patrimonio immobiliare: il limite sale da 52.500 euro a 91.500 euro. Per chi risiede nelle città metropolitane la soglia viene ulteriormente innalzata fino a 120mila euro (e non 200mila come previsto nelle bozze precedenti). Inoltre, per i beneficiari di alcune misure (tra cui Assegno unico, Assegno di inclusione, bonus nido e bonus bebè) è previsto anche un incremento di 2.500 euro per ogni figlio successivo al primo (non più “dal secondo” come in precedenza).
Operativamente questo significa che, in molti casi, il valore dell’abitazione principale inciderà meno (o per nulla) sull’indicatore, con effetti potenzialmente rilevanti sulle soglie di accesso e sulle fasce di beneficio.
Sul fronte famiglia, la Manovra interviene anche sulle scale di equivalenza: vengono previste maggiorazioni in presenza di figli, con incrementi indicati pari a +0,1 con due figli, +0,25 con tre, +0,40 con quattro e +0,55 dal quinto figlio, in particolare per nuclei collegati a determinate prestazioni/strumenti di sostegno.
Il capitolo più delicato, però, è quello dei controlli. Dal 2026 i controlli sulle dichiarazioni vengono rafforzati con incroci automatici: per contrastare finte residenze e nuclei “artificialmente separati”, i riscontri avverranno tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Per individuare incoerenze patrimoniali – il classico “ISEE basso ma beni intestati” – l’INPS potrà accedere poi al PRA/ACI e verificare la presenza di auto, moto e imbarcazioni intestate e non coerenti con quanto dichiarato. Inoltre, entra esplicitamente nel perimetro anche ciò che spesso è fonte di omissioni: giacenze/investimenti all’estero in valuta e criptovalute, che dovranno essere considerate nel calcolo.
In parallelo, da gennaio la DSU precompilata diventa la modalità ordinaria per richiedere l’ISEE (anche tramite CAF), con l’obiettivo di ridurre errori e incongruenze.
Nucleo: 4 persone (2 genitori + 2 figli), residente in città metropolitana.
Abitazione principale: valore rilevante ai fini ISEE (patrimonio immobiliare) = 180.000 €
Patrimonio mobiliare “tradizionale” (conti, titoli, ecc.) = 12.000 €
Criptovalute = 6.000 €
Nessun altro immobile
Prima (regole 2025): una parte della prima casa rientra nel patrimonio ISEE perché la soglia di esclusione è più bassa (52.500 €). Quindi l’immobile tende a “spingere su” l’indicatore.
Dal 2026:
- essendo residente in città metropolitana, la franchigia per la prima casa può arrivare fino a 120.000 €: con un valore di 180.000 €, l’abitazione principale pesa molto meno nel patrimonio immobiliare ISEE;
- entrano invece in modo esplicito le criptovalute nel patrimonio mobiliare: ai 12.000 € si sommano i 6.000 €, per un totale di 18.000 € da considerare;
- con due figli, la scala di equivalenza è maggiorata (+0,1), con effetto ulteriore di riduzione dell’ISEE a parità di base economica (soprattutto per prestazioni collegate).
Per molte famiglie proprietarie della prima casa, specie in aree metropolitane, l’ISEE può scendere per l’alleggerimento dell’immobile, ma cresce il rischio di contestazioni se risultano patrimoni “nuovi” (cripto/estero) o intestazioni (veicoli) incoerenti con la DSU.
IVA
In ambito IVA, viene introdotto un meccanismo di liquidazione automatica dell’imposta anche nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’Agenzia delle Entrate potrà determinare l’IVA dovuta sulla base dei dati disponibili, notificando l’esito al contribuente. Per gli studi professionali questo, come ovvio, implica un aumento significativo del rischio operativo in caso di omissioni formali.
Straordinari, notturni e festivi: imposta sostitutiva al 15%
Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, la Manovra 2026 introduce un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo. L’imposta sostituisce IRPEF e addizionali e si applica entro un limite massimo di beneficio pari a 1.500 euro annui.
Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non incidono sulle detrazioni.
Reddito complessivo: 38.000 euro
Compensi straordinari: 3.000 euro
. Regime ordinario:
Tassazione media: 30%
Imposta: 900 euro
. Regime agevolato:
Imposta sostitutiva 15%: 450 euro
Risparmio fiscale: 450 euro
Flat tax al 5% per aumenti su rinnovi
Debutta la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti previsti dai rinnovi contrattuali: si applica ai redditi fino a 33mila euro e riguarda i contratti rinnovati nel triennio 2024-2026.
Marco è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 30mila euro. Nel 2025 il suo contratto viene rinnovato e prevede:
Incremento contrattuale: 1.200 euro annui
Premio di risultato: 3.000 euro
- Incremento contrattuale
L’aumento di 1.200 euro rientra nella tassazione agevolata al 5% perché:
il reddito complessivo è sotto i 33.000 euro;
il contratto è rinnovato nel periodo 2024–2026.
Imposta dovuta:
1.200 × 5% = 60 euro
Netto dell’aumento:
1.200 − 60 = 1.140 euro
2. Premio di risultato
Il premio di 3.000 euro rientra nel limite di 5.000 euro e beneficia dell’imposta sostitutiva all’1%.
Imposta
dovuta: 3.000 × 1% = 30 euro
Netto del premio:
3.000 − 30 = 2.970 euro
Grazie alla tassazione agevolata, Marco paga 90 euro di imposte su 4.200 euro complessivi. Il netto percepito è 4.110 euro. Con la tassazione ordinaria, l’importo netto sarebbe stato sensibilmente più basso.
Flat tax su premi di produzione
Per i premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, entro il limite di 5mila euro, l’imposta sostitutiva si riduce invece all’1%.
Stretta per i professionisti che lavorano con la PA
Prima di effettuare pagamenti a un professionista con debiti fiscali, qualora l’importo superi i 5mila euro, la Pubblica Amministrazione provvederà innanzitutto a saldare le pendenze con l’Agente della riscossione. Solo successivamente corrisponderà al beneficiario l’eventuale somma residua.
Un professionista deve ricevere 10.000 euro dalla Pubblica Amministrazione per una prestazione svolta. Tuttavia, risulta avere debiti fiscali pari a 3.000 euro iscritti a ruolo.
In questo caso, la Pubblica Amministrazione versa prima i 3.000 euro all’agente della riscossione per estinguere il debito. I restanti 7.000 euro vengono poi pagati direttamente al professionista.
Se invece il debito fosse stato di 12.000 euro, l’intero importo di 10.000 euro sarebbe stato utilizzato per coprire parzialmente il debito, senza alcun pagamento al professionista.
Affitti brevi: novità su attività d’impresa
In materia di affitti brevi, la Manovra 2026 conferma l’aliquota della cedolare secca al 21% sulla prima casa in affitto e del 26% dalla seconda casa in poi. Quindi nessuna novità in questo senso. La vera svolta riguarda l’attività d’impresa, che dal 2026 scatta non più dal quinto immobile in su ma già dal terzo.
Casa A genererà reddito da affitto breve di 10.000€
Casa B genererà reddito da affitto breve di 8.000€
Casa C genererà reddito da affitto breve di 12.000€
Tutti gli immobili sono affittati per periodi brevi (<30 giorni) nel 2026.
- Solo un immobile in affitto breve (Casa A)
Voce Importo
Reddito da locazione (Casa A) 10.000€
Tassazione cedolare secca (21%) 10.000 × 21% = 2.100€
Netto per il proprietario 10.000 − 2.100 = 7.900€
Su un solo immobile si applica la cedolare secca al 21%.
2. Due immobili in affitto breve (Casa A + Casa B)
Voce Casa A Casa B
Reddito da locazione 10.000€ 8.000€
Aliquota cedolare 21% 26%
Imposta dovuta 10.000 × 21% = 2.100€ 8.000 × 26% = 2.080€
Netto dopo tasse 7.900€ 5.920€
Totale imposta: 4.180€
Totale netto per il proprietario: 13.820€
Sul primo immobile si applica il 21%, sul secondo il 26%.
3. Tre immobili in affitto breve (Casa A + Casa B + Casa C)
Con 3 immobili la Manovra considera l’attività come imprenditoriale dal terzo in poi, quindi non si può più applicare la cedolare secca su Casa C: bisogna aprire Partita IVA e tassare i redditi da locazione secondo il regime d’impresa. Tutti i redditi da locazione diventano reddito d’impresa e la cedolare secca non è più applicabile a nessun immobile.
Redditi lordi annui:
– Casa A: 10.000 €
– Casa B: 8.000 €
– Casa C: 12.000 €
Totale ricavi da affitti brevi:
10.000 + 8.000 + 12.000 = 30.000 €
Ipotizziamo (la tassazione reale dipende dal regime scelto, dai costi deducibili, da IRPEF/IRES, IVA e contributi):
Reddito imponibile netto = 40% dei ricavi
Aliquota fiscale media complessiva = 24%
Calcolo del reddito imponibile d’impresa
Reddito imponibile netto:
30.000 × 40% = 12.000 €
Calcolo delle imposte
Imposte d’impresa:
12.000 × 24% = 2.880 €
Risultato finale
Ricavi totali = 30.000 €
Imposte d’impresa (stima) = 2.880 €
Netto dopo le tasse = 27.120 €.
Condono edilizio
La Manovra estende infine l’accesso agli interventi di riqualificazione urbana anche agli immobili regolarizzati tramite le sanatorie del 1985, 1994 e 2003 ma, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale del 2022, 2023 e 2024 che hanno negato premialità volumetriche agli immobili abusivi, anche se condonati, la novità potrebbe essere bloccata.
Rottamazione quinquies: come funzionerà
A livello fiscale, la Manovra 2026 introduce poi una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2023. Si tratta della rottamazione quinquies, che consente l’estinzione dei debiti senza sanzioni e interessi di mora.
I debiti devono essere almeno pari a 5.400 euro. Sono esclusi dalla misura i carichi derivanti da accertamenti e quelli relativi al recupero di aiuti di Stato. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o mediante rateizzazione in 9 anni fino a 54 rate bimestrali (ognuna di almeno 100 euro) con applicazione di interessi al 3% annuo.
La misura assume particolare rilievo per imprese e professionisti che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale per accedere al credito o a bandi pubblici.
Debito iscritto a ruolo: 17.000 euro
Capitale: 12.000 euro
Sanzioni e interessi: 5.000 euro
Importo dovuto in rottamazione: 12.000 euro
Rateizzazione massima:
Numero rate: 54
Rata media capitale: circa 222 euro
Interessi complessivi stimati: circa 1.300 euro
Esborso totale: circa 13.300 euro
Sarà possibile pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, fermo restando che l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o definizioni senza importi da pagare. Chi paga ratealmente, deve gli interessi del 3% annuo, sulle somme dovute a decorrere dal 1° agosto 2026. Per i pagamenti non è prevista la cosiddetta tolleranza di cinque giorni, che è ammessa per la rottamazione quater. Chi paga in ritardo, anche se dopo un giorno dalla scadenza, perde i benefici della definizione agevolata. Restano fermi i differimenti da calendario, in caso di pagamenti in scadenza nei giorni di sabato, domenica o festivi. La domanda per la rottamazione quinquies si potrà presentare in via telematica entro il 30 aprile 2026, con la dichiarazione che sarà pubblicata al più tardi il 21 gennaio 2026, cioè entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Sono previste tre cause di decadenza dalla definizione. Sono in ogni caso esclusi dalla definizione gli importi dovuti a seguito di accertamenti fiscali o previdenziali. Sono queste le più importanti novità della quinta edizione della rottamazione cartelle.
No a debiti da accertamenti È stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione della dichiarazione, cosiddetti controlli automatizzati o formali (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633/1972 per l’Iva), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Come aderire Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, con la dichiarazione solo online entro il 30 aprile. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate. Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o le definizioni senza importi da pagare.
Interessi del 3% Il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Chi paga a rate, deve anche gli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
Le ipotesi di decadenza Previste tre ipotesi di decadenza in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore per fare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.


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