Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero?

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Come in passato, l’imposta patrimoniale sulle case possedute fuori dai confini italiani (da persone fisiche con residenza italiana) deve essere versata con il modello Unico 2012, precisamente nella sezione XVI. Cambia però la base imponibile per questo tributo.

La formulazione delle normative è stata più volte modificata, ma la versione definitiva prevede che, per gli immobili ubicati nell’Unione Europea o negli stati dello Spazio Economico Europeo (i 27 stati dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma non la Svizzera) il valore imponibile corrisponda a quello stabilito (ed eventualmente rivalutato) nel Paese straniero.

Se questo valore non dovesse essere indicato in alcun documento, l’imponibile si calcola in base al costo d’acquisto oppure al valore di mercato dell’immobile. Informazioni spesso non facili da reperire per operatori del CAF e consulenti.

Però se il contribuente ha già versato almeno un’aliquota dello 0,76% nel Paese considerato come imposta patrimoniale sugli immobili, non deve versale alcunché al Fisco italiano.

1.155 commenti su “Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero?”
  1. mario ha detto:

    Il valore catastale del mio immobile in Francia è pari a 1.999 e dunque applicando lo 0,76% dovrei pagare 15 euro. Un pò strano anche perchè utilizzando alla lettera questo criterio di calcolo nessun possessore di immobili in Francia pagherebbe alcunchè. E’ corretto? Dove si possono trovare le modalità di calcolo?
    Grazie
    Mario Pacchiardo

  2. Stedman ha detto:

    Non è falso. Il valore catastale sul “taxe foncier” è la” valeur cadastrale locative” = “rendita catastale” in italiano. Deve moltiplicare par 180 per ottenere il valore catastale!! (Sono inglese, mi dispiace per il mio italiano)

  3. Gobgraz ha detto:

    Interessante la risposta di Stedman a Mario … Ho visitato molti siti in materia, ma nessun altro cita il moltiplicatore 180. Dove l’ha scovato? Puo’ citarmi la fonte per approfondimenti? Intanto, segnalo che in Francia il valore catastale (l’equivalente della nostra rendita catastale) e’ cosa diversa dal valore locativo: sul primo viene calcolata la tax fonciere, sul secondo (che e’ il doppio) si calcola la tax d’habitation. Ma i moltiplicatori francesi della rendita per stabilire il valore catastale dell’immobile non li ho trovati da nessuna parte!

  4. Piero ha detto:

    La taxe foncière si applica su una base imponibile che è pari alla “revenue net cadastrale”, ottenuta a partire dal “valeur locative cadastrale” con un abbattimento del 50%.
    Questa è una rendita catastale, ben diversa dal valore catastale!
    Purtroppo non riesco a trovare come si arriva al valore catastale a partire dalla rendita catastale, ma se si applicasse davvero il moltiplicatore 180 si arriverebbe a valori in certi casi molto più alti del valore d’acquisto o del valore commerciale.

  5. francesco ha detto:

    Salve,
    ho scritto anche io al fisco francese per chiedere la valeur cadastrale imposable del mio appartamento, sono in attesa di risposta. Qualcuno ha delle novità?

  6. mario antonio ha detto:

    Per rispondere a Francesco, segnalo di aver già chiesto anch’io al Centre nationale des Impots pour non Residents se la taxe fonciere era in tutto o in parte da considerare un’imposta patrimoniale. Mi hanno rimandato al Centre des Impots del mio dipartimento, che senz’altro mi darà un’altra risposta evasiva. Anche la Camera di commercio italiana di Nizza, che dovrebbe in teoria saperne qualcosa per via dei molti appartamenti posseduti da italiani in Costa Azzurra e nonostante abbia fatto qualche settimana fa un corso sulla tassazione degli immobili in Francia, non è al momento in grado di dare una risposta certa. La cosa sicura è che la rendita catastale francese è riferita al valore locativo del bene, non al suo valore complessivo, e un coefficiente o un moltiplicatore fisso che consenta di risalire da un valore all’altro pare non esistere non tanto perché la cosa sia impossibile, ma per il fatto che la fiscalità francese non ragiona sul valore del bene, ma sulla sua redditività immediata…

  7. gobgraz ha detto:

    Mi associo pienamente a quanto evidenziato da Piero e da Mario Antonio e ribadisco l’appello a Stedman di chiarire la fonte e la fondatezza della sua informazione sul moltiplicatore catastale. Dal Centre Impots Non Residents (Francia), per il momento nessuna risposta utile. In assenza di valore catastale, l’Agenzia delle Entrate (in Italia) mi ha dato precisa indicazione di dichiarare il costo risultante dall’atto d’acquisto, calcolare l’imposta e dedurre la tax foncière. Se il risultato è negativo, l’IVIE non è dovuta; diversamente è dovuta la differenza.

  8. dmarches ha detto:

    A parte capire dove si può trovare il valore catastale in Francia,
    volevo sapere: il 18/06/2012 bisogna pagare l’IVIE per tutto il 2011 (meno la Taxe Foncière) e l’acconto per il 2012 (in quale percentuale ?).

  9. IVANA BRACCHI ha detto:

    Se la base su cui calcolare le imposte IVIE è il valore di acquisto dell’immobile non mi sembra corretto in quanto vi è una differenza enorme fra immobili acquistati di recente e immobili acquistati molti anni fa. Io ritenevo che il valore catastale fosse la base di imposizione sulla quale vengono calcolate le imposte Francesi della tax foncieres moltiplicato per 100. Ma forse il coefficente non è 100!!!? Per quanto riguarda il pagamento in Italia, non segue l’IMU ma si paga con il Modello Unico Quadro M sez. XVI si calcola lo 0,76 (sulla base imponibile che ancora non sappiamo quale) e si deduce quanto già pagato in Francia

  10. dmarches ha detto:

    Ho capito che l’IVIE nn segue L’IMU, ma la mia domanda era:
    il 18/06/2012 bisogna pagare l’IVIE per tutto il 2011 (meno la Taxe Foncière) + l’acconto per il 2012 (in quale percentuale ?).

  11. Natalie ha detto:

    Ho un appartamento in Francia ( in compropritò) e sulla cartella della Taxe Fonciére la base di 1720 e cotisation totale 708. Se dovessi calcolare l’Ivie 0,76% sulla base di 1720 dovrei pagare solo €13. cioè €6,50 a testa.
    Ma non era stato detto che si deve calcolare sul valore di acquisto? A pochi giorni dal pagamento non si capisce nulla. Vi prego chiaritemi la cosa. Grazie

  12. Piero ha detto:

    Se leggi bene i commenti precedenti scopri che la “base” è la RENDITA catastale, e non il VALORE catastale.
    Stedman il 20 maggio dice che valore catastale = rendita catastale x 180, ma non ci dice da dove spunta fuori questo moltiplicatore. In ogni caso è alto e, per esempio nel mio caso, supera il valore d’acquisto.
    Ivana il 30 maggio dice che valore = 100 x rendita, che a me starebbe bene, ma anche lei non dice da dove spunta il suo moltiplicatore.
    Sto cercando di avere una risposta dal mio notaio in Francia.

  13. Peter Allen ha detto:

    Anche io ho un appartamento in Francia. il valore base della Taxe Fonciere è 1788. Informazione ricevuto da altre persone che si sono informati con l’ufficio catasto in Francia indicavano questa cifre base come valore catastale ma per calcolare l’IVIE bisogna multiplicare per 100 per arrivare a un valore che nel mio caso (178800) sarebbe circa 50% del valore commerciale (390000). La tassa di 0.76% sarebbe 1358,88 meno la taxe fonciere già pagato 745 = 613.88. Altri fonti invece dicono che il valore catastale in Francia non è il valore base della Taxe Fonciere ma in assenza di altra informazione suggeriscono di pagare cosi e aspettare un eventuale conguaglio a fine anno. C’è qualcuno che possa chiarire questo punto fondamentale. Molte grazie

  14. Natalie ha detto:

    Ho letto da altre parti che su deve sempre usare il valore di acquisto. Aspettiamo lumi: Grazie

  15. Cecilia ha detto:

    Sulla rivista della società immobiliare APCO S.r.l ho trovato:

    Il governo ha apportato delle modifiche al Decreto Legge con il quale ha istituito l’IVIE, l’imposta dello,0,76% sulle case all’estero (sia in proprietà che per altro diritto reale). Le modifiche riguardano il possesso di immobili nell’ambito dell’Unione Europea per le quali l’imposta può essere calcolata invece che sul prezzo di acquisto (come avviene per le case al di fuori dell’UE) su un valore che lo stato estero calcola per l’applicazione di imposte patrimoniali. In Francia dal 1989 si paga una imposta progressiva (primo scaglione 0,5%) sui patrimoni di oltre 1.300.000 €. Per quanto concerne gli immobili, viene assunto quale “valore patrimoniale” il risultato di questo calcolo: dalla cartella della Taxe Foncière si deve prendere, nella tabella dell’ultima pagina, il valore indicato nella riga BASE, detto valore si moltiplica per 2 e si ottiene la rendita che rappresenta il 3%-5% del “valore patrimoniale” (la percentuale 3%-5% varia in base al comune, al quartiere, alla data di costruzione o ristrutturazione dell’immobile e può essere calcoolata solo da un professionista); sul “valore patrimoniale” si calcola l’IVIE dello 0,76% da cui si detrae la Taxe Foncière già pagata in Francia.

    Facciamo un esempio pratico per un monolocale ad Aix en Provence acquistato nel 1995 a 33.000 €. Il valore di BASE è 1.448 € che moltiplicato per 2 dà una rendita di 2.896 €. Se questo importo rappresenta il 4% (non conoscendo il valore di Aix en Provence è stata considerata una aliquota media) il “valore patrimoniale” è 72.400 €. L’IVIE sarebbe quindi 0,76% di 72.400 € = 550 € da cui si detrae la Taxe Foncière di 320 € pagata in Francia, pagando quindi in Italia una imposta di (550-320) 230 €.

    In questo caso in realtà conviene calcolare l’IVIE sul prezzo di acquisto (occorre però avere copia dell’atto di acquisto). Infatti lo 0,76% di 33.000 € (prezzo di acquisto nel 1995) è solo 250 € (invece dei 550 € calcolati con la formula del “valore patrimoniale”) e detratta la Taxe Foncière di 320 € il risultato è negativo e quindi non si deve pagare alcuna imposta in Italia.

    In linea di massima si può considerare che per immobili acquistati negli ultimi 10012 anni può essere conveniente calcolare l’IVIE sulla base del “valore patrimoniale”, mentre per acquisti effettuati prima del 2000 è molto probabile che convenga calcolarla sul prezzo pagato, il cui calcolo è comunque più semplice. In definitiva la proprietà di una casa all’estero, nell’ambito UE, avrà una tassazione inferiore all’IMU di una casa posseduta in Italia.

    Se l’importo pagato in origine è inferiore a 26.350 € (ad esempio quote di multiproprieetà) nulla deve essere pagato poiché c’è esenzione fino a 200 € di imposta.

  16. dmarches ha detto:

    Cecilia, sai se trovo questa rivista on-line oppure possiamo dare questa info ai nostri commercialisti ?

  17. Cecilia ha detto:

    La rivista non è online, è cartacea (ho usato il programma di scansione che estrae il testo). Se volete posso mandarvi la fotocopia della pagina della rivista in formato pdf, ma dovete dirmi come fare.

  18. dmarches ha detto:

    Cecilia, il mio account di posta é d22061961@hotmail.it
    Grazie

  19. Natalie ha detto:

    Per favore Cecilia la rivista è in vendita? Altrimenti dobbiamo darti l’indirizzo di posta qui. Grazie

  20. Cecilia ha detto:

    Non è in vendita. Se volete datemi l’ indirizzo email e vi spedisco la pagina

  21. Natalie ha detto:

    Gentilissima Cecilia ti passo l’indirizzo: tmarijeanne@yahoo.com. Grazie infinite m.jeanne

  22. Piero ha detto:

    Chiederei a Cecilia di inviare gentilmente la pagina anche a me all’indirizzo: pietro.dicamillo@gmail.com
    Grazie! Piero

  23. armi ha detto:

    Aprofitto anche io della gentilezza di Cecilia… arminep@tiscali.it

  24. Cecilia ha detto:

    Fatto!

  25. Natalie ha detto:

    Grazie molte. Allora a me conviene usare il costo sull’atto d’acquisto poichè l’ho comprato nel 1991 e facendo i conti e scalando la taxe fonciére dovrei dare ancora circa 50€ ma vista l’esenzione …….

  26. Massimo ha detto:

    Ciao Cecilia….gentilmente potresti inviare la pagina anche a me? Grazie per la gentilezza
    massimo.galileo@tiscali.it

  27. teresa ha detto:

    Cecilia, potresti mandare la pagina anche a me? ti ringrazio molto..

  28. francesco ha detto:

    Cecilia, potrebbe inviare anche a me la pagina… grazie mille f.piroddi@gmail.com

  29. sebastiano ha detto:

    Buonasera Cecilia, potrebbe inviare la pagina anche a me?Grazie per la sua gentilezza.

  30. teresa ha detto:

    Buonasera Cecilia, potebbe inviare la pagina anche a me? il mio indirizzo mail è: tereseglantine@yahoo.it
    grazie infinite!

  31. Piero ha detto:

    Cecilia, stai tranquilla.
    Adesso ti do il cambio io…
    Piero

  32. Mariano Trevisan ha detto:

    Piero, è così cortese di inviarmi copia in pdf? md.trevisan@mail.com

  33. dmarches ha detto:

    Grazie Cecilia, adesso il problema é trovare un professionista per capire se applicare il 3%, 4% o il 5%.
    Come potremmo fare ?

  34. gobgraz ha detto:

    Ho saputo, ma non ho ancora rinvenuto l’articolo, che sul SOLE 24 ORE e su ITALIA OGGI danno interpretazioni difformi sulla possibilità di dedurre dall’IVIE, oltre la taxe foncière, anche la taxe d’habitation.
    Colgo l’occasione per chiedere a Piero, che gentilmente si è offerto, se gira anche a me il testo scovato dall’efficientissima Cecilia. Grazie!
    gobgraz@katamail.com

  35. Peter Allen ha detto:

    Cecilia e tutti, se è veramente come l’esempio sarebbe giusto e logico che la tassa pagata non è molto diverso dalla tassa IVIE calcolata e perciò o non si paga oppure si paga una piccola differenza. Ma come possiamo essere sicuri che questo metodo è corretto. Cecilia mi può inviare anche a me la pagina peterrobert@libero.it. Molte graze

  36. Piero ha detto:

    Segnalo questo blog dedicato all’IVIE
    http://immobiliestero.blogspot.it/

  37. Piero ha detto:

    Ho trovato un blog francese http://www.valeriehoffenberg.com/blog/index.php?pages/Italie2
    dove si deduce dall’IVIE anche la taxe d’habitation: Danno questo esempio.
    Exemples :
    Cas N°1 : Expatrié en Italie – Propriétaire d’un appartement à Lyon
    – Valeur : 470.000 € (appartement non loué)
    – Taxe Foncière + Taxe Habitation = 2.800 €

    – Impôt Italien 0,76% x Valeur du bien immobilier = 3.572 €
    – Non double imposition = déduction des impôts France – taxe Italie = 772 € à verser à l’état italien.

  38. Peter Allen ha detto:

    Piero, interessante che gli esempi Francesi deducano tax fonciere + tax habitation ma visto la data di marzo 2012 il calcolo dell’imposta Italiana era ancora basato sul valore dell’immobile anzi che il valore catastale o patrimoniali (modifica dell’ultima aggiornamento del decreto) che avrebbe sicuramente annullato la tassa ancora da pagare.

  39. Umberto ha detto:

    Lo stato Francese nelle istruzioni sulla IMPÔT DE SOLIDARITÉ
    SUR LA FORTUNE scrive testualmente:

    “VALEUR DÉCLARÉE
    La valeur est déterminée par le redevable sous sa
    responsabilité. Elle peut être recherchée par
    application des diverses méthodes ci-après dont
    l’utilisation doit généralement être combinée. La
    valeur vénale réelle des biens immobiliers est
    appréciée au 1er janvier 2011. Il s’agit du prix
    auquel ils auraient pu être normalement négociés
    à cette date.
    L’évaluation est opérée :
    • par comparaison (prix des transactions d’immeubles
    similaires). L’évaluation est opérée
    « en bloc », par rapport à la superficie ou par
    rapport au nombre de pièces ;
    • par le revenu. Cette méthode est utilisée pour
    l’évaluation des immeubles de rapport. Son
    em ploi est soumis à trois conditions :
    – l’ensemble de l’immeuble est productif de
    revenus,
    – ces revenus présentent un caractère normal eu
    égard au marché local,
    – le taux de capitalisation retenu ressort nettement
    de l’analyse du marché locatif ;
    • par réajustement d’une valeur antérieure.

    il 28 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il seguente testo

    “al comma 16, alla lettera e) , capoverso, il quarto periodo
    è sostituito dal seguente: «Per gli immobili situati in
    Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti
    allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato
    scambio di informazioni, il valore è quello catastale
    come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile
    è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura
    patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al
    periodo precedente»;

    La volontà del legislatore è stata quella di determinare un imponibile IVIE non in funzione dell’anno di acquisto ma su parametri oggettivi (valori catastali) che permettessero una più equa imposizione fra residenti italiani che detengono immobili simili anche se acquistati in epoche differenti.

    Se si assume che le revenu sia equiparabile al valeur locative cadrastral (base della fonciere) e che esista in Francia un qualche documento che riporta il metodo di calcolo, indicato nella rivista indicata da Cecilia, per la determinazione della base imponibile dell’ISF direi che è molto probabile che sia corretto procedere in maniera analoga per l’IVIE anche in assenza di una circolare interpretativa della Agenzia delle Entrate che comunque tutti auspichiamo.

  40. Piero ha detto:

    Ci sono degli elementi che violano alcuni principi comunitari: base imponibile non omogenea, violazione del principio della libera circolazione dei capitali, ecc.
    Si potrebbe verificare il caso che l’Europa faccia una procedura d’infrazione. In questo caso quando rivedremo i nostri soldi? Io aspetto da 2008 un rimborso IRPEF.
    Nel dubbio vale la pena di pagare il meno possibile applicando la base imponibile che più conviene (o non pagare affatto…) riservandosi di fare un “ravvedimento operoso” quando le cose saranno più chiare.

    Sentite cosa dicono i francesi (http://www.valeriehoffenberg.com/blog/index.php?pages/Italie2):

    La base imposable n’est pas homogène, ce qui est contraire au principe d’égalité en matière de contribution fiscale.
    Cette mesure pourrait violer le principe communautaire de la libre circulation des capitaux, c’est pourquoi elle est actuellement à l’étude auprès de la direction générale de la fiscalité de l’union européenne (Dg Taxud).
    D’autre part, M. Alain le Roy, Ambassadeur de France en Italie, ainsi que des avocats spécialisés nous ont indiqué qu’il fallait attendre la position de l’Union Européenne avant d’intervenir éventuellement auprès des autorités italiennes dans le cadre des relations bilatérales entre l’Italie et la France. Nous restons par conséquent vigilants sur ce dossier et nous ne manquerons pas d’intervenir, si besoin, auprès des personnalités qualifiées pour défendre vos intérêts.

  41. gobgraz ha detto:

    Provate a fare la ricerca “valeur cadastrale” su http://www.google.fr, anzichè su google.it; all’indirizzo http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_locative_cadastrale (interessantissimo; però bisogna leggerlo in francese xchè se si opta per il testo tradotto in italiano, diventa incomprensibile!).
    A Piero, che mi sembra molto preparato, chiedo: cosa ne pensa della class action proposta dal sito “NO IVIE” ?

  42. massimo ha detto:

    Gentili compagni di sventura dell’Ivie, scusate il ritardo con cui entro in questa conversazione, ma solo ora ho individuato il sito. Dall’Agenzia delle Entrate di San Remo mi continuano a dire che nelle prossime settimane uscira una circolare esplicatriva sull’Ivie, il cui termine di pagamento nel frattempo dovrebbe essere slittato al 9 luglio, tenuto conto dello slittamento in corso di ufficializzazione dei termini per alcuni contribuenti Unico (si veda l’articolo di Tonino Morina sul sito del Sole 24 Ore). Nell’attesa che qualcosa si smuova noto che dal calcolo indicato da Cecilia il valore base sarebbe quello “locativo” indicato nell’Habitation e pur applicando la percentuale comunale più bassa del range indicato (3%) ottengo un saldo Ivie da pagare (dedotta la sola Fonciere, l’unica imposta che ha una valenza proprietaria) di 263 euro. Detto ciò chiedo gentilmente se Piero o Cecilia possono soddisfare anche la mia richiesta di una copia dell’articolo Apco. La mia email è massimo.baravelli@gmail.com Vi ringrazio moltissimo.Sarò in Francia la prossima settimana e potrei mostrarlo a Comune o Centre Impots

  43. Giuseppe ha detto:

    Grazie a tutti per i contributi che state portando a questo problema. E’ la prima volta che leggo delle regole che avrebbero senso, ma mi chiedo se la tesi della Apco abbia un fondamento reale o sia solo una sua interpretazione. Infatti, dopo aver visitato decine di siti, sono arrivato alla conclusione che nessuno abbia la regola giusta e senza una spiegazione dell’ Agenzia delle Entrate, non avremo alcuna certezza.
    Comunque anche io chiedo gentilmente a Piero o Cecilia se possono inviarmi una copia dell’articolo Apco. La mia e-mail è: g.caserta@tiscalinet.it
    Grazie e cordiali saluti

  44. Natalie ha detto:

    Certo che continuano i dubbi, e oltre tutto con si conoscono i codici tributi da applicare per il pagamento sul F24 e se effettivamente slitta il giorno del pagamento. Saluti

  45. Anna Spinoglio ha detto:

    Cara Cecilia,saresti così gentile da mandarmi una copia della pagina inerente all’articolo della Apco. Grazie ancora! la mia Email è: annaspinoglio@libero.it

  46. anna volpengo ha detto:

    Cara Cecilia, chiedo anch’io la copia della pagina inerente l’articolo Apco. La mia mail è Annavol@libero.it.
    Leggendo questo forum ho le idee ancora più confuse di prima. Però sulle istruzioni dell’UNICO 2012 della sezione RM si parla di atto di acquisto dell’immobile e in mancanza di questo dato del valore attuale dell’immobile. Spero che entro luglio tutti noi riusciremo a venirne a capo!!! E che dire delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Italia e i paesi esteri?
    saluti

  47. Piero ha detto:

    Se leggi il commento n.15 vedi che “Il governo ha apportato delle modifiche al Decreto Legge con il quale ha istituito l’IVIE, l’imposta dello,0,76% sulle case all’estero (sia in proprietà che per altro diritto reale). Le modifiche riguardano il possesso di immobili nell’ambito dell’Unione Europea per le quali l’imposta può essere calcolata invece che sul prezzo di acquisto (come avviene per le case al di fuori dell’UE) su un valore che lo stato estero calcola per l’applicazione di imposte patrimoniali. ”
    Per quanto riguarda la doppia imposizione, puoi dedurre la taxe foncière che hai pagato in Francia l’anno scorsio.

  48. anna volpengo ha detto:

    rispondo a Piero. Il governo ha apportato delle modifiche all’unico 2012 in data 21 maggio 2012, per cui se stampi le istruzioni adesso vedrai che sono già aggiornate. A pag. 20 della sez. XVI modello rm si dice testualmente che “per gli immobili appartenenti alliUnione Europea il valore è quello catastale o, in mancanza quello di cui al periodo precedente”
    Ho telefonato al numero verde dell’Agenzia delle Entrate dove mi hanno detto che “quello di cui al periodo precedente” è il prezzo d’acquisto. Stante la difficoltà di reperire il dato “valore catastale” che non è il dato “base” della taxe fonciere, e i vari coefficienti di moltiplicazione di cui al forum, forse il prezzo di acquisto è la soluzione.
    Vorrei sapere cosa succede se, scalando la taxe fonciere pagata lo scorso anno vado a credito. saluti

  49. Natalie ha detto:

    Poichè la tassa deve essere del 2011 come ci comportiamo per il 2012? A questo punto come dice Anna usiamo il prezzo di acquisto. E la data di pagamento è slittata? Grazie

  50. Piero ha detto:

    Anna, il valore d’acquisto è la soluzione migliore se l’immobile l’hai acquistato diversi anni fa. Ma per un acquisto recente è una vera batosta. Immagina di pagare l’IMU seconda casa in Italia sul valore d’acquisto anziché sul valore catastale: sarebbe un bagno di sangue. Ecco perché il decreto è al vaglio della direzione generale della fiscalità della UE (e delle autorità francesi, a quanto mi consta): perché una seconda casa in Francia ti dovrebbe costare di tasse il doppio di una seconda casa acquistata in Italia allo stesso prezzo. Un assurdo.
    Io penso che adotterò l’approccio Basex2 = valore locativo catastale e risalire da questo al valore catastale applicando la percentuale del 3% (caso peggiore). Sempre che nel frattempo non venga fuori qualche circolare esplicativa.
    Circa il tuo secondo quesito: se la taxe foncière del 2011 è superiore all’IVIE non devi pagare niente.

  51. patrizia ha detto:

    Grazie a tutti per le spiegazioni. Se posso aggiungere un contributo, che magari confonde ulteriormente, alcuni autori sostengono che la taxe fonciere detraibile andrebbe depurata della quota per la tassa rifiuti, che non ha natura patrimoniale (taxe ordures…). Se poi qualche santo gira anche a me l’articolo Apco all’indirizzo ppo@hotmail.it ne sarei grata infinitamente. quanto alla data del versamento, Monti non ha ancora avuto tempo di firmare, ma dovrebbe farlo “a breve”

  52. bruno braito ha detto:

    cara Cecilia
    sarebbe opportuno mandare a questa rubrica l’articolo APCO così tutti ne sarebbero al corrente.
    Grazia Bruno

  53. marco ha detto:

    Mi aggiungo alla discussone quale recente acquirente di appartamentino di 35 mq. a Mentone, di tipo popolare ma pagato assai caro per questioni di panoramicità….
    Ebbene, se dovessi pagare l’IVIE in base al prezzo di acquisto pagherei più di quello che si paga nel centro della mia città (Genova) per un appartamento di 200 mq.
    Mi sembra parechio sproporzionata.
    Per questo sarei molto grato a chiunque possa inviarmi a : venticinquecinque@gmail.com l’articolo APCO che per il momento parrebbe essere il criterio di calcolo più articolato….
    Grazie e buona fortuna a tutti.

  54. Riccardo ha detto:

    Cara Cecilia,potresti mandarmi una copia della pagina con ll’articolo della Apco ? Grazie molte! la mia Email è: riccardo_rosso@libero.it

  55. pierangela ha detto:

    Dopo tante supposizioni c’è sicuramente bisogno di chiarezza da parte dell’Ufficio delle Entrate. Pagare le tasse è un dovere ma le richieste devono essere basate su norme chiare e su giuste valutazioni.La proposta di Piero mi sembra sia supportata da criteri validi e anche in linea con i valori di mercato.
    Penso anch’io di seguire il percorso da lui proposto e per questo chiedo gentilmente l’invio di questo articolo APCO all’indirizzo pierangela_corso@hotmail.com. Grazie

  56. Mauro ha detto:

    Interessato ad eventuali sviluppi, mi iscrivo alla discussione.

  57. Laura ha detto:

    Cara Cecilia e cari tutti,
    mi inserisco anch’io nella confusione e nella discussione sull’IVIE chiedendo una copia della pagina dell’articolo della Apco: laura.moscati@jus.uniroma1.it. Naturalmente se saprò qualcosa di più preciso dalle richieste di chiarimento fatte da più parti lo metterò in comune con voi. Grazie

  58. Antonello ha detto:

    Grazie a chi vorrà inviarmi l’articolo della Apco.
    Qualcuno sa quali sono le sanzioni per il mancato o incompleto versamento?

  59. Antonello ha detto:

    Scusate non avevo indicato il mio indirizzo: antonellolucchetta@gmail.com

  60. Daniela ha detto:

    Grazie a tutti per il continuo aggiornamento. Ancora oggi non é chiaro se la data del pagamento é slittata al 9 luglio. Chiedo a Piero, che gentilmente si è prestato, di girare anche a me l’articolo della Apco all’indirizzo danielaray@gmail.com. Grazie

  61. Enrico ha detto:

    Qualcuno sa’ con certezza che per determinare il valore patrimoniale le percentuali vanno dal 3 al 5 per cento e non altre aliquote superiori o inferiori. Cecilia, Piero sareste cosi’ gentili da mandarmi l’articolo della Apco. Il mio indirizzò e’ Enrico.riboldi@baml.com. Grazie a tutti. Enrico

  62. Piero ha detto:

    Ho appena aperto una pagina Facebook
    https://www.facebook.com/AbbassoIvie
    Chi lo desidera può trovare lì il documento scoperto da Cecilia.
    Magari proseguiamo il discorso sulla pagina Facebook, così possiamo allargarlo aanche ai nostri amici eventualmente interessati.

  63. marco ha detto:

    Bravo Piero, ottima iniziativa.
    Grazie.

  64. dmarches ha detto:

    Piero, peccato che in azienda la pagina di facebook é bloccata,
    io sarei più propenso a proseguire anche su questo forum

  65. gobgraz ha detto:

    Non essendo iscritta a facebook, sono anch’io d’accordo a proseguire su questo forum.
    Piccolo contributo personale: fare ricerca “valeur cadastrale” su google.fr anzichè su google.it , si trovano informazioni piuttosto interessanti.

  66. mario antonio ha detto:

    Ieri sono stato all’Agenzia delle Entrate di Ivrea, per avere delucidazioni in merito all’IVIE. Ecco le risposte avute alle mie domande, relative ad un immobile in Francia di proprietà mia e di mia moglie (50% + 50%):
    1. quale valore catastale devo indicare a fronte di una base imponibile in Taxe fonciere di 1.110 Euro?
    R: non lo sanno, ma consigliano di riportare il valore dell’atto di acquisto (combinazione a me meno favorevole, in quando il rogito è abbastanza recente), soprattutto per evitare successivi controlli in raffronto a quanto indicato al modulo RW (il cosiddetto valore storico/statistico, da me dichiarato da quando è obbligatorio farlo e che dovrò dichiarare anche quest’anno).
    Commento mio: ma allora che senso ha aver prodotto una circolare esplicativa in cui è detto che gli immobili all’interno della comunità europea sono da valorizzare in base ai dati catastali? E, a quanto pare, la base del calcolo dell’imposta francese è a tutti gli effetti un dato catastale incontrovertibile, dal quale dovremmo poter risalire al valore catastale necessario per il calcolo dell’IVIE italiana non grazie a nostre o altrui interpretazioni, ma con precise direttive di chi ci chiede da una parte di assolvere al dovere di pagare le tasse, ma che poi dall’altra non ci fornisce gli elementi certi per poterlo fare….
    2. Posso dedurre tutta la taxe fonciere o soltanto gli importi che non riguardano la quota per la raccolta rifiuti?
    R.: non lo sanno, mi faranno sapere.

    3. La deducibilità di 200 Euro dal totale dovuto tra imponibile e scorporo della taxe fonciere (in tutto o in parte, vedi domanda precedente) è utilizzabile da qualsiasi proprietario o solo dai dipendenti dello stato italiano che abbiano all’estero un immobile adibito ad abitazione principale?
    R.: sì, la deducibilità è ammessa per tutti i proprietari “normali”, mentre i dipendenti dello stato italiano non possono dedurre se hanno già usufruito della analoga detrazione nella precedente quantificazione dell’imposta…

    Inutile dire che non ho risolto granché, anzi, ora ho la certezza che se non indico anche in RM i valori inseriti in RW avrò sicuramente un controllo…

    Segnalo infine l’ulteriore variabile introdotta dall’interpretazione dell’esperto del Sole 24 Ore (vedi pagina Facebook aperta da Piero), che considera ammissibile a deduzione anche l’importo della taxe d’habitation….

  67. Mauro ha detto:

    Io ho appena finito di parlare con il numero informazioni dell’Agenzia delle Entrate. Mi ha risposto l’operatrice 022 di Bari. Per farla breve:
    1) non sanno come si determini il valore catastale dell’immobile, perché non hanno delle tabelle per ogni paese UE che dicano come fare; però si è impegnata a richiamarmi (si è presa il mio numero di telefono) per farmi sapere qualcosa
    2) non sanno se vadano detratte entrambe le tasse (habitation e foncières) o solo una delle due (ed eventualmente quale). Stando al nome di queste tasse, sembrerebbero rispettivamente una patrimoniale e l’altra reddituale, per cui leggendo le indicazioni sul pagamento di questa tassa sembrerebbe che vadano detratte entrambe. Ma anche per questo mi fa sapere qualcosa richiamandomi (speriamo)
    3) supponendo di essere riusciti a calcolare la tassa e le detrazioni corrette, se la differenza è inferiore a 200 euro il modulo RM va comunque compilato (e trasmesso con il modello Unico entro settembre), ma non occorre effettuare alcun pagamento con il modello F24 (che altrimenti va fatto entro il 18 giugno, indipendentemente che l’Unico lo si trasmetta anche successivamente, entro settembre)

    Ma la ciliegina sulla torta è questa: non hanno ancora stabilito il codice tributo per pagare questa IVIE, né i moduli F24 sono attualmente predisposti per il pagamento. Ciò significa che al momento attuale non è possibile pagarla, anche ipotizzando di conoscere tutti i dati corretti. Per cui l’operatrice mi ha detto che molto probabilmente la scadenza in ogni caso slitterà in avanti…

  68. Marzio ha detto:

    Qualcuno sa se per il Belgio sia possibile dedurre un valore catastale dalla revenue cadastrale, analogamente a quanto si ipotizza si possa fare per gli immobili in Francia?

  69. patrizia ha detto:

    ho messo sulla pagina FB AbbassoIvie altro materiale che avevo raccolto

  70. patrizia ha detto:

    quanto poi alla non corrispondenza tra valori del mod. RW e quadro RM non starei a scompormi più di tanto – pensiamo agli immobili nei paesi fuori dall’area Euro. Ai fini RW si prende un cambio determinato ogni anno da un apposito provvedimento, mentre ai fini IVIE si dovrebbe, (condizionale obbligatorio) prendere quello risultante alla data di acquisto dell’immobile

  71. mario antonio ha detto:

    Chiedo a Patrizia se può darmi lumi sul provvedimento che fissa il tasso di cambio annuale ai fini dell’imputazione del valore dell’immobile al quadro RW. Si tratta di un allegato alla dichiarazione dei redditi o è un provvedimento ad hoc dell’AdE? Io – sicuramente sbagliando – ho banalmente tradotto in Euro il controvalore in lire con cui avevo spedito i bonifici in Francia per l’acquisto, avvenuto prima dell’entrata in vigore dell’Euro, ma il contratto di acquisto è stato fatto in franchi francesi, e in quell’anno il franco aveva avuto molte oscillazioni (in verità era la lira che oscillava…). Quindi il valore storico del mio immobile indicato in RW potrebbe non essere quello giusto.

  72. patrizia ha detto:

    Rispondo a Mario Antonio: il provvedimento è del 30 gennaio 2012 ed è ad hoc, ma a te non interessa, perchè il franco francese ormai ha il cambio dato dalla parità fissa con l’euro (6,55957), perciò se hai usato questo hai fatto bene. In ogni caso ormai il valore è sempre quello, mentre se tu avessi casa a Londra o in Svizzera ogni anno dovresti vedere come convertire le sterline o i franchi svizzeri con l’euro, usando il provvedimento emanato dall’AdE ogni anno

  73. Massimo ha detto:

    Ciao a tutti,
    qualcuno pu’ cortesemente girarmi l’articolo Apco?
    Grazie
    massimo.galileo@tiscali.it

  74. massimo ha detto:

    Compagni di sventura, segnalo che sul sito agenziaentrate da ieri sera compare una disposizione sui capitali scudati che (dieri a sorpresa) riguarda anche noi (che abbiamo fatto tutto alla luce del sole). Vi anticipo che a me sembra non chiarire nulla. comunque leggetela. buon lavoro

  75. giovanna ha detto:

    Per favore, sareste cosi’ gentili da inviare anche a me l’articolo Apco

  76. mario ha detto:

    Voglio contribuire pubblicando questo articolo comparso
    su una rivista specializzata.
    saluti a tutti mario
    Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.
    Tale diverso criterio di calcolo della base imponibile, introdotto dal DL 16/2011, si è reso necessario per evitare eventuali censure comunitarie in ragione di un’ingiustificata restrizione alla libera circolazione dei capitali. Sul punto, il provvedimento si limita a precisare che il criterio catastale si applica anche qualora gli immobili siano pervenuti per successione o donazione.

  77. alessandro ha detto:

    A questo punto, sarei interessato anch’io a ricevere da qualcuno una copia dell’articolo APCO in questione al mio indirizzo mail! alexakovas@yahoo.it Nel mio caso, pero’, temo di essere in ogni caso soggetto, almeno per ques’anno, a una doppia imposizione: avendo acquistato un immobile a Marsiglia nel 2011, ho pagato ai precedenti proprietari una percentuale della taxe foncière, sulla base di quanto da loro pagato per il 2011… ma come provarlo al fisco italiano? All’epoca (settembre 2011) non si parlava di IVIE, per cui non mi sono premurato di formalizzare l’atto del mio pagamento ai precedenti proprietari di parte della taxe foncière del 2011… come provarlo ora? Se qualcuno avesse suggerimenti, lo ringrazio, altrimenti mi accontenterei – ringraziando ugualmene – di copia dell’articolo APCO. Cordialmente, AG. alexakovas@yahoo.it

  78. mario ha detto:

    Buon giorno a tutti
    ho letto l’articolo della APCO
    che parla di come lo stato francese calcola l’imposta patrimoniale
    la cosidetta ” Impot sur la fortune ”
    Ragionando sui termini della circolare ministeriale di cui sopra
    si parla di “assunto a base per la determinazione di imposte reddituali
    e patrimoniali”si deve quindi dedurre è giusto il ragionamento
    dell’APCO.
    In attesa di riscontro vi saluti
    mario

  79. sandra ha detto:

    Salve, cortesemente potreste inviare anche a me l’articolo della APCO?
    Grazie.
    sandraaparis@gmail.com
    Vedo che i dubbi espressi in questo blog si limitano all’IVIE, ma tante perplessità le suscita anche la tassazione deille attività finanziarie detenute all’estero!

  80. lorenzo giovannini ha detto:

    Oggi è uscito un documento dell’agenzia delle entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&%3BCACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf – con a pagina 6-7 le direttive sull’argomento. Il valore per il calcolo dell’imposta è il valore catastale e basta. In mancanza di questo (e in Francia non manca) è il valore d’acquisto. Per favore qualcuno mi manda l’articolo APCO? lorengiova@gmail.com

  81. dmarches ha detto:

    Io ho mandato l’articolo APCO alla mia commercialista, circa 3 giorni fa, ma non ho avuto alcuna risposta.

  82. Mauro ha detto:

    Mi ha richiamato l’operatrice dell’Agenzia delle Entrate, come promesso, dopo che si è documentata sulla normativa francese. Devo dire che è stata molto gentile.
    Innanzi tutto mi conferma che si possono detrarre sia la taxe foncières, sia la taxe d’habitation, poiché, nonostante le istruzioni del modello unico parlino solo di tassa patrimoniale, il decreto legge 16/2012 (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fisco_trasparenza/decreto_semplificazione_fiscale30042012.pdf) dice espressamente: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917.”. Quindi si parla di imposte di natura *patrimoniale e reddituale*. Le due tasse suddette si configurano come patrimoniale (la taxe d’habitation) e reddituale (la taxe foncières), quindi rientrano entrambe nella definizione.
    Per quanto riguarda la determinazione del valore catastale, dopo essersi documentata, mi dice che, stando alla lettera di quello che dice la medesima legge (“Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile e’ situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.”), poiché in Francia la base della taxe foncières è metà del valore locativo catastale, lei deduce che il valore catastale da indicare è il doppio di tale base. Infatti, questo valore, che peraltro, al netto di 1-2 euro di arrotondamenti, è indicato come “valeur locative brute” nel dettaglio della taxe d’habitation e come base netta d’imposizione (poiché non ci sono detrazioni per abitazione principale), è “rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato” ogni anno (come scritto nella descrizione del foglio di pagamento delle tasse francesi) ed è usato come base imponibile “ai fini dell’assolvimento delle imposte di natura patrimoniale e reddituale”, tant’è che la taxe d’habitation e la foncières sono calcolate proprio a partire da questo valore. Ciò significa che, per assurdo, poiché questo valore locativo è di poche migliaia di euro, e che la somma delle due tasse è dello stesso ordine di grandezza, moltiplicando per 0,76 il primo e facendo l’opportuna sottrazione con il secondo, non si arriverebbe mai a superare i 200 euro di differenze, e dunque non si pagherebbe mai nulla per le case in Francia… Ho fatto presente che in una rivista immobiliare si diceva che questa base d’imposizione dovrebbe poi essere considerata il 3%-5% del “valore patrimoniale” della casa, ma l’operatrice mi ha detto che probabilmente questo “valore patrimoniale” è un valore di mercato dell’immobile, ma stando alla lettera della legge (che non prevede alcun moltiplicatore, contrariamente a quella per il calcolo dell’IMU), a suo parere l’imponibile da considerare è proprio il valore locativo catastale, dunque il doppio della base della taxe foncières, e non il valore di mercato.
    A me la cosa non convince molto, anche perché stiamo parlando di almeno due ordini di grandezza di differenza rispetto al costo d’acquisto dell’immobile. Lei mi ha detto che evidentemente la legge non vuole infierire sugli immobili che risiedono in paesi “trasparenti” come la Francia, ma questo non mi conforta più di tanto. Fatto sta che, nel mio specifico caso, anche considerando il costo d’acquisto della casa (comunque più alto dell’ipotetico “valore patrimoniale” calcolato dall’APCO) ed anche volendo detrarre solo la taxe foncières (invece che tutte e due), il calcolo di questa IVIE verrebbe inferiore ai 200 euro, quindi in ogni caso non mi trovo a dover pagare nulla. Certo, non sapere però come va compilato correttamente il modello Unico e non avere nessuno (Agenzia delle Entrate inclusa) che ti possa dare l’indicazione esatta, se non “opinioni personali” degli operatori che ci lavorano dentro, è veramente qualcosa di inconcepibile.

  83. dmarches ha detto:

    Anche se dovessimo pagare sulla base 0,76 del costo risultante dall’atto di acquisto, se si può dedurre (la taxe fonçière al netto delle immondizie) e dedurre anche (la taxe d’habitation al netto della redevance audiovisuelle <<== ne siamo certi !!! ), credo che la maggior parte di noi non dovrebbe pagare alcunchè. Esiste anche una imposta di bollo sui conto correnti di Euro 34,20. E' Vero ?

  84. sandra ha detto:

    Il fisco italiano ? Una disorganizzazione vergognosa, aggravata da normative affastellate e bizantine, contraddittorie e oscure : insomma, la pacchia per chi vuole evadere !
    Avevo pensato di scrivere una mail al sito della Agenzia delle entrate, formulando uno specifico quesito su come si calcola l’IVIE per un immobile situato in Francia, cosi’ da precostituirmi un documento scritto (la risposta dell’Ufficio) da esibire in caso di contestazioni.
    Ebbene, indovinate?
    “È stato raggiunto il numero massimo di mail ricevibili.
    La preghiamo di riprovare nei prossimi giorni o di contattare il CAM attraverso gli altri canali di informazione e assistenza (Call center, SMS)”.
    Senza parole!

  85. Vanni ha detto:

    Sembra vero. Ho appena finito di leggermi l’UNICO PF 2012 (quadro RM) che dice che i conti correnti vanno indicati per pagare l’imposta di bollo. Mi puzza anche di bruciato. Poi vengono a vedere se il C/C ti frutta per tassare quel poco che guadagni?
    Sulla detraibilità della Taxe d’habitation ho qualche dubbio perchè il decreto fiscale 16/2012 art. 8 comma 16 lettera g) e i) parla solo di imposte sul patrimonio. Speriamo in bene.
    Potreste cortesemente inviare anche a me l’articolo della APCO?
    gborlantiscali.it
    Grazie

  86. Vanni ha detto:

    Scusate. La mail è gborlan@tiscali.it

  87. Mauro ha detto:

    @dmarches: sì, in effetti bisogna anche mettere €34,20 per l’imposta di bollo del conto corrente. Un’altra cosa assurda è che nelle istruzioni del modello Unico si capisce che devi compilare una riga per la casa ed una per il conto corrente (perché le colonne 1 e 2 sono alternative tra loro), ma la colonna 7, data dalla differenza tra tassa e detrazioni, è diversa per ogni riga. Stando alle istruzioni, se l’importo in colonna 7 è minore di 200 euro, non devi pagare l’imposta. Ma per il conto corrente, essendo l’imposta di bollo di €34,20, questa sarà sempre inferiore a €200,00!!! Un’altra assurdità…

    @Vanni: in realtà il decreto legge 16/2012 art. 8 comma 16 lettera g parla di imposte di natura “patrimoniale e reddituale”, non solo patrimoniale!! Vedi http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/fisco_trasparenza/decreto_semplificazione_fiscale30042012.pdf
    “g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
    «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
    in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
    adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
    credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale
    e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai
    sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917.»;”

  88. giovanna ha detto:

    Potreste cortesemente inviare anche a me l’articolo della APCO? grazie

    mail: giovanna.rustioni@edilesace.it

  89. Vanni ha detto:

    Grazie @dmarches, ho anche trovato una news sul sito dell’agenzia delle entrate (loro, non nostre) del 5 giugno che dice le stesse cose. ( http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf).
    Ci manca solo di capire (se mai ci riusciremo) come calcolare il valore catastale.

  90. mario ha detto:

    ciao Vanni
    secondo te leggendo il punto 15 “art.APCO”
    potrebbe essere un metodo ragionevole per calcolare il valore catastale ?

  91. Mauro ha detto:

    Ma in quel documento c’è scritto pure: “L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.”. Ciò significa che va comunque pagata se sto sotto i 200 euro ma solo a valle dell’applicazione delle detrazioni??? Che casino…

  92. Mauro ha detto:

    Ok, c’è pure scritto questo per quanto riguarda il conto corrente: “A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.”. Ciò significa che i 34,20 euro si dovrebbero pagare comunque… A meno che, come dice lo stesso documento: “L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.”

  93. dmarches ha detto:

    a Mauro
    Dopo l’applicazione dello 0,76 %, se il montante é in feriore a 200 euro non paghi niente, se supera i 200 euro, metti caso 201 euro, pagi tutti i 201 euro.

  94. Vanni ha detto:

    Mario,
    scusa non riesco a risponderti perchè non ho ancora ricevuto l’articolo della APCO.
    Me lo mandi così posso risponderti? (gborlan@tiscali.it)
    Comunque, se già non l’hai fatto, vai a leggerti il link che ho postato alle 5:02 (n. 89). E’ molto confortante.
    Ciao

  95. Mauro ha detto:

    Sicuramente non paghi 201 euro, perché devi comunque detrarre le tasse pagate in Francia. Ipotizzando che le tasse siano 150 euro, 201-150=51 euro. Io avevo capito che siccome 51 < 200 non si dovesse pagare niente. Da quest'ultimo documento parrebbe che i 51 euro si paghino comunque, perché il valore di partenza (201) era maggiore di 200…

  96. Vanni ha detto:

    Mauro,
    è vero. Devi prima calcolare lo 0,76 x mille; se il risultato è < 200€ allora non paghi nulla. In caso contrario devi prima detrarre le tasse (tutte e due secondo il documento dell'Agenzia delle Entrate) e poi vedere se hai da pagare o meno.
    Ricordati che le detrazioni sono fino a concorrenza del debito. Questi non ti ridanno proprio niente.

  97. Piero ha detto:

    Vi consiglio di rivolgervi al Centre des Impots Foncier di competenza.
    L’indirizzo email e il telefono lo trovare sull’avviso che avete ricevuto per il pagamento della taxe foncière (prima pagina, ultime righe del quadro intitolato “Pour vous renseigner”,
    Io l’ho appena fatto e spero in una risposta quanto prima: in genere i francesi su queste cose sono molto efficienti.
    Comunque quando avrò avuto una risposta la condividerò con voi.

  98. dmarches ha detto:

    Scusa Mauro,
    il cacolo é cosi’:
    Dopo l’applicazione dello 0,76 % e la dtrazione della taxe fonçière al netto delle immondizie e FORSE anche quella d’habitation al netto della redevance audiovisuelle, se il montante è superiore a 200 euro paghi altrimenti no.

  99. Mauro ha detto:

    Vanni e dmarches, state dicendo due cose in contraddizione. Io pensavo funzionasse come dice dmarches, ma nell’ultimo documento dell’agenzia delle entrate puntato da Vanni sembra che il calcolo da fare sia quello che dice Vanni. Attenzione, perché c’è una bella differenza tra il non dover pagare nulla ed il dover pagare anche cifre inferiori a 200 euro, anche perché la scadenza è tra qualche giorno (sebbene, come ho scritto qualche giorno fa, non abbiano ancora stabilito il codice tributo e predisposto i moduli F24).

  100. Mauro ha detto:

    Cmq, altra nota a margine: se in Italia non sanno neppure bene la differenza tra taxe foncière e taxe d’habitation, figuriamoci se sono in grado di fare dei “distinguo” sulle varie componenti che le compongono (es: parte rifiuti e audiovisiva). Per cui, o me lo mettono per iscritto esplicitamente, o io detraggo le tasse patrimoniali e reddituali in toto così come le pago in Francia.
    Per chi suggerisce di contattare i francesi: fossi in loro ci riderei in faccia. Possono loro preoccuparsi di come noi italiani dobbiamo pagare le nostre tasse o spiegarci come dobbiamo farlo?!? È assurdo. E su questo era d’accordo anche l’operatrice dell’Agenzia delle Entrate…

  101. Vanni ha detto:

    Mauro,
    voci di corridoio insistono un un rinvio dei termini di scadenza (forse fine mese, forse anche a Luglio) anche perchè i CAF sono nella palta. Domani voglio provare a scrivere all’Agenzia per tentare di avere delucidazioni ma anche loro non sanno che pesci pigliare. Se veramente si possono detrarre tutte e due le tasse, ben pochi avranno da pagare qualcosa. Speriamo bene……

  102. Mariano ha detto:

    Abbiamo dunque capito, se non erro, che per chi ha casa in in paese UE, come la Francia, dovrà prendere quale base di calcolo non l’atto d’acquisto, ma il valore catastale .
    Ho chiesto oggi via email al CENTRE D’IMPOTS di Nizza qual’è il valore catastale “VALEUR CADASTRALE” del mio appartamento. Mi ha risposto per email dopo 15 minuti.
    Mi ha indicato LA BASE di 989 (che peraltro e’ indicato sul mio Avis d’Imposition de Taxes Foncieres 2011 che è ammontato a euro 482).
    L’Ufficio di Nizza, pur efficientissimo e cortese, non mi ha indicato il valore per il loro catasto del mio appartamento, ne’ come usare questa BASE di 989 per ottenerne il valore.
    Peraltro il VALEUR LOCATIVE BRUTE o BASE NETTE D’IMPOSITION, rilevabile invece dell’AVIS D’IMPOSITION TAXE D’HABITATION, è pari alla stessa BASE di 989×2= 1977.

    Partendo da questi valore, ad esempio, come si perviene al Valore Catastale su cui applicare l’aliquota dello 0,76% ????????? questo non l’ho ancora capito.

    Per quanto riguarda il conto corrente che molti hanno all’estero, prevalentemente per le utenze, e pertanto sotto i 5000 euro medi di giacenza, non si paga il bollo.

  103. Mariano ha detto:

    Io ritengo, correggetemi se sbaglio, che per il caso di appartamento in Francia, il valore catastale su cui applicare l’aliquota 0,76%, si ottenga, nel mio caso:
    Valeur locative Brute 1797
    Taux de Rentabilitè per la città di Nizza del 4,65% annuo

    1797 : 4,65 x 100 = 38.645 euro

    che è pari grosso modo a 1/5 del reale valore dell’alloggio.
    L’imposta da pagare è pari a 293 euro meno la taxe fonçière (che è superiore): saldo zero.

    Sarà corretto queto metodo di calcolo?

  104. mario ha detto:

    ciao Mariano
    prova a vedere se ti pare giusto come riporatato al punto 15
    ciao mario

  105. Federica Zorzoli ha detto:

    Mi iscrivo sperando di riuscire a capire quanto devo pagare

  106. dmarches ha detto:

    Mariano,
    dovresti prima moltiplicare x 2 la “Valeur locative Brute” 1797 e poi apllicare la tua formula; poi volevo chiederti dove hai trovato il Taux de Rentabilitè per la città di Nizza del 4,65% annuo

  107. Mauro ha detto:

    No, non facciamo confusione. Il valeur locative brute non va moltiplicato per 2, è già il doppio della base della taxe foncière!!
    Mariano, se leggi quanto scritto da me e da altri sopra, scoprirai che è proprio questo un nostro dilemma. A me un’operatrice dell’agenzia delle entrate, dopo essersi studiata la normativa francese, ha detto che a suo parere il valore catastale a cui applicare lo 0,76% è proprio il valore locativo catastale, quindi nel tuo caso 1797. Sarebbe confermato anche da quanto ti hanno detto quelli dell’ufficio delle imposte di Nizza. Certo, sarebbe assurdo, perché l’imposta da pagare sarebbe irrisoria.

  108. Mariano ha detto:

    il Taux de Rentabilité e’ indicato in questa tabella di questo sito sull’immobiliare http://www.immobilier-danger.com/Quelle-est-la-rentabilite-d-un-449.html

  109. dmarches ha detto:

    Ma su la taxe Fonçière è indicata la “valeur locative” brute o nette ?
    Dove avete trovato quella brute ?

  110. Mauro ha detto:

    Il valuer locative brute è indicato nel riepilogo della taxe d’habitation.

  111. Daniela ha detto:

    Ho seguito con attenzione tutti i passaggi e i vostri interventi, al momento attuale però parlando con APCO mi hanno detto che quell’ipotesi di calcolo IVIE sia poco affidabile. Infatti il lavoro era stato commissionato a un fiscalista francese, ma per ora non trova corrispondenza con quanto richiesto dallo Stato Italiano.

  112. vrpulce ha detto:

    Potreste cortesemente inviare anche a me l’articolo della APCO? grazie

    mail: gvincenzi@tin.it

  113. dmarches ha detto:

    Mi accorgo che non ne veniamo fuori, e la scadenza é tra 11 giorni !!!

  114. Stefano ha detto:

    Sembra confermare l’interpretazione più ottimistica
    http://barreca.net/obblighi_impos.html
    in ogni caso chi segue questa via lo fa a suo rischio e pericolo non penso che da qui alla scadenza si potrà avere un chiarimento definitivo

  115. dmarches ha detto:

    Stefano, facendo un esempio,
    io ho une Valeur locative di 1405 Euro, pago une taxe fonçière, al netto delle immondizie,
    di Euro 458 ed une taxe d’habitation al netto de la redevance audiovisuelle, di Euro 925.

    Qual’é, secondo te, il cacolo da fare ?

  116. Stefano ha detto:

    Da quanto riportato nel link bisogna prendere l’importo Base a pagina quattro della taxes foncieres moltiplicare per 0,76% e sottrarre la tassa foncieres e la tassa d’habitation, ottenendo cosi un valore sicuramente negativo.

  117. mario ha detto:

    stefano !
    vai la punto 15 penso che li puoi capire meglio
    ciao
    mario

  118. anna volpengo ha detto:

    non trovo sicuramente equo il principio che se si deve pagare si paga ma se si va a credito non si posssa detrarre il credito.

  119. Stefano ha detto:

    Al punto 15 “il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio” e secondo loro questo corrisponde con l’importo Base a pagina quattro della taxes foncieres

  120. Vanni ha detto:

    A conferma di quanto ho postato ieri al numero 89, oggi il sito investireoggi emette questa pagina:
    http://www.investireoggi.it/fisco/ivie-la-tassazione-sugli-immobili-allestero/
    A questo punto mi sembra che l’imponibile per le case in Francia sia quello della taxe d’habitation e che si possano detrarre tutte e due le tasse francesi (fonciere e d’habitation).
    Questa mattina alle 9.00 ho provato a mandare una email all’agenzia delle entrate ma era già impossibile.
    Vi ricordo che, nel caso paghiate in ritardo, per 15 gg c’è una sovrattassa dello 0,2% al gg (2€ ogni mille).
    Comunque penso che non sia il caso, per quest’anno, di provare a compilare l’Unico da soli. Meglio appoggiarsi ad un CAF o un commercialista.
    Ciao a tutti
    P.S. C’è qualcuno così cortese da inviarmi l’articolo della APCO a gborlan@tiscali.it?

  121. Mauro ha detto:

    Anche questa interpretazione è discutibile, comunque, perché assume di usare la “rendita catastale”, mentre la legge parla di “valore catastale”. Come scritto sopra, il “valore locativo catastale” in Francia è il doppio di quella rendita base indicata nelle taxes foncières ed è pari al “valeur locative” indicato nella taxe d’habitation. Al di là di questo fattore moltiplicativo 2, sembrerebbe comunque confermata l’ipotesi dell’operatrice dell’Agenzia delle Entrate con cui ho parlato io e cioè che nel nostro caso la tassa vada calcolata su queste cifre che sono di poche migliaia di euro.

  122. Stefano ha detto:

    Prendendo alla lettera quanto riportato al punto 15, non è necessario parlare di “valore catastale” , “rendita catastale od altro ma il valore ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio. Non c’è dubbio che la rendita base della tassa foncières corrisponda al valore su viene calcolata l’imposta sul patrimonio.

  123. Mauro ha detto:

    Veramente la legge 16/2012 art. 8 comma 16 lettera e dice: “il *valore* è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale”. Il valeur locative cadastrale è rivalutato ogni anno ed è usato come base imponibile per il calcolo della taxe d’habitation (che dovrebbe essere la tassa patrimoniale) ed indirettamente, mediante la sua metà, le taxes foncières (che dovrebbe essere quella reddituale).

    Ad ogni modo sono giorni che cerco di inviare un’e-mail all’Agenzia delle Entrate per avere una conferma per iscritto. Oggi pomeriggio per un attimo il modulo di invio e-mail era abilitato, ma non ho fatto in tempo a compilarlo che è comparso di nuovo che hanno ricevuto troppe e-mail…

  124. Stefano ha detto:

    Sono riuscito ad inviare una mail certificata all’agenzia delle entrate, dubito che mi rispondono.

    Il giorno 07/06/2012 alle ore 18:59:54 (+0200) il messaggio
    “IVIE Immobile in Francia” proveniente da
    “……….”
    ed indirizzato a:
    “dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it”
    e’ stato consegnato nella casella di destinazione.

    Identificativo messaggio:
    9DA2E017.00007B98.C7E34FE7.71244F16.posta-certificata@cecpac.posteitalia
    ne.it

  125. Isabella ha detto:

    Se è possibile chiedo anch’io una copia dell’articolo Apco a Cecilia, mille grazie.
    Posso dirvi che ho sentito un notaio in Francia, era a conoscenza di questa nuova tassa italiana MA purtroppo mi ha detto che in Francia non esiste il valore catastale, che una volta si usava ma adesso non c’è più. Per il calcolo della tassa italiana bisogna usare il valore d’acquisto, cosa che a me non conviene visto che è un acquisto recente. Ma se non si sa con certezza di un coeficiente da usare sulla base imponibile indicata nella tax fonciere non resta che usare il valore d’acquisto,
    Il mio indirizzo e-mail è laidin_italia@libero.it

  126. patrizia ha detto:

    segnalo che hanno approvato i codici di versamento : 4041, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”, per l’IVAFE c’è invece il “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. Il tutto è nella risoluzione 54 E del 7 giugno

  127. dmarches ha detto:

    Isabella,
    sai se si può dedurre anche la taxe d’habitation ?

  128. Dario ha detto:

    Il mio commercialista non ha dubbi. Per l’Ivie la base di calcolo è la stessa della tax foncière e così farà per il mio calcolo.
    Riporto qui la risposta data su “Repubblica” dall’esperto il 12 aprile scorso.

    Casa in Francia, quale valore per l’Ivie?
    Giuseppe D. chiede:
    Nella Vostra risposta del 10/4, su quale sia la base imponibile Ivie per una casa in Francia, indicate quella che il fisco francese usa per l’imposizione della Tax Foncière (che è anch’essa una tassa sulla proprietà). Per questo ho scritto all’ufficio competente del fisco francese il quale ha risposto che per la determinazione dell’ammontare della Tax Foncière non utilizzano un valore attribuito al fabbricato, bensì abbattono del 50% il “valore locativo”, che può variare ogni anno (corrispondente alla nostra rendita catastale), e quindi applicano le percentuali stabilite che per il 2011 sono del 23,12 del 12,42 dello 0,225 e del 10,90%. Pertanto è chiaro che non possiamo tenere conto del loro imponibile. Ho chiesto anche all’Agenzia delle entrate che si limita a citarmi la legge che già conosco. Che fare?
    L’esperto risponde:
    Ai fini dell’Ivie la base imponibile è la stessa della Tax Foncière, ossia il valore locativo ridotto del 50% che è la base imponibile scelta dalla Francia. La normativa in materia di Ivie non lasci alcun margine di dubbio da questo punto di vista in quanto stabilisce che l’imposta deve essere determinata utilizzando la stessa base imponibile applicata per la tassazione estera, a prescindere da come questa è determinata. (12 aprile 2012)

  129. Isabella ha detto:

    dmarches, no purtroppo non lo so.
    Dario, scusa ma non ho capito, sul mio foglio della tax fonciere la base imponibile è di 1700, e a questo punto cosa devo fare, non credo applicare lo 0.76% perchè sarebbe niente, ci sarà un coeficiente da moltiplicare per arrivare al valore dell’immobile per applicare lo 0,76%? ma qual’è? dove lo trovi? ti dico che il mio notaio mi ha detto che non esiste????
    Saluti

  130. Dario ha detto:

    Si, è niente e quindi non si paga niente.

  131. diego ha detto:

    A meno che facciate parte della sparuta pattuglia di coloro che vorrebbero pagar più tasse ( vedi Warren Buffet e Stephen King negli Usa, Liliane Bettencourt in Francia, Dieter Lehmkuhl in Germania, Montezemolo in Italia ) , basta attenersi a quanto disposto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate in data 5 giugno 2012
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf
    4.1 Base imponibile
    Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo
    Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
    è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato,
    assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
    In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai
    contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile
    In francia è il VALEUR LOCATIVE BRUTE che lo stato assume per la determinazione delle imposte ed è rivalutato ogni anno quindi è quello che va riportato senza altre aggiunte .
    4.3 Modalità di calcolo e di versamento
    Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo
    Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni,
    dall’imposta dovuta in Italia si detrae prioritariamente l’imposta patrimoniale versata
    nell’anno di riferimento nel Paese in cui sono situati gli immobili. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, dall’imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

    Quindi TAXES FONCIERES come hanno di riferimento 2011 in quanto in Francia vengono messe a ruolo soltanto ad agosto di ogni anno ( per l’anno 2012 non esiste ancora ).
    Per quanto invece riguarda i conti correnti al punto 5.1 Base imponibile della stessa circolare L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.
    Negli altri casi è dovuta in misure fissa pari a 34,20 euro per le persone fisiche .
    Per i codici tributo qui potete trovare quello che vi serve
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
    Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, si
    istituiscono i seguenti codici tributo:
    “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
    qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato –
    art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ.
    modif.”
    “4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
    qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato –
    art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ.
    modif. – Società fiduciarie”
    “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
    all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18,
    DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

    EVITATE DI COMPLICARVI LA VITA , attenetevi a ciò che già l’apostolo Paolo scriveva ai Corinti “ non andate oltre a ciò che è scritto “ credenti o no è sempre una saggia massima

  132. Mauro ha detto:

    Dario, la risposta che ti ha dato Repubblica compare on-line da qualche parte?

  133. Dario ha detto:

    Vai su Repubblica.it poi su Economia&Finanza poi su Esperti qui c’è un motore di ricerca. In argomento inserisci: ivie, in tipologia: risposte. Clicca: vai. E compariranno domande e risposte relative alla nostra questione. Buona caccia!

  134. paolo ha detto:

    ho appena inviato all’agenzia delle entrate un amiil. se mi rispondereanno ve lo comunicherò
    …..
    chiedo urgentemente all’agenzia delle entrate di esprimersi ufficialmente su quale debba essere la base imponibile su cui determinare l’ imposta sul possesso di immobili in Francia. Leggendo vari forum e siti specializzati in internet si trova che molti ritengono che essa possa essere dedotta applicando la cosiddetta “Cotisation Base” riportata sull’avis d’imposition della taxe fonciere, altri no. Gli stessi addetti dell’agenzia delle entrate a cui é stata posta la domanda hanno fornito risposte contradditorie o personali.
    prego non rimandarmi alla legge che si conosce bene ma che evidentemente non é abbastanza chiara se migliaia di contribuenti ottengono risposte contradditorie da commercialisti e esperti fiscali.

    grazie

  135. Mariano ha detto:

    Appare oggi sul SOLE24ORE quest’articolo dell’ESPERTO (sich!!!!!) che quanto meno evidenzia il rebus al quale siamo di fronte
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-08/traguardo-codici-tributo-ivie-064113.shtml?uuid=AbidH1oF&fromSearch

  136. Mauro ha detto:

    Il videoarticolo de La Stampa o è vecchio o è molto approssimativo, perché non fa neppure accenno al fatto che l’IVIE per case in paesi UE si calcola sul valore catastale e, solo in assenza di questo, sul valore d’acquisto.

  137. mario antonio ha detto:

    Anche a me pare che l’esperto de LA STAMPA non sia aggiornato per quanto ha già notato Mauro poco fa relativamente al calcolo dell’IVIE non sui valori catastali ma sul valore di acquisto. Però, se ascoltate sino alla fine, quando parla dell’imposta di bollo non applicabile se l’ammontare medio non ha mai superato i 5.000 Euro si riferisce ad una disposizione piuttosto attuale, nell’ordine di pochi giorni. Che il pezzo video sia frutto di più di una intervista? O l’esperto ha volutamente tralasciato la complicazione del calcolo o del riferimento al valore catastale, solo nel caso di immobili in Francia così favorevole al contribuente? L’incipit era tuttavia riservato alla particolare dituazione dei contribuenti piemontesi, vicini alla Francia e per questo quasi esclusivamente interessanti a capire come regolarsi per la tassazione IVIE di immobili francesi…

  138. patrizia ha detto:

    Riporto uno stralcio del comunicato stampa predisposto dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti sul tema IVIE:
    “…Per non parlare dell’Imposta sul Valore degli Immobili detenuti all’Estero (IVIE) e dell’Imposta sulle Attività Finanziarie detenute all’Estero (IVAFE). Entrambe le imposte sono state introdotte, a decorrere dal 2011, dall’art. 19 del DL 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/2011, modificato dal DL 16 del 2/3/2012 e, infine, convertito con modificazioni dalla Legge 44 del 26/4/2012. A seguito del citato e tribolato cammino normativo il legislatore ha stabilito che “per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente”. Tale valore è quindi da ricercare tra le normative fiscali di 27 stati della UE oltre ai 3 appartenenti allo SEE. Evidentemente al legislatore e all’Amministrazione Finanziaria questo compito, demandato senza possibilità di errori altrimenti sanzionati ai Dottori Commercialisti e ai contribuenti loro clienti e non, sembra di semplicissima attuazione vista la totale mancanza di un documento di prassi che chiarisca come comportarsi correttamente. A essere sinceri un documento esiste, il Provvedimento n. 2012/72442 del 5 giugno 2012, ma nulla aggiunge a quanto scritto nella norma. Per fare un esempio banale e senza allontanarsi troppo, un contribuente che detiene un immobile in Francia non ha ancora la certezza del valore da prendere quale base imponibile per l’IVIE e tantomeno conosce gli importi da versare entro il prossimo 18 giugno. Da non dimenticare che il codice tributo per effettuare il versamento dell’IVIE e dell’IVAFE è stato istituito con la Risoluzione 54/E del 7 giugno 2012 (11 giorni dalla scadenza!).”
    Questo documento è da conservare perchè in caso di contestazioni può essere utilizzato per chiedere almeno la non applicazione di sanzioni

  139. antonio ha detto:

    Qualcuno di voi quando ha dichiarato l’immobile nel quadro RW ha dovuto compilare anche il quadro RL relativo alle imposte? A me commercialista e siti web hanno sempre detto che non essendoci reddito il modulo RL non andava compilato, ma ora se la fonciere è detraibile (o magari anche la habitation) e visto che queste due tasse sono basate su un reddito convenzionale catastale, forse va compilato anche il quadro RL. Che dite? Chi fa l’RW con un intermediario autorizzato (commercialista) ha però tempo fino a fine settembre per la denuncia quindi secondo me è meglio non pagare subito visto che le cose non sono chiare e inoltre la UE potrebbe pronunciarsi contro questo ignobile casino. Chi fa col CAF inoltre dovrebbe avere tempo anche in ottobre, mi pare.

  140. Mauro ha detto:

    La presentazione del modello Unico compilato ha scadenza settembre/ottobre. Ma il pagamento dell’imposta relativa ai dati che dichiari nel quadro RM dell’Unico ad oggi ha scadenza ancora 18 giugno. Le due cose sono indipendenti.

    Per Patrizia: sai dirci se quel comunicato che riporti è disponibile on-line su qualche sito autorevole?

  141. patrizia ha detto:

    Rispondo a Antonio: Se l’immobile “estero” è affittato si compila sempre il quadro RL, si dichiara il reddito percepito e si scomputano le eventuali imposte sul reddito pagate là. Se l’immobile estero è tenuto a disposizione, si compila il quadro RL solo se nel Paese ove è situato l’immobile avviene una tassazione reddituale su base catastale (ad es. Svizzera). La Francia non tassa il reddito catastale ai fini delle imposte dirette, e questo lo aveva confermato anche la nostra Agenzia delle Entrate in una delle varie circolari in materia di scudo fiscale

  142. antonio ha detto:

    Grazie Patrizia, mi confermi quanto mi era stato detto e fatto fare, almeno su questo sono tranquillo. Mi scuso per l’errata informazione che avevo dato sulla scadenza dei pagamenti. ma avevo chiesto a un commercialista, evidentemente ho frainteso.

  143. pino ha detto:

    sono nuovo in questo forum, ma vi ho letto attentamente. Non capisco perchè avete ancora dubbi sulla base imponibile per un immobile in Francia. L’ultimo prvvedimento dell’Agenzia Entrate secondo me è abbastanza chiaro: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo
    Spazio economico europeo …………, il valore
    è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato,
    assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali……….In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall’atto di acquisto o dai
    contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.”
    Il valore catastale in Francia non esiste e pertanto a mio avviso (e anche secondo l’agenzia entrate della mia città) occorre fare riferimento al valore indicato sull’atto. Sarebbe invecie molto utile sapere se è possibile detrarre parte della “Tassa di abitazione” visto che trae origine dallo stesso valore locativo dell’immobile.
    scusate l’ntrusione.

  144. Sandro Ceccanti ha detto:

    vorrei iscrivermi

  145. Sandro Ceccanti ha detto:

    rispondo a Pino:
    non mi sembra proprio che sia corretta la tua interpretazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno scorso, fondato sull’art. 8 del c.d. “Decreto Semplificazione”.
    Esso stabilisce che per gli immobili situati in Paesi dell’U.E. “l valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale”.
    Ora, direi che siamo tutti d’accordo sulla natura patrimoniale della taxe foncière applicata in Francia.
    Ai fini dell’assolvimento di quest’ imposta si fa riferimento al 50% del valore locatizio catastale (valeur locative cadastrale) fissato dalla Pubblica Amministrazione francese, che lo rivaluta periodicamente.
    A me appare evidente che questo valore corrisponda a quello cui fa riferimento il provvedimento sopra citato.
    E’ chiaro che secondo questa interpretazione i proprietari di case in Francia pagherebbero poco o niente a titolo di IVIE, ma visto che il legislatore ha dovuto far marcia indietro sulla prima formulazione dell’art. 19 della Manovra Fiscale di Monti, che faceva riferimento soltanto al costo di acquisto o al valore di mercato, mi sembra che, almeno per quanto riguarda gli immobili in Francia, esso sia andato a sbattere contro un bel paracarro!

  146. paolo ha detto:

    rispondo a Patrizia

    puoi linkare il comunicato? grazie

  147. patrizia ha detto:

    rispondo a Mauro: credo che il comunicato dell’AIDIC sarà diffuso nel loro sito http://www.aidc.pro e forse anche sulla loro pagina di FB. Comunque ho chiesto a loro

  148. no-ivie ha detto:

    c’é una pagina facebook dedicata a questo problema.
    per trovarla basta digitare “no ivie” su google.
    con sezioni divise per paesi.

  149. mario antonio ha detto:

    Torno alla risposta 144 di Pino, dettatagli come indica dal suo commercialista. E’ indubbio che molti commercialisti tendano a semplificare il loro lavoro e a non seguire tutti i diversi approfondimenti che – a livello di valori catastali – le nazioni europee stanno rivelando. Ma ragioniamo sull’alternativa possibile al VLC francese (valore locativo catastale): esistono altri valori o dati riferiti ad un immobile e denominati come “catastali” in Francia? O il VLC – e la base pari al 50% di tale valore che diventa il riferimento per l’applicazione della taxe foncière – non hanno altre quotazioni alternative che possano essere prese a riferimento?

  150. mario antonio ha detto:

    Scusate, poco fa (150) non intendevo citare il / i commercialisti, ma l’AdE (che anche nella mia città mi ha dato la stessa risposta avuta da Pino… Da altri forum che sto seguendo, ho letto invece della ritrosia dei commercialisti ad indicare il riferimento al valore catastale per gli immobili in UE e See…. al punto che alcuni di loro starebbero diramando sintesi dell’ultima circolare esplicativa (prot. 2012/ 72442 del 5 giugno u.s. ) senza la precisazione che per gli immobili situati in paesi appartenenti all’Ue/See il valore da prendee a riferimento è quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali (fattispecie che calzano alla perfezione con la taxe fonchére francese…

  151. pino ha detto:

    Scusate se insisto. Il provvedimento AdE 2012/72442 fa riferimento al ” valore …. catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato,
    assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.”
    Ho cercato nelle spiegazioni della “Taxe foncieres” e “Taxe d’habitation” il termine “catastale” ma non l’ho trovato, almeno per quanto riguarda le proprietes baties. Si parla di “Base”, “valeur locative brute”, “base nette d’imposition”.
    Non c’è manco affinità di termini; come si può sostenere la vostra tesi?, anche se vorrei tanto condividerla.

  152. Mauro ha detto:

    Perché il “valeur locative brute” è il “valeur locative cadastrale”, vedi: http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_locative_cadastrale
    “Brute” significa semplicemente “lordo”, perché è al lordo di eventuali detrazioni previste in Francia (es.: abitazione principale, ce l’hanno anche loro).

  153. Mauro ha detto:

    Grazie Patrizia per il link al comunicato! È senz’altro utile!

  154. antonio ha detto:

    Io sono andato al catasto francese di Nizza e mi hanno rilasciato un documento (Releve cadastral) con la Revenue cadastral, che coincide col valore riportato sull’avviso della taxe fonciere.
    Piuttosto, qualcuni mi sa dire come si fa nel caso di conto cointestato? L’imposta di bollo del conto corrente comune a chi viene addebitata? O si fa metà e metà? non ho letto niente in merito

  155. patrizia ha detto:

    A Antonio: a rigor di logica dovrebbe farsi metà e metà. La follia è che nel modello RW il saldo al 31.12 va inserito al 100% da ciascun titolare (circolare 45/E del 13 settembre 2010), per cui mi aspetto un pasticcio anche su questo tema

  156. patrizia ha detto:

    intanto segnalo anche la proroga dei versamenti
    http://www.finanze.it/export/download/novita2012/DPCM_proroga_versamenti.pdf

  157. Sandro ha detto:

    per Pino (e per tutti gli altri):
    lasciate stare Wikipedia, andate sul sito ufficiale del Fisco francese:

    http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?espId=1&impot=TFB&pageId=part_impot_foncier&sfid=50

    sotto “l’essentiel”, “qui paie l’impôt?”. cliccate “suite”
    al paragrafo “Comment est calculée la taxe” è scritto:

    “Le revenu cadastral constitue la base d’imposition.
    “Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de “tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de “réparation.
    “La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le “propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.”

    La taxe foncière è quindi calcolata su “un valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale”.
    Può rimanere un dubbio rappresentato dal fatto che le “taxes foncières sur le bâti”, come è scritto nelle avvertenze della cartella inviataci dal fisco francese, sono delle imposte dirette locali percepite a favore dei Comuni e dei Dipartimenti. L’art. 8 del Decreto Semplificazione parla però genericamente di “imposte di natura patrimoniale e reddituale”, senza indicare il beneficiario.

    Mi rendo conto che sembra troppo bello per essere una verità incontrovertibile, ma tant’è. Sono i nostri magnifici tecnici che, almeno per quanto riguarda gli immobili in Francia, si sono tirati la zappa sui piedi quando hanno cercato di ripararsi da conseguenze in materia di incompatibilità della nuova imposta con i princìpi del Trattato di funzionamento dell’Unione europea e hanno modificato il tenore iniziale della norma.

  158. Kello ha detto:

    Scusate, qualcuno sa dirmi qualcosa cosa prendere come riferimento per gli immobili in Austria?

  159. antonio ha detto:

    Patrizia aiuto! L’anno scorso ho fatto l’RW col CAF e le movimentazioni del conto corrente congiunto sono state fatte a metà tra me e mia moglie, cointestatari.Adesso scopro che è sbagliato perché nelle istruzioni naturalmente non c’era nulla del genere e forse al CAF lo ignoravano. Cosa rischiamo in soldoni adesso? La movimentazione totale era di 6500 euro. Sono stufo marcio, ogni giorno ce n’è una nuova e non si capisce più niente.

  160. luca ha detto:

    Scusate se non c’entra molto, ma per quanto riguarda il quadro Rw per immobili in Francia, ci sono persone che per un semplice sbaglio hanno pensato di sistemare con lo scudo fiscale, però da quel momento sono diventati, secondo certi politici, dei delinquenti da perseguire tutti i giorni ” i famosi capitali scudati”.
    Di contro le leggi continuano ad essere incomprensibili, e se poi sbagli qualcosa sei oggetto di feroci sanzioni.

  161. Massimo ha detto:

    Come giustamente diceva Sandro, la taxe foncière è un’imposta locale, non un’imposta di natura locale o partimoniale. La partimoniale,in Francia, è l’ISF e si paga sul valore di mercato (l’ho pagata fino al 2010). Inoltre il calcolo del VLC si fa partendo da una superficie ponderata e corretta con vari parametri, alla quale si applica una tariffa al mq stabilita da ogni singolo comune e che dovrebbe corrispondere all’affitto medio annuo che si potrebbe ricavare dall’immobile. Il concetto di valore catastale in Francia non esiste, almeno così mi hanno risposto a telefonate che ho fatto a due diversi “centre des impots fonciers”. Un ragionamento al limite potrebbe essere che la “Base”della TF-che si chiama anche “revenu cadastral”- possa essere considerata come la nostra rendita catastale rivalutata, da moltiplicare poi per 160 per avere l’imponibile, ma questa è una mia ipotesi personale ed i risultati sono un po’ sballati.
    In quanto al trovare percentuali da applicare alla VLC per arrivare al valore, sono parametri usati dagli esperti immobiliari -partendo però dal valore reale dell’affitto- per valutare un immobile,come fanno anche da noi, ma non mi risulta che ci sia niente di ufficiale.
    Ho anche dei forti dubbi sulla deducibilita della “taxe d’habitation” e della “taxe ordures ménagères” che compare nel foglio della TF.
    Bene, ora non ditemi che se voglio pagare più tasse del dovuto, libero di farlo! mi secca abbastanza questa imposta, ma non vorrei trovarmi nei pasticci più avanti.

  162. Massimo ha detto:

    Scusate, ma nella prima riga c’è un “locale” in più dove parlo di imposta di natura locale o patrimoniale

  163. patrizia ha detto:

    Per Antonio: il mod. RW è fatto di 3 sezioni. Dimentica la prima, che non si sa neanche in quale caso va compilata. La sezione II chiede le consistenze a fine anno, mentre la sezione III i flussi di denaro dall’Italia all’estero, dall’estero all’Italia o estero su estero.
    L’obbligo di monitoraggio sussiste se l’ammontare complessivo delle attività patrimoniali e finanziarie supera € 10.000. Devi quindi tenere distinti consistenza e movimenti. Nella sezione II devi indicare l’immobile ( se cointestato solo la tua parte) e il saldo di conto corrente a fine anno (tutta la cifra). Questo perchè le attività finanziarie e patrimoniali cointestate vanno monitorate con riferimento all’intero valore qualora il singolo cointestatario abbia la piena disponibilità delle predette attività (circ. 45/E pag. 6), e nel caso di immobili pare impossibile disporre del bene senza il consenso del comproprietario. Segue

  164. patrizia ha detto:

    … Per quanto riguarda la sez. III, bisogna premettere che i flussi da dichiarare sono sono quelli che superano complessivamente (investimenti e disinvestimenti) € 10.000 (v. la circ. 45/E a pag. 19). Mi parli di € 6500 quindi dovresti essere a posto. Peraltro il discorso del valore assoluto è stato fatto con riferimento alla consistenza da indicare alla sez. II e non anche a proposito dei movimenti, perciò secondo me non rischi nulla.

  165. antonio ha detto:

    Grazie Patrizia. Ti iedo pf favore un ultimo chiarimento .Quest’anno la situazione è un po’ diversa. L’immobile è intestato solo a mia moglie in effetti, il conto corrente a tutti e due. Sul conto l’anno scorso sono stati versati dall’italia 12000 euro, il saldo iniziale era di 3652 E, le uscite 3977 E, quindi il saldo finale a fine anno è di 11675. Quindi nella sezione II indico 11675 in tutti e due i moduli. Nella sezione III indico i 2 trasferimenti dalle banche italiane (cifra intera o al 50% ognuno?), mentre col codice 3 non mi è chiaro cosa indicare , secondo me 12000 + 3977 Euro ,(somma di entrate e uscite) intera per tutti e due o dimezzata? Scusa l’insistenza, ma lunedì ho appuntamento col CAF e vorrei andare preparato.

  166. pino ha detto:

    Siete a conoscenza di questo sito?
    http://barreca.net/obblighi_impos.html

  167. Gaetano ha detto:

    Scusate ho letto tutti i punti e sono molto confuso, Cecilia per favore potrei avere l’articolo APCO
    grazie

  168. Gaetano ha detto:

    Scusa Cecilia, la mia mail è gaetano.defrancesco@alice.it

  169. Sandro ha detto:

    a Pino:
    sì, c’è già stata una segnalazione su questo blog (vedi n. 115).
    C’è un contrasto fra quanto appare nelle istruzioni per la compilazione del modello RM, dove si dice che “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il valore è quello catastale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente” e quanto scritto a pagina 7 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 5 giugno 2012 (quindi il più recente) e precisamente : “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo…,il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.”

  170. Sandro ha detto:

    aggiungo:
    quest’ultima formulazione della norma sembra avvalorare la tesi più favorevole ai nostri interessi, cioè che si possa assumere come base di calcolo dell’IVIE la “valeur locative cadastrale”.

  171. patrizia ha detto:

    per Antonio: Sez II di tua moglie: immobile + 100% del saldo di c/c. Occorre usare due righe diverse con i codici propri delle operazioni (sono a casa e cito a memoria, il 15 è l’immobile, non ricordo il c/c). Per te, solo il saldo di c/c al 31.12. Se il c/c è infruttifero c’è anche una casella da barrare,se hai avuto interessi devi dichiarare anche quelli, non ricordo se nel RL o RM.
    Sez III devi compilare due righe una da I a estero (12.000) l’altra da estero a I. L’unica cosa che avevo trovato sul discorso 100% o metà era un librettino dato durante un convegno che sosteneva, per coerenza, di mettere il valore assoluto (quindi il 100%) anche dei movimenti. se mi dai la tua e-mail domani cerco di mandarti il PDF con l’esempio. Comunque un delirio. Non capisco invece il tuo dubbio sul “codice 3

  172. patrizia ha detto:

    per Massimo e Sandro. Qui ci chiedono di discettare di diritto tributario, oltretutto internazionale. E’ vero che la taxe fonciere e d’habitation sono tasse locali, ma nel senso che i beneficiari sono i dipartimenti e i comuni e non lo stato. Per sapere se sono di natura reddituale e patrimoniale, a mio avviso bisogna sapere se coprono il costo di un servizio (nel qual caso nel nostro diritto sono tasse e non imposte) oppure no. Per questo io ritengo, pur con tutti i se e i ma del caso, che la taxe fonciere, depurata della componente tassa rifiuti, possa legittimamente essere detratta, mentre ho qualche dubbio su quella d’habitation, perchè contribuisce a finanziare i servizi locali, anche se da quello che ho letto non c’è una diretta corrispondenza tra servizio prestato e imposta, se non per il contributo TV

  173. Sandro ha detto:

    per Patrizia
    concordo, per quel che possa contare il mio parere, sulla definizione di imposta della “taxe foncière”. Come si può vedere sul sito ufficiale del Fisco francese, il tributo è definito una volta “taxe” e un’altra “impôt” : si vede che il diritto francese non fa la stessa distinzione che fa quello italiano.
    Nel sito si legge che i proventi della taxe foncière finanziano i bilanci dei comuni e dei dipartimenti e contribuiscono anche allo sviluppo delle infrastrutture collettive e dei servizi prestati.
    Presupposto del tributo, come per l’ICI e l’IMU, è il possesso di un immobile. Come l’ICI e l’IMU si tratta dunque di un’imposta di natura patrimoniale.
    Per quanto riguarda la “taxe d’habitation” essa contribuisce al finanziamento dei servizi resi agli abitanti. Condivido dunque i dubbi di Patrizia sulla possibilità di detrarre
    l’importo versato al fisco francese.
    Ma il problema secondo me più importante e ancora non risolto non è tanto la detraibilità della “taxe d’habitation”, ma la determinazione certa del valore sul quale applicare l’IVIE. Se fosse vero che lo 0,76% si applica sul valore locativo catastale fissato dal fisco francese non avremmo più interesse a detrarre alcunché!
    Mi interesserebbe conoscere il parere di Patrizia.

  174. antonio ha detto:

    Pe Patrizia, prima di tutto grazie!!! Per il codice 3 intendevo dire i movimenti del conto estero della sez III, cioè le entrate e le uscite. Quindi il totale fa poco nmeno di 16mila euro. E il dubbio era se fare a metà.
    Grazie per l’offerta del pdf, la mia email è argomizar@fastwebnet.it
    buona domenica!
    A

  175. patrizia ha detto:

    premetto che allo stato attuale faccio i conti con tutti i sistemi possibili, se poi il risultato è minore di 200 euro sto tranquilla, se no faccio presente il tutto al cliente e lascio decidere a lui.
    Comunque anch’io condivido l’interpretazione secondo la quale c’è stato un mutamento tra la legge e il provvedimento del 5 giugno. Il fatto che adesso valga il valore “così come preso a base all’estero” depone a favore di prendere il valore locativo usato per la taxe fonciere, il che significa che i più non hanno nulla da pagare. Salvo un miracolo secondo me non chiariranno nulla, ma ribadisco, voglio vedere se non fanno poi una sanatoria o se i giudici tributari non applicano le esimenti sulle sanzioni. Più incertezza di così! Per Antonio, vado in studio nel pomeriggio e ti mando tutto quello che può aiutarti. Resta lo scandalo di sanzioni pesantissime sull’errata compilazione del mod. RW e le istruzioni sono vergognose, contraddittorie e lacunose

  176. antonio ha detto:

    Per Patrizia di nuovo grazie. Dunque per chiarire meglio sul nostro conto francese ci sono le entrate dall?italia e le uscite per utenze e tasse francesi francesi e prelievi personali, pochi di 300 euro ognuno. Tutto qui. Io ho fatto la somma di tutto entrate e uscite, ma forse sbaglio, le entrate italiane non sono da mettere, che ne dici?

  177. vale ha detto:

    @Patrizia. Scusa ma qui è difficile capirci qualcosa. Per un conto in banca (in Francia) questi quadri “aggiuntivi” al 730 riguardano il 2011 o il 2012? Il conto è stato aperto quest’anno, sarei in imbarazzo a documentare qualcosa che non esisteva!

  178. patrizia ha detto:

    x vale: i quadri del 730 e dell’Unico si riferiscono al 2011. E’ solo l’IMU che riguarda il 2012

  179. gobgraz ha detto:

    Per Patrizia. Immobile in nuda proprietà e usufrutto: prescindendo per un attimo dalla base imponibile di riferimento e dalle deduzioni operabili (che, considerando l’immane confusione, mi orienta a scegliere il calcolo piu’ conveniente, poi andremo a discutere in caso di contestazione con l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto che non ci sono i tempi per l’interpello e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui mi sono rivolta ha avuto il coraggio di asserire che non sono tenuti a dare assistenza sui fascicoli 2 e 3, ma solo sul fascicolo 1…!!!!) tu che sei così preparata, mi confermi che quadro RM e IVIE da pagare sono imputabili all’usufruttuario al 100% (analogamente ad ICI/IMU) mentre sul quadro RW, l’immobile è sempre stato e continuerà ad essere indicato (senza rivalutazioni) al valore storico del costo d’acquisto -maggiorato degli oneri fiscali e notarili- ripartito in proporzione ai rispettivi valori tabellari (nella fattispecie circa 35% l’uno e 65% l’altro) imputati ab origine (anch’essi mai modificati nè da modificare in base al mutare dell’età dell’usufruttuario)? Confido che il quesito ti risulti comprensibile, considerato che mi pare di capire che tu sia una fiscalista, tra l’altro pure attenta e scrupolosa … Grazie in anticipo. La mia mail è: gobgraz@katamail.com

  180. gobgraz ha detto:

    Per tutti. … Siamo alla frutta! Personalmente ho contattato n. 2 Centre des Impots, oltre il Centre des Non Residents e il Cadastre francese. Nel volgere di un giorno mi hanno mandato la rélève cadastrale (equivalente della nostra visura catastale) che riporta la rente cadastrale (base della tax foncière) che moltiplicata x 2 in effetti dà la valeur locative brute che compare sull’avviso della tax d’habitation. Nessun chiarimento invece riguardo a eventuali moltiplicatori ufficiali che in effetti non esistono. L’agenzia delle entrate cui mi sono rivolta in Italia, che non è stata in grado di fornirmi alcuna concreta indicazione di corretto comportamento fiscale, ha oltretutto asserito di non essere tenuta a fornire assistenza sui fascicoli 2 e 3, ma solo sul fascicolo 1 di Unico!!! Dunque, vista la totale incertezza normativa e in attesa di una interpretazione ufficiale del Ministero delle Finanze, propenderei per una soluzione pragmatica di massa, se non univoca, almeno maggioritaria (il numero fà la forza): valeur locative brute x 0,76% e porterei in deduzione tax foncière + tax habitation (senza depurarle di alcunchè). Cio’ in base alle seguenti considerazioni: a) che nell’ambito U.E. e Spazio Economico Europeo, se vige, come in Francia, un valore imponibile catastale è d’obbligo utilizzarlo; b) che la deducibilità di imposte patrimoniali e reddituali appare dizione oggettivamente omnicomprensiva, forse anche in virtu’ della sussistenza di trattato contro le doppie imposizioni. Se emergesse una diversa interpretazione ministeriale, si farà un ravvedimento operoso. Che ne pensate?

  181. Massimo ha detto:

    Patrizia, non voglio fare il pignolo a tutti i costi, ma sul sito impots.gouv.fr trovo questa frase riguardante la TF:
    “La base d’imposition
    Le revenu cadastral constitue la base d’imposition.
    Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
    La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.”
    Quindi dovremmo usare la “Base” per il calcolo ivie e non il VLC.
    Comunque, ma io ho forti dubbi, se dobbiamo calcolare così, penso che non “molti”, ma proprio nessuno pagherà questa imposta. Ho qui 5 “avis” di taxe foncière in diverse località della Francia.Se sommo i tassi applicati alla base solo per comune e dipartimento-tralasciando gli enti intracomunali- essi partono da un minimo del 19 ad un massimo del 52 per cento.
    Ora,con la stessa base, qui paghiamo un’ imposta del 0,76% ed abbiamo un credito calcolato con quei tassi.
    Anche utilizzando il VLC,che è il doppio della base, il credito di imposta è almeno una decina di volte l’imposta, o sbaglio?
    In questo caso non sarebbe stato meglio dire subito che in Francia non si paga,senza farci ammattire?

  182. Piero ha detto:

    Penso che stiate prendendo un abbaglio se volete applicare lo 0,76% sul valore catastale “locativo”. Le cifre che vengono sono troppo ridicole per essere prese sul serio.
    Tenete presente che ho interpellato il Centre de Fiscalité di Bonneville (Alta Savoia) e non sanno nemmeno cosa significhi il “valore catastale”. In mancanza di questo occorrerebbe indicare il prezzo d’acquisto.
    Ora siamo d’accordo che applicare la percentuale sul prezzo d’acquisto, soprattutto se l’acquisto è recente, sarebbe penalizzante, ma forse c’è un giusto mezzo, tra pagare tanto e non pagare niente: quello che all’inizio aveva indicato l’articolo scoperto da Cecilia e che mi è stato confermato da un commercialista francese interpellato indipendentemente da un mio amico.
    Io mi comporterò così: prenderò la base della taxe foncière, la moltiplico per due e trovo il valore catastale locativo: questo corrisponde tra il 3 e il 5% del valore dell’immobile. Prenderò il caso peggiore (rendita del 3%): quindi valore catastale = base x 2 x 33,33. Poi starò a vedere…

  183. mario antonio ha detto:

    Per Patrizia: quanto ci comunichi alla domanda n. 158 è vero??? Stranamente, ad una ricerca su altri blog e sulla stampa via web, non si trova nulla di definitivo, solo probabili e non ancora definitive ipotesi di slittamento dei termini. Quello stesso decreto, è poi preceduto dal comunicato che si trova a questo indirizzo:
    http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2012/Comunicato_Proroga_dei_termini_1.pdf
    che, stranamente, indica la proroga solo per i contribuenti oggetto di studi di settore, mentre il decreto prevede la proroga per tutte le persone fisiche. Vai a capire….

  184. Mauro ha detto:

    Questo articolo de Il Sole 24 Ore spiega che è slittato anche il pagamento dell’IVIE:
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-09/proroga-pagamenti-unico-081806.shtml?uuid=AbbZfepF

    Però in effetti è l’unica fonte che ho trovato nei giorni scorsi che ne parla. Diciamo che non è chiarissima la cosa, non capisco se volutamente o meno…

  185. Sandro ha detto:

    per Piero
    penso che “il giusto mezzo” da te indicato sia ragionevole e di buon senso. Questo però non vuol dire che esso trovi riscontro in alcuna norma del nostro ordinamento fiscale o di quello francese e soprattutto corrisponda a quanto indicato nell’ultima formulazione del decreto istitutivo dell’IVIE.
    Il valore che si ottiene applicando al VCL un tasso di capitalizzazione del 3% non corrisponde certamente a “quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”.
    Mi chiedo allora, se giustamente non si voglia pagare l’IVIE sul prezzo di acquisto, non valga la pena di seguire la strada più radicale, insistendo sul fatto che in Francia l’unico valore che può essere assimilato a quello indicato dalla norma istitutiva dell’IVIE è il VLC.
    Poi quel che sarà sarà….

  186. patrizia ha detto:

    rispondo al 181. Anch’io ho un caso di nuda proprietà e usufrutto e qui è ancora più evidente il pasticcio. Se infatti si pagasse certamente sul valore catastale, sarebbe tenuto solo l’usufruttuario, come con l’IMU, ma, se si prendesse il costo di acquisto, ogni titolare del diritti di proprietà avrebbe da pagare la sua parte, con l’aggravio che il nudo proprietario non avrebbe neppure le tasse francesi da detrarre. Purtroppo anch’io non ho certezze, e l’unica cosa che ho fatto è avvertire il cliente. Quanto alla proroga, riporto il commento del Quotidiano del commercialista:
    “In virtù di quanto stabilito dall’articolo unico del DPCM, beneficiano della doppia proroga dei termini le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute, entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni, nonché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.

    La proroga in esame interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

    Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’articolo unico del DPCM riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).

    A titolo esemplificativo, beneficiano quindi del differimento il versamento della “cedolare secca”, dell’imposta sul valore degli immobili all’estero posseduti nel 2011, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero detenute nel 2011, del contributo di solidarietà del 3% sui redditi IRPEF superiori a 300.000 euro.”

  187. Paola ha detto:

    Vi seguo da giorni, oltre ai mille dubbi che ci affliggono, vi pongo un quesito: l’immobile che ho in Francia è intestato al 50% con mio marito da atto di acquisto, mentre taxe foncières e taxe d’habitation sono solo intestate a mio marito, posso detrarle al 50% comunque oppure tutte a mio marito e niente a me?

  188. Natalie ha detto:

    Faccio seguito al quesito 189: per l’immobile che ho in Francia in comproprietà con mio marito, la taxe fonciére è intestata a tutti e due, l’habitation solo a mio marito. Quindi comne mi devo comportare?

  189. Lorenzo ha detto:

    Cecilia,

    potrei avere anch’io quel PDF
    ellepi02@yahoo.it

    grazie

  190. Adalberto ha detto:

    Per cortesia chiedo a Cecilia o Piero se mi possono inviare copia articolo APCO per poter calcolare imposta IVIE casa in francia. Poi p.f. vorrei capire se è stata prorogata la scadenza o se si deve seguire le regole di UNICO dato che il quadro RM si trova solo in questo mod. Grazie Adalberto
    e.mail adalberto.berruti@lice.it

  191. Mariano ha detto:

    per Piero,

    non mi e’ chiaro, mi riferisco al punto 184, nell’operazione che citi, che cosa significa quel 33,33. Grazie Piero

  192. Christian ha detto:

    Intervengo per la prima volta in questo forum, dopo aver letto attentamente i vostri 193 commenti precedenti. Condivido le vostre preoccupazioni (sono un francese residente in Italia e possiedo per eredità un appartamento in Francia).
    Forse sono molto ingenuo, ma non capisco perché, al di là delle discussioni sul “valore catastale”, nessuno abbia sollevato l’argomento seguente: la Convenzione fiscale Italia-Francia (http://www.ascheri.net/files/Convenzione_Italia_Francia_contro_la_doppia_imposizione.pdf) non sembra consentire al governo italiano di imporre un’imposta su un immobile situato in Francia. Infatti l’art.23 di questa Convenzione prevede che gli immobili posseduti in Francia da un residente in Italia “sono imponibili in Francia”. Sotto inteso “e non in Italia”… L’art.24 non deroga a questo principio, perche se il paragrafo 2 comporta un b) che consente la doppia imposizione per un bene situato in Italia, invece il paragrafo 1 non comporta questo b) per la situazione simmetrica, non introduce dunque una restrizione all’applicazione dell’art.23 e quindi non prevede la possibilità di una doppia imposizione per il patrimonio immobiliare ubicato in Francia… Come mai lo Stato italiano potrebbe derogare alla Convenzione? I trattati internazionali non hanno la preminenza sulle leggi nazionali?
    Probabilmento il mio raggionamento è sbagliato, ma qualcuno mi potrebbe dire perché è sbagliato?? Grazie.

  193. Mauro ha detto:

    Ho ricevuto una non-risposta per iscritto dall’Agenzia delle Entrate. Siccome mi sono rotto i cosiddetti, per me questa diventa una risposta per iscritto che porterò come prova qualora ci fossero accertamenti e la ritengo pertanto una conferma di quello che ho scritto io.

    Testo richiesta informazioni:
    Mio suocero possiede una casa in Francia, regolarmente dichiarata mediante modello Unico PF quadro RW negli anni scorsi. Essa ha un valore locativo catastale (valeur locative cadastrale) nel 2011 di €. Questo valore, rideterminato annualmente, funge da base di imposizione per due tasse: la taxe d’habitation e le taxes foncières. Queste ultime, più precisamente, sono calcolate su una base pari alla metà del valore locativo catastale. Stando a quando indicato dalla legge 16/2012 art. 8 comma 16 lettera e, capisco che è questo valore locativo catastale a cui applicare lo 0,76% per determinare l’imponibile per l’imposta italiana sugli immobili all’estero, come confermatomi anche dall’operatrice 022 di Bari del vostro call center; me lo confermate nuovamente?

    Testo risposta:
    Gentile contribuente, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5/06/2012 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di calcolo e versamento dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia. Al paragrafo 4.1 di tale provvedimento si prevede che: <>. Pertanto, l’imponibile per l’immobile sito in Francia si determina con la modalità suddetta. Il provvedimento è reperibile all’indirizzo http://www.agenziaentrate.it, sezione provvedimenti. Cordiali saluti

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale
    di Roma
    Contact Center
    IL DIRETTORE
    Angela Davoli

  194. Mauro ha detto:

    Scusate, si è mangiato un pezzo di risposta. Eccola per intero:

    Testo risposta:
    Gentile contribuente, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5/06/2012 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di calcolo e versamento dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia. Al paragrafo 4.1 di tale provvedimento si prevede che: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”. Pertanto, l’imponibile per l’immobile sito in Francia si determina con la modalità suddetta. Il provvedimento è reperibile all’indirizzo http://www.agenziaentrate.it, sezione provvedimenti. Cordiali saluti

  195. patrizia ha detto:

    al 194: perchè all’art. 2 della Convenzione internazionale c’è l’elenco delle imposte cui si applica la convenzione, e l’IVIE non è inserita, nè può essere considerata imposta di natura analoga (men che meno identica). al 181: il mod. RW è corretto, la ripartizione usufrutto/nuda prop. dovrebbe essere quella alla dta del rogito. Nei casi che ho io è poi stata indicata la quota parte pagata per l’uno e per l’altro.

  196. luca ha detto:

    Chiedo se può essere una strada percorribile quella di fare un interpello all’ADG?

  197. Sandro ha detto:

    sulla proposta di Luca:
    io non andrei a svegliare il can che dorme.
    Se proprio si volesse fare, penso occorrerebbe prospettare una soluzione interpretativa accettabile dall’Agenzia, per es. quella della capitalizzazione del VLC al 3%.

  198. Franco pinzani ha detto:

    Credo che questo sia il tipico esempio della disorganizzazione dello stato italiano….mettono una percentuale di calcolo su un dato (rendita catastale) che non esiste in Francia. !!!!! Esiste un coefficiente catastale ma lo stato italiano dovrà stabilire su quale numero dovrà essere moltiplicato per stabilire la rendita catastale …sino a quel momento non credo dobbiamo pagare niente…

  199. paolo ha detto:

    ma allora la scasenza er il pagamento IVIE é stata posticièpata oppure no?

    esiste un decreto del presidente del consiglio (da pubblicare sulla GU ) che mi pare chiaro

    http://www.finanze.it/export/download/novita2012/DPCM_proroga_versamenti.pdf

    e un’interpretazione del sole24 ore che dice che tale rinvio si applica solo per i contribuenti soggetti agli studi di settore (almeno nel titolo perché nel corpo dell’articolo pare confermare il rinvio)

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-09/proroga-pagamenti-unico-081806.shtml?uuid=AbbZfepF

    se così fosse si pagherebbe (ammesso di dover pagare per gli immobili in Francia) senza interessi entro il 9 luglio 2012 e applicando lo 0.4% di interesse sull totale se pagato entro il 20 agosto 2012.

    io a questo punto aspetterei agosto pagando (nel caso) pochi euro in più ma almeno spero ci possa essere qualche chiarimento nel frattempo

  200. paolo ha detto:

    et voilà mi ha risposto l’AdE. Si noti in particolare il passo della rsiposta che dice :

    …. Dalle ricerche effettuate non risulta che l’Agenzia delle Entrate si sia espressa con documenti di prassi in merito a quanto esposto nel quesito. ….

    E’ oppure no un ‘ammissione di colpa?
    che ne pensate?

    ………………………………………….
    Testo richiesta informazioni:
    chiedo urgentemete all’agenzia delle entrate di esprimersi ufficialmente su quale debba essere la base imponibile su cui determinare l’ imposta sugli possesso di immobili in Francia. Leggendo vari forum e siti specializzati in internet si trova che molti ritengono che essa possa essere dedotta applicando la cosiddetta ‘Cotisation Base’ riportata sull’avis d’imposition della taxe fonciere, altri no. Gli stessi addetti dell’agenzia delle entrate a cui e` stata osta la domanda hanno fornito risposte contradditorie o personali. ..prego non rimandarmi alla legge che si conosce bene ma che evidentemente non e` abbastanza chiara se migliaia di contribuenti ottengono risposte contradditorie da commercialisti e esperti fiscali…..grazie

    Testo risposta:
    Gentile contribuente, la richiesta formulata non può avere seguito tramite questo servizio di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate, poiché, come precisato nella circolare n. 23 del 16/5/2005, l’attività di informazione persegue un “… intento divulgativo…” consistente nella “…diffusione del patrimonio conoscitivo dell’amministrazione, costituito da dati normalmente consolidati …”. Le strutture addette all’informazione al contribuente devono limitarsi, pertanto, a trattare questioni per le quali l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia già stata ufficializzata tramite inserimento del documento di prassi amministrativa che se ne occupa nel “servizio di documentazione economica e tributaria”. Dalle ricerche effettuate non risulta che l’Agenzia delle Entrate si sia espressa con documenti di prassi in merito a quanto esposto nel quesito. Si ritiene, pertanto, opportuno, rammentare la possibilità di richiedere un parere all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’istituto dell’interpello, che deve riguardare l’applicazione di una norma a casi concreti e personali, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma stessa. Tutte le informazioni su http://www.agenziaentrate.gov.it (home/documentazione/interpello). Distinti saluti

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale
    di Roma
    Contact Center
    IL DIRETTORE
    Angela Davoli

  201. ciro ha detto:

    Cecilia per cortesia potrei avere anch’io il pdf. Grazie
    c.santos@libero.it

  202. marco ha detto:

    non mi addentro sulla questione dell’eventuale violazione del trattato contro la doppia imposizione perchè non ho le competenze necessarie, ma mi pare fuori di dubbio che il valore catastale dell’immobile non sia la stessa cosa del ‘valeur locative cadastrale’ (letteralmente valore LOCATIVO catastale) applicato in Francia. Di conseguenza temo fortemente che saremo costretti a prendere per base l’importo di acquisto risultante dall’atto di provenienza salvo che l’ade italiana (la Francia non lo farà certamente) non stabilisca un moltiplicatore ufficiale per risalire nel caso dell’ivie da valore locativo a valore tout court.

  203. paolo ha detto:

    qualcuno conosce il codice tributo da indicare nel modulo F24 per il pagamento degli interessi (0.4%) in caso di pagamento entro il 12 agosto 2012?
    grazie

  204. paolo ha detto:

    .. correzione : entro il 20 agosto 2012

  205. paolo ha detto:

    forse non c’é un codice tributo specifico ma occorre usare semplicemente il codice IVIE e aumentare la somma dello 0.4% … ?

  206. dmarches ha detto:

    Rispondo a Marco,
    Ok ma oltre alla taxe fonçière, potremmo detrarre la taxe d’habitation ?

  207. marco ha detto:

    rispondo a dmarches 208,
    ahimé temo di no perchè è una tassa legata all’utilizzo e non alla proprietà, come pure a rigor di termini si dovrebbe dedurre dalla foncière l’audiovisuel; insomma per chi ha comperato recentemente una catastrofe…

  208. silvio ha detto:

    Faccio seguito alle domande 189 e 190. Anch’io posseggo un immobile in Francia
    intestato a me e mia moglie,le due tasse però intestate solo a mia moglie.
    Sapete se posso detrarle(nel caso si possa fare) comunque al 50% ?

  209. nic ha detto:

    Salve a tutti e grazie per quello che state facendo. Io da operatore del settore consiglierò ai miei clienti di non pagare in attesa che, con la proroga dal 18 giugno al 9 luglio, ci siano chiarimenti ufficiali in merito. Purtroppo in questa vicenda (come in altre cui siamo abituati….) è da valutare il tutto in termini di costo-opportunità. Se sbaglio a pagare una imposta (specie se commetto un errore per difetto) le sanzioni sono sicuramente più alte di quelle in cui incorrerei omettendo il pagamento fino a quando le eccelse menti ministeriali non avranno partorito una norma degna di questo nome. Non parliamo poi del caso in cui il contribuente, sbagliando, paga qualcosa che non è dovuto oppure in eccesso….sappiamo benissimo che in Italia recuperare quanto versato in più è eufemisticamente difficile.

  210. Piero ha detto:

    Chiedo a Nic.
    Sono d’accordo che forse è meglio non PAGARE, mail punto è: cosa debbo DICHIARARE?

  211. letizia gianoli ha detto:

    Un’amica è andata personalmente all’agenzia delle entrate di Rho e le hanno detto che la Base riportata sulla TF va usata come valore di riferimento sul quale va calcolato lo 0,76%. Il risultato è di pochi euro e quindi non si deve pagare nulla e non si deve dichiarare nulla. Va presentato il frontespizio del Mod Unico compilando il Mod RW come già fatto neglio ultimi due anni. Lo so che non è una risposta nè logica nè soddisfacente per chi vuole approfondire un po’ il problema, ma credo si tratti di un grave errore fatto da chi ha emesso il decreto o forse non c’era la possibilità di indicare un criterio preciso per tutti i paesi CEE. Anche la considerazione della doppia imposta non è trascurabile. In conclusione , visto che la scadenza è stata prorogata al 9 Luglio vediamo se qualcuno sa dare qualche spiegazione più semplice , con una formula chiara. Ad oggi anche i caf danno questa interpretazione.

  212. Mauro ha detto:

    Scusate la domanda: ma ipotizzando che mi venga una cifra tale da non dover pagare, questo implica anche che non sono tenuto a dichiararla nel quadro RM dell’Unico? Oppure (come avevo capito io) il quadro RM dell’Unico va comunque compilato (con scadenza settembre/ottobre)?

  213. Giovanni ha detto:

    scusa Patrizia, ma il Decreto del Presidente del Consiglio del 6 giugno è poi stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale?
    Il sito dell’ADE parla di proroga solo per i soggetti a studi si settore.

  214. Christian ha detto:

    Grazie Patrizia, ma non sono convinto dalla Sua risposta (197) al mio argomento (194).
    L’art. 2 ovviamente non parla dell’Ivie, dato che il Trattato è stato scritto nel 1989, ma il suo paragrafo 4 prevede esplicitamente la sua estensione automatica a tutte le imposte ulteriori de la stessa natura.
    Inoltre, il paragrafo 2 menziona l’imposizione del patrimonio, anche parziale e anche se prelevata per delle enti locali o territoriali…A questo punto, non vedo come si può dire che l’Ivie non è un’imposta sul patrimonio immobiliare facendo parte di questa categoria. Tanto più che se dovessimo alla fin fine prendere come base il valore di acquisto o la VLC capitalizzata (con un coefficiente), con il 0,76% l’ammontare della tassa sarebbe ben più elevato di quello dell’Imposta sulla Fortuna (ISF) francese!! Sarebbe anche più elevato dell’IMU che si dovrebbe pagare se lo stesso bene fosse ubicato, come seconda casa, in Italia. E a questo punto ci sarebbe anche l’anomalia già segnalata al livello della Comunità europea: uno Stato non ha il diritto di penalizzare chi va a comprare all’estero… Sarebbe protezionismo…

  215. patrizia ha detto:

    per il 215 rinvio all’articolo di Zanetti http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_383877.aspx
    se sono analfabeti non sappiamo che farci.
    Per il 216: le convenzioni non vietano che un reddito o un patrimonio sia tassato da entrambi i Paesi (salvo casi specifici) ma consentono di detrarre dalle imposte pagate da una parte quelle pagate dall’altra. Nel caso dell’IVIE, la possibilità di dedurre imposte di natura patrimoniale o reddituale evita, almeno per la parte coperta dalla deduzione, la doppia imposizione. in poche parole, se le imposte da pagare in Francia fossero 100 e quelle in Italia 150, se dovessi pagare 250 avresti doppia imposizione, mentre, potendo detrarre dai 150 “italiani” quanto pagato in Francia, avresti un carico totale di 150 dei quali 100 alla Francia e 50 all’Italia. La circostanza prevista dalle convenzioni secondo le quali gli immobili sono tassati nella Stato in cui sono situati, non esclude che anche l’altro Stato chieda le imposte ai suoi residenti. Quando le convenzioni vogliono far riservare a un solo Paese la tassazione di un reddito o di un patrimonio usano la locuzione magica “sarà tassata soltanto” e purtroppo l’art. 6 della Convenzione I/F non ce l’ha.
    Per il 205: lo 0,40% non ha codice e va aggiunto a quanto dovuto.
    Segnalo infine, mi era rimasto il dubbio, che stando a come è strutturato il mio software, la franchigia di € 200 va considerata per singola unità immobiliare posseduta, mentre a me pareva, stando a quel “complessivamente” indicato al punto 4 del provvedimento, esattamente il contrario.

  216. mario ha detto:

    a patrizia
    leggo che sei ben informata, come ci dobbiamo comportare per
    il calcolo dell’imposta “valore di acquisto o valore catastale calcolato con
    i metodi di cui sopra vedi lettera APCO punto 15 ”
    grazie per il tuo parere.

  217. letizia gianoli ha detto:

    Chiedo anch’io una copia dell’articolo APCO. Grazie per chi vorrà mandarmela. letizia.gianoli@gmail.com

  218. Christian ha detto:

    A Patrizia (217): solo che l’art 24 paragrafo 2 della Convenzione consente effettivamente la doppia imposizione per le imposte sul patrimonio (b)) dei beni francesi in Italia, ma non lo prevede (paragrafo 1 che non comporta un b)) per i beni dei residenti italiani avendo un patrimonio in Francia e infatti questo § parla della doppia imposizione solo per i redditi… Questa differenza tra i paragrafi 1 e 2 non è gratuita e significa qualcosa, no?

  219. Gisella ha detto:

    Ciao non sarò molto originale ma gradirei avere anch’io una copia dell’art. APCO da mandare al mio Commercialista. Ringrazio anticipatamente: gi.lum@virgilio.it

  220. laura ha detto:

    Cecilia, per cortesia potrei avere anch’io il pdf APCO. Grazie
    pierfe51@gmail.com

  221. Natalie ha detto:

    per favore potete inviare anche a me il pdf APCO, Grazie
    ladynetty24@yahoo.it

  222. MIMMA ha detto:

    ciao, per favore posso avere anch’io il documento APCO?
    Grazie

  223. mariacristina ha detto:

    potrei avere anche io il documento APCO
    grazie
    mc.contri@gmail.com

  224. Isabella ha detto:

    continuo senza la certezza di come fare, sono appena tornata dalla Corsica e là mi dicono di usare atto d’acquisto….
    Cecilia o Piero per favore non mi è arivata la mail con articolo APCO; grazie

  225. Roberto ha detto:

    Potrei avere anche io il documenti APCO grazie per la cortesia
    Roberto
    e-mail: r.simone4@alice.it

  226. marco ha detto:

    Leggo che molti si stanno orientando a basarsi sul parere APCO (15). Fate attenzione, la stessa APCO lo ha definito poco affidabile (111) e a me pare che il criterio indicato sia talmente arbitrario da non poter in alcun modo essere opposto all’ade.

  227. Antonello ha detto:

    Perchè non proviamo a mandare una richiesta all’esperto risponde?

  228. marco ha detto:

    Non sono un esperto ma se ci si attiene al testo delle disposizioni dell’ade, poichè in Francia non esiste il valore catastale dell’immobile dell’immobile (e questo lo confermano tutti gli uffici fiscali di Francia), non si può fare altro al momento che assumere quale valore quello risultante dall’atto di provenienza. E’ vero che in Francia esite il valore LOCATIVO catastale dell’immobile ma come tutti possono capire si tratta di ben altra cosa (simile alla nostra rendita catastale, però rivalutata, visto che cambia ogni anno) e, non esistendo in Francia nessun coefficiente/moltiplicatore UFFICIALE per risalire dal valore LOCATIVO al valore tout court (contrariamente a quanto accade in Italia) si può solo, come già suggerito da molti, attendere e sperare fino all’ultimo che l’ade indichi tale coefficiente. Piuttosto, chiedo agli esperti, non si potrebbe interpellare l’ade affinchè prenda in esame il caso (Paese dove non esiste un valore catastale ma solo un valore LOCATIVO catastale) e stabilisca un criterio di conversione?

  229. Sandro ha detto:

    rispondo a Marco:
    la norma, dopo successive elaborazioni, non dice semplicemente che il valore sul quale applicare l’aliquota è quello catastale, che in effetti in Francia non esiste, ma “quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.” Il VLC francese risponde proprio a questi requisiti. Nessun riferimento è fatto a ulteriori coefficienti di rivalutazione.
    Capisco che sembra troppo a favore dei contribuenti, soprattutto quelli che hanno acquistato l’immobile negli ultimi anni, ma questo è il risultato dell’insipienza e del pressapochismo del legislatore, che ha dovuto correre ai ripari per evitare le sanzioni comunitarie che si sarebbe certamente attirato con la prima formulazione della norma, che faceva riferimento unicamente al costo o al valore di mercato.
    Non credo che l’ADE abbia i poteri per stabilire un coefficiente di rivalutazione, che come sappiamo non è previsto dalla legge. Soltanto un’ulteriore modifica del decreto istitutivo dell’IVIE potrebbe farlo.

  230. Massimo ha detto:

    Quello che non riesco a capire è se la taxe foncière e la taxe d’habitation,che credo siano le uniche imposte basate sulla VLC, possano essere considerate imposte sul reddito o sul patrimoniali.

  231. patrizia ha detto:

    Mario grazie, in effetti ho veramente letto TUTTO quello che è stato scritto sull’IVIE in Francia, avendo in studio una decina di casi di tutti i tipi e generi (usufrutto, SCI, nuda proprietà, comproprietà ecc.) Da quello che ho letto si sostengono molte teorie ed anche sulla possibilità di decurtare le taxe fonciere e d’habitation sono passata dalle teorie più possibiliste a quelle più rigide. Il tutto nell’assordante silenzio della nostra Amministrazione Finanziaria. A questo punto procedo per approssimazioni successive, e cioè:
    Parto dal costo, che è sempre più alto del valore catastale locativo indicato nel dettaglio della taxe fonciere, ancorchè raddoppiato.
    Se lo 0,76% è sotto 200 € sono a posto (ho casi di comproprietà multiple, per cui ognuno ha una percentuale del”immobile, e pertanto il costo viene suddiviso per tante teste). Se è maggiore di € 200 ma con la deduzione della taxe fonciere annullo il debito sono a posto lo stesso. Se invece viene un saldo modesto, diciamo sotto i 100 euro, ne parlo con il cliente, che il più delle volte accetta “il pizzo” e paga, perchè ritiene che un eventuale contenzioso successivo sarebbe più costoso.
    Il problema è per i “nudi proprietari” che hanno acquistato in tempi recenti, poichè per loro ho un costo elevato e nessun credito (taxe fonciere e d’habitation sono a carico degli usufruttuari). Per questi, mi sento di condividere l’interpretazione di Sandro. Il nostro legislatore non poteva pretendere che all’estero ci fossero le identiche regole che abbiamo noi. Se non avesse voluto consentire l’uso del valore catastale locativo (così com’è e non rivalutato come nell’articolo APCO) non avrebbe precisato ” come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”. se la Francia non lo rivaluta perchè applica le imposte “per 100” e non “per 1.000” come facciamo noi, non saremo certo noi a dover creare degli ibridi. Segnalo peraltro, e lo conserverò, un ulteriore risposta sul sito di Repubblica proprio di oggi http://finanza.repubblica.it/Esperti/Consumatori.aspx?ID=224149 dove viene ribadito questo concetto (a dire il vero “l’esperto” se la cava con ” l’imposta debba essere calcolata sullo stesso valore su quale si applica l’imposta patrimoniale francese” ma le domande non si riferivano all’imposta de solidarité sur la fortune ma alla fonciere e d’habitation). Dopodichè passo la palla all’Amministrazione Finanziaria. Devono a questo punto dimostrare loro che il valore locativo catastale non è il valore corretto da prendere a base, e se lo dicono dopo che sono scaduti i termini di pagamento porto davanti al giudice gli oltre 200 commenti di questo forum e tutta la dottrina che ho raccolto finora e voglio vedere se non mi esonerano dal pagamento delle sanzioni, sulla base del principio che “ad impossibilia nemo tenetur”. Resta la spiacevole sensazione di lavorare a vuoto e di non fornire un efficiente servizio alla clientela, il che per me è molto deprimente

  232. MIMMA ha detto:

    ciao,
    per Patrizia. Sono anch’io titolare di una nuda proprietà a Nizza. Ho telefonato al call center dell’Ade e mi hanno detto chiaramente e con sicurezza (questa volta) che è tenuto al pagamento dell’Ivie solo l’usufruttuario, il nudo proprietario non deve fare nulla. Per quanto riguarda invece la proprietà piena, confermo che non danno risposte neppure negli uffici locali…..

  233. Mauro ha detto:

    Io nel frattempo ho ricevuto un’altra non-risposta via e-mail dall’AdE:

    Testo richiesta informazioni:
    Mio suocero possiede una casa in Francia, regolarmente dichiarata mediante modello Unico PF quadro RW negli anni scorsi. Essa ha un valore locativo catastale nel 2011 di €…. Questo valore, rideterminato annualmente, funge da base di imposizione per la taxe d’habitation e le taxes foncières. Le seconde, più precisamente, sono calcolate su una base pari alla metà del valore locativo catastale…..La legge 16/2012 art. 8 comma 16 lettera g, dice che dall’imponibile vanno tolte le imposte di natura patrimoniale e reddituale pagate sull’immobile nel paese estero. Nel mio caso, mi confermate che queste tasse pagate (d’habitation e foncières) possono dunque essere sottratte entrambe? L’operatrice 022 di Bari del vostro call center me l’ha confermato, ma vorrei ulteriore conferma.

    Testo risposta:
    Gentile contribuente, nel riportare quanto disposto della normativa da Lei citata, “nel comma 16 dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”, Le segnaliamo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5/06/2012 che ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di calcolo e versamento dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero da cittadini residenti in Italia e confermiamo la risposta fornita al suo quesito n. 15429555 (nota mia: questa è la non-risposta dell’altra volta, che trovate più su al messaggio n. 196). Cordialità.

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale
    di Pescara
    Contact Center
    IL DIRETTORE
    Tiziana Capaldo

  234. Mauro ha detto:

    Invece una cosa che mi hanno confermato chiaramente è che la decisione se occorre pagare o meno si applica se, DOPO aver detratto le tasse pagate in Francia, la cifra è inferiore o superiore a 200 euro, chiarendo il dubbio che era emerso dal testo del provvedimento del 4 giugno.

  235. mario antonio ha detto:

    a Mauro – post 236: la tua affermazione “dopo aver detratto le tasse pagate in Francia” sembrerebbe ricomprendere anche la taxe d’habitation, oltre alla taxe fonciere. Sono anch’io dello stesso parere, per quanto il mio possa contare, poiché faccio riferimento all’art. 8 c. 16 lettera g, dove si dice che “per gli immobili … in UE, dalla predetta imposta si deduce un credito pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile..”. A me pare che la taxe d’habitation sia a tutti gli effetti un’imposta reddituale, ovvero calcolata come la taxe fonciere sulla resa locativa dell’immobile (lorda in questo caso, mentre nella fonciere l’ammontare è dimezzato per detrarre forfettariamente i costi).
    A Patrizia, chiedo perché nel post 233 non consideri nei tuoi calcoli prudenziali ai clienti anche la detrazione della taxe d’habitation? Hai qualche nozione diversa sul fatto che non sia un’imposta reddituale?

  236. mario antonio ha detto:

    POST PRECEDENTE: ART 8, comma 16, lettera g del DL 2/3/2012. n. 16, convertito in Legge n. 44/2012….. scusate la dimenticanza!

  237. patrizia ha detto:

    post 236-237. Il mio software (Zucchetti) prevede una mascherina dove devo indicare il valore dell’immobile, l’aliquota dell’IVIE e il periodo di possesso. Effettuato il conteggio mi fa detrarre le imposte estere. Se il saldo è sotto i 200 € comunque mi fa pagare…Chiederò all’assistenza se hanno avuto chiarimenti in questo senso. Quanto alla taxe d’habitation, ho letto pareri discordanti, ma sarei comunque anch’io dell’avviso di detrarla. Nel mio calcolo però vedo quanto rischio nell’ipotesi eventuale che dicano che non avrei dovuto farlo.

  238. maurom ha detto:

    E’ vero che la Taxe d’ Habitation è calcolata sul valore locativo ma sta di fatto che, quando l’immobile è affittato, è a carico dell’inquilino. Per questo mi sembra purtroppo difficilmente sostenibile che possa considerarsi una tassa di tipo reddituale.

  239. dmarches ha detto:

    La mia commercialista, ha detto:
    se non ci sono chiarimenti da parte dell’AdE, prenderò come base imponibile l’atto di acquisto meno la taxe fonçière al netto delle immondizie.
    Fatemi sapere, per favore, se posso inserire anche in detrazione la taxe d’habitation al netto della redevance audiovisuelle.

  240. Sandro ha detto:

    scusa Patrizia, ma io non riesco a capire una cosa:
    se il software Zucchetti calcola lo 0,76% sul VLC, anche senza detrarre la taxe foncière il risultato sarà sempre sotto i 200 €, a meno non so che si tratti della villa Rotschild di Cap Ferrat!

  241. MIMMA ha detto:

    ma per una casa intestata al 50% la franchigia di 200 euro è caduno o totale , cioè per immobile o per contribuente?
    grazie

  242. mariacristina ha detto:

    non è una franchigia da togliere i 200 euro, sono la soglia sottola quale l’imposta NON è dovuta

  243. patrizia ha detto:

    242,ovviamente sto facendo simulazioni sul costo, ma devo dare al cliente tutte le informazioni per dargli il “consenso informato”. Per Mimma, la franchigia è cadauno per contribuente ed anche per singola unità. es. coniugi proprietari al 50% di casa e box. Ho sia per il marito che per la moglie 200€ di franchigia per la casa e 200 per il box (800 in tutto)

  244. marco ha detto:

    Per me Sandro (242) ha ragione; se in base alla sua teoria (231), che mi sembra formalmente ineccepibile anche se conduce a risultati privi di senso per l’ade, si decide di prendere a base del calcolo IVIE il VLC, nessuno deve pagare alcunchè. Sia per la franchigia di 200 €, sia per il fatto che l’IVIE è millesimi del VLC mentre la sola fonciére, con o senza immondizie, è centesimi del VLC!
    Comunque, se la forma suggerisce di non pagare nulla, la logica fa propendere per la soluzione prospettata dalla commercialista di dmarches (241). Qualcuno può dire cosa si rischia adottando il criterio VLC?

  245. mariacristina ha detto:

    Ho contattato diversi commercialisti, caaf e servizi on line di consulenza TUTTI mi hanno detto che è detraibile solo la Taxe Fonciere (unico dubbio di qualcuno è l’indicazione della parte riguardante la tassa sui rifiuti, se da inserire o meno) ma TUTTI mi hanno ribadito che la taxe d’habitation è meglio NON sottrarla.

  246. Piero ha detto:

    L’esperto di Repubblica non ha dubbi!
    http://finanza.repubblica.it/Esperti/Consumatori.aspx?ID=224149

  247. mariacristina ha detto:

    l’esperto della Repubblica furbacchione cosa dice? nulla !
    Dice che la base di calcolo è il valore utilizzato per il calcolo della tassa francese, ma la norma dice VALORE CATASTALE, COME DETERMINATO E RIVALUTATO NEL PAESE IN CUI L’IMMOBILE E’ SITUATO, ma fin qui c’eravamo tutti, il problema è capire dove trovare i codici di rivalutazione (tipo, 4,65% come indicato nel quesito).
    Queste risposte facili da esperti sono veramente irritanti.

  248. marco ha detto:

    Per Piero (248): atemo che anche quella dell’esperto sia una non risposta: la patrimoniale francese (ISF) si calcola per gli immobili solo in base al valore reale di mercato e non al VLC!

  249. MIMMA ha detto:

    per 246: la teoria del commercialista è ineccepibile se hai comprato alcuni anni fa, se hai comprato lo scorso anno devi svenarti!
    per Patrizia: grazie, sei stata come sempre chiarissima.
    per 249: secondo me non è vero che l’esperto di repubblica non dice nulla, se leggi tutte le risposte sull’argomento lui sostiene chiaramente che l’imponibile dell’ivie e quello adottato per la taxe fonciere, forse è l’unico che lo sostiene da tempo!

  250. nic ha detto:

    risposta a piero (194) per la compilazione dei quadri (RM o RL a seconda se l’immobile è produttivo o meno di reddito di locazione) ai miei clienti ho suggerito di attendere visto che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (parlo ovviamente di quella che si può presentare in forma telematica e che consiglio vivamente a tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che si rivolgano ad un professionista abilitato…a tal proposito segnalo che da ieri anche i notai possono trasmettere le dichiarazioni dei redditi…mi domando quando a noi commercialisti daranno che so la facoltà di stipulare atti…..ma lasciamo stare) è settembre 2012….per quella data spero che le eccelse menti abbiano partorito una spiegazione benchè minima…diversamente ciascuno di noi sarà portato ad adottare una soluzione che, per quanto dotata di buon senso, può essere sempre diversa da quella partorita (speriamo) dalle eccelse menti di cui sopra.

  251. nic ha detto:

    rispondo a maria cristina (247). I pareri che lei ha ricevuto, per quanto autorevoli, sono sempre pareri non suffragati al momento da alcuna pronuncia ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria….si ricordi di chiedere sempre alle persone interpellate il famoso “pezzo di carta” in base al quale forniscono le informazioni….diversamente verba volant…..

  252. Sandro ha detto:

    a 252
    tutto vero per quanto riguarda la presentazione di Unico 2012 coi quadri RM e RL, ma il problema è se e quanto versare entro il 9 luglio (o il 20 agosto con la maggiorazione dell0 0,40%)

  253. Mario ha detto:

    Dal convegno IPSOA di commercialisti tenutosi il 5 giugno scorso, dalle decine di sedi ADE interpellate, dalle centinaia di CAF consultati si delinea chiaro che l’orientamento da intraprendere univocamente, inequivocabilmente e insindacabilmente per evitare sanzioni e’ quello di utilizzare il prezzo d’acquisto e detrarre l’eventuale tassa di natura patrimoniale al netto di voci accessorie non rientranti nella suddetta definizione. Uno e’ libero di interpretare l’ininterpretabile come vuole, ma a suo rischio e pericolo.

  254. dmarches ha detto:

    x Mario (255)
    dunque solo la taxe fonçière ?

  255. MIMMA ha detto:

    io ho questo problema: ho acquistato lo scorso anno un alloggio in Francia in corso di costruzione, (c’erano solo i muri portanti) i lavori sono finiti quest’anno quindi per tutto il 2011 l’alloggio non solo era inagibile, di fatto non esisteva: se davvero risultasse che si deve pagare sul prezzo d’acquisto dovrei sborsare un sacco di soldi per qualcosa che non c’era! Coso mi consigliate?
    grazie

  256. Sandro ha detto:

    per Mario (255)
    mi domando se i commercialisti al convegno IPSOA del 5 giugno avevano già a disposizione il provvedimento ADE dello stesso giorno. Forse avrebbero avuto qualche dubbio in più.
    Più in generale, è chiaro che i CAF o gli addetti delle sedi ADE “per non sapere né leggere né scrivere” consiglieranno sempre di andare sul sicuro e pagare il massimo, ma non mi sembra sia una risposta ragionata e definitiva, da accettare supinamente.

  257. anto ha detto:

    Se è possible fare la dichiarazione a settembre perchè non si può fare un interpello all’AGD prospettando l’ipotesi più sensata es. valore locativo catastale moltiplicato per x.
    Se non rispondono entro 120 giorni, rimane confermata la soluzione indicata nella domanda di interpello.

  258. Sandro ha detto:

    per 259
    il termine per la dichiarazione telematica è il 30 di settembre, ma la scadenza del versamento è il 9 luglio (o il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%)

  259. mariacristina ha detto:

    la proposta di anto (259) mi sembra valida.

  260. anto ha detto:

    Quale può essere la sanzione, se si paga la differenza a fine settembre?
    Grazie.

  261. rino ha detto:

    Ma non c’è nessun politico che ha una casa in Francia?
    Specialmente di quelli sempre pronti a gridare contro i capitali all’estero?
    Così si rendono conto della chiarezza delle norme che dovremmo rispettare.
    Magari sono anche fortunati, nel senso che avranno acquistato da molto tempo.

  262. Sandro ha detto:

    a 262:
    dal 9 luglio al 30 settembre, secondo i miei conteggi, che non garantisco, il 4,32% sull’importo versato in ritardo

  263. anto ha detto:

    Grazie Sandro.
    Almeno, invece di versare una fortuna magari non dovuta, può essere percorribile la strada di versare quello che sembra più giusto e magari fare un interpello o attendere maggiori informazioni.

  264. dmarches ha detto:

    x rino (263) la Brambilla ha casa a Menton

  265. patrizia ha detto:

    per il 263, consentitemi la battuta. Ce l’hanno ma a loro insaputa…

  266. pippi ha detto:

    segnalo questo articolo http://barreca.net/obblighi_impos.html

  267. rino ha detto:

    Anche se la Brambilla mi piace solo per il suo amore per gli animali, almeno a livello politico non la ho mai sentita scagliarsi contro chi ha qualcosa all’estero, a sentire altri politici invece sembra che chi ha investito all’estero debba essere un traditore da colpire, salvo poi invocare l’aiuto dell’europa per uscire dalla crisi.

  268. maurom ha detto:

    Per quanto concerne la franchigia di 200 € c’è contraddizione evidente tra le istruzioni del fascicolo 2 (Unico 2012) e le disposizioni prot. 2012/72442 dell’AdE.
    – Istruzioni Unico 2012: “il versamento dell’imposta non è dovuto per importi inferiori a 200 €”, quindi non si verserebbe nulla qualora la differenza tra imposta calcolata e taxe fonciere pagata fosse inferiore a 200€
    – Disposizioni della AdE: “l’imposta non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente 200€” , quindi non pagherebbero le abitazioni di valore inferiore ai 26316€.
    Ho chiesto a AdE quale delle due debba essere osservata, risposta: la disposizione più recente.

  269. Mauro ha detto:

    A me invece, a questa esplicita domanda, hanno risposto che i 200 euro si tolgono dopo aver tolto le imposte. Ecco la risposta:

    Testo risposta:
    GENTILE CONTRIBUENTE, LE CONFERMIAMO CHE IL PROVVEDIMENTO DEL 05/06/2012 HA SPECIFICATO CHE IL CALCOLO DELLA SOGLIA MINIMA DI 200 EURO VA FATTO DOPO AVER DETRATTO LE IMPOSTE GIA’ PAGATE ALL’ESTERO. DISTINTI SALUTI.

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale
    di Bari
    Contact Center
    IL DIRETTORE
    Elisabetta Rubino

  270. Mauro ha detto:

    Del resto, la legge parla di “deduzione” dall’imponibile delle tasse pagate all’estero, per cui il provvedimento dell’AdE non può essere in contraddizione con la legge. Secondo me, quel provvedimento quando dice “prima di applicare le specifiche detrazioni previste” si riferisce ad altre detrazioni (es.: italiano che lavora all’estero o quei casi particolari previsti), non alle tasse già pagate. Certo, anche in questo caso sono stati bravi a far confusione…

  271. nic ha detto:

    per 260…come ho scritto sopra..io ai miei clienti consiglio di non versare nulla in attesa di un provvedimento non dico che faccia chiarezza ma che almeno tolga qualche dubbio….come dicevo sopra
    – se pago di meno del “ritenuto dovuto” sono sanzionato
    – se pago di più sono sanzionato e il mio credito lo rivedo “a babbo morto”

    a questo punto, sanzione per sanzione, pago in ritardo….poi ognuno faccia come crede…. rispondo al 255….i convegni ahimé lasciano il tempo che trovano, anche quelli più autorevoli…non è ahimé sufficiente che un intera categoria si orienti in un determinato modo per “fare legge”….

  272. patrizia ha detto:

    Condivido il parere di nic. Sono andata anch’io ad un convegno (organizzato dall’ordine) e il pubblico ne sapeva di più dei relatori. Giro la risposta 271 alla mia software house e vediamo che dice. Fatti tutti calcoli possibili e concordato con cliente la linea, a quelli che mi dicono “lei cosa farebbe se avesse una casa in Francia?” risponderei che applicherei il VCL, così non ho neppure il pensiero di dedurre le imposte estere. Se poi esce un chiarimento entro la data di invio telematico (settembre) pagherei con il ravvedimento operoso (sanzione del 3,75%) oltre interessi annui (quindi da ragguagliare) del 2,5% e allinerei il quadro RM. Se il chiarimento arriva dopo, in base alla cifra potrei decidere di fare il ravvedimento operoso della dichiarazione (tempo fino a settembre 2013) con pagamento dell’IVIE + sanzioni come sopra, e sanzione ridotta per dichiarazione dei redditi infedele (12,5% della maggiore imposta), oppure aspettare che arrivi l’eventuale avviso di accertamento e definire quello o chiedere ai giudici la non applicazione delle sanzioni. Viste le alternative a disposizione secondo me è l’importo che fa la differenza. Capaci poi di fare anche una sanatoria, visti i dubbi attuali..

  273. Sandro ha detto:

    per Patrizia
    grande!!
    penso proprio che sia la strada migliore da percorrere
    grazie per la competenza, la pazienza e la premura dimostrate

  274. Massimo ha detto:

    Date un’ occhiata qui:
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-06-11/livie-versa-acconto-064110.shtml?uuid=AbQGQSqF
    Mi pare che le istruzioni di Unico2012 quadro RM sezXVI non dicano la stessa cosa.

  275. patrizia ha detto:

    grazie a voi tutti, non avevo visto l’articolo del Sole. Le istruzioni sono precedenti al provvedimento del 5/6 e già oggetto di aggiornamento. Bisogna controllare sul sito dell’Agenzia se le ricambiano. Comunque il mio programma non segue questa interpretazione, poichè ho fatto una simulazione di immobile al 50% con versamento, prima dello scomputo del credito delle imposte estere, sotto 200 euro ma maggiore di 100 e non mi ha indicato alcun importo. Il fatto è che qui veramente ognuno è libero di fare quello che vuole, per cui o arriva un ulteriore chiarimento o una sanatoria.

  276. antonio ha detto:

    Ho appena letto una circolare dell’AdE
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf/provvedimento+4+giugno+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6abeda004b82129dbd3fff8f8511bbbf
    se ho capito bene , nel caso non esista il valore catastale, anche nei Paesi UE, va utilizzato il valore d’acquisto o di mercato.

  277. paolo ha detto:

    chiedo a Patrizia – 274

    puoi chiarire con un esempio come si applicano le sanzioni e gli interessi nel caso di ravvedimento operoso entro settembre 2012 e entro settembre 2013?
    nel caso di cointestatari al 50% si divide poi tutto per 2 ?
    grazie

  278. pippi ha detto:

    oggi sono stato all’agenzia delle entrate di roma, loro dicono che la rendita catastale in francia è legata al valore locativo dell’immobile (cioè quanto l’immobile può fruttare in un anno), non al valore catastale quindi per il calcolo dell’imponibile deve essere preso il valore di acquisto che sta nell’atto notorio o in alternativa al valore di mercato dell’immobile. In questo caso conviene prendere a riferomento quello di acquisto che generalmente è più basso di quello reale di mercato. Certo che se si è comprato un immobile negli ultimi anni si è piu penalizzati se si è acquistato anni prima.
    All’importo calcolato dello 0,76% se questo importo è minore di 200 euro non va pagato nulla. Attenzione che l’importo dei 200 euro deve essere calcolato prima delle detrazioni della tax foncières e tax habitation. Aggiungo che a me il caf mi ha tolto dalle detrazioni il pagamento della televisione, che non deve essere portato in detrazione.

  279. dmarches ha detto:

    pippi (280)
    ma all’Agenzia delle Entrate ti hanno detto che si può detrarre anche la taxe d’habitation ?

  280. Paola ha detto:

    Il software Sogei dell’AdE quando compili il quadro RM sez.XVI calcola 0,76% sul valore imputato, manualmente si inserisce il credito d’imposta pari alle imposte da portare in detrazione, se l’importo da versare è inferiore a 200 euro, compare il messaggio che l’importo non può essere inferiore a 200, di conseguenza togliendo il valore, l’elaborazione procede.

  281. Stefano ha detto:

    ciao a tutti e grazie per i numerosi contributi, qualcuno mi conferma per favore se la scadenza per il pagamento ivie è stata prorogata oltre al 18 giugno? grazie!

  282. giorgia ha detto:

    ciao a tutti qualcuno mi potrebbe girare l’articolo APCO e spiegarmi come effettuar eil calcolo???Grazie

  283. giorgia ha detto:

    si Stefano hanno prorogato il pagamento al 09/07/2012 senza sanzioni ciao

  284. pippi ha detto:

    xdmarches no me lo hanno detto al caf si può detrarre la tax foncières e la tax habitation ma bisogna togliere da queste detrazioni la tassa della televisione.

  285. dmarches ha detto:

    Paola, x cortesia, puoi accertarti, se puoi, visto la risposta di pippi, se possiamo detrarre oltre alla taxe fonçière anche la taxe d’habitation ?
    Grazie 1000

  286. Giovanni ha detto:

    Chiedo per favore a Patrizia un suo commento sul punto 280.
    Ha per caso cambiato la sua posizione come esposta al n. 274?

  287. Stefano ha detto:

    Grazie Giorgia!

  288. Massimo ha detto:

    Ciao a tutti, potete cortesemente inviarmi l’ articolo APCO. Grazie!
    spinelli.massi@gmail.com

  289. mario ha detto:

    Le imposte patrimoniali sugli immobili e le attività finanziarie, detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, sono all’attenzione della Commissione europea, che ha richiesto alcune informazioni al nostro Governo in merito alla disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE introdotta dall’art. 19 del DL n. 201/2011.
    Il fondato rischio è che alcuni aspetti delle nuove imposte risultino in contrasto con i principi fondamentali del diritto comunitario.
    In particolare, i principi del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) che potrebbero risultare violati sono quelli della libertà di stabilimento (artt. 49 TFUE e 31 Accordo SEE), di prestazione di servizi (artt. 56 TFUE e 36 Accordo SEE) e di circolazione dei capitali (art. 63 TFUE e 40 Accordo SEE).

  290. mario ha detto:

    Ciao a tutti allego alcuni stralci di un articolo comparso su una rivista specializzata
    vedi 291 e 292
    ASPETTIAMOCI NOVITA’ AL RIGUARDO
    Ciao
    Ricordiamo, ad esempio, che il criterio di calcolo dell’IVIE, per gli immobili detenuti nella Ue, in Norvegia e in Islanda, basato sul valore catastale aggiornato rilevabile nello Stato di localizzazione è stato introdotto al fine di prevenire censure comunitarie derivanti dalla constatazione di basi imponibili diverse tra l’IVIE e l’IMU, in quanto l’applicazione di metodi di valutazione diversi di un immobile a seconda se si trovi sul territorio nazionale o all’estero è stata condannata dalla Corte di Giustizia come pratica discriminatoria (sentenza del 17 gennaio 2008, C-256/06, Jager).

  291. patrizia ha detto:

    Per Giovanni e per tutti. Come dicevo io faccio sempre e comunque i calcoli sulla base del costo, che è più sicuro e dimostrabile. Se il risultato comporta una spesa modesta o addirittura nulla ritengo di applicare quel criterio. L’Ade non avrà nulla da eccepire, ho la quadratura con il mod. RW e sono a posto. Questo mondo ideale l’ho però solo in un paio di casi. In un altro caso, raggiungo quota zero togliendo la taxe d’habitation, avviso il cliente che ci sono pareri discordanti e sto a vedere. Se l’immobile fosse mio la toglierei, perchè comunque la dichiarazione presenta valori nel quadro RM uguali al mod. RW e quindi non ho un segnale d’allarme. Se anche togliendo tutto il toglibile la cifra risultante da pagare fosse molto elevata, doverosamente avviserei il cliente sul rischio che il VLC potrebbe non essere accettato, per questi motivi. E’ chiaro ormai a tutti che il VLC non è di per sè il nostro valore catastale, ma la rendita. Ai fini delle taxe foncier e d’habitation (in una al 50%) questo valore viene preso a base per calcolare il loro tributo che, come dicevo si moltiplica x 100 e non per mille, per cui non bisogna rivalutarlo come facciamo noi ai fini IMU. Tuttavia anche in Francia il VLC si rivaluta, poichè per quello che ho letto, ogni anno lo aggiornano. La disposizione in base alla quale ai fini IVIE “il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali” può quindi a mio avviso ragionevolmente essere letta dando al termine VALORE non il significato di “valore catastale” ma di “numero”. Così argomentando si potrebbe quindi sostenere che il provvedimento voleva intendere: “il valore per calcolare l’IVIE è il numero che viene usato per calcolare le imposte nel Paese Estero, purchè questo “numero” risulti dal catasto”, e qui mi pare che qualcuno si sia fatto dare un certificato dal catasto francese che contiene il VCL.
    Spero di essere stata chiara (forse a questo punto sono io che dò i numeri!!!)

  292. Mariano ha detto:

    per Mariacristina.
    Al punto 249, ho indicato il il taxe de rentabilité del 4,65%, e l’avevo rilevato dalla tabella che avevo postato al punto 108. Non so quanto ufficiale o attendibile. La mia richiesta all’esperto di “Repubblica” , ha avuto risposta l’altro giorno
    http://finanza.repubblica.it/Esperti/Consumatori.aspx?ID=224149

  293. Missiaia Alberto ha detto:

    Il mio notaio francese mi ha confermato
    cartella Tx.Fonciere <Proprietes Baties BASE (nel mio caso 2.539 x 2= 5.78 valore locativo o catastale per il fisco francese)
    rendita del 5% del valore locativo 5.078x100x2= 101560 x 0,76%=772,00
    Tax Fonciere pagata 895,00
    ————
    meno 123,00
    Quindi da pagare NULLA
    Leggere a pag.3 della cartella Tax Fonciere
    Revenue Cadastal servant a base a l'imposition
    e a pag 4
    Comment sont determinè la Base d'imposition
    Attendo vs commenti
    Alberto

  294. pippi ha detto:

    solo per precisare il dirigente dell’agenzia delle entrate mi ha detto che la norma della rendita catastale nei paesi che si trovano nella UE per il calcolo della base imponibile dell’IVIE è valida solo se quel paese ha una rendita catastale come l’italia dal quale si deduce il valore patrimoniale (di mercato) e non locativo come la francia. Per questo deve essere preso come base il valore del rogito o in mancanza di quello di mercato

  295. Sono Dottore Commercialista in Francia e leggo queste righe con interesse a proposito dell’IVIE

    In francia, (confermo quanto detto qui sopra da alcuni) non esiste valore catastale.
    In Francia vari politici hanno una casa di villegiatura, ma forse non conoscono bene le regole fiscali francesi … avrebbero dovuto copiare meglio ed ad esempio considerare come fanno in francia per l’ISF – imposta patrimoniale, le detrazioni dei mutui …

    L’imposta patrimoniale che da anni colpisce i residenti (e non residenti) fiscali in Francia ritiene il valore di mercato.

    Il valore di mercato non è un valore certo, ma è molto soggestivo e in base a vari criteri si puo dire che è compreso in un gap di piu o meno 30%.

    Ovviamente, il fisco francese dispone di dati di confronto. L’ufficio del registro è in grado di fornire delle statistiche per paragonare il dato dichiarato ad una media del settore dove è ubicato il bene e le discussioni sul valore sono possibili.

    L’altra data base è quella dei notai (Marché Immobilier des Notaires) che dispone dei prezzi di vendita e che li conservano anche con anno di riferenza. questi dati non sono communicati al pubblico.

    il fisco francese ammette questo “GAP”

    prendiamo un esempio, di una casa in Francia

    valore di mercato compreso tra 180.000 € e 250.000€
    e una taxe foncière = 658 + taxe fhabitation = 870

    tasse pagate in francia = 1528
    valore casa 250000
    IVIES calcolata = 1900
    IVIES dovuta = 1242

    se riteniamo il valore della casa per 180.000 € (cioè -28%)
    l’IVIES calcolata = 1368 e quella da pagare IVIES dovuta = 710 (-43%)

  296. pier ha detto:

    un ciao a tutti, potete gentilmente inviarmi l’articolo APCO. grazie e un buon fine settimana. cleocleo52@libero.it

  297. pippi ha detto:

    quindi sembrerebbe che si segue come ho detto prima il valore del rogito o di mercato come mi hanno detto all’agenzia delle entrate, l’unica differenza con quanto detto da studio_legale_tributario_in_francia e il CAF da me interpellato, è che la tax d’habitation non può essere detratta a me lo hanno fatto al netto della tassa sulla televisione

  298. maurom ha detto:

    per Missiaia A. (295)
    Il discorso andrebbe bene: assunto V.L. uguale alla rendita del 5% del capitale, ne consegue che il moltiplicatore è uguale a 20.
    Da cui 5078 x 20 x 0,0076 = 772.
    Ma questo 5% chi lo ha stabilito?

  299. Vanni ha detto:

    x Patrizia.
    Scusa ma i due quadri (o modelli) non devono essere uguali. Tieni presente che nel modello RW puoi inserire anche le spese notarili, tasse e intermediazione. I notai francesi di danno un foglio di riepilogo dove trovi tutte le cifre relative alle spese notarili, costo d’acquisto, osto di intermediazione, tasse alla tesoreria. Questo aumenta il valore che indichi nel quadro RW rispetto all’RM dove (eventualmente) usare il solo valore d’acquisto indicato dal “rogito” (meno eventuali costi del mobilio, se esistono).
    Comunque nessuno ha chiarito se si può detrarre anche la taxe d’habitation, anche se alcuni CAF lo fanno.

  300. maurom ha detto:

    per patrizia (293)
    per cortesia puoi dirmi qualcosa di più sul discorso “quadratura con il mod.RW”?
    A me sembra che i due valori ( se il computo dell’Ivie è fatto sul rogito) non dovrebbero essere uguali: ad esempio se è stata acquistata una casa del valore di 200.000 euro (+ tasse) nel rogito sarà indicata questa cifra ma l’acquirente avrà dovuto sborsare al notaio altre 40.000 c.a.(nel caso di IVA 19,6%) per cui sul mod.RW dovrebbero risultare, a mio parere, 240.000. Puoi confermarmi?

  301. pippi ha detto:

    il valore da inserire è quello che sta sul rogito sta scritto nella voce “PRIX” poi ci sono le spese sotto la voce “CALCUL DES DROITS” e quelle non vanno calcolate (prese in considerazione)

  302. Alberto ha detto:

    Il notai ofrancese sulla base di una rendita media del valore locativo

  303. maurom ha detto:

    per pippi (203)
    Appunto. Mentre sul mod RW penso che dovrebbe comparire la cifra complessiva.

    per Alberto (204)
    Occorrerebbe vedere se questa rendita media del V.L. ha carattere di ufficialità.

    Grazie a entrambi per le risposte.

  304. Natalie ha detto:

    Avevo chiesto per favore se potevo ricevere l’articolo APCO, ma non l’ho ricevuto. Qualcuno me lo può inviare? Grazie molte.

  305. anna ha detto:

    continuiamo a disquisire sull’argomento ed ogni giorno c’è una teoria nuova.
    Praticamente leggendo tutti e 306 interventi fin qui nessuno di noi, compresi commercialisti, agenzia delle entrate, notai, caf, ha le idee chiare su quale è il dato da prendere in considerazione per l’IVIE, se quello dell’atto di acquisto, con o senza spese del notaio, cotisation base della taxe fonciere con o senza immondizia, vlc della taxe d’abitation con o senza televisione, coefficienti vari di rivalutazione che vanno dal 2 al 5 %, detrazioni (taxe fonciere e/o taxe d’habitation).
    Non possiamo certo improvvisarci esperti della legislazione fiscale di altri paesi. Secondo me prima o poi l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente prendere una posizione chiara e definitiva, tenendo anche conto il contributo n. 292 che condivido appieno. Una tassa deve essere uguale per tutti altrimeti non è equa. Aspettiamo fiduciosi.

  306. Alberto ha detto:

    Certo che ha valore di ufficialità per lo Stato Francese.E’ il valore che si ricava dalla cartella della Tax d’Habitation e Fonciere.
    Il valore del 5% è la rendita calcolata sul valore locativo a CADASTAL

  307. Alberto ha detto:

    Certo che ha valore di ufficialità per lo Stato Francese.E’ il valore che si ricava dalla cartella della Tax d’Habitation e Fonciere.
    Il valore del 5% è la rendita calcolata sul valore locativo a

  308. Sandro ha detto:

    ma volete rendervi conto che l’AdE non è in grado di prendere una posizione chiara, perché si sono resi conto che la norma, nonostante le successive modifiche e tentativi di adattamento, va contro i princìpi europei e non sarebbe applicabile in maniera equa. Da una parte l’Italia andrebbe incontro a sanzioni in sede comunitaria, dall’altra l’Amministrazione finanziaria finirebbe certamente soccombente di fronte a una serie di ricorsi ben motivati. A questo punto sarebbe necessaria un’altra modifica legislativa e non un semplice provvedimento dell’AdE.
    La scelta migliore, secondo me, rimane quella di applicare lo 0,76% al VLC e quindi, dopo aver dedotto anche la sola taxe foncière, ottenere un saldo negativo.

  309. maurom ha detto:

    Ma il fatto è che tra poco occorre pagare e non credo che la commissione europea intervenga suol governo italiano in tempi brevi, nè sono certo, ammesso che ciò avvenga, che il governo modifichi conseguentemente il decreto.
    Perciò ritengo interessante e utile, visto lo stato di confusione dei nostri legislatori, l’ampio scambio,che qui avviene, di pareri e informazioni Anche i dubbi espressi servono quantomeno a scegliere la strada meno rischiosa.
    Intanto un paletto almeno è stato fissato: il V.L. non è utilizzabile, come qualcuno ipotizzava inizialmente, applicandovi direttamente l’aliquota del 0,76%, nè è utilizzabile con un moltiplicatore che non scaturisca da un dato ufficiale (che non esiste). Per cui è ormai chiaro che occorre fare ricorso a quanto indicato negli atti notarili o, in assenza, alla valutazione di mercato.

  310. maurom ha detto:

    perAlberto (08)
    Scusa, ho scritto il messaggio precedente prima di aver letto il tuo.
    Ciò che tu dici è importante perchè risolverebbe il problema. Io ho letto le due cartelle (taxe d’ habitation e fonciere) ma non ho trovato nulla in proposito. Può darsi che mi sfugga. Puoi indicarmi con più precisione da quale punto si ricava il valore della rendita?

  311. Alberto ha detto:

    Pag 3 cartella Tax fonciere :::Revenue Cadastal servant a base a l’impositition
    e punto 4 :Comment sont determonè la Base de l’imposition

  312. Alberto ha detto:

    Così pagherai più di una seconda casa in Italia………Ed allora perchè non si chiede se sono deducibili entrambe le tasse visto che lo sporco lo paghi sull cartella della Tax Fonciere???????La tx d’Hab. serve a finanziare Comune,Consiglio regionale e Regione
    Es.Cannes,Alpes Marittimes e regione PACA……………

  313. patrizia ha detto:

    per mauro (312) certamente l’iter di verifica comunitario non si risolve in qualche giorno, ed effettivamente il 9 luglio scade il termine. Cosa intendi però con strada meno rischiosa?
    Il costo? Allora posso dire che anche sul costo ci sarebbe da spendere qualche parola. Quando compri casa dall’impresa costruttrice paghi anche l’IVA, che anch’essa è un costo, essendo tu un consumatore finale. Potresti pagare una provvigione di intermediazione, le spese notarili, di registrazione dell’atto ecc. Anche questi sono oneri accessori, ed allora si aggiungono o no? Poi, tanto per evidenziare un’altra stortura, dimentica un attimo la Francia, facciamo l’esempio di una casa a Miami, acquistata poniamo il 10 maggio 2005. Quindi il nostro acquirente è andato in banca e ha cambiato euro contro dollari in quel periodo, al cambio di quel periodo. Bene, il provvedimento del 5 giugno chiede invece di convertire il costo allo stesso cambio che si utilizza per compilare il mod. RW, il che è demenziale, perchè il costo dovrebbe essere un dato “congelato” al momento in cui ho chiesto alla banca di convertire euro contro $. L’anno venturo, ammesso che avremo ancora l’IVIE, il nostro proprietario della casa di Miami avrà un costo diverso, perchè ogni anno l’Ade pubblica i cambi da utilizzare per il mod. RW. Per questo motivo ho il sospetto che l’Agenzia delle Entrate abbia in mente di abbinare le consistenze dichiarate tra RW e RM, e chiedere conto delle differenze. Premesso che trovo fondamentale dare il proprio contributo allo Stato e riconoscere con onestà e correttezza quanto dovuto, pagando tempestivamente le imposte, ritengo che per l’IVIE sia, almeno in certi casi, pressochè impossibile, e allora io non sono d’accordo a pagare più del dovuto solo perchè non mi è stato spiegato come devo comportarmi.

  314. Alberto ha detto:

    Ha ragione…ma è mai possibile che questi funzionari pagati profumatamente dopo 6 mesi dal decreto non siano capaci di spiegare DETTAGLIATAMENTE come applicare l’IVIE???Ma il Ministro competente dorme ????
    E poi dicono che i grillini ……….guadagneranno voti…….per forza
    Perchè non ci rivolgiamo a Grillo per muovere le acque??Ed il Codacons ????

  315. Sandro ha detto:

    Intanto la scadenza del pagamento con una piccola maggiorazione dello 0,40% è il 20 agosto 2012 (o anche il 30 settembre col ravvedimento operoso e una penale del 4,32%).
    Poi vorrei dire che se fosse confermata l’applicazione dell’aliquota dello 0,76% al costo di acquisto si tratterebbe della più macroscopica violazione del principio di parità di trattamento tra i diversi proprietari di immobili all’estero. Per immobili dello stesso valore attuale di mercato si pagherebbero imposte diverse a seconda del momento dell’acquisto. Non ci sarebbe un’altra tassa più iniqua dell’IVIE!

  316. anto ha detto:

    Per 317.
    Senza considerare che chi ha intestato ad una società non è tenuto a pagare l’IVIE…

  317. natalie ha detto:

    Scusate non ho inserito l’email per ricevere l’articolo APCO.Se qualcuno me lo può inviare grazie
    ladynetty24@yahoo.it

  318. luigi ha detto:

    A me viene un sospetto, che l’ADE non dia risposte vere perché in attesa di un pronunciamento della UE che potrebbe mettere tutto in discussione. Se così potrebbe anche esserci una nuova proroga… ormai non mi meraviglio più di niente.

  319. maurom ha detto:

    per patrizia (315)
    Condivido perfettamente. Io vorrei pagare il dovuto, dopo di chè stare tranquillo. Niente da fare: con la farraginosità di questi signori che ci governano (e sarebbero dei tecnici!) ciò è difficile se non impossibile.
    Il caso di Miami e la pretesa che un determinato costo sostenuto a una certa data cambi (e notevolmente) nel corso degli anni ne è esempio evidente.
    Ora, tornando all’area euro (dove almeno non c’è il problema cambio), sono anch’io convinto che bisognerà rendere conto delle differenze tra RW e RM.
    Io mi riferivo appunto al valore dell’immobile da indicare sul RM (e su cui calcolare l’Ivie) e alla spesa complessiva sostenuta ( immobile acquistato o fatto costruire dal costruttore o acqustato da terzi + vat o droits vari + arredamento) ovviamente più alta e che dovrebbe risultare sul mod.RW.
    In ogni caso la tassa è ingiusta e squilibrata. Su un’immobile dello stesso valore in Italia l’aliquota, molto elevata, del 0,76% si applica per contro su un valore dato da redd.cat x 160 che è notevolmente inferiore al valore reale. Viceversa in Francia, indipendentemente dalla procedura seguita, si pretende di applicare la stessa aliquota al valore reale dell’immobile con un’imposta risultante evidentemente molto più elevata.
    Occorre pensare se esistano parametri ufficiali (io sto facendo ricerche in tal senso) tali da consentire di eliminare questo squilibrio.

  320. gianni ha detto:

    Tutti chiedono l’articolo Apco. A mio modesto pa

  321. gianni ha detto:

    Tutti chiedono l’articolo Apco. A mio modesto parere quell’ articolo è espressione della creatività del suo estensore, che non cita le norme che stabiliscono il fantasioso metodo di calcolo.

  322. Antonio ha detto:

    Appartamento acquistato nel 2007 (pieno boom) a Menton per 300.000 euro, se uso VLC non pago niente, se uso 0,76% su valore di acquisto pago 2100 euro, a cui sottraggo la taxe fonc. – rifiuti e rimangono 1350 euro da pagare. Sto per compilarlo quando il commercialista mi dice di aspettare, perchè non va bene usare il valore d’acquisto ma è obbligatorio usare il valore di mercato. Siamo alle comiche finali. E meno male che, come diceva un vecchio ministro deceduto e mai rimpianto, “le tasse sono bellissime”.

  323. anto ha detto:

    Bisognerebbe distinguere fra tasse e balzelli.

  324. anto ha detto:

    La casa all’estero è ormai sinonimo di ricchezza con tutte le conseguenze dell’attuale momento.

  325. Alberto ha detto:

    Ma per chi ha lavorato tutta le vita onestamente pagando le tasse,per evitare di pagare un garage a Sanremo 150.000€,si è acquistato un appartamento a meno della metà

  326. anto ha detto:

    Sempre ricco…… non bisogna risparmiare, meglio spenderli subito tutti……… e poi si vedrà!

    Volevo chiedere se qualcuno è alle prese con il rinnovo del contratto a Cannes Beach.

  327. Natalie ha detto:

    per 326 Anto
    Ha ragione Aberto perchè chi come me e mio marito dopo 40 di lavoro abbiamo acquistato a Mentone nel lontato 1991 perchè non si riusciva comprare in Liguria, se non un buco.

  328. anto ha detto:

    Ma infatti, anch’io ho risparmiato una vita da dipendente per mettere qualcosa da parte, ma adesso sento certi politici che guadagnano 10 volte più di me parlare di patrimoniale o cose simili, per questo dico….. era meglio non risparmiare e spenderli subito.

  329. Alberto ha detto:

    Non vale la pena discutere nemmeno un minuto con quelli che dicono che chi ha le case all’estero sono ricchi………non sa a che prezzi sono state acquistate in Francia.anni fa(prezzi da saldo rispetto alla LIGURIA)….ha solo invidia per quello che abbiamo fatto..

  330. anto ha detto:

    Per Alberto 331
    E’ vero, ma anche se uno le compra a prezzi alti, con i suoi risparmi dovrebbe poterlo fare anche in Francia, visto che si vuole l’europa unita. Poi, se queste persone, strapagate da noi, hanno il potere di penalizzarti i risparmi di una vita sarebbe meglio manifestare la nostra contrarietà.

  331. maurom ha detto:

    Credo che abbiamo almeno il diritto di pretendere che l’imposta applicata sulla casa in Francia sia la stessa (e non il doppio o il triplo) di quella applicata sulla stessa casa in Italia.
    Infatti in Italia l’aliquota del 0,76% si applica su un “valore fiscale” (redd.cat.x160) che è di molto inferiore a quello reale (e per questo l’aliquota è alta)
    Viceversa, in Francia, si tenta, per una via o per l’altra, di applicare la stessa aliquota al “valore reale” dell’immobile. Da qui l’enorme sproporzione e ingiustizia nei nostri confronti.
    Sto raccogliendo dati per dimostrare quanto sopra e per vedere (ma soltanto attraverso “parametri ufficiali”) se esista una possibilità di calcolo compatibile con le disposizioni di legge e che garantisca nel contempo equità di trattamento (ciò che già paghiamo in Francia, anche considerando soltanto la taxe fonciere al netto dell’ordure,
    è sicuramente superore all’Ivie equamente applicata).
    A questo proposito ho trovato molti dati del V.L. di diverse città, ma mi sevirebbe il
    “Valeur Locative moyenne” in Francia, ovvero il valore medio del V.L. di tutti i comuni del territorio francese di fonte governativa o che abbia comunque carattere di ufficialità.
    Qualcuno può darmi una mano per tirare fuori questo dato?

  332. patrizia ha detto:

    ritengo in realtà foriera di guai per il Fisco la sola scelta dell’aliquota dello 0,76% rispetto all’1 x 1.000 delle attività finanziarie. Se in Italia infatti possiamo giustificare la disparità di aliquota tra un investimento finanziario (es. titoli) e un immobile, poichè Stato e Comuni devono nel secondo caso fornire i servizi essenziali (luce, fogne ecc.) mi dite che servizi rende il nostro Stato ai proprietari di immobili all’estero? e se è vero come è vero che per le case in Italia, il 7,6 x 1.000 viene ripartito tra il Comune ove è situato l’immobile e lo Stato (avete tutti visto la gioia di pagare con due codici diversi), mi dite perchè su un immobile all’estero lo Stato deve guadagnarci il doppio?Qualcuno potrebbe allora sostenere che ci sarebbe stata disparità rispetto a chi ha la seconda casa in Italia, ma in questo caso chi dice questo non tiene conto delle imposte nè sul patrimonio nè sul reddito che comunque il proprietario paga nel Paese estero, e che non può recuperare.

  333. anto ha detto:

    Per 333. Grazie per il tuo interessamento, forse il dott. commercialista in Francia ( 297) può darci una mano, sempre sperando che poi l’ade non interpreti in maniera diversa.
    Forse conviene pagare il meglio possibile e contestualmente fare un interpello individuale o da parte di un commercialista, all’ade per chiedere se abbiamo interpretato OK.

  334. Gabriella ha detto:

    E beati voi che avete acquistato in Francia, un paese che “funziona” e dove è abbastanza facile reperire informazioni.
    Ma provate a cercare risposte dalla burocrazia GRECA!
    Io e mio marito avevamo acquistato nel 2006 una casetta e già avevamo aspettato quasi un anno per avere tutti i documenti catastali a posto. Adesso ci siamo separati e la casa è rimasta a lui, è da aprile che aspetto la documentazione del passaggio di proprietà (fatto per procura), se dovessi procurarmi il valore di mercato o la rendita catastale temo che dovrei aspettare anni……
    Mi porterò il rogito del 2006 e l’importo verrà calcolato dalla cifra di acquisto, poi diviso a metà e spero di pagare solo per quei 4 mesi in cui figuravo ancora proprietaria. Forse ora il valore è più basso, mi dicono che il mercato è fermo e gli acquirenti offrono direttamente la metà, prendere o lasciare. Ma ripeto preferisco non imbarcarmi in richieste di documenti nè ad avvocati nè a immobiliaristi nè a uffici catastali.

    Comunque è confermato che si può pagare a luglio con l’unico?
    un grazie a tutti e auguri

  335. Alberto ha detto:

    @Gabriella 336: Beati noi mica tanto, se consideri il fatto che lo stato francese tartassa come un forsennato i non residenti: per farti un esempio, a parità di valore dell’immobile, un residente, tra taxe fonciere+ taxe d’habitation, paga esattamente 1/3 di quello che paga un non residente straniero. Ora arriva Monti e ci aggiunge ulteriori tasse. Avere la casa in Francia sta diventando un lusso non sopportabile, se poi ci aggiungi che solo all’ultimo momento l’anno scorso è saltata una legge francese che avrebbe tartassato ulteriormente gli stranieri non residenti, e che invece ne è passata una in cui la plusvalenza dell’immobile viene tassata inizialmente al 30% per diminuire gradualmente nel corso degli anni, ma che per annullare la tassa sulla plusvalenza dovresti tenere minimo per 20 anni l’appartamento, capisci che non conviene più comprare in Francia per passarci le vacanze. Non parliamo poi di affittare: secondo una statistica uscita quest’anno, in Francia gli affittuari che non pagano ad un proprietario straniero sono il 20%, (e lì, come da noi, lo Stato ti tassa sul reddito da locazione anche se non riscosso).

  336. natalie ha detto:

    per Alberto 337 guarda che gli anni sono 30 e gli abbattimenti ci sono a partire dal 17°
    anno
    Dal 1° Febbraio 2012 l’abbattimento progressivo si applicherà come segue :
    – 2% di riduzione tra il 5° ed il 17° anno di possesso
    – 4% di riduzione tra il 17° ed il 24° anno di possesso
    – 8% di riduzione tra il 24° ed il 30° anno di possesso.
    La residenza principale resta esente da imposta sulla plusvalenza, mentre per le residenze secondarie l’imposizione sarà liquidata per i non residenti al tasso del 19%, con esclusione dei prelevamenti sociali riservati ai soli residenti francesi

  337. Massimo ha detto:

    per Alberto:
    non mi pare che ci sia differenza di taxe foncière tra residenti e non. Ci possono essere differenze anche molto forti tra due comuni, anche vicini.Per la taxe d’habitation invece c’è il fatto che i non residenti non possono usufruire degli abbattimenti. Per quanto riguarda la seconda taxe foncière per i non residenti di cui si è parlato prima delle presidenziali in Francia, vedremo cosa farà Hollande ora che ha la maggioranza.
    Preparate il portafoglio…

  338. Vanni ha detto:

    Un mio amico è andato al CAF della federmanager la scorsa settimana per l’UNICO con IVIE (quadri RM e RW). Il calcolo lo hanno fatto sul valore base della Taxe Fonciere x cui non ha dovuto pagare nulla (risultavano poco più di 5€).
    Naturalmente valore RM < valore RW.
    Tenete sempre presente che CAF, commercialisti e notai (adesso) che vi preparano l'UNICO si assumono la responsabilità della dichiarazione, per cui se sbagliano e vi arriva una cartella di sanzione, vi potrete rifare su di loro.

  339. Giorgio ha detto:

    Trascrivo la risposta scritta ottenuta da uno ufficio dell’Agenzia Entrate di Torino:

    “Da: DP II TORINO – UT TORINO 2 [dp.IITorino.utTorino2@agenziaentrate.it]
    Inviato: lunedì 11 giugno 2012 18:20
    A: Giorgio ….
    Oggetto: R: IVIE (imposta valore immobili estero)

    Gentile sig.,

    la risposta da Lei riportata ha contenuto identico alle informazioni fornite da questo Ufficio all’utenza, sia per quanto concerne la deducibilità delle imposte già assolte all’estero, sia in riferimento alla determinazione della base imponibile.

    Cordiali saluti.

    La risposta da me riportata è quella presa da questo sito al n. 82 e cioè:

    Vi trasmetto quanto risposto ad una richiesta si chiarimenti posta ad una operatrice del call centre dell’Agenzia delle Entrate . Concordate?

    “Mi ha richiamato l’operatrice dell’Agenzia delle Entrate.
    Innanzi tutto mi conferma che si possono detrarre sia la taxe foncières, sia la taxe d’habitation, poiché, nonostante le istruzioni del modello unico parlino solo di tassa patrimoniale, il decreto legge 16/2012, dice espressamente: “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
    Quindi si parla di imposte di natura *patrimoniale e reddituale*. Le due tasse suddette si configurano come patrimoniale (la taxe d’habitation) e reddituale (la taxe foncières), quindi rientrano entrambe nella definizione.
    Per quanto riguarda la determinazione del valore catastale, dopo essersi documentata, mi dice che, stando alla lettera di quello che dice la medesima legge, poiché in Francia la base della taxe foncières è metà del valore locativo catastale, lei deduce che il valore catastale da indicare è il doppio di tale base. Infatti, questo valore, che peraltro, al netto di 1-2 euro di arrotondamenti, è indicato come “valeur locative brute” nel dettaglio della taxe d’habitation e come base netta d’imposizione (poiché non ci sono detrazioni per abitazione principale), è “rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato” ogni anno (come scritto nella descrizione del foglio di pagamento delle tasse francesi) ed è usato come base imponibile “ai fini dell’assolvimento delle imposte di natura patrimoniale e reddituale”, tant’è che la taxe d’habitation e la foncières sono calcolate proprio a partire da questo valore. Ciò significa che, per assurdo, poiché questo valore locativo è di poche migliaia di euro, e che la somma delle due tasse è dello stesso ordine di grandezza, moltiplicando per 0,76 il primo e facendo l’opportuna sottrazione con il secondo, non si arriverebbe mai a superare i 200 euro di differenze, e dunque non si pagherebbe mai nulla per le case in Francia… Ho fatto presente che in una rivista immobiliare si diceva che questa base d’imposizione dovrebbe poi essere considerata il 3%-5% del “valore patrimoniale” della casa, ma l’operatrice mi ha detto che probabilmente questo “valore patrimoniale” è un valore di mercato dell’immobile, ma stando alla lettera della legge (che non prevede alcun moltiplicatore, contrariamente a quella per il calcolo dell’IMU), a suo parere l’imponibile da considerare è proprio il valore locativo catastale, dunque il doppio della base della taxe foncières, e non il valore di mercato.
    A me la cosa non convince molto, anche perché stiamo parlando di almeno due ordini di grandezza di differenza rispetto al costo d’acquisto dell’immobile. Lei mi ha detto che evidentemente la legge non vuole infierire sugli immobili che risiedono in paesi “trasparenti” come la Francia, ma questo non mi conforta più di tanto.”

    Grazie per una sollecita risposta.

    Conclusione questo ufficio dell’AdE ritiene corretto indicare come base imponibile quella
    della taxe foncière moltiplicata per due e detrarre sia la taxe foncière sia quella di habitation

  340. marco ha detto:

    La risposta (341) sembra fare finalmente chiarezza ufficiale. Ma la risposta dell’ade di Torino ha valore generale o riguarda solo Giorgio ed è quindi necessario che ciascuno reiteri il quesito (citando la risposta di Torino) a proprio nome?

  341. anto ha detto:

    Per 340.
    Spero che quello del tuo amico sia un CAF serio.
    Io, purtroppo per cercare di essere risarcito per un errore madornale di un blasonato CAF (non hanno saputo di dover compilare il modulo RW, nonostante le mie sollecitazioni) sono dovuto andare in causa, perchè, prima ti dicono che sono coperti da assicurazione, poi , almeno nel mio caso ricorrono a mille cavilli per non assumersi le loro responsabilità.

  342. mariacristina ha detto:

    per Giorgio del 341 – gentilmente potresti mandarmi il testo del quesito come l’hai posto all’Ade in modo da poterlo inviare uguale, probabilmente il quesito era posto in maniera molto chiara data la risposta esaustiva ricevuta, hai potuto inviare per e-mail o devi avere la posta certificata? l’indirizzo a cui l’hai mandata dove l’hai trovato? essendo io di Milano la devo inoltrare ad un ufficio di Milano ?
    grazie mille per il supporto

  343. mariacristina ha detto:

    Scusate ma quando scade il termine per la presentazione del quadri RM e Rw ??
    grazie

  344. Vanni ha detto:

    Purtroppo abbiamo bisogno di CAF o commercialisti per l’emissione dell’UNICO in forma elettronica (scadenza dichiarazione Settembre 2012 anche se si deve pagare prima). Alcuni CAF (come quelli delle ACLI) non hanno ancora capito le cose più chiare. Questa mattina, a domanda precisa sul valore da utilizzare nel quadro RM e cosa dedurre, mi hanno risposto:
    – Si dichiara lo stesso valore del quadro RW (anche se questi è maggiorato di spese notarili, di intermediazione e tasse alla tesoreria Francese)
    – Non si detrae niente perchè secondo loro la tassa è relativa al 2012 e se non si hanno ancora pagate le tasse, ciccia….
    Quindi, attenzione al CAF che volete utilizzare. Personalmente ho deciso di depennare quelli delle ACLI in toto.

  345. mario antonio ha detto:

    Il pronunicamento AdE di Torino non sembra costruito su un caso specifico: Giorgio ha posto una domanda sulla base di un quesito di altri, e chiesto una conferma o meno sulla correttezza della risposta già data da altro operatore AdE. La conclusione – stringata come dovrebbe essere ogni risposta senza se e senza ma – è perentoria e in nessun modo interpretabile diversamente da quello che dice, ovvero: 1 = e’ procedura corretta prendere a riferimento gli stessi valori adottati per la tassazione del bene nello Stato in cui esso si trova, e 2 = dall’ammontare risultante della tassazione italiana si scomputano sia la tassa patrimoniale che quella reddituale, come indicato dalla nostra più recente normativa.

  346. anto ha detto:

    per 346.
    Purtroppo, a mie spese, concordo su tutto……. in particolar modo quello che riguarda il CAF, per i commercialisti invece mi sono trovato bene, almeno hanno una deantologia professionale e ascoltano i tui dubbi.
    Per quanto riguarda il CAF (IL CAF), non solo non capiscono, ma non fanno neppure quello che gli consigli di fare perchè, alla fine, ne sappiamo più di loro, visto che poi le conseguenze le paghiamo noi.
    Non credete alla pubblicità, e alle garanzie che ti dicono di offrirti, prima di pagare i danni preferiscono andare in causa, e li i soldi per buoni avvocati li trovano, come trovano i soldi per farsi pubblicità in televisione.

  347. marco ha detto:

    Insomma, combinando le informazioni ricevute verbalmente da Mauro (82) con la conferma scritta ricevuta da Giorgio (341) saremmo ad un svolta: nella sostanza, nulla da pagare (almeno per gli immobili in Francia). In caso di future (probabili) contestazioni, temo però che la risposta (resa anonima) a Giorgio non abbia alcun valore. Cè qualche esperto che possa suggerire il da farsi per ‘blindare’ l’interpretazione ‘stringata e perentoria’ dell’AdE di Torino rendendola utilizzabile e opponibile nei singoli casi?

  348. Giorgio ha detto:

    Per il n. 342. Credo che la risposto che ho avuto sia per chiunque.
    Per il n. 344. La domanda che avevo posto era molto semplice: chiedevo se la risposta avuta dal n. 82 era corretta. come avete potuto vedere hanno risposto di sì. La domanda l’avevo inviata via e-mail normale, ad uno degli indirizzi e-mail trovati sul sito AdE alla voce contatta l’Agenzia, tramite ufficio (ho scelto un ufficio di Torino).
    Non sono un esperto, ma non credo che le risposte devono essere personalizzate su chi pone le domande; quando un ufficio dell’AdE risponde ad un quesito, credo che la risposta debba valere per chiunque avesse posto la stessa questione.
    Con queste premesse è evidente che il valore indicato in RM e RW sono profondamente diversi.
    Non so se, di fronte ad una contestazione futura potrò esibire la risposta avuta e se questa mi metterà al riparo da sanzioni. Se l’interpretazione autentica dell’AdE in futuro dovesse essere diversa, spero almeno nell’esonero dalla sanzione, dato il suggeritore e dunque la buona fede.

  349. maurom ha detto:

    per Giorgio (341)
    Mi sembra di capire che l’AdE di Torino confermi che si possono detrarre entrambe le tasse di natura patrimoniale e reddituale (come scritto nella legge).
    Ma chi ha stabilito che la Taxe d’Habitation è di natura reddituale? o che è di natura patrimoniale (come riportato nel post)?
    E’ stato detto all’AdE che in caso di locazione la taxe d’habitation la paga l’inquilino?

  350. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per Giorgio (341)

    la taxe d’habitation la paga chi occupa l’immobile al 1 gennaio di ogni anno.
    puo essere l’inquilino se un’inquilino si dichiara a quel indirizzo presso il “centre des impôts”
    o il proprietario negli altri casi che sono : uso proprietario come residenza secondaria o “location meublée saisonnière” affitto ammobiliato staggionale o annuo.

    esiste in certi comuni una tassa sugli immobili vuoti che puo sostituire la taxe d’habitation ma i casi sono talmente pochi che non ne parlo!

  351. Vanni ha detto:

    x maurom.
    Scusa ma perchè insisti sulle tasse da detrarre? Se il valore su cui calcolare la tassa è quello della taxe d’habitation (2 x taxe fonciere) hai una base di 2-4.000 euro. Il 7,6 x 1000 va da 15 a 30€ e siccome meno di 200€ non si paga, ti basta e avanza la taxe fonciere.

  352. marco ha detto:

    Anche a me pare che la questione di maggior rilievo della comunicazione dell’AdE di Torino è ‘questo ufficio dell’AdE ritiene corretto indicare come base imponibile quella
    della taxe foncière moltiplicata per due….’ cioè il VLC! Basta questo per rendere ininfluenti gli altri punti. Ma , mi ripeto, come fare della comunicazione scritta dell’AdE a Giorgio un documento valido per tutti?

  353. Massimo ha detto:

    per Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha scritto:
    in Francia, la taxe foncière e d’habitation ,come sono considerate?
    Patrimoniali? sul reddito?

  354. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    Nota per tutti:

    il VLC o Valeur Locative Cadastrale non deve essere ritenuto come valore catastale di base al calcolo, anche se la legge lo consente, in Francia il valore catastale non esiste come definito dalla legge italiana, quindi l’uso di questo valore mi sembra da escludere.

    il fisco italiano non ha questi dati, ma ha degli ottimi rapporti con il fisco francese. un po di mesi fa una communicazione dalle AdE piemontesi era stato elaborato da un file proveniente dal fisco francese!
    (estratto ” … l’Agenzia delle entrate desidera informarLa relativamente ad una circostanza di possibile interesse ai fini della regolarità della Sua posizione fiscale.

    Dai dati trasmessi a questa Agenzia da parte dell’Amministrazione Fiscale Francese risulta che nell’anno 2005 Lei deteneva immobili in francia e precisamente nel Dipartimento delle Alpi Marittime … firmato Attilio Befera)

    Esiste una communicazione tra le amministrazioni dei due stati.

    Penso che una gran parte di chi deve pagare questa tassa ha un immobile in Francia.

    Cosa avverà se tutti prendono il valore catastale?

    prendiamo una casa una villa 2.000.000 € di valore commerciale attuale che è stata comprata 20 anni fà per 250.000 € e che ha una VLC di 12500 €

    Temo che, se il fisco italiano riceverà un gran numero di dichiarazioni con il VLC ritenuto come base di calcolo, chiererà assistenza al fisco francese, e che alla fine si rischia l’applicazione di un valore commerciale imposto dal fisco francese

    l’ipotesi VLC a mio avviso non è da ritenere!

  355. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per 355

    la taxe foncière è una tassa patrimoniale.
    la taxe d’habitation per i residenti fiscali francesi è una tassa patrimoniale con degli abbatimenti calcolati in base al reddito e al nucleo familiare. si puo dire patrimoniale moderata dal reddito

  356. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per 335 anto

    sono d’accordo per aiutarvi …
    e sono d’accordo sul pagare il meglio possibile!
    da cittadino direi che mi scoccia pagare le tasse (ovviamente)
    da professionista non posso dire la stessa cosa: il mio cliente devve essere rassicurato pur pagando il meglio e meno possibile, ed è per questa raggione che applico un abbatimento sul valore commerciale (abbatimento raggionevole e discutibile) in modo ad ottenere una tassa accetata dal cliente e il piu basso possibile.

    se il valore d’acquisto è troppo basso in confronto al valore commerciale non lo ritengo, e il VLC nemmeno!

    in base alla convenzione tra francia e italia (modello OCSE) non si puo pagare due volte l’imposta … per quello che viene fuori il credito d’imposta che fa pagare la differenza in piu … ed è proprio li il nodo del problema : quanto in piu?

    fate un calcolo per con un valore commerciale per avere un “in piu” accetabile in modo da essere tranquilli!

  357. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per 299 pippi

    Ovviamente non posso certificarlo perche essendo in contatto con molti colleghi italiani ho sentito di tutto e di piu!
    quello che sembrerebbe è che si possa ritenere la taxe foncière (per certo). per la taxe d’habitation non è ben chiaro c’è chi dice di si e chi dice di no!
    io direi di si, è patrimoniale

  358. Giovanni ha detto:

    ci mancava soltanto lo “Studio Legale Tributario in Francia” per confondere ancora di più le idee!
    Ma da quale norma ha potuto tirar fuori l'”abbatimento raggionevole e discutibile” da applicare al valore commerciale?
    Per favore faccia quel che vuole per i suoi clienti, ma eviti di dirci cose senza alcun fondamento giuridico!

  359. ida ha detto:

    Credo di aver capito il calcolo dell’IVIE.
    Exemple: base d’imposition de la taxe foncière 2011: 1026
    loyer réel ou valeur locative /an: 4560,00 euro
    le taux=4.44% soit 4560,00/1026
    rendita cadastale 1026/4,44×100=23198,08
    IVIE=23198,08X0,76%=175,62

    la rendita cadastale calculée pour un appartement d’environ 35 mètres carrés correspond à la rendita cadastale d’un appartement en Italie.
    Je ne multiplie pas la base d’imposition par 2 puisque les loyers pris en considération sont bruts.
    Bonne chance à vous.

  360. patrizia ha detto:

    per Giovanni: sono d’accordo. Rileggendo le norme e il provvedimento del 5 giugno, la base su cui calcolare l’IVIE per gli immobili siti nella UE + Norvegia e Islanda, il primo dato è il valore catastale, se non c’è è il costo risultante dall’atto di acquisto (quindi no provvigioni nè spese notarili, mentre sulle imposte temo vadano incluse), e se non c’è nè il valore catastale nè il costo (es. donazione) allora si prende il valore di mercato rilevabile nel luogo ove è situato l’immobile. Per cui se ho comprato 50 anni fa e ho il rogito che comprova il costo, supponendo che non ci sia il valore catastale DEVO prendere il costo, anche se è ovviamente più basso del mercato

  361. maurom ha detto:

    per Vanni (353)
    Perchè tutti vorremmo avere delle certezze, ma non è sempre così facile averne.
    Nel caso in questione, mentre è certo che la taxe fonciere è da detrarre non lo è altrettanto, purtroppo, per la taxe d’habitation (come puoi anche evincere dal post 359 di Studio-Legale-Tributario-in-Fr)

  362. maurom ha detto:

    per Studio-Legale-Tributario-in-Francia (358)
    Grazie per le informazioni particolarmente utili in quanto non solo provenienti da esperto del settore ma anche perchè “viste” dalla Francia.
    Volevo porti una domanda: esiste un “Valeur Locative moyenne” di tutto il territorio francese? Dove posso reperirlo?
    Mi arebbe molto utile per raffrontare l’ imposta applicata sulla casa in Italia rispetto alla stessa imposta come dovrebbe essere applicata su casa similare in Francia (e verificare quale dovrebbe essere un risultato “equo”)

  363. gg ha detto:

    per 361:
    è bello vedere la gente che si diverte a fare calcoli assurdi. io pensavo di moltiplicare il valore x 3,14 e fare la radice quadrata, mi sembra più corretto. Cosa ne pensate?
    per 356 (Studio Legale Francia):
    è già abbastanza complicato per noi italiani, non mi sembra il caso che arrivino i francesi a complicare maggiormente le cose. D’altra parte vi capisco: non penso che, come francesi, riusciate a capire una legge assurda come quella italiana, e quindi è normale che le considerazioni francesi siano ancora più assurde delle leggi italiane.

  364. gg ha detto:

    per 364:
    non servono proprio a niente le leggi viste dalla Francia, ma le leggi viste dall’Italia. Questa non è una tassa francese, ma italiana. Cerchiamo di non complicare le cose.

  365. Sandro ha detto:

    per Patrizia (362)
    quando dici “il primo dato è il valore catastale”, per gli immobili francesi a che cosa ti riferisci?

  366. anto ha detto:

    Io comunque volevo ringraziare tutti quelli che cercano, in buonafede, di darci una mano.
    Sono le nostre istituzioni che non ci danno una mano per chiarire questa assurda vicenda.

  367. simona ha detto:

    Ciao Cecilia puoi mandare anche a me la pagina della rivista? Grazie in anticipo

  368. massimo ha detto:

    giovanni(360)
    perso che lo studio fiscale francese intendesse questo con “abbattimento ragionevole”:
    se tu devi pagare sul valore di mercato, cerchi un po’ di informazioni e, supponiamo, ti risulta un valore tra 100 e 120. Ebbene, puoi dichiarare un valore di 80-85. Ma non esagerare dichiarando 50, perchè rischi di farti pizzicare. Trovo questo abbastanza comprensibile, perchè secondo me il vero valore si un immobile sono i soldi che ti metti in tasca quando vendi sul serio. Ti assicuro che moltissimi francesi fanno così.

  369. Vanni ha detto:

    Ieri una mia amica che si appoggia ad un commercialista, che gli aveva preparato l’UNICO partendo dal VLC, ha chiesto al commercialista se era sicuro della base di imposizione.
    Questi ha voluto richiedere alla AdE una ulteriore assicurazione e si è sentito rispondere che entro mercoledì (domani) l’AdE emetterà un comunicato in merito.
    Spero che questo comunicato faccia chiarezza una volta per tutte.
    Penso che, alla fine, diranno che la base d’imposizione è quella dell’atto di acquisto e (spero) diranno anche cosa si può detrarre.
    In ogni caso credo che il risultato del calcolo sarà (per me) di qualche centinaio di euro.
    Il commercialista, che aveva già preparato un migliaio di dichiarazioni che deve rifare, pensa che l’AdE rinvierà ulteriormente le scadenze per i pagamenti.
    Cross your fngers….

  370. patrizia ha detto:

    e invece stamattina ho letto questo
    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_384099.aspx
    il prof. Piazza è professionista serio e preparato, scrive libri da anni sulla fiscalità internazionale. Peccato che non si sia espresso sulla taxe d’habitation..

  371. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per Giovanni (360)

    esattamente faccio quello che voglio ma quando leggo le interpretazione di certe cretinate m’incavolo !
    è vero che la legge italiana non me ne fraga niente, ma quando questa legge riguarda degli elementi di francesi mi permetto di dire quello che non è vero
    certi si permettono di considerare il VLC per il calcolo. FATE come volete ma è falso.
    NON ESISTE UN VALORE CATASTALE IN FRANCIA! E QUELLO CHE SI TROVA SUL MODULO DELLA TAXE FONCIERE NON HA NESSUN COLLEGAMENTO CON UN VALORE CATASTALE!

    Volevo solo avvertire tutti quelli che pensano di usare questo valore!
    Ma alla fine se lo vogliono fare, che lo facciano!
    le tasse non le pago io, e le multe nemmeno quindi ME NE FREGO ve sbagliate

    Certi parlano di cose che non conoscono! non è perchè hanno una casa in Francia che devono conoscere la legge francesi.

    per quanto riguarda l’abbatimento raggionevole, mi spiace insistere per Giovanni (360)
    se Lei ha una casa che potrebbe vendere 250.000 € in francia come in tutto il mondo il prezzo di vendita è “variabile”
    Intendo che se Ha 1 Kg di oro, basta prendere la quotazione per conoscere il prezzo di quello che ha!
    Chi puo dire che la sua casa vale di sicuro 250.000?
    nessun perito Le dara un valore preciso. se le va bene Le darà una forchetta di valore … La Sua casa … in base agli elementi xxxx … vale tra 225.000 e 275.000 (+ o – 10 %) …

    il fisco francese consente (senza dirlo e non Lo troverà su nessu testo di legge) fino 20% di variazione a confronto delle statistiche che hanno dal rogito, se le giustificazioni per abassarne il prezzo sono coerenti e giustificate (casa vecchia, vicino ad una fonte di rumore -strada, industria, ..; – ecc…)

    Farebbe meglio a conoscere di piu i fondaenti giuridici francesi per poterli interpretare !

  372. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per massimo (370)

    proprio cosi !

  373. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per anto

    penso che le vostre istituzioni hanno fatto troppo in fretta e non hanno studiato le particolarità di ogni paese.
    ad esempio dire che si puo prendere un valore catastale quando in un paese questo valore non esiste dimostra che non hanno preparato niente prima!
    per lo piu quando questo paese è uno dove sono ubicate una gran parte delle case all’estero potevano pensarci prima!

  374. Giorgio ha detto:

    Ho letto l’articolo del prof. Piazza (il cui contenuto mi pare del tutto “logico”) da cui risulterebbe necessario porre come imponibile il prezzo di acquisto (iva compresa? è importante il prezzo con o senza iva=vat) e costi notarili esclusi. Alla imposta così determinata dovrebbe essere possibile detrarre la foncière (forse solo quella e non l’habitation).
    Mi domando cosa succede se, avendo fatto i conti con la VCL (e quindi zero imposta), secondo le indicazioni ricevute dall’AdE di Torino, il fisco mi contestasse l’imposta. Posso esibire le mail inviatemi dall’AdE a mia discolpa?

  375. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per maurom (364)

    secondo il modello di convenzione OCSE e per applicare il principio contro le poppie imposizione e il concetto di foreign tax credit FTC, sono da considerare le tasse patrimoniali.
    la taxe d’habitation è una tassa patrimoniale.

    non so se esiste, ma non è disponibile stricto sensu un valore locativo medio per tutta la francia, al meno disponibili al pubblico.

  376. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    per gg (365)

    E proprio vero che fare una legge cosi assurda c’è solo l’italia!

    Una legge che consente di prendere un valore di rogito che puo essere MOLTO diverso da un valore commerciale è fenomenale…

    Ma chi l’ha fatta questa legge ? Fantozzi?

    e chi cerca a tutti i costi di applicare un valore (catastale) che non esiste e che non ha nessun senso non è piu raggionevole

  377. gg ha detto:

    Vorrei spiegare allo Studio Francese che a noi non serve l’esperienza francese, ma quella italiana. Se poi vuole leggersi la legge italiana essa dice:
    “il valore sul quale applicare l’aliquota dello 0,76% è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali”. Quale è il valore assunto per determinare le imposte reddituali e patrimoniali? Quello di mercato?

  378. mario antonio ha detto:

    Allora, secondo le ultime novità, dal professor Piazza allo studio legale tributario, torna in auge il valore di acquisto, con tutte le discriminazioni ed ingiustizie che comporterà a livello economico tra chi ha comprato da poco e chi ha acquistato da decenni. Si torna insomma dove c’è la forbice maggiore di ingiustizia, dove qualcuno dovrà pagare una tassa sull’immobile magari decine di volte più elevata rispetto all’IMU sugli immobili italiani. Almeno in questo caso, il provvedimento correttivo preannunciato dell’AdE dovrebbe consentire la possibilità di indicare il valore di mercato attuale del bene (anche in Francia la maggior parte degli immobili ora in vendita ha un valore inferiore a quello di due-tre anni fa) e l’applicazione, come suggerito dall’esperto francese, di una variabile in diminuzione del 20% del valore medio di mercato. Ma non facciamoci troppe illusioni sull’equità e sulla chiarezza dei provvedimenti in arrivo, se le menti che li partoriranno saranno le stesse che hanno creato il mostro IVIE…

  379. Giorgio ha detto:

    Una domanda non direttamente riferita all’IVIE.
    Il normale cittadino (senza partita iva) che presenta l’Unico on line pf 2012, ha avuto il rinvio dei pagamenti fino al 9 luglio? (a parte l’IMU). O solo coloro che sono soggetti agli studi di settore? Nel modello Unico on line, se uno inserisce un valore nel quadro RM (per l’IVIE) il ssitema dice che non (asncora) in grado di produrre automaticamente F24. Se ne sa qualcosa di più se verrà “aggiustato”? Credo che sia ancora in linea la versione 1.0.2 del 31/5/2012.

  380. gg ha detto:

    Prima sembrava che tutti aspettassero un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate. Adesso che è arrivato (anzi ne sono arrivati due, identici) non vanno più bene. Sembra di capire che molti vogliono solo pagare e basta. Per me ormai il problema è chiuso.Ma non sarebbe meglio piuttosto dare i soldi in beneficenza?

  381. maurom ha detto:

    per gg (366)
    Evidentemente non hai capito che si tratta di legge italiana che deve applicarsi nel contesto francese.
    Quindi è evidente che servono le informazioni da l’una e dall’altra parte.
    Se non conosci la natura delle tasse francesi come fai, ad esempio, a fare le detrazioni secondo la legge italiana?

  382. Giorgio ha detto:

    Per 382. Qual’è il pronunciamento dell’AdE a cui ti riferisci?

  383. gg ha detto:

    per #384
    leggi le risposte (Bari: l’AdE ha richiamato l’utente, Torino: risposta scritta) #82 e #341.
    Non sono comunicati ufficiali, ma comunque sono risposte dell’AdE di Bari e di Torino, non dell’AdE di Vattelapesca di Sotto.
    Poi ognuno fa quello che crede e può decidere di non seguire le decisioni dell’AdE ma di preferire le opinioni personali di uno Studio francese.

  384. emmanuelle ha detto:

    prova

  385. gg ha detto:

    per 383.
    Vedi, non è che non ho capito, è che le risposte dello Studio Francese sono assolutamente inconcepibili per la legge italiana. Evidentemente il modo di ragionare francese è diverso da quello italiano, non tanto delle persone, quanto delle leggi italiane. Ad esempio ha scritto (358): “se il valore d’acquisto è troppo basso in confronto al valore commerciale non lo ritengo, e il VLC nemmeno!fate un calcolo per con un valore commerciale per avere un “in piu” accetabile in modo da essere tranquilli!” Cioè dice di usare il valore commerciale per essere tranquilli se il valore d’acquisto è troppo basso!!!!! Poichè la legge dice di usare “il valore catastale ecc. ecc., se non c’è usare il valore d’acquisto, e solo in assenza usare il valore di mercato” noi DOBBIAMO usare 1) il valore catastale. Ipotizziamo che non ci sia, allora 2) il valore d’acquisto, anche se è bassissimo, anche se ho comprato un alloggio 50 anni fa e l’ho pagato 1000 euro, non è una opzione, è OBBLIGATORIO, non posso usare il valore commerciale, sarei sanzionabile dall’Ade. Solo se il valore d’acquisto NON è recuperabile, allora devo usare quello commerciale. Ma non se è troppo basso e quindi non accettabile, non c’è questa possibilità nella legge….

  386. marco ha detto:

    Scusate, perchè non ci concentriamo sul problema di fondo, che è anzitutto quello della base di calcolo dell’IVIE?
    Su questo punto, in questo momento disponiamo:
    a) di interpretazioni, alcune delle quali assolutamente ineccepibili, come quella (372) del prof.Piazza
    b) di indicazioni non equivoche ancorchè discutibili dell’AdE di Torino (341)
    Io propendo per le indicazioni dell’AdE, le quali tra l’altro rappresentano la soluzione senza dubbio preferibile per tutti noi in quanto rendono l’IVIE sugli immobili in Francia ancora prima di ogni deduzione SEMPRE inferiore alla franchigia. Ho però ho il dubbio che la risposta scritta dell’AdE di Torino valga solo per Giorgio. C’è qualche esperto che può rispondere? E’ forse il caso che ciascuno di noi chieda conferma per sè? O è meglio non smuovere le acque e prepararsi ad un eventuale ricorso in base alla risposta di Torino?

  387. Daniele Consonni ha detto:

    Stamattina ho domandato lumi all’Agenzia delle Entrate di Monza (MB) sull’IVIE; quando gli ho detto che intendevo prendere come base imponibile il VLC mi hanno letteralmente riso in faccia dicendomi (testuali parole): “Lei crede di fare il furbo con chi è più furbo di Lei. Crede che il legislatore sia tanto stupido da fare una legge tributaria che sa che per il 100% dei contribuenti equivale a zero? Guardi che nella sola provincia di Monza e Brianza sono 2500 i possessori fisici di case in Francia! E’ lapalissiano il fatto che la base da utilizzare sia quella del rogito, non cerchi di fregare chi è più furbo di Lei”.
    Dopo questo, utilizzerò sicuramente il valore di acquisto, portando in detrazione soltanto la TF.

  388. dmarches ha detto:

    x Giorgio:
    Puoi, per favore, indicarmi esattamente, la domanda che hai all’Ade ?
    Vorrei anch’io mandare un’email all’Ade e vedere cosa mi rispondono.
    Grazie in anticipo.

  389. marco ha detto:

    per daniele (389): premesso che la risposta dell’AdE di Monza mi sembra la più logica, ha mostrato o detto loro della risposta scritta dell’AdE di Torino (341)?

  390. Sandro ha detto:

    a 388
    a me l’interpretazione del prof. Piazza non sembra poi così ineccepibile.
    Torniamo ancora una volta alla lettera della legge:
    “Con riferimento agli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali.”
    Seguiamo ora un metodo logico e deduttivo per dipanare la matassa:
    = la “taxe foncière” è un’imposta patrimoniale? Non c’è dubbio che lo sia.
    = è basata su un valore catastale? Sì, sul 50% del VLC (valeur locative cadastrale).
    = il VLC è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato (Francia)?
    ancora una volta sì.
    Mi sembra che la conclusione sia incontrovertibile, nel senso che l’IVIE si debba applicare sul VLC.
    E’ più che probabile che il legislatore avesse in mente qualcosa di simile al valore catastale italiano, ma è evidente che, nella fretta, non si è reso conto delle conseguenze pratiche che la norma avrebbe avuto in ciascuno dei Paesi dell’U.E.
    Se un nuovo provvedimento legislativo, e non un semplice provvedimento dell’AdE, non interverrà a modificare ancora una volta il testo della norma istitutiva dell’IVIE in senso favorevole all’Erario italiano (introducendo p. es. un moltiplicatore), rimango convinto che la maggior parte dei proprietari di case in Francia non debba pagare alcunché a titolo di IVIE.

  391. anto ha detto:

    per 389
    Certo che, se quella èveramente la risposta che l’ade si sente di dare a uno che cerca di avere informazioni su una legge fatta in questo modo, credo che bisogna riflettere …..

  392. Giorgio ha detto:

    Per il 390 (dmarches). Quanto ho chiesto all’AdE è riportato al n. 350 e al n. 341.

  393. Gigi ha detto:

    da una ricerca google arrivo su questa pagina

    Ma alla fine se non dichiaro (e non pago) non è meglio?

  394. dmarches ha detto:

    x Giorgio:
    scusa se insisto, ma al 341 e 350, mi sembra che ci sia solo la risposta.
    Volevo solo avere il testo dell’tua email che hai spedito all’Ade.
    Ciao

  395. Giorgio ha detto:

    Per dmarches (396).
    Ecco la domanda posta:
    “Ho alcuni dubbi fondamentali sul pagamento dell’IVIE per il nostro mini-alloggio ad Antibes.
    La normativa prevede che, per i paesi dello spazio economico europeo, la base imponibile dell’IVIE è quello catastale come determinato e rivalutato nei paesi in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento delle imposte di natura patrimoniale e reddituale.
    Nel caso Francia, la tassa di natura patrimoniale sugli immobili è la “taxe foncière”. La base di calcolo di questa tassa non è il valore dell’immobile (come per l’IMU), ma il valore catastale locativo rivalutato anno dopo anno, che naturalmente è molto inferiore al valore dell’immobile.
    A richiesta di chiarimenti di più persone ai call centre dell’Agenzia delle Entrate, è stato riposto che :
    – La base imponibile da considerare è quella stessa base francese, dunque il valore locativo
    – Come detrazione all’imposta risultante dall’applicazione dello 0,76% a questo valore si possono portare sia la “taxe foncière” sia la “taxe d’habitation”.
    Se così è, poche persone pagheranno l’IVIE, in quanto la base di calcolo francese ammonta a qualche migliaio di euro, per cui lo 0,76% fa qualche decina di euro a cui si potrebbero ancora detrarre le tasse francesi (ognuna delle due può valore qualche centinaio di euro).”

  396. Giorgio ha detto:

    Per coloro che intendono porre come base imponibile dell’IVIE il valore desunto dall’atto notarile: il valore è al lordo o al netto della tassa sul valore aggiunto?

  397. Ortolano ha detto:

    Anche utilizzando come base di calcolo il VLC per cui non si paga praticamente nulla di IVIE mediamente in Francia sommando Taxe fonciere e Taxe d’habitation (anche togliendo tassa per immondizie e canone televisivo) già si sono pagate PIU’ TASSE di un equivalente immobile sito in Italia di pari caratteristiche e posizione. Per cui ritengo che ogni cittadino che possiede un immobile in Francia abbia già “dato” a sufficienza. Non si puo’ ritenere equo il prezzo di acquisto in quanto puo’ variare anche di 10 volte o anche più in base al periodo di acquisto e lo stato dell’immobile ( se uno ha acquistato un “rudere” e l’ha ristrutturato con finiture di pregio si ritrova in rogito un prezzo molto basso ed un valore molto più alto !!!!). Per non dire di chi ha acquistato un terreno e poi sopra ha costruito una villa!!!.
    Per come e’ stata formulata è comunque una tassa assurda e piena di contraddizioni per cui in mancanza di correttivi (di equità e buon senso ) occorre fare il possibile per non pagarla.
    Per quale motivo poi le società non la dovrebbero pagare? per favorire qualcuno che ha immobili intestati a società invece che a lui personalmente? Normalmente chi è “in buona fede” non costitusce una società per acquistarsi una casa per le vacanze!!!!.

  398. Vanni ha detto:

    Questa mattina sono riuscito a scrivere una mail all’AdE. Vi rendo partecipi del testo della mia mail e della loro risposta (dal centro di Salerno).

    Testo richiesta informazioni:
    “Buongiorno,..vi scrivo per ll’IVIE case in Francia (mia moglie ne possiede uno). La regola sembra basarsi sul valore catastale delle tasse patrimoniali (taxe fonciere) o reddituali (taxe d’habitation) come espresso e rivalutato in Francia. Questo valore in Francia e` piu` basso e le imposte sono in x 100 e non x1000. Se non vale questo valore, allora occorre usare il costo di acquisto (incluso i mobili se si e` acqiustato ammobiliato?)…Sembra, dal comunicato vostro del 4/6/2012, che sul calcolo cosi` fatto si possa detrarre la tassa patrimonale (fonciere) e, se gia` non fatto nel 730, anche la reddituale (d’habitation). La domanda e`: quale valore dobbiamo usare x il quadro RM? Possiamo detrarre tutte e due le tasse pagate in Francia sull’immobile?..Grazie”

    Testo risposta:
    “Gentile contribuente, considerata l’esiguità dello spazio a disposizione per fornire una risposta esaustiva, si rinvia all’art. 19, commi da 13 a 17, Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 e al p. 4 del Provvedimento del 05/06/2012. La normativa citata è reperibile sul sito http://www.agenziaentrate.it alla voce “Motore di ricerca della normativa”. Cordiali saluti

    La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.

    Agenzia delle Entrate
    Centro di Assistenza Multicanale
    di Salerno
    Contact Center
    IL DIRETTORE
    Fabrizio Grillo”

    I testi a cui si riferisce sono quelli che tutti abbiamo letto e che tanta confusione hanno generato. Come NON rispondere, rispondendo…

  399. maurom ha detto:

    per gg (387)
    Ora sono d’ccordo con te. Quello che tu dici è d’altronde in linea con l’articolo del prof Piazza.
    Comunque vedrai che l’ AdE emanerà disposizioni precise per ciascun Paese (non so quando) solo dopo che avrà ottenuto informazioni sul sistema tributario del Paese dove l’immobile è ubicato.
    (Prima, forse domani, comunicheranno qualche disposizione un pò più articolata. Vedremo, ma temo pur sempre generica).

  400. antonio ha detto:

    io ieri ho scritto all’Ade quanto segue, domanda molto precisa a cui si può rispondere solo con sì o no. Finora non hanno risposto. Perché non provate anche voi con qualche altra sede dell’Ade?
    Esempio: Se la base su cui si paga l’imposta Taxe Fonciere in Francia è di 1400 euro, mentre la Taxe d’Habitation è di 2800 è corretto calcolare l’importo da pagare sul modulo RM in 2800 x 0,76 /1000=2,128 euro e quindi ,essendo tale cifra al di sotto di 200 euro, non dovere pagare nulla?
    grazie

  401. marco ha detto:

    per Vanni (399): Vergognoso il comportamento di questo signor Grillo! D’altra parte, ti aspettavi forse che si assumesse una qualsiasi responsabilità? Ma bisogna capirlo, ‘lo spazio (mentale) è esiguo’…

  402. paolo ha detto:

    intanto AdE ha appena emesso un comunicato ” Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata” dove purtroppo non c’é il minimo accenno all’IVIE

    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4/circolare+25e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=db31b6804bac30e29394f7d94f8d55f4

  403. maurom ha detto:

    per Sandro (392)
    Purtroppo è nel terzo step del tuo filone logico dove esiste l’inghippo:
    = il VLC è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato?
    SI per quanto concerne il coefficiente relativo all’inflazione (così come il ns redd.cat è rivalutato, seppure grossolanamente, al 5%)
    NO per quanto concerne il fattore che non esiste( da noi 100, nel caso Ivie 160)e che consente di passare dalla RENDITA al VALORE dell’immobile (e non è un aspetto marginale perchè è sul valore dell’immobile che l’imposta andrà calcolata)

  404. maurom ha detto:

    Ho provato ad inviare un e-mail al sevizio contatti dell’Ade. Niente da fare, compare l’annuncio: E’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI MAIL RICEVIBILI. RIPROVARE NEI PROSSIMI GIORNI (!)

    Qualcuno può darmi l’indirizzo di qualche AdE di provincia? Grazie

  405. Gigi ha detto:

    tutto sommato non vedo perchè vi fate tutti questi problemi!
    aspettate il condono!

  406. antonio ha detto:

    per inviare email all’Ade è meglio usare la pac, posta certificata. Io ho fatto così e ho trovato libero. … ma non la risposta finora,

  407. Enrica ha detto:

    Cara Cecilia mi può inviare l’articolo apparso sulla rivista APCO? grazie

  408. anto ha detto:

    Per gigi.
    Spero che non sia una provocazione.

  409. Sandro ha detto:

    per maurom (405)
    non capisco a cosa ti riferisci quando parli di “un fattore 100, nel caso IVIE 160”, forse volevi dire IMU 160.
    E’ ben vero che i moltiplicatori catastali, che da noi si applicano alla rendita catastale per determinare l’imponibile ai fini IRPEF, ICI, IMU, in Francia non esistono.
    La norma istitutiva dell’IVIE, ultima versione, parla però di valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Non si riferisce espressamente a un valore fiscale dell’immobile, come determinato in Italia con l’applicazione dei coefficienti di rivalutazione.
    E’ ben vero però che il valore utilizzato in Francia per l’applicazione della taxe foncière è determinato con particolari criteri di calcolo stabiliti per legge, non solo, ma annualmente esso è rivalutato per mezzo di un coefficiente di “revalorisation nationale” fissato dalla legge finanziaria in funzione di indici macroeconomici.
    Mi rendo conto che i nostri governanti con l’istituzione dell’IVIE si aspettavano un gettito molto elevato, ma allora imparino a fare le leggi come si deve!
    Torno a dire che se si generalizzasse l’applicazione del prezzo di acquisto, ci troveremmo di fronte a una macroscopica violazione di qualsiasi principio di equità fiscale: il proprietario di una villa con parco e piscina in Costa Azzurra, acquistata vent’anni fa, pagherebbe molto meno di chi ha acquistato un appartamento a Cannes l’anno scorso!

  410. maurom ha detto:

    per Patrizia (362) e Giorgio (398)
    Che nell’atto notarile il valore da prendere in considerazione debba essere al netto dell’Iva credo non dovrebbero esservi dubbi.
    Supponiamo che tu raggiunga l’accordo per l’acquisto di un appartamento al prezzo di mercato (mettiamo 200000 euro).
    Nello studio notarile consegnerai al venditore l’assegno di euro 200000 come convenuto, dopodichè il notaio ti chiederà il pagamento dell’Iva (+ diritti e onorari) e dichirerà nel rogito che hai provveduto al PAGAMENTO COMPLESSIVO di 220000 euro ma dopo avere specificato che la VENDITA viene tra le parti stipulata per il prezzo stabilito di euro 200000.
    Evidentemente è la vendita che riflette il valore dell’immobile (che, altrimenti, sul mercato sarebbe stato trattato a 220000 e non a 200000 euro)

  411. Christian ha detto:

    Sono un francese di Roma e possiedo (da almeno 40 anni) un bel appartamento nel centro di Parigi. Ovviamente ho letto con attenzione i vostri 400 commenti precedenti.
    Se utilizzo il valore di mercato, ottengo per l’Ivie una ciffra demenziale, che ovviamente viola da gran lunga tutte le regole di “uguaglianza” in vigore in seno alla Comunautà Europea (e mi spingerebbe a tornare subito in Francia!). Quindi l’escludo…
    Se uso sia la VLC che la Base delle “taxes foncières”, ottengo una cifra ridicola, addiritura zero se tolgo le tasse francesi, il che a mio avviso, non soddisfarà l’Erario.
    Quindi, amettendo che non ci siano dei chiarimenti ufficiali entro il 9 luglio, opterei per una via di mezzo, cercando per tutti i modi possibili di ottenere per l’Ivie un importo verosimile, cioè dell’ordine di grandezza di quello che sarebbe l’IMU italiana per un appartamento della stessa categoria, ma ubicato a Roma…
    Io ottengo un risultato del genere capitalizzando al 5% la VLC (cioè applicando un coefficiente moltiplicatore uguale a 20). Sembra artificiale, ma a mio avviso è qualcosa che si può sostenere in caso di contestazione…
    Per riassumere direi che ciascuno potrebbe utilizzare, in un modo o nell’altro, purché sia spiegabile, un’ “assiette” (=base imponibile) che porti ad un’Ivie equivalente all’Imu per lo stesso locale.
    O allora si ritiene la VLC, o anche la metà di essa, e se la cava ulteriormente con le varie possibilità di ravvedimento operoso… Cosa ne pensate?
    E scusate mi per gli errori di ortografa o di grammatica!…

  412. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    Assolutamente d’accordo con sandro (411)

  413. gg ha detto:

    Per Christian:
    il valore catastale come utilizzato ecc. ecc. è stato aggiunto solo a fine maggio, forse proprio (a fronte di proteste dell’unione europea) per annullare l’ivie per molti paesi comunitari e lasciarla per Svizzera, USA, Caraibi e simili. Quindi il fatto che prendendo come base la VLC si ottenga un valore vicino allo zero potrebbe essere voluto e non casuale. E ciò senza dover affermare: “abbiamo messo una tassa sulle case all’estero” e dopo due mesi “abbiamo tolto la tassa sulle case all’estero”. Così la tassa rimane, i nostri governanti non fanno brutta figura e questa tassa è stata tolta per i paesi comunitari per i quali avrebbe potuto dare molti problemi.

  414. patrizia ha detto:

    per Sandro (368) non mi riferivo agli immobili in Francia, ma alla norma sull’IVIE che costringe appunto a conoscere le norme dei vari Paesi dove sono situati gli immobili. Così, e l’articolo di Piazza lo ha chiarito, la prima indagine da fare è quella atta a stabilire se nel Paese che interessa c’è oppure no un valore catastale. Da quello che abbiamo capito fin qui in Francia c’è una rendita, ma da quella non si risale al valore, perchè manca un coefficiente di legge (come il nostro 160), quindi se ne deduce che bisogna andare al passo successivo, vale a dire reperire l’atto di acquisto che indichi il costo. Se non c’è neppure quello, allora vale il valore di mercato. Per Orlando (400), se dobbiamo elencare le assurdità, ne ho una lista infinita. Mi resta comunque il dubbio sui nudi proprietari. Appurato che si debba assumere come valore il costo, dal momento che il nudo proprietario ha pagato X e l’usufruttuario Y, essendo il costo dell’immobile X+Y, perchè dovrebbe pagare l’IVIE solo l’usufruttuario? Questo ha senso solo se pago (come per l’IMU) sul valore catastale, in quanto rappresentativo del valore di tutto l’immobile, e non solo della quota attribuibile all’usufrutto…Per un mio cliente questo pesa 1.500 € circa, e nessuno è in grado di dirmi se la congiunzione “ovvero” di cui alla disposizione “Soggetto passivo dell’imposta e’ il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso” ha natura avversativa (quindi o paga uno o paga l’altro) oppure disgiuntiva (quindi sia il Proprietario -nudo – che il titolare di altro diritto reale – l’usufruttuario).

  415. maurom ha detto:

    per Sandro(411)
    Si ho scritto impropriamente Invie anzichè Imu. l’Invie veniva chiamata fino a qualche tempo fa Imu/estero proprio perchè l’idea che è venuta ai nostri governanti è stata quella di far pagare l’Imu anche alle case estero.
    Il discorso nella sostanza non cambia. Redd.cat. e V.L. nel contesto di questa imposta (Imu in Italia e Invie all’estero) hanno un senso solo in quanto base, ovvero punto di partenza, per risalire al valore dell’immobile.
    Sono con te perfettamente d’accordo: questi personaggi che ci governano non sono in grado di fare alcunchè di razionale (e si dicono tecnici!)
    Tornando al V.L., i due utilizzi “estremi” non credo siano applicabili, ovvero:
    V.L. x 0,0076 = pochi euro (nessuno pagnerebbe mai niente, non credibile)
    V.L. x 160 x 0,0076 = risultato abnorme (parecchie volte il valore reale)
    L’applicabilità del V.L. potrà avvenire solo quando venisse calcolato un moltiplicatore equo, ovvero che consideri i differenti ordini di grandezza del Redd.cat (rendita fiscale) e del V.L. (rendita reale)

  416. Christian ha detto:

    Per gg (415): “potrebbe essere voluto”: Ok, questa è l’ipotesi più ottimista e mi piacerebbe sia quella giusta, tanto più che corrisponde a una certa logica politica. Ma se non è il caso, quid delle maxi-multe??

  417. gg ha detto:

    per Christian:
    Se non fosse così non credo proprio che ci saranno migliaia di multe a causa di una non chiara, anzi di una mancante spiegazione preventiva di come doveva essere fatto il calcolo. Nell’ipotesi migliore andranno bene i nostri calcoli minimalisti. Nell’ipotesi peggiore ci saranno spiegazioni che ne so ad es. a dicembre e ci sarà un certo periodo di tempo per mettersi a posto. Il problema è che adesso non sanno neanche loro, in dettaglio, come devono essere fatti questi calcoli. Teniamo presente che noi ci preoccupiamo della Francia ma, in altri forum, c’è lo stesso problema, gli stessi dubbi per quasi tutti gli altri paesi europei. Quindi si parla di possibili centinaia di migliaia di multe quanti sono gli alloggi all’estero degli italiani. Il che non è assolutamente ipotizzabile.

  418. patrizia ha detto:

    per chi fosse interessato ad una carrellata delle imposte sulla casa nei vari Paesi segnalo:
    http://www.linkiesta.it/imu-europa-america
    non so quanto attendibile

  419. massimo ha detto:

    per Partizia.
    un paio di domande:
    -nel caso di locali commerciali affittati, di applica la stessa normativa Ivie delle abitazioni?
    -compilazione dei righi RM33-34: nelle istruzioni leggo che: in colonna 1 si deve mettere il valore dell’immobile situato all’estero ed in colonna 5 l’imposta calcolata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso nella misura ordinaria dello 0,76 per cento (ovvero nella misura dello 0,40) di colonna 1 nel caso di immobile situato all’estero.
    Se qualcuno volesse usare il VLC ,come funzionerebbe? o in colonna 1 non si mette piu’ il valore dell’immobile, ma il VLC, o l’imposta di colonna 5 non è più lo 0,76% di colonna 1. Come si fa?

  420. dmarches ha detto:

    Ma qualcuno diceva che oggi sarebbero dovuti uscire le ultime novità per IVIE !
    Avete notizie ?

  421. marinab ha detto:

    Scusate, base imponibile ivie francia (io non pagherò SPONTANEAMENTE sul prezzo di acquisto) = VLC x 0,76% OPPURE BASE Fonciere (50% VLC) x 0,76% ?
    In entrambi i casi non si paga nulla, ma il fisco italiano vuole i numeri giusti. Se hai sbagliato , in caso di controllo, ti sanziona comunque anche se non c’è stato mancato versamento di imposta !!!!!

  422. patrizia ha detto:

    per Massimo: non c’è nessuna distinzione tra immobili usa abitativo o uso diverso, perciò si paga lo 0,76% in tutti i casi. Se si volesse usare il VCL in colonna 1 si indica quello, il resto poi dovrebbe andare a zero, salvo per chi possiede Versailles!

  423. mario antonio ha detto:

    Chiedo a Patrizia, che qualche decina di post fa aveva segnalato un possibile astruso meccanismo di calcolo da adottare tra valute diverse nel caso di indicazione del valore dell’atto di acquisto di un immobile, cosa succederà qualora a breve (speriamo!) l’AdE ci dica che per la Francia il VLC non sia più da prendere a riferimento per l’IVIE.
    Inseriamo il valore lordo dell’atto, inclusa parcella, commissioni agenzia, tasse su rogito e TVA, come già facciamo per il modulo RW?
    E, per chi aveva acquistato in franchi francesi cambiando le lire italiane, si metterà il valore (lordo o netto) desunto dal cambio: lire di allora / 1936,27? O il valore della valuta indicata nell’atto, vale a dire il franco francese, con il tasso di cambio di allora rispetto alla lira e con la successiva riconversione lira/euro? O direttamente il cambio tra franco ed Euro (6,55957/1)? Le tre modalità di calcolo, soprattutto nel passaggio dalla seconda alla terza, danno dei valori finali ben differenti e, conseguentemente, importi di IVIE molto diversi tra loro…

  424. patrizia ha detto:

    per Mario Antonio: hai posto in evidenza un altro dilemma. il provvedimento di giugno dispone testualmente: ” Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227″.
    In questo provvedimento ovviamente il franco francese non c’è. Se quindi applichiamo alla lettera il concetto di costo risultante dall’atto d’acquisto, se avete conservato le contabili bancarie degli acconti e dei saldi pagati applicherei il metodo 1, dove per “lire di allora” intendo gli scambi lira/franco fatti in acconto e a saldo dell’immobile. Le contabili dovrebbero anche esporre il tasso di cambio dell’epoca. In mancanza, userei il tasso di cambio del giorno del rogito, usando il metodo 2. I cambi si trovano all’indirizzo
    http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/index.jsp?whichArea=Cambi&lingua=it
    ma non usate come browser google chrome.
    Questa naturalmente è una mia opinione, anche su questo tema silenzio totale. Nel frattempo però mi ha richiamato Zucchetti (la mia software house) e ha detto che modificano il programma per cui la detrazione di € 200 è riferita a ciascun immobile, con la conseguenza che per gli immobili ad es. in comproprietà al 50% ognuno ha diritto a € 100 di detrazione.

  425. Massimo ha detto:

    permarinab (423)
    ho chiesto a un cdif in Francia qualche informazione sui valori catastali da loro usati. Mi hanno inviato un “releve de propriete” dell’ immobile, molto simile ad una nostra visura catastale. L’unico valore che compare, nella sezione “evaluation du local” è il revenu cadastral, esattamente uguale alla “Base” della taxe foncière. Lo stesso valore compare in una successiva sezione sotto la voce “revenu imposable”.
    Una curiosità: richiesta fatta per posta elettronica lunedì alle ore 22. Risposta con documento allegato martedì mattina ore 8.05.

  426. pierangela ha detto:

    per Massimo (427)
    Mi potresti inviare l’indirizzo @mail di questo cdif francese a cui hai inviato la tua richiesta ? Grazie

  427. mf ha detto:

    …ma come si fa a prendere in considerazione seriamente il prezzo di acquisto, non rivalutato, quale base d’imposta…. la mia abitazione (in italia) acquistata poco meno di quarant’anni fa, oggi non vale il doppio, né il triplo ma almeno 50 (dicesi cinquanta) volte il prezzo di acquisto. E il valore catastale è lo stesso…..

  428. mario antonio ha detto:

    Per Patrizia: grazie per i chiarimenti al 426!
    Ma…. quando parli dei 200 Euro , ora li indichi come detrazione secca e non più come franchigia ante deduzione tasse estere pagate sull’immobile, per verificare se l’imposta è dovuta o meno… E’ cambiato qualcosa anche qui, oltre alla logica di ripartizione che accenni?

  429. maurom ha detto:

    per mario antonio (430)
    Le softwere hauses sono sicuramente competenti nel preparere i programmi ma, purtroppo, non fanno testo nell’iterpretazione delle leggi.

  430. mariacristina ha detto:

    per Massimo (427)
    Mi potresti inviare l’indirizzo @mail di questo cdif francese a cui hai inviato la tua richiesta ?
    dato il mio scarsissimo francese puoi mandarmi anche il testo? grazie mille
    il mio indirizzo è: mc.contri@gmail.com Grazie

  431. paolo ha detto:

    per Massimo (427)

    potresti cortesemente inviare anche a me l’indirizzo email di questo cdif francese a cui hai inviato la tua richiesta col relativo testo della domanda?

    il mio indirizzo è: paolcre_it@virgilio.it

    Grazie

  432. ciro ha detto:

    Per Massimo(427)
    Ti sarei grato se potresti inviare anche a me l’indirizzo mail. Grazie
    Il mio indirizzo: c.santos@libero.it

  433. Marco ha detto:

    per Massimo (427)

    potresti cortesemente inviare anche a me l’indirizzo email di questo cdif francese a cui hai inviato la tua richiesta col relativo testo della domanda?
    il mio indirizzo è: marc_nucci@yahoo.it
    Grazie

  434. LEONARDO ha detto:

    Per Massimo-427: anch’io, come moltri altri ancora ritengo, sono interessato all’indirizzo mail del Cdif…..lo puoi postare sul blog?
    Grazie in anticipo per la tua cortesia, ciao Leonardo

  435. vrpulce ha detto:

    Buon giorno, mi associo alla generale richiesta di avere l’indirizzo mail del Cdif francese e il testo della domanda sottoposta.
    Grazie.
    gvincenzi@tin.it

  436. gg ha detto:

    Non capisco questa richiesta generalizzata di avere l’indirizzo del cdif francese. Mi sembra che ha dato come risposta un dato che noi tutti già abbiamo, quella della VLC cioè la base per il calcolo della taxe foncière. E allora che cosa ce ne facciamo di un dato che già abbiamo?
    Sarà che capisco sempre di meno gli italiani…. o forse ci divertiamo a fare le cose inutili…

  437. Massimo ha detto:

    per pierangela (428) ed altri
    ci si deve rivolgere al cdif di pertinenza del luogo dove si trova l’immobile.
    potete trovare gli indirizzi su http://vosdroits.service-public.fr/F14226.xhtml
    non in tutte le località ce ne è uno, in quel caso contattate la mairie, che vi dirà a chi rivolgervi
    Oggi pomeriggio ho parlato al telefono col cdif di cui avevo riferito. La signora mi ha detto che ora sono informati anche loro del nostro problema e mi ha confermato che non esiste un valore catastale come lo intendiamo noi e neanche formule o coefficienti ufficiali per risalire ad un valore venale dell’immobile.

  438. pierangela ha detto:

    per Massimo (439)
    grazie per il sito, ho mandato la mia richiesta vediamo se mi rispondono .
    In ogni caso la questione è purtroppo molto difficile, la mia commercialista continua ad asserire che il valore dell’immobile base è quello dell’acquisto. Ma se così fosse perchè il decreto legge 16/2012, dice espressamente:
    “Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
    facendone un caso diverso dagli altri Paesi non UE?
    Ho interpellato anche l’esperto del sito del giornale Repubblica pagina Economia e Finanza e mi ha confermato l’applicazione del VLC come da circolare IVIE. Ci prendono proprio per sfinimento….

  439. Natalia ha detto:

    Navigando nel sito dell’ade “codici tributo di recente isituzione” ho trovato quanto segue, secondo voi è esatto “sezione erario” e 7 rate?

    http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm

    Come compilare il modello F24 – Codice Tributo 4041

    IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO, A QUALSIASI USO DESTINATI DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO – ART. 19, C. 13, D.L. N. 201/2011, CONV., CON MODIF., DALLA L. 214/2011, E SUCC. MODIF.
    Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
    L’importo a debito puo’ essere versato in forma rateale
    Riferimento Normativo: DECRETO LEGGE N. 201 del 06/12/2011 Art. 19 Comma 13
    ESEMPIO 1: importo da versare
    I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
    Importo: 6.000,00Euro
    Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: 2011
    Numero di rate prescelto: 7
    Pagamento della prima rata di: 857,14 Euro

    SEZIONE ERARIO
    IMPOSTE DIRETTE – IVA
    RITENUTE ALLA FONTE
    ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

    Codice tributo rateaz/regione/ anno riferimento importi da versare
    Prov/mese rif.
    4041 0107 2011 857,14

  440. natalie ha detto:

    non ci sono più commenti!!!!!

  441. pino ha detto:

    Questo silenzio mi preoccupa.

  442. Vanni ha detto:

    x natalie e pino
    Non ci sono altri post perchè siamo tutti in attesa di un qualsiasi chiarimento da parte dell’AdE. Anche i commercialisti e i CAF più seri stanno aspettando questi chiarimenti (io ho deciso di avvalermi di un CAF legato ad uno studio di commercialisti).
    Anch’io non so cosa fare ma se dovessi fare da solo sarei orientato a indicare il prezzo di acquisto (senza spese notarili, di intermediazione e Tesoreria) e detrarre tutte e due le tasse (fonciere e d’habitation) xchè il risultato mi darebbe 0€. Almeno bypasserei il problema VLC che può andar bene come no.
    Farò, però, quello che mi dirà il commercialista che se ne prenderà la responsabilità.

  443. mariacristina ha detto:

    anche io sto aspettando indicazioni, penso però che prenderò il VLC della taxe fonciere, lo moltiplicherò per 2, e poi ho trovato sulla cartella delle tasse un coefficiente di rilvautazione di 1.o2% e detrarrò solo la taxe fonciere. Sto attendendo dall’ufficio delle finanze francese indicazione sulla rivalutazione, se dovesse arrivare entro il 2/7 applicherò quella indicazione, NON intendo usare il valore di acquisto perchè assolutamente iniquo, se poi qualcuno della agenzia delle entrate mi chiamerà per dirmi che ho sbagliato, chiederò lumi e pagherò il dovuto SE DOVUTO e sarò lieta di chiarire cosa penso di uno stato che ci mette così in difficoltà.

  444. sdg71 ha detto:

    a 444…perchè dici “il commercialista che se ne prenderà la responsabilità”…bel modo di ragionare…complimenti! Non vorrei essere nei panni del tuo consulente….che responsabilità dovrebbe prendersi se non c’è certezza del diritto? Pensi sia giusto scaricare sul professionista colpe non sue? mah….

  445. Alberto ha detto:

    L’articolo apparso sulla rivista dei commercialisti EUTEKNE INFO del 19 giugno indica chiaramente ,salvo indicazioni diverse,che l’IVIE si deve calcolare sul valore d’acquisto detraendo solo la Tax Foncière.In effetti in Francia NON esiste un valore catastale ma solo un valore LOCATIVO CATASTALE.

  446. Christian ha detto:

    A tutti quelli che ricercano l’indirizzo di un Cdif, consiglio di consultare il sito (in francese) http://www.aladom.fr/organisme/cdif.
    Se per fortuna i cdif di vari dipartimenti (=province) fornissero delle risposte concordanti alle nostre domande riguardanti il concetto francese di valore catastale (“valeur cadastrale”), avremmo in mano un fascio di argomenti da oppore ad eventuali contestazioni da parte dell’Erario italiano…
    Quindi suggerisco a ciascuno di voi di sottoporre la domanda a 3 o 4 cdif diversi (purtroppo il sito non fornisce indirizzi e-mail, ma forse si possono ottenere tramite una telefonata), facendo finta di possedere un immobile nelle province considerate..

  447. Vanni ha detto:

    x sdg71
    Non lo dico io ma la legge italiana. Infatti il commercialista o CAF che ti segue e ti consiglia su come fare e cosa pagare o non pagare e legalmente responsabile di quanto fa per conto tuo.
    Solo se tu decidi di fare diversamente ti fa firmare un documento di manleva che sposta su di te la responsabilità.
    Non è una mia idea o opinione. Informati

  448. gg ha detto:

    “il commercialista o CAF che ti segue e ti consiglia su come fare e cosa pagare o non pagare e legalmente responsabile di quanto fa per conto tuo.”
    E’ vero, ed infatti è per questo motivo che i commercialisti sono rimasti gli unici ormai a dire che bisogna pagare sul prezzo d’acquisto. Nel dubbio, anche se ormai il dubbio praticamente non c’è più, preferiscono far pagare di più il cliente piuttosto che rischiare in proprio.

  449. Gianmario ha detto:

    ma che, questi commercialisti sono pagati dall’Agenzia delle Entrate?
    Che pena!

  450. Beppe ha detto:

    sempre generosi…coi soldi dei clienti!

  451. marinab ha detto:

    x mariacristina.445 devi prendere come base imponibile la base tax fonciere(50% vlc) e moltiplicarla x 0,76%. Non devi moltiplicare x alcun coefficiente. L’espressione rivalutata usata dal legislatore si intende come rivalutata in Francia ed infatti ogni anno la base fonciere cambia perché viene aggiornata in base a certi coefficienti

  452. marinab ha detto:

    x tutti. Non ho capito per quale motivo non considerate le risposte chiarissime dell’esperto del Sole24h e di La Repubblica finanza e vi arrovellate INVECE con calcoli davvero stravaganti senza alcun fondamento giuridico .x la Francia si usa il valore catastale. Varie AdE lo stanno dicendo, anche se non in via ufficiale (chi ha un minimo di conoscenza della ahimé macchina burocratica italiana capisce il motivo) Gli unici dubbi : VLC o 50% del VLC e inoltre la fonciere si detrae x intero o si scomputa la tax ordures menageres?

  453. anto ha detto:

    Per Vanni.
    A giorni ho un processo per un grave errore che il CAF mi ha fatto non compilandomi, volutamente, il modulo RW.
    Spero tanto che tu abbia ragione.

  454. Sandro ha detto:

    peer marinab (455)
    non capisco i tuoi dubbi sulle detrazioni: se applichi lo 0,76% sul VLC ottieni un valore certamente inferiore alla taxe foncière. Non hai bisogno di detrarre altro.

    per pino (451): grazie per la segnalazione. Ma è possibile che i grandi esperti di Eutekne non si rendano conto della mostruosa, inaccettabile sperequazione che deriverebbe dalla generalizzata applicazione dell’IVIE sul costo di acquisto?

  455. MARIA ha detto:

    Cecilia, potresti cortesemente inviare anche a me la pagina della Rivista Apco in quanto pur rientrando solo oggi dalla Francia non sono riuscita ad ottenere dagli Uffici Finanziari di Antibes e Cagnes alcun elemento definitivo per arrivare a un valore su cui applicare l’IVIE Ti ringrazio in anticipo : la mia e-mail è pinci.nani@alice.it
    In merito invece alla mia richiesta : quale delle due tasse è una tassa patrimoniale ,ti trascrivo la risposta avuta per scritto dal Centre des Finances pubbliques “SIP CAGNES-SUR MER ”
    Les taxes d’habitation et foncière correspondent bien à des taxes patrimoniales ou impots locaux. Grazie ancora ,saluti Maria

  456. maurom ha detto:

    per Maria (485)
    Infatti trattandosi di imposte francesi, solo le autorità fiscali francesi fanno testo nel definirne la natura, ovvero stabilire, nello specifico, se la taxe d’habitation sia oppure no una tassa patrimoniale.
    Una volta assodato che trattasi di tassa di natura patrimoniale, è la legge italiana che prevede che debba essere dedotta.
    Verrebbe pertanto eliminato ogni dubbio.
    Tuttavia, per evitare possibili interpretazioni alla azzeccagarbugli, sarebbe risolutiva una dichiarazione più semplice, ovvero senza quel “ou impots locaux”.
    Infatti con la “ou” si potrebbe intendere che la tassa è di natura patrimoniale oppure (contrapposizione) di natura locale. Mentre l’ufficio di Cagnes intende quasi certamente dire che trattasi di un imposta locale di natura patrimoniale.
    Sarebbe opportuno porre lo stesso quesito ad altri Centres des F.P.

  457. antonio ha detto:

    per chiedere alle autorità francesi se si tratta di imposte patrimoniali, bisognerebbe specificare una volta tolta la tassa immondizie, ordure , e la tassa televisione, che senz’altro sono imposte locali e non patrimoniali

  458. sonia ha detto:

    se l’imobile è in costruzione??
    In francia sul nuovo si fa una sorta di rogito alla prenotazione, si è quindi proprietari di un diritto, non di un bene materiale.
    ho sentito agenzia delle entrate e vernalmerne mi hanno detto che non sarà dovuta alcuna tassa….

  459. maurom ha detto:

    per sonia (461)
    Tu saresti tenuta al pagamento della taxe foncière solo nel caso tu fossi proprietaria del terreno (su cui l’impresa ha avuto l’incarico di costruire). In caso contrario nessuna tassa è dovuta.
    Pagherai la taxe d’habitation e la taxe foncière (ma quest’ultima, credo, con due anni di franchigia) dopo che la casa sarà abitabile.

  460. sonia ha detto:

    Il mio quesito è questo:

    riguardo la tassa sugli immobili all’estero, (0,76) io che sono proprietario di un diritto ma materialmente non c’è ancora nulla, come mi devo comportare??
    praticamente ho gia rogitato e sono titolare di un diritto, di proprietà

  461. maurom ha detto:

    per sonia (461)
    (Ho premuto per errore l’invio del precedente post prima di concludere)
    Lo stato francese (sempre nel caso tu non sia propretaria del terreno) non ti applica alcuna tassa proprio per l’assenza dei requisiti di proprietà (e di abitabilità), dunque per lo stesso motivo non è applicabile l’Ivie.

  462. letizia gianoli ha detto:

    Sono proprietaria di una casa a Nizza costo d acquisto 99.950.= anno 2004
    Taxe foncière Base 574 – importo tassa euro 279 – Taxe d’Habitation Valeur Locative Brute 1147 (il doppio) importo tassa Euro 355.
    Sono andata al catasto di Nizza dove mi hanno spedito subito al primo piano e mi hanno rilasciato un Releve de Proprieté nel quale l’unico dato indicato è EURO 574 Revenue Cadastral. ( quindi risparmiatevi la strada perchè è lo stesso dato della Taxe Fonc.) Ho cercato di fare qualche domanda, ma mi hanno detto che sul foglio c’erano i dati relativi all’immobile e che l’ufficio non è in grado di darmi altro.

    Se calcolassi lo 0,76% sul prezzo d’acquisto dovrei pagare ( 760 euro
    meno la Taxe Fonc di euro 279) Euro 481. Questo vorrebbe dire che per una casa inVieux Nice di 39 mq (costruzione del 1914) pagherei in francia euro 279 + 355 TX Habit + in Italia 481 = Euro 1115 euro (una follia).
    Il caf mi dice che il valore base è quello della Taxe Fonc e così anche per telefono alcuni dell’agenza delle entrate, quindi non pagherei niente . Anche facendo il calcolo indicato da APCO , che è un po’ più ragionevole
    ( 574×2 = 1147 :4 x 100 = 28.675 ) non pagherei comunque niente perchè verrebbe euro 217 meno tax fonc. 279 = sottozero.

    Comunque, se non si paga niente , il modulo RM non va compilato, così dicono all’agenzia delle entrate, vi risulta?
    In ogni caso aspetto ancora qualche giorno.

  463. marco ha detto:

    Insomma, nessuno dà alcuna importanza alla risposta SCRITTA dell’agenzia delle entrate a Giorgio (341)?

  464. maurom ha detto:

    per marco (466)
    Per essere veramente certi di poter detrare la taxe d’habitation (al netto del canone televisivo) occorrerebbe una esplicita e inequivocabile dichiarazione delle autorità fiscali francesi che classifichi tale imposta come patrimoniale (o reddituale).

  465. marco ha detto:

    per maurom (467) e per tutti
    Io non mi riferisco alle detrazioni ma alla base di calcolo; se, come SCRIVE l’agenzia delle entrate di Torino a Giorgio, si assume come base per calcolare lo 0,76 % il valeur locative cadastrale (valore locativo catastale) il risultato che si ottiene è sempre talmente basso e comunque inferiore alla franchigia di 200 euro da rendere ininfluente il fatto che si deduca la taxe fonciere o anche quella di habitation o nulla!

  466. mariacristina ha detto:

    risposta per 465, sono anche io dell’opinione di prendere il valore come calcolato per la taxe fonciere (anche a me l’ufficio di Draguignan m ha confermato che il valore è quello sulla cartella esattoriale ricevuta) quindi indicherò nell’RM quello.
    Il CAF al telefono mi ha detto che comunque va presentato il modello RM anche se nulla è dovuto, pensando male credo sia perchè per primi prenderanno per un controllo i contribuenti che hanno un valore sul modulo RM diverso da quello RW.

  467. Natalia ha detto:

    per 469: sul RW deve essere indicato il valore di acquisto su RM (forse) valore base della Foncière quindi il valore sarà sempre diverso.

  468. Vanni ha detto:

    Comunque i due valori (RM e RW) possono essere (anzi dovrebbero essere) diversi perchè sul modulo RM, alla peggio, si indica il valore di acquisto del “rogito” francese mentre sul modulo RW quanto si è pagato, cioè inclusi costi notarili e bolli, tesoreria e intermediazione.
    Ad es. Valore acquisto (rogito) 100.000€ (modulo RM), notaio 7.000€, bolli e tesoreria 7.000€, intermediazione 15.000€ (inclusa nel prezzo che avete concordato). Totale x modulo RW = 100.000+7.000+7.000+15.000=129.000€
    L’unica cosa che non si può aggiungere sono gli interessi passivi.

  469. maurom ha detto:

    per marco (468)
    Anche a me un consulente dell’ AdE, di primo acchito, mi ha detto di applicare lo 0,76% direttamente al VLC, ma subito dopo ci ha ripensato.
    In effetti non ha senso applicare una aliquota (meno dell’1% pensata per tassare un valore immobiliare ) ad una rendita. In Francia le tasse si applicano sul VLC, che è una
    rendita, ma le aliquote sono dell’ordine del 20 – 25%.
    Questa è pertanto una via non realistica e le probabilità che venga accolta sono pressochè nulle.
    Occorre pertanto, a mio parere, puntare su qualcosa di più fattibile: non è escluso che si possa ottenere da un Centre de F.P. una dichiarazione nella quale si affermi che la taxe d’habitation (esclusa l’audiovisuel) è una tassa di natura patrimoniale.
    In tal caso la detrazione diverrebbe un fatto automatico ( e il pagamento, detraendo altresi la taxe foncière, si ridurrebbe praticamente a zero).

  470. gobgraz ha detto:

    Qualcuno ha appurato se l’IVIE grava esclusivamente sull’usufruttuario calcolato sul 100% del valore (catastale o prezzo d’acquisto) in analogia all’IMU ? L’agenzia delle entrate a cui mi sono rivolta propendeva per questa soluzione, ma mi è parso di capire che ad es. Patrizia avesse qualche dubbio al riguardo. Grazie a chi, avendo magari un problema analogo, abbia modo di ragguagliarmi.

  471. paolo ha detto:

    A me sembra,avendo letto i vari interventi anche in altri forum, che il nostro problema non sia quello di discutere sul valore dell’imponibile o quali detrazioni (questo vuol dire riconoscere comunque validità a questa legge )
    Noi questa tassa semplicemente non dobbiamo pagarla perchè MANIFESTAMENTE non è equa e dobbiamo combatterla in sede europea e senza costi aggiuntivi nè perdite di tempo assurde, presentando singolarmente in carta semplice una denuncia alla stessa commissione europea . Come scrivere questa denuncia e a chi indirizzarla ,creando un testo standard e facendo riferimento agli articoli del trattato con cui la tassa è in contraddizione , dovrebbe essere il nostro unico scopo.
    C’ è qualcuno che l’ ha già fatta o che ci può aiutare nel formulare questa denuncia?

  472. patrizia ha detto:

    segnalo 2 articoli sul sole 24 ore di sabato scorso. In uno dei due, che tratta in modo specifico degli immobili in Francia, viene precisato: ” secondo la tesi prevalente la taxe fonciere, che si applica sul 50% del valore locativo – una sorta di rendita catastale – non sarebbe tale da consentire di determinare un valore catastale applicabile ai fini IVIE, posto che la normativa d’Oltralpe non prevede, a differenza di quella Italiana, specifici moltiplicatori per passare dalla rendita al valore. Pertanto anche per la Francia, i contribuenti dovrebbero avvalersi della regola del costo sostenuto in base alle risultanze dei contratti di acquisto.” Non so bene a chi si riferisse con “la tesi prevalente”, ma a questo punto mi adeguo, e se la cifra è importante passo con l’istanza di rimborso. Per gobgraz (474) il dubbio è sempre irrisolto, se avrò chiarimenti da qualche collega che lo ha chiesto nei vari convegni sul tema riporterò la risposta.

  473. Sandro ha detto:

    per Patrizia (475)
    Ti saremmo tutti molto grati se ci volessi suggerire la motivazione da indicare nell’istanza di rimborso.

  474. antonio ha detto:

    Ho ricevuto risposta ufficiale dal Centro Assistenza Multicanale di Venezia tramite Pac (posta certificata) quindi con valore ufficiale. Peccato che non abbia chiesto se anche la t d’habitation fosse detraibile. Ecco quando hanno scritto (notare quando dicono riguardo i 200 euro che non si pagano)
    Gentile contribuente,
    l’imposta sul valore degli immobili all’estero viene calcolata, per gli immobili situati in Paesi della Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, sull’imponibile dato dal valore catastale utilizzato nel Paese in cui si trova l’immobile per calcolare le imposte reddituali o patrimoniali. Poiché sembra che per la Francia non sia possibile individuare un valore catastale univoco che consenta di rendere certa l’obbligazione tributaria,in quanto non vengono indicati eventuali moltiplicatori utili per derivare il valore catastale dalla rendita, si dovrà applicare il principio generale dell’IVIE secondo il quale la determinazione del valore si stabilisce in base al costo indicato nell’atto d’acquisto o, in mancanza, il valore di mercato.
    L’imposta non va versata se prima di applicare le eventuali detrazioni,non supera complessivamente 200 euro.

  475. dmarches ha detto:

    Patrizia, spiegati meglio: cosa intendi con “istanza di rimborso”; e poi
    sull’atto di acquisto, detrai solo la taxe fonçière o anche la taxe d’habitation ?

  476. patrizia ha detto:

    faccio una semplice richiesta di rimborso, come da istruzioni riportate sul sito. Avendo 48 mesi di tempo, posso anche scadenziarla e vedere se nel frattempo arriva un chiarimento ufficiale. Vedere
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Rimborsi/Richiesta+rimborso/Scheda+Informativa+RichRimb/Rimborsi+istanza/
    Per la taxe d’habitation ho fatto un quesito ad un fiscalista francese, in modo da capire se ha natura reddituale (patrimoniale non direi, visto che la paga l’eventuale inquilino)

  477. maurom ha detto:

    per Patrizia (475)
    Sabato scorso ho letto anch’io l’articolo sul 24ore a firma L.Galani che, come al solito, non dice nulla di concreto.
    Ma voglio cogliere l’occasione per far notare l’idea di fondo dell’articolo che dà per scontato che la tassa sulla cassa all’estero debba pagarsi sul VALORE REALE dell’immobile a differenza della stessa casa al di qua del confine che vicevera si paga sul VALORE FISCALE.
    L’autore dell’articolo non si pone il problema che in questo modo l’imposta per la casa similare all’estero come minimo raddoppia (lo vedrò con maggior precisione in seguito dopo che avrò ottenuto i dati necessari in quanto ho l’intenzione di calcolare il moltiplicatore del VL che renda uguale l’imposta per la stessa casa in Italia in Francia).
    Comunque non dobbiamo cadere nel tranello che ci porterebbe a pagare una tassa iniqua e maggiorata in modo abnorme in sfregio ad ogni principio di eguaglianza tra cittadini di uno stesso Paese.

  478. pierangela ha detto:

    io l’IVIE l’ho calcolata sul valore della foncière moltiplicato 100. Al risultato applico lo 0,76% e detraggo foncière senza spese dei rifiuti, e habitation senza spese di televisione. Quello che pagherò sarà comunque più simile alla tassa IMU che una seconda casa pagherebbe se fosse in Italia. Se la calcolassi sul prezzo di acquisto , il mio è del 2009, per una casa in Francia di 40 mq devrei pagare come se fossi un ” nababbo”. Questo calcolo è stato fatto da tanti proprietari e la mia commercialista lo sta valutando.

  479. Antonio ha detto:

    @Pierangela 481: il suo calcolo è in ogni caso sanzionabile dall’Agenzia delle Entrate perchè Lei si è inventata di sana pianta un moltiplicatore (x100). E perchè non per 50 o per 150 o per 175 o per 225? Io direi di aspettare fino al 20 agosto per vedere se nel frattempo esce qualcosa..

  480. Daniele ha detto:

    In risposta al messaggio 480, maurom: Galani è un ex collega nonchè caro amico, e sull’IVIE ne sa quanto noi. Ad oggi nessuno può definirsi un “esperto” di questa norma, meglio ammettere, come Socrate, di sapere di non sapere. Sono anch’io dell’idea di attendere il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%) prima di pagare.

  481. pino ha detto:

    ho letto un po tutti i vostri commenti
    non capisco perche siete tutti li ad aspettare che la Francia vi dica qualcosa
    Ho chiamato il centro delle imposte di briançon e mi hanno detto che questo problema non riguarda la Francia… inoltre l’ade mi risponde (difficilmente VLC – non ne sanno niente neanche loro secondo me) ma vedo altre risposte diverse

    chi ne sa qualcosa di questa legge del cavolo!!

  482. mariacristina ha detto:

    ho avuto oggi indicazione dall’ufficio delle imposte di Draguignan che qui vi riporto:
    Bonjour Madame / Monsieur
    vous trouverez la valeur locative cadastrale brute sur votre avis de taxe d’habitation 2011: qui non si vede ma mi hanno inserito la parte della mia cartella esattoriale
    A noter que cette valeur locative sert uniquement d’assiette à la taxe d’habitation.

    C’est le seul élément, avec la base d’imposition à la taxe foncière (équivalent à 50% de la valeur locative cadastrale), que nos services sont en mesure de vous communiquer.
    Cordialement

    a questo punto penso di mettere il valore del valore VLC x 2 e poi se qualcosa si muoverà entro la fine del secolo farò un ravvedimento operoso, nel caso le indicazioni fossero diverse. non ntendo eventualmente pagare anche una benchè minima maggiorazione per un disservizio non dovuto a mia incuria e continuo a ribadire l’iniquità della tassa basata sul valore di acquisto, ho anche pensato di chiedere ad una agenzia di compravendita francese una valutazione dell’appartamento ma anche qui il valore che potrei andare ad inserire potrebbe essere assolutmante opinabile.

  483. MARIA ha detto:

    per mauro
    ho seguito il tuo consiglio e ho posto anche al CDIF di ANTIBES la stessa domanda fatta al SIP CAGNES-SUR-MER ed esattamente : ” la taxe d’Habitation et la Taxe Foncière sont toutes les deux classées comme Taxes Patrimoniales ? ”
    Appena avrò la risposta la metterò in rete. Saluti. Maria

  484. antonio b ha detto:

    Tanto per evitare confusioni non ho scritto io il post 482. D’ora in poi mi firmerò antonio b

  485. sdg71 ha detto:

    Per 483. Concordo in pieno con te. Ribadisco che attualmente non c’è nessuno che vi dia la certezza che quello che state facendo è giusto. Quindi per tornare al “caro” vanni che mi dice di informarmi…..prima dovrebbe informarsi lui che, quando non vi è certezza di diritto al professionista non può essere scaricato alcuna responsabilità…che poi quelli cui lui si sono rivolti se la vogliano masochisticamente prendere beh…è un altro paio di maniche….il consulente fiscale ha la responsabilità derivante dalla corretta applicazione delle norme vigenti, non arti divinatorie caro vanni…..

  486. Vanni ha detto:

    E’ vero caro sdg71 (a proposito come ti chiami?) ma è la legge italiana (e ne hai un esempio da questo casino) che mi è stata confermata da una cara amica che lavora all’ufficio IMU del comune di Ferrara. E se non lo sa lei…..
    Forse è anche per questo che i commercialisti vanno coi piedi di piombo, decidendo di usare il valore del rogito e scaricando solo la taxe fonciere senza le tasse rifiuti.
    Io, personalmente, propendo per detrarle entrambe xchè si basano sullo stesso dato di partenza, cioè il VLC (una al 50% e una al 100%).
    Se la fonciere è reddituale (non può essere patrimoniale visto che si basa su un reddito e non sul valore del bene) allora anche l’altra (d’habitation) è reddituale e quindi detraibile (a meno della tassa sulla TV).
    Il vero problema è che l’AdE non da risposte ciurlando nel manico (come si dice a MIlano). Così qualsiasi cosa tu faccia, sbagli. E poi paghi con l’aggiunta della sanzione.
    Comportamento veramente scorretto.
    Forse dovremmo fare una class action contro l’AdE per comportamento disonesto e tentativo di truffa ai danni dei cittadini.

  487. Mario ha detto:

    Dopo quasi 500 commenti letti e una situazione ancora nebulosa e tuttaltro che definita, a pochi giorni dalla scadenza del pagamento mi tornano in mente le parole di Grillo, che ai tempi mi erano sembrate eccessive ma che adesso comincio a condividere: che differenza c’è tra la malavita organizzata e uno Stato che dice: “Guadagni 100, allora me ne dai subito 50-60, più mi dai altri soldi per la tua casa, oltre al 3% (o al 10% se seconda casa) che mi hai già dato al momento dell’acquisto, e, se la casa è all’estero, me ne dai altri. Non vuoi pagare? Ti sequestro prima tutti i mezzi che hai, poi dopo poco ti porto via la casa, hai capito pezzo di m..?”

  488. Vincenzo ha detto:

    @490: E’ quel “pezzo di m..” che rende bene cosa siamo noi onesti contribuenti per lo Stato italiano, vessati ogni anno dal pizzo di Stato. Io personalmente se lo Stato vuole da me altri 1000 euro sulla casa oltre ai 2800 che pago ogni anno alla Francia con le altre due tasse, venderò l’appartamento e manderò tutti a quel Paese, risparmiando tra spese condominiali e tasse varie circa 6000 euro, con i quali farò vacanze da nababbo tutta la vita alla faccia di Mario Monti.

  489. anto ha detto:

    Purtroppo c’è qualcuno che pensa che chi ha investito all’estero deve essere punito.

  490. Christian ha detto:

    Completo il 492: deve anche essere punito (e questo mi sembra ancora peggio) chi è straniero, possiede qualcosa nel proprio paese da 40 anni e ha avuto l’idea stupida (dal punto di vista fiscale, intendo) di venire a vivere in Italia…..

  491. Giacomo ha detto:

    Dopo aver seguito per circa un mese il dibattito sull’applicazione dell’Ivie, vorrei portare il mio contributo da avvocato soprattutto da proprietario di immobile a Nizza. Ritengo personalmente inutile, oltre che controproducente, sollecitare risposte alle locali agenzie delle entrate, sia perche gli operatori, sulla scorta della mia esperienza, risultano sotto il profilo conoscitivo poco attrezzati in materia, sia perche e’fisiologico che nel caso di incertezze interoretative aderiscano alle tesi piu restrittive (ovviamente a favore dell’amministrazione), sia infine perche la loro consulenza non potrebbe in
    alcun modo risultare vincolante per l’amministrazione centrale, Atteso il carattere di mera collaborazione fornita al contribuente. Ciò premesso, ritengo che nella permanente assenza di chiarimenti ministeriali univoci a pochi giorni dalla scadenza , vada applicata la normativa in materia così come resa evidente dal tenore delle disposizioni intervenute. Orbene, ai fini della risoluzione del problema, giova precisare che: 1) non vi e’ dubbio che la tax fonciere sia di natura patrimoniale, posto che colpisce il proprietario dell’immobile indipendentemente dal suo utilizzo. Il riferimento alla redditività e’ solo presunto e comunque la norma fa riferimento a imposte anche di carattere reddituale; 2) non e’controverso che, rispetto alla originaria formulazione, la successiva modifica intervenuta in tema di IVIE abbia stabilito regimi diversi tra i paesi CE e non; 3) e’ di tutta evidenza che le leggi, oltre che di carattere generale, non possono irrazionalmente dettare disposizioni discriminatorie per casi uguali. Al riguardo, se si dovesse fare riferimento al costo del rogito sarebbe illogico e irrazionale parificare un’imposizione tra un attico sulla promenade acquistato negliga anni cinquanta e un garage, sulla stessa strada, acquistato nel 2011! Del pari sarebbe incomprensibile assicurare di fatto lo stesso regime impositivo tra paesi CE e non nonostante la modifica legislativa abbia inteso differenziare le due situazioni ala luce della circostanza che nell’ambito della CE vigono scambi di informazione ma soprattutto regole comunitaria vincolanti, quali ad es. Il divieto di doppia imposizione che, in caso di violazione, risultano sanzionabili.
    Se quanto sopra non sembra revocabile in dubbio, e’ giocoforza assumere quale base imponibile la stessa adottata per la tax fonciere. Cio’ in quanto il richiamo operato alla legislazione dello stato estero va assunto nella sua completezza e non gia’ invocato parzialmente. Ed invero, l’argomento secondo il quale in Francia non vi sarebbe un vero e proprio valore catastale ovvero che difetti un moltiplicatore del tipo vigente in Italia, significa operare una gratuita commistione tra legislazioni diverse, applicando criteri tipici della normativa italiana a discipline di segno diverso vigenti in stati Esteri.
    A conferma di quanto sopra, la norma IVIE, oggetto di esame, non richiama un valore catastale astratto (e come tale suscettibile di comparazione con il sistema italiano)ma, viceversa, lo pone in stretto rapporto (“così come”) con la determinazione operata nello stato estero “ai fini dell’assolvimento di imposte patrimoniali o reddituali”.
    In altre parole, il rinvio all’assolvimento di imposte patrimoniali o reddituali nello stato estero CE implica necessariamente anche il richiamo alla base imponibile adottato in quello stato senza che sia fondamentalmente sostenibile che poiché il risultato può essere irrisorio, ciò significhi che la conclusione non possa essere condivisa.
    In sintesi, pur dando atto dell’ambiguità della normativa (non sappiamo quanto voluta) per i possibili problemi che andava a creare nell’ambito della normativa comunitaria), non puo non affermarsi che nei paesi CE il riferimento testuale all’assolvimento dell’imposta patrimoniale così come determinata nel Paese estero implica per relationem il richiamo necessitato alla relativa base imponibile sottostante:siamo in presenza di un collegamento funzionale tra modalita’ di calcolo e assolvimento dell’imposta estera.
    Forse che la conclusione sarebbe diversa se in ipotesi la base imponibile della tax fonciere fosse il valore di mercato?
    Quanto poi ai vari esperti che in maniera contraddittoria si sono pronunciati in materia, vorrei sottolineare che spesso sono commercialisti preoccupati piu’ di eventuali responsabilita professionali nei confronti dei clienti che assistono piuttosto che dell’interesse del contribuente. D’altra parte il parere fornito in data 12/04/2012 da finanza repubblica e di recente da soluzizone24fisco (presumibilmente un esperto de Il Sole) sembra andare nella direzione indicata dallo scrivente.
    Da ultimo, escluderei la possibilità di detrarre la tax d’habitation, dal momento che la natura di tale tassa risulta molto ambigua, come attestato dal fatto che nel caso l’immobile sia dato in affitto, la stessa viene sopportata dall’affittuario.

  492. marinab ha detto:

    x Giacomo 494. aderisco in pieno a tutte le tue considerazioni. X quanto mi riguarda IVIE=base imponibile fonciere x 76% meno tax fonciere pagata. In tal caso non devo pagare nulla entro il 9 luglio. Vorrei sapere se ho capito bene: non pago nulla entro il 9 luglio POI entro il 1 ottobre compilo Unico x dichiarazione IVIE +quadro RW monitoraggio fiscale. E’ così?

  493. gg ha detto:

    x 495. Chiedi: è così? Risposta: quasi.
    Infatti: Base imponibile foncière x 0,76% (e non 76%). Se il calcolo ti dà un valore inferiore a 200 euro (ed è quasi sicuro) non devi pagare niente, e quindi non ti interessa detrarre la tax foncière pagata.
    Non dovendo pagare niente per l’IVIE, se non hai da pagare per altri motivi, ti basta consegnare l’Unico (+ quadri RM e RW) entro il 30 settembre.

  494. marinab ha detto:

    x 496 grazie era un refuso certamente 0,76%

  495. maurom ha detto:

    per Maria (486)
    ti ringrazio. Anch’io ho inviato un paio di e-mails (dipartimento di Digne). Vedremo cosa risponderanno.

    per Giacomo (494)
    non lascerei cadere la possibilità di detrarre la taxe d’habitation. E’ vero che nel caso di locazione la tassa la paga l’affittuario (dunque secondo la nostra logica non dovrebbe avere nè carattere patrimoniale, in quanto l’inquilino non è evidentemente proprietario dell’immobile, nè reddituale in quanto non ne trae un reddito). Tuttavia sta di fatto che entrambe le tasse sono “radicate” sul VLC e quindi non è escluso che il fisco francese possa formalmente classificarle come reddituali o patrimoniali.

  496. letizia gianoli ha detto:

    x 496
    Nel caso i cui si decidesse di considerare come base imponibile la BASE della taxe Fonc (risultando nel mio caso un importo di euro 5 inferiore a 200 euro), non dovendo concretamente pagare nulla, non capisco perchè si dovrebbe compilare il modulo RM, sul quale dovrei indicare da versare Euro 0. Telefonendo all’ag delle entrate mi dicono di no.
    Dove è scritto che il modulo RM va compilato comunque ?
    Vorrei avere almeno questa certezza
    Grazie
    Leizia

  497. mario antonio ha detto:

    Le indicazioni al 494 di Giacomo sono tutte appropriate e calzanti, soprattutto alla volta di una possibile contestazione di noi proprietari nei confronti di una nuova e diversa interpretazione che può ancora essere escogitata dal legislatore, non certamente da una circolare interpretativa dell’AdE. I riferimenti allo stesso ambito di tassazione straniera dell’immobile ed i presupposti di natura patrimoniale e reddituale della taxe fonciere (e personalmente io aggiugno anche la taxe d’habitation, nel solo caso in cui l’immobile non sia concesso in affitto ma esclusivamente utilizzato dal proprietario) dettagliati nell’ultimo step legislativo a beneficio degli immobili UE/SEE non mi sembrano infatti diversamente interpretabili da come ha ben spiegato Giacomo. Un intervento del legislatore che vada ad interpretare le norme estere sui rispettivi catasti per adeguarli alla nostra particolare fiscalità sull’argomento mi sembra tuttavia improbabile, anche perché solleverebbe un vespaio a livello comunitario e ben più consistenti presupposti per mettere sotto la lente della giustizia europea il già traballante impianto dell’IVIE. Sul fronte degli immobili francesi c’è però un’altra imposta patrimoniale, l’ISF, che adotta come base imponibile il valore di mercato (qualche post fa uno studio francese ci ha spiegato in proposito che per il fisco francese l’importo da sottomettere a tassazione in questo caso può anche essere inferiore del 20-30% di una perizia di esperto). Siamo allora a un bivio: se l’IVIE agli occhi del nostro legislatore è una patrimoniale vera e propria, allora il criterio prevalente dovrebbe

  498. mario antonio ha detto:

    SEGUE – Siamo allora a un bivio: se l’IVIE agli occhi del nostro legislatore è una patrimoniale vera e propria, allora il criterio prevalente dovrebbe essere come per l’ISF il valore reale dell’immobile, quindi neppure quello indicato all’atto di acquisto. Se l’IVIE è vista invece come imposta sugli immobili esteri analoga all’IMU sugli immobili italiani, il valore è quello catastale dello stato estero, nel nostro caso il VLC alla base della taxe fonciere. l’iter normativo dell’IVIE e dell’IVAFE attraverso i successivi aggiustamenti operati a beneficio degli investimenti detenuti dai contribuenti italiani in stati UE/SEE a mio avviso uniforma le due imposte alle rispettive IMU e all’imposta di bollo sugli investimenti italiani, e non già ad una imposta patrimoniale vera e propria come l’ISF francese.

  499. gg ha detto:

    per 500:
    non c’entra niente “se l’IVIE è vista come patrimoniale… e quindi dovrebbe valere il valore reale”. Vale quello che c’è scritto sulla legge, non “come è vista” (e men che meno un confronto con l’ISF: ogni stato legifera senza confronti con altri stati!) e sulla legge c’è scritto che mai e poi mai vale il valore reale (a meno che non conosca nemmeno il valore d’acquisto).

  500. Sandro ha detto:

    per Mario Antonio:
    a me sembra che non ci dobbiamo preoccupare dell’esistenza dell’ISF, imposta che colpisce la ricchezza complessiva del contribuente al di sopra di € 1,3 milioni, alla formazione della quale concorre il valore di mercato degli immobili posseduti, che il fisco francese è disposto ad accettare in misura ragionevolmente inferiore alla realtà.
    In particolare non ci interessa sapere se il nostro legislatore, nella sua mente, considera l’IVIE come una patrimoniale o come un’IMU sugli immobili all’estero. Quello che conta sta scritto nella legge istitutiva dell’IVIE, e cioè che “per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea…… il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale”.
    Mi sembra chiaro che, così come è formulata, la legge non fa riferimento all’ISF.

  501. mariacristina ha detto:

    Finalmente (494) sembra di arrivare ad un po’ di chiarezza,
    per cortesia leggo su un post successivo che i quadri RM e RW vanno compilati e consegnati entro il 30 settembre, avevo memorizzato invece al scadenza come il 2/7, è sbagliato? o la differenza è per la consegna cartacea o telematica? grazie per questo ulteriore chiarimento.

  502. marco ha detto:

    per giacomo (494): grazie per il dettagliato contributo; quindi nessun rilievo può comunque avere la risposta scritta dell’agenzia delle entrate di Torino a Giorgio (341) che conclude testualmente: ‘questo ufficio dell’AdE ritiene corretto indicare come base imponibile quella della taxe foncière moltiplicata per due…’ e cioè il cd valeur cadastrale locative?

  503. gg ha detto:

    scadenza presentazione unico: cartaceo: 2 luglio – telematico: 1 ottobre – in ritardo: 29 dicembre con sanzione fissa di 25 euro.

  504. Mario ha detto:

    Ovviamente si aderisce tutti alle tue considerazioni, Giacomo 494, non si paga ‘n cazzo!!
    Ho finito vostro onore.

  505. Vanni ha detto:

    x Giacomo 494.
    E’ vero che la taxe d’habitation viene indirizzata e pagata dalla persona che abita l’appartamento ma è sempre calcolata sul VLC al 100%. Quindi, visto che è basata sulla rendita dell’appartamento, si deve, a mio avviso, considerare reddituale e pertanto detraibile. Se hai dato l’appartamento in affitto la tassa è indirizzata e titolata ad un’altra persona x cui non la puoi detrarre.
    La vea confusione è sulla definizione di VLC. Se è il valore catastale, le due tasse sono patrimoniali, se è un reddito (o rendita) sono reddituali. In ogni caso, avendo la stessa base (VLC), non possono essere di tipi diversi.

  506. gg ha detto:

    Anche l’esperto della Stampa di sabato scorso conferma che sono da detrarre entrambe le tasse foncière e d’habitation (risposta n.4) e per la Francia dice di NON usare il prezzo d’acquisto, ma il valore catastale:

  507. alberto ha detto:

    Il calcolo del punto 392 è esatto.Vlc meno tax Fon. e se il calcolo da una cifra inferiore a 200€ se è inferiore a 200€ non si paga nulla.Evidentemente le menti che hanno scritto la norma e la disposizione del 5 Giugno dell’ADE….hanno dimenticato il VLC francese.

  508. sdg71 ha detto:

    per Vanni…ora vedo che convieni con me….quello che tu dici è stato da me sostenuto ben qualche centinaio di posts prima….quando dicevo che secondo me, in assenza di chiarimenti ufficiali, è auspicabile non pagare in quanto
    se pago di meno…sono sanzionato
    se pago di più…colca che rivedo i soldi

    aggiungo solo che l’IMU ha in comune solo l’aliquota con l’IVIE…senza nulla togliere alla tua amica.

  509. pierangela ha detto:

    per Alberto 510
    la quota di 200 euro deve risultare prima delle detrazioni della foncière e habitation non dopo.Infatti solo se il risultato dell’applicazione dello 0.76% dà risultato > a 200 euro possono essere detratte le tasse foncière e habitation.
    E’ chiaramente scritto sulla circolare IVIE

  510. pierangela ha detto:

    per vanni 508
    Il VLC della foncière è il 50% di quello dell’habitation

  511. anto ha detto:

    Qualcuno sa indicarmi cosa farebbe in caso di multiproprietà. non pago la taxe foncieres, pagherei quindi sul prezzo di acquisto che è basso, in caso di più di una multiproprietà i 200 euro valgono per ogni multiproprietà o per il totale?
    Grazie.

  512. Mauro ha detto:

    Per Pierangela: la circolare IVIE non è chiara ed è in netto contrasto con le istruzioni del modello Unico e con la legge. Inoltre è l’unica cosa su cui l’agenzia delle entrate mi ha risposto in modo chiaro: la soglia dei 200 euro è da considerare DOPO che hai tolto le tasse pagate. Le detrazioni da togliere dopo la determinazione della soglia, a cui fa riferimento la circolare, credo si riferiscano alle eventuali detrazioni di italiani che risiedono stabilmente all’estero per lavoro (o comunque le detrazioni previste dall’IVIE stessa, sono andato a memoria).

  513. pierangela ha detto:

    per Mauro: hai ragione non è chiara ma è proprio lì il problema. In ogni caso dove trovo la risposta specifica che ti ha dato l’Ade l’hai già riportata qui? se no la puoi riportare? Grazie

  514. Mauro ha detto:

    Per Pierangela: vedi messaggio 271.

  515. Giorgio ha detto:

    C’è qualcuno che sa dirci se e quando l’AdE emetterà una circolare per spiegare i due dubbi fondamentali per l’IVIE Francia? E cioè:
    1.) quale valore si debba adottare tra VLC e costo di acquisto (e in questo secondo caso con o senza VAT?)
    2.) tasse francesi da detrarre: foncière e habitation o solo la prima?
    Esiste un modo per porre in modo ufficiale i due quesiti e costringerel’AdE ad una risposta ufficiale, erga omnes?
    I commercialisti (e sono alcuni che partecipano a questa discussione) non hanno un loro canale per fare cio?

  516. gg ha detto:

    x 518
    Quando ci sarà una circolare? Forse mai. E anche se ci fosse avrebbe solo un valore relativo. Se dicesse che vale il prezzo d’acquisto e mi sanzionassero sono disposto a fare ricorso, in quanto una circolare non può essere in contrasto con la legge.
    I commercialisti hanno un canale privilegiato? Penso proprio di no, non sono superiori agli altri esseri mortali. Avranno più esperienza, tutto qui.

  517. gg ha detto:

    A me, e a molti altri, ormai sembra tutto chiaro. Vale il VLC e si possono detrarre entrambe le tasse (anche se è ininfluente perchè lo 0,76% del VLC è inferiore a 200 euro per cui non si paga niente). Questo è quanto dice la legge. Le circolari contano zero.
    Io personalmente due anni fa sono stato sanzionato dall’AdE di ben 8000 euro per un presunto errore nell’Unico. Ho fatto ricorso alla Commissione Provinciale: la giustificazione dell’Ade davanti al giudice è stata che una circolare specificava chiaramente che dovevano comportarsi come hanno fatto e quindi non c’era alcun dubbio che avevano ragione loro. La mia giustificazione è stata che la legge diceva diversamente e la circolare era in contrasto con la legge. Il giudice ha dato ragione a me. Sono disposto a ripetere il ricorso e a vincerlo una seconda volta.

  518. pino ha detto:

    Secondo me la risposta data dall’AE al 271 è un’idiozia. Il provvedimento recita: “L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.”
    Mi pare che sull’interpretazione letterale della disposizione non ci possano essere dubbi.

  519. sandra ha detto:

    Prima di tutto mi complimento con il collega che ha scritto il commento 294 : lucido, esaustivo ed impeccabile.
    A mio avviso la contestazione di questa assurda imposta va condotta a livello comunitario, ed in coerenza con questa opinione ho presentato una circostanziata segnalazione a Michel Barnier, Commissario europeo al Mercato interno e servizi, evidenziando che la istituzione dell’IVIE contrasta con la previsione di cui all’art.63 TFUE. Non appena avrò un riscontro, lo posterò nel blog.
    Al di là della radicale contestazione per illegittimità, ritengo poi che debbano in ogni caso ritenersi detraibili sia la taxe foncière, che ha natura patrimoniale, sia la taxe d’habitation, che è una imposta reddituale, calcolata sulla base dell’ultima dichiarazione del soggetto tenuto a pagarla.
    Il decreto legge 16/2012 prevede infatti che “per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia’ detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
    Un’ultima considerazione: questo blog dimostra che il Governo Monti non ha reso difficile la vita agli evasori, come (forse) tutti ci auguravamo, ma unicamente ai cittadini onesti, scrupolosi e responsabili.
    Qui in Francia non ho visto mai nessuno occupare più di un’oretta della sua vita per compilare la dichiarazione fiscale, mentre da noi anche i pensionati vanno dal commercialista! Se parlassi ai miei amici di tutti questi dubbi, blog, siti, interrogazioni, perdita di tempo nostra e degli Uffici fiscali, ci prenderebbero per matti . Se poi di tutto questo giungesse voce ai Mercati, lo spread andrebbe a mille!

  520. Mauro ha detto:

    Per pino: la risposta che dici è un’idiozia nel momento in cui asserisci che le tasse sono “detrazioni”. In realtà la legge 16/2012 art. 8 comma 16 lettera g parla di “deduzione” di un credito d’imposta pari alle imposte di natura patrimoniale e reddituale pagate nel paese estero. “Dedurre” significa ridurre l’imponibile ed è proprio in contrapposizione con il verbo “detrarre”, che invece significa ridurre l’imposta.

  521. mario antonio ha detto:

    Per Sandra – 522: forse ti riferisci al post 494, non al 294…
    Concordo con te sul fatto che in pochi altri stati servano come da noi così tanti apparati (CAF, consulenti fiscali, commercialisti, tributaristi e chi più ne ha più ne metta…) per dipanare regole che sembrano essere fatte apposta per non dare un’unica interpretazione. Se tutta questa marea di gente coinvolta fosse dispiegata nella produzione primaria, avremo dei fondamentali di gran lunga migliori della Germania!! Pensate un po’: più produzione e più mercato da una parte, e più tempo a disposizione, meno rogne e un discreto utile nelle tasche del contribuente, che non sarebbe costretto a pagare inutili servizi… mentre adesso paghi profumatamente tutti i servizi, e sulla gran parte di loro non hai nessuna certezza che ti servano davvero.

  522. anto ha detto:

    Per Sandra.
    Volevo ringraziare la Sig.ra Sandra per la segnalazione che ha potuto fare al Sig.Michel Barnier, Commissario europeo.
    Se ritiene opportuno volevo sottolineare l’odissea che, a causa della normativa poco chiara o per l’impreparazione di certi CAF pur incaricati di fare la dichiarazione dei redditi, hanno subito certi cittadini che hanno investito legalmente in Francia ma che per i motivi prima citati, non hanno compilato corettamente il modulo RW.
    Chiedo gentilmente se tutti possono fare tali segnalazioni.
    Grazie

  523. sdg71 ha detto:

    Citazione dall’ottimo intervento 494

    Quanto poi ai vari esperti che in maniera contraddittoria si sono pronunciati in materia, vorrei sottolineare che spesso sono commercialisti preoccupati piu’ di eventuali responsabilita professionali nei confronti dei clienti che assistono piuttosto che dell’interesse del contribuente

    Lungi da me ergermi a paladino della difesa della categoria….ma questo è un luogo comune che non mi sarei mai aspettato di trovare dopo un così ottimo intervento….sarebbe come dire “tutti gli avvocati hanno interesse a tirarla lunga con le cause” il che non è ovviamente il mio pensiero.
    Personalmente come professionista del settore, posto che come si è già detto una circolare al riguardo quasi certamente non uscirà, per il semplice motivo che non sanno che pesci pigliare, in tutta coscienza prendo delle decisioni con e per i miei clienti….le responsabilità in questo caso i miei clienti sanno che vanno condivise non avendo io arti divinatorie.

  524. Mario ha detto:

    @sdg71: La colpa non è Sua, ma del nostro sistema fiscale malato: traslando il motto di Beckett, direi “beato il Paese che non ha bisogno di commercialisti”. Con delle leggi “normali” in un paese “normale” chiunque sarebbe in grado di farsi da solo la dichiarazione dei redditi, risparmiando migliaia di euro all’anno buttati via a causa di un sistema legislativo fatto di cavilli e norme poco chiare.

  525. massimo ha detto:

    Vedo che la confusione nel campo IVIE sta aumentando in maniera incredibile.
    In aprile leggevo su alcuni giornali economici delle risposte ai lettori ove gli esperti dicevano, senza se e senza ma, che la base da utilizzare era la stessa della taxe foncière, ma poi facevano confusione tra la VLC e il revenu cadastral, che è la base della taxe foncière.Poi, nelle ultime risposte ai lettori, vedo che della TF non c’è più neanche l’ombra.
    Ora anch’io non so cosa fare. I pareri dei CAF, le risposte dell’agenzia entrate date a voce o per iscritto, dove però ti dicono che va bene la risposta avuta dal loro addetto, senza metterti nero su bianco i termini della questione sono aria fritta.
    Vorrei vedere una circolare, o anche una risposta scritta di un’agenzia, dove ti dicono ,ad esempio: sì, puoi usare il VLC come valore imponibile, oppure no, devi usare il valore di mercato.Aspetterò a pagare fino ad agosto -o a settembre- nella speranza che esacno chiarimenti.
    Un’ultima osservazione; si è detto a ragione, che l’uso del prezzo d’acquisto porta ad ingiuste discriminazioni tra che ha acquistato nel passato e chi in periodi recenti. Ma anche l’uso del VLC può portare a risultati scorretti (lo so, l’ivie però andrebbe comunque a zero).

  526. Giorgio ha detto:

    Nessuno ha risposto alla mia domanda: se si dovesse usare il valore di acquisto (per ora sono intenzionato ad usare la VLC), questo andrebbe al lordo o al netto della vat (per alloggio nuovo in Francia vat=19,6%, che fa una bella differenza!)

  527. mariacristina ha detto:

    sul sito della agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/ sotto modulistica, unico, fascicolo 2 c’è un allegato che si chiama avvertenze e lì è testualmente riportato:

    Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo il valore è quello catastale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.”

    Valore catastale. non si parla di altro…. quindi valore della taxe fonciere x 2 oppure taxe d’habitazione che è la fonciere x 2. Per me la neverending story è finita per spossatezza dell’utente !!!!

  528. mariacristina ha detto:

    a me hanno detto che su Rm il valore di acquisto puro, mentre su RW compreso di tutto tasse, notaio ,iva etc.

  529. massimo ha detto:

    mariacristina -530
    perchè taxe foncière x 2? semmai è la BASE della TF da moltiplicare per 2 per avere il VLC. Però sul releve de propriete (te lo mandano per mail a richiesta) sta scritto che la “base d’imposition” è uguale al “revenu cadastral” = alla BASE di cui sopra: Io userei questa e non il VLC.
    La taxe d’habitation secondo me non va considerata.(parere personale)
    Nella circolare che citi si dice valore catastale, o in mancanza… qui è il punto critico che dovrebbero chiarire.

  530. mariacristina ha detto:

    si 532 hai ragione quando di co tace fonciere intendo il valore su cui si calcola la tassa che deve essere moltiplicato per due e (se ci fai caso diventa la base di calcolo della taxe d’habitaztion) , l’ufficio delle finanze francese mi ha dettoche quello è il valore cadastral quindi per me è il valore catastale da utilizzare. Anche io non tengo in considerazione la taxe d’habitation.
    tu dici nella circolare si dice valore catastale, o in mancanza… qui è il punto critico che dovrebbero chiarire .. io penso che non devono chiarire nulla perchè quello che abbiamo é il valore catastale su cui in Francia paghiamo le tasse.

  531. marinab ha detto:

    Credo che il problema sia stato approfondito a sufficienza: quello che conta è come si comporterà l’AdE. Purtroppo lo scopriremo a nostre spese. E’ evidente che non ci saranno chiarimenti ufficiali, come si può chiarire ciò che volutamente è stato scritto in modo ambiguo? la verità è che l’ivie è un brutto pasticcio, l’hanno scritta 3 volte per evitare censure europee e ricorsi in Italia…un gran pasticcio. Io non pago nulla, in Unico userò la base fonciere, attenendomi al testo letterale della legge e alla interpretazione logica.

  532. letizia gianoli ha detto:

    in risposta a 532 e 533.
    L’l’ufficio delle imposte di Nizza mi ha rilasciato un foglio chiamatoRELEVE DE PROPRIETE nel quale viene indicato LE REVENUE CADASTRAL ( che corrisponde alla Base della Taxe Fonciière) e lo stesso importo viene anche definito REV IMPOSABLE. Quindi credo sia questo l’importo da usare come riferimento e non quello della taxe d’Habitation che è esattamente il doppio e che si chiama Valeur Locative brute.
    Se poi si decide di usare il prezzo indicato sul rogito è un’altra storia…

  533. marinab ha detto:

    in risposta a 535 anche io ho lo stesso documento e userò la REV IMPOSABLE (=base fonciere)

  534. maurom ha detto:

    Vedo che molti continuano a pensare di poter applicare l’ aliquota del 0,76% direttamente al VLC (risultato 10-20 euro e il problema Ivie è risolto). Purtroppo questa è un’illusione in quanto non regge neppure se ci si vuole limitare ad una interpretazione stretta (come vedo si cerca di fare) della lettera della legge.
    La legge dice esplicitamente che l’imposta è stabilita nella misura del 0,76% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI. E’ vero che aggiunge poi che per i Paesi all’Unione europea il VALORE E’ QUELLO CATASTALE, ma è evidente che si riferisce ancora al valore dell’immobile e non al reddito dell’immobile.
    Dunque il VLC potrebbe essere base di calcolo solo qualora si pervenisse ad un equo moltiplicatore (per passare appunto dal reddito al valore dell’immobile).
    Piuttosto che insistere sulla strada illusoria dell’applicazione diretta dell’aliquota a VLC penso che sarebbe forse più proficuo tentare vie che abbiano qualche possibilità di riuscita come, ad esmpio, la sottrazione della taxe d’habitation (che, insieme alla foncière equilibrerebbe o supererebbe, nella generalità dei casi, l’Ivie anche qualora calcolata sui valori più alti.

  535. Sandro ha detto:

    per maurom (537)
    la legge non dice che per i Paesi dell’Unione Europea il valore è quello catastale (punto), ma “quello catastale, COME DETERMINATO E RIVALUTATO …… AI FINI DELL’ASSOLVIMENTO DI IMPOSTE DI NATURA PATRIMONIALE E REDDITUALE”.
    La taxe foncière è certamente un’imposta patrimoniale e la taxe d’habitation un’imposta di natura reddituale, se non anche patrimoniale. Il VLC è determinato e rivalutato dall’Amministrazione delle finanze francese per l’applicazione delle due imposte.
    Se i nostri sapienti governanti non hanno saputo (o voluto) scrivere la legge in modo chiaro, noi non possiamo far altro che applicarla in senso letterale.
    Ancora una volta, non è l’Agenzia delle Entrate che può stabilire di sua iniziativa un coefficiente di rivalutazione del VLC francese. Sarebbe necessaria un’ulteriore modifica della legge istitutiva dell’IVIE.

  536. gg ha detto:

    Nonostante si sia dibattuto a lungo con pareri anche autorevoli ci tocca ancora leggeere commenti completamente insensati di persone che non hanno nemmeno letto la legge con attenzione.
    E si parla addirittura di “equo moltiplicatore” !?!?!!!!!!????????????
    Vabbè lasciamo perdere…
    ovvio che sto parlando del commento n. 537

  537. gg ha detto:

    Vorrei concludere con questo intervento la mia presenza in questo forum.
    Mi sembra ormai inutile che ci ripetiamo sempre le stesse cose.
    A me è stato molto utile per confrontarmi e capire i dettagli della legge e le sue possibili interpretazioni.
    Mi pare di aver capito che la maggior parte degli utenti aveva una sua idea all’inizio e ha solo cercato di rinforzarla senza mai capire le ragioni degli altri. La sindrome di Stoccolma (come dicono in questo forum: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197329307055459&id=132804770174580 ) ha colpito pesantemente anche qui. Molti abituati a fare i sudditi non si rendono conto che potrebbero, una volta tanto non pagare una tassa iniqua, e vogliono pagarla ad ogni costo.
    Altri continuano a chiedere lumi alle Autorità francesi che ovviamente non ne sanno niente delle nostre leggi, altri chiedono ai vari Uffici dell’Ade italiani o aspettano una fantomatica circolare che non uscirà mai. Per vari motivi. Perchè la legge è questa e, bene o male, vale questa finchè non verrà cambiata. E non credo a breve.
    Una ipotetica circolare non parlerà mai di VLC o taxe d’habitation. Non potrà essere che generica, come lo è la legge. E allora non servirà a niente. Altrimenti dovrebbe entrare nel dettaglio delle metodologie delle tassazioni non solo della Francia, ma anche della Finlandia o del Portogallo o della Romania (pensate a quante centinaia di migliaia di romeni hanno la residenza in Italia e una casa in Romania, molto più di chi ha una casa in Francia). E pensate che ci siano esperti sulle tassazioni di tutti i paesi europei? Puramente utopistico.
    E le risposte dei vari uffici dell’AdE sono contrastanti proprio perchè le interpretazioni sono diverse, come vediamo qua dentro. E non c’è una interpretazione unica. Anche perchè molti non approfondiscono l’argomento e leggono solo in modo superficiale la legge. E comunque un’interpretazione unica non può essere quella dell’Ade che può solo dare indicazioni che non sono insindacabili. Chiunque potrà fare ricorso e potranno esserci sentenze diverse da provincia a provincia, finchè non arriveranno le sentenze della Corte di Cassazione fra 5-6 anni o più.
    E le eventuali sentenze non potranno che seguire esattamente ALLA LETTERA quello che dice la legge e non saranno interpretazioni, non potranno inventarsi moltiplicatori (?!), o stabilire cosa sono certe tasse o certi valori. Nel dubbio qualsiasi interpretazione dovrà essere ritenuta valida, se c’è il dubbio, se la legge non è chiara e permette interpretazioni diverse.
    Oppure si cambia la legge, chissà fra quanti anni.
    Un saluto a tutti

  538. massimo ha detto:

    gg,temo che purtroppo tu abbia regione(scusa il tu).
    Noi possiamo stare a discutere per secoli, ma se non esce un documento ufficiale che chiarisca nei dettagli come comportarci, non ne usciremo mai, anche se io continuo a pensare che l’utilizzo del VLC sia,anche se accettato, una presa in giro.
    Hai ragione anche sulle risposte degli uffici AdE: un paio d’anni fa feci un giro di agenzie per chiedere chiarimenti riguardo ai movimenti estero su estero del quadro RW.Trovai infine un dirigente che mi diede spiegazioni a mio parere corrette e sensate.Alla fine lo salutai e mi alzai per andarmene, ma lui mi bloccò e disse: “quello che le ho detto è il parere qui in questa agenzia, ma se va in un’altra non è detto che la pensino allo stesso modo.”
    Ad ogni modo aspetterò a pagare il più tardi possibile.

  539. gg ha detto:

    Ok per il tu, è il modo corretto per confrontarsi nei forum.
    Vorrei aggiungere un’ultima cosa. Ho parlato qualche giorno fa con un funzionario dell’AdE della mia provincia che, ovviamente, ne sapeva meno di me della Francia. La sua opinione è che non uscirà mai nessuna circolare, nessun comunicato ufficiale. Resterà tutto nel vago (perchè così è la legge). E ciascuno farà come preferirà. Poi il prossimo anno quando verranno controllate le dichiarazioni dei redditi uscirà una circolare interna (di cui noi non sapremo mai l’esistenza) indirizzata a tutti gli Uffici Provinciali (ne escono tante, ogni anno) in cui si dirà che (anche per evitare contenziosi che sarebbero infiniti, visto che le case all’estero sono più di un milione, e chi potrà contestare il valore di una casupola tramandata dagli avi di un marocchino?) tutte le dichiarazioni e i pagamenti dovranno essere controllati solo formalmente e non dovrà essere fatta nessuna contestazione (in quanto manca la chiarezza della legge) e chi non avrà pagato niente sarà a posto così e chi avrà pagato anche (e non potrà chiedere il rimborso perchè non c’è nessuna variazione nelle norme da seguire). In attesa di una modifica della legge per il 2013 o più probabilmete il 2014.
    Il classico “chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto” all’italiana.

  540. alberto ha detto:

    Voglio aggiungere a titolo definitivo che il mio CAF ha inoltrato la mia dichiarazione dei redditi 730 ed Unico indicando nel modulo RW riga 1 il costo di acquisto della casa e nel rigo RM 34 il VLC che deriva dalla cartella della tax Fonc…..Essendo l’importo di detta tassa superiore al VLC non sono tenuto a pagare NULLA.
    Fate tutti così ed aspettiamo …

  541. maurom ha detto:

    per Sandro (538)
    vedi, dal momento che la legge è quella che è (e siamo tutti d’accordo che nessuna disposizione dell’AdE possa cambiarla), e che, d’altra parte, ciascuno di noi una decisione dovrà pur prenderla, mi sembra abbastanza normale discutere su quali possibilità abbia una determinata interpretazione di essere accettata.

    Io ho voluto mettere in evidenza che la legge fa esplicito riferimento al VALORE DELL’IMMOBILE. Tu hai riportato il periodo completo (e hai fatto bene in quanto il l’approfondimento serve appunto a meglio chiarire le nostre opinioni ).

    Dunque il periodo è questo:
    “il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento delle imposte di natura patrimoniale o reddituale”

    Ora, siamo d’accordo che per “valore” si intende quanto precedentemente definito, ovvero “valore dell’immobile”? Se si, allora quanto segue cade perchè in Francia tale valore NON è determinato ai fini dell’assolvimento delle imposte.

    Viceversa se per valore si intendesse il “valore reddituale” allora sarebbe il caso della Francia (ovvero sarebbe applicabile il VLC) ma, purtroppo è mia convinzione che si trtti di una interpretazione non sostenibile.

    a proposito di gg
    abbiamo scoperto di avere in questo forum “il depositario della scienza” il cui acume intellettuale è talmente elevato da potersi permettere di definire insensati i commenti altrui. Almeno speriamo che lo sia veramente (avremmo risolto tutti i nostri dubbi).
    Ma ho timore che allorchè dovesse dimostrare le sue affermazioni finisca con il dimostrarsi solo un piccoletto arrogante quanto presuntuoso.

  542. gg ha detto:

    per 544
    sarebbe sufficiente che tu leggessi gi altri interventi (non i miei) in modo completo, senza inventarti correzioni personali delle leggi, e avresti risolto i tuoi problemi, ma forse è troppo difficile.

  543. Sandro ha detto:

    per maurom (544)
    io non pretendo di aver trovato la soluzione definitiva al nostro problema. Dico solo che, facendo l’analisi logica del periodo più volte citato, a me personalmente sembra assolutamente chiaro che si possa arrivare alle conclusioni che ho già più volte esposte e che sono condivise da molti dei partecipanti a questo forum.
    Il legislatore certamente si aspettava un gettito dall’IVIE di gran lunga superiore a quello che potrà ottenere, ma per ripararsi dalle censure in sede comunitaria ha modificato il testo iniziale senza tener conto delle implicazioni a livello dei singoli Paesi.
    In altre parole, il legislatore ha ipotizzato che in ogni Paese UE + Spazio economico europeo possa esistere un valore determinato in base a criteri catastali e periodicamente rivalutato, che sia utilizzato per l’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale. Verosimilmente aveva in mente un valore catastale analogo a quello italiano, ma sta di fatto che in Francia ne esista uno, che è la Valeur Locative Cadastrale, che non rappresenta certo il valore venale dell’immobile (come del resto neanche in Italia avviene), ma che risponde ai requisiti richiesti. Infatti la VLC è un valore di natura catastale, rivalutato annualmente, che è utilizzato in diversa misura per l’applicazione di una tassa patrimoniale e di una reddituale.

  544. maurom ha detto:

    per Sandro (546)
    Rispetto il tuo punto di vista (come quello di tutti gli interlocutori di questo forum) e ti ringrazio dell’ulteriore spiegazione che hai voluto dare.
    E’ una tesi che purtroppo (e dico purtroppo perchè anche a me piacerebbe che fosse così) io non riesco a condividere.
    Anche due consulenti dell’AdE (nell’ ufficio di sede dove ero stato ricevuto) in un primo momento mi avevano suggerito l’applicazione dell’aliquota direttamente al VLC ma, dopo aver visto meglio il meccanismo attraverso cui vengono applicate le imposte locali in Francia, si sono ricreduti e mi hanno detto che nel caso della Francia (a meno dell’individuazione futura di un moltiplicatore ufficiale al momento inesistente) le uniche possibilità restavano il rogito o il prezzo di mercato.

    Il mio intervento era comunque teso a invitare gli interlocutori a insistere su ciò che invece, a ragione o a torto, ritengo abbia qualche possibilità di riuscita: ovvero la sottrazione della taxe d’habitation. Questo sulla base delle seguenti considerazioni:
    1) la legge italiana, e solo quella italiana, può prevedere, come prevede, che una tassa di tipo patrimoniale o reddituale possa essere detratta dall’ Ivie.
    2) la legge francese, e solo quella francese, può asseverare se la taxe d’abitation sia da considerarsi di natura patrimoniale o reddituale o nessuna delle due.
    Credo che se ciascuno di noi ponesse il quesito ai diversi centres des I.P. non è escluso che si possa ottenere una risposta utile (del tipo “la taxe d’habitation corrispond à una taxe patrimoniale”…). In tal caso la detrazione diverrebbe un fatto automatico.

  545. Sandro ha detto:

    per maurom (547)
    l’opinione dei due consulenti dell’AdE ha lo stesso valore della mia o della tua. Ad ogni modo, ciascuno è libero di trarre le conclusioni che crede.
    Per quanto riguarda la detraibilità della taxe d’habitation, non c’è bisogno che sia dichiarata di natura patrimoniale. Leggi attentamente il paragrafo 4.3, secondo capoverso, del provvedimento 2012/72442 dell’AdE, e vedrai che si possono detrarre anche le imposte reddituali.

  546. pino ha detto:

    Fatto!! Consegnato modello UNICO 2012. Ho utilizzato il valore indicato sull’atto di acquisto e ho detratto taxe fonciere e taxe d’habitation depurate dell’immondizia e canone TV. Naturalmente niente da pagare; se poi cambierà qualcosa in seguito si vedrà il da farsi.

  547. ciro ha detto:

    per mauron(547)
    nei giorni scorsi ho provveduto ad inoltrare richiesta a ufficio imposte di antibes chiedendo esplicitamente se la taxe fonciere e la txe d’habitation, a seguito della entrata in vigore in Italia della nuova legge e dell’approsimarsi della scadenza, sona da considerarsi tasse patrimoniali dedotto sia la taxe d’ordure che la tassa sulla televisione. Nel giro di pochissime ore mi hanno risposto inviandomi “releve de propriete” senza alcun commento.

  548. maurom ha detto:

    per Sandro (548)
    Certo che per la legge italiana si possono detrarre sia le imposte patrimoniali che quelle reddituali (punto 1 del mio post), ma deve essere la legge francese ad asseverarne la natura (punto 2).
    Il problema è che i centres des I.P. tendono a rispondere limitandosi a fotocopiare la releve de proprieté o a riportare lo scopo della VL, ovvero a non rispondere.
    Comunque credo valga la pena di insistere.

  549. Sandro ha detto:

    per maurom (551)
    ho perso ogni speranza di farmi capire. Non ce ne può importare di meno di quello che può dire l’Amministrazione finanziaria francese. La taxe d’habitation se non è patrimoniale è reddituale. Che cosa cambia se sono ammesse in detrazione tutt’e due i tipi di imposta?

  550. giannide ha detto:

    Vorrei chiedere, è valido questo:
    “L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.”
    e quindi non si paga niente solo se la tassa PRIMA di detrarre le taxes pagate in Francia è minore di 200 euro? Se è così tutti quelli che scelgono il valore d’acquisto devono pagare qualcosa.
    Trovato qui:
    http://www.fisco7.it/2012/06/niente-acconti-e-rateizzazione-possibile-per-limposta-sul-valore-degli-immobili-allestero-i-v-i-e/

  551. Mauro ha detto:

    Per giannide: leggi miei messaggi numero 271, 515, 523.

  552. maurom ha detto:

    per Sandro (552)
    se entrambi i tipi di imposta potessero essere detratti questo significherebbe il sostanziale azzeramento del pagamento dell’Ivie anche nei casi di computo più sfavorevoli (esempio calcolo dell’Ivie sul valore dell’immobile da rogito recente).
    Tu dici: “la taxe d’habitation se non è patrimoniale è reddituale” . Dunque in un caso o nell’altro non dovrebbero essevi dubbi nel poterla detrarre ma vedo, anche da numerosi interventi in questo forum, che esistono in merito forti perplessità (dovute soprattutto al fatto che la tassa colpisce l'”occupante” della casa indipendentemente dal fatto che questi sia anche proprietario o meno).
    Una dichiarazione dell’amministrazione francese (trattandosi di imposta francese) che definisse la natura della taxe d’habitation come reddituale o patrimoniale ( la legge italiana le prevede entrambe) consentirebbe di procedere alla detrazione senza esitazioni.

  553. Sandro ha detto:

    per maurom (555)
    non mi resta che rimandarti al post 540 di gg, col quale evidentemente concordo. Brutta cosa la “Sindrome di Stoccolma”!

  554. katia ha detto:

    ho letto tutti i vostri commenti…….non ci capisco nulla. Io sono in comproprietà con i miei genitori e mio marito di un appartamento a Mentone.
    Ok sulla base della Taxes Foncieres, ma io devo calcolare solo sulla mia quota o sul totale????
    Scusate ma veramente sono in confusione!
    Grazie

  555. maurom ha detto:

    per Sandro (556)
    Mi hai fatto una domanda. Ho dato una risposta.
    Ciascuno di noi ha le proprie idee che possono essere condivise o meno dagli altri.
    Le polemiche sono del tutto inutili.

  556. ISOTTA ha detto:

    posso chiedere a Cecilia o a chi l’ha già ricevuta da lei la cortesia di mandare anche a me copia dell’ARTICOLO SU rivista APCO SRL GRAZIE MILLE

  557. ISOTTA ha detto:

    DIMENTICAVO INDIRIZZO:IPARENTI@PAVER.IT GRAZIE ANCORA

  558. mimma ha detto:

    Per favore Cecilia o qualcun altro potete spedire anche a me il documento APCO?
    Grazie
    mimma.tonin@gmail.com

  559. Gianmario ha detto:

    a tutti quelli che chiedono il documento APCO:
    la volete capire che si tratta dell’ elucubrazione di un consulente immobiliare senza nessun fondamento legislativo?
    Non esiste alcuna norma di legge che preveda l’applicazione di un coefficiente di rivalutazione al valore locativo catastale francese, ai fini del calcolo dell’IVIE.
    Chi ha un costo di acquisto elevato deve decidere se applicare lo 0,76% al VLC e quindi pagare niente oppure pagare fino all’ultimo centesimo. Io sono per la prima soluzione, perché è conforme alla lettera della legge.

  560. mariacristina ha detto:

    562 hai perfettamente ragione ! anche io ho optato per la tua soluzione perché è conforme alla lettera della legge.

  561. mimma ha detto:

    e’ vero 562 e 563, sono d’accordo anch’io con voi ma vorrei la copia del documento per capire bene se ha un supporto normativo.
    Qaulcuno si trova nella mia situazione? Alloggio acquistato( sulla carta) nel 2011, finito di costruire a fine 2011 e consegna chiavi nel 2012. Un addetto al call center Ade sostiene che, essendo una imposta sulla proprietà, si paga dall’atto, ma il bene non c’era ancora! Mi dicono che in Francia si diventa proprietari solo all’atto della consegna delle chiavi (infatti in cantiere non si accede se non con il permesso dell’Impresa).
    Per il 2011 è dovuta l’imposta?

  562. giannide ha detto:

    Uno studio completo sull’IVIE è stato fatto dalla Fondazione Telos-Centro Studi Dottori Commercialisti di Roma,
    di cui vi do il link:
    http://www.fondazionetelos.it/images/file/Articoli/impostasugliimmobilidetenutiallestero%28ivie%29_.pdf
    E’ uno studio completo di una trentina di pagine molto ben fatto e dettagliato.
    Ci sono esempi e in particolare per la Francia dice, ovviamente, che il calcolo si fa sul VLC, come ormai sembra ampiamente consolidato.
    Però spiega che i 200 euro vanno calcolati prima di fare le detrazioni e non dopo.
    Anche se è ininfluente in quanto il risultato è già quasi sempre inferiore ai 200 euro.

  563. paolo ha detto:

    leggere i post giorno dopo giorno é peggio di guardare una telenovelas. da suicidio!

    avrei voluto dirlo a Monti ieri quando bel bello era là a godersi la finale dell’peuropeo.

    Personalmente dopo aver per lungo tempo optato per il valore d’acquisto dell’immobile per la seguente motivazione:

    (ho pensato): lo spirito della legge é quello di individuare un parametro di valore dell’immobile che si possa comparare con quello in vigore in Italie (rendita catastale) al fine di ottenere un gettito fiscale non irrisorio. Quindi quantunque applicando alla lettera la legge si possa sostenere che l’utilizzo del VLC sia lecito, nella pratica esso si scontro col principio su cui si basa tale legge. Quindi mi son detto: applico il valore di acquisto (tra l’altro già in precedenza indicato nel modulo RW)..

    Dopo aver letto il commento di Giacomo (494) forse ho cambiato idea. In particolare risulta fondamentale il seguente passo del suo post:

    ……
    Se quanto sopra non sembra revocabile in dubbio, e’ giocoforza assumere quale base imponibile la stessa adottata per la tax fonciere. Cio’ in quanto il richiamo operato alla legislazione dello stato estero va assunto nella sua completezza e non gia’ invocato parzialmente. Ed invero, l’argomento secondo il quale in Francia non vi sarebbe un vero e proprio valore catastale ovvero che difetti un moltiplicatore del tipo vigente in Italia, significa operare una gratuita commistione tra legislazioni diverse, applicando criteri tipici della normativa italiana a discipline di segno diverso vigenti in stati Esteri.
    A conferma di quanto sopra, la norma IVIE, oggetto di esame, non richiama un valore catastale astratto (e come tale suscettibile di comparazione con il sistema italiano)ma, viceversa, lo pone in stretto rapporto (“così come”) con la determinazione operata nello stato estero “ai fini dell’assolvimento di imposte patrimoniali o reddituali”.
    In altre parole, il rinvio all’assolvimento di imposte patrimoniali o reddituali nello stato estero CE implica necessariamente anche il richiamo alla base imponibile adottato in quello stato senza che sia fondamentalmente sostenibile che poiché il risultato può essere irrisorio, ciò significhi che la conclusione non possa essere condivisa.
    In sintesi, pur dando atto dell’ambiguità della normativa (non sappiamo quanto voluta) per i possibili problemi che andava a creare nell’ambito della normativa comunitaria), non puo non affermarsi che nei paesi CE il riferimento testuale all’assolvimento dell’imposta patrimoniale così come determinata nel Paese estero implica per relationem il richiamo necessitato alla relativa base imponibile sottostante:siamo in presenza di un collegamento funzionale tra modalita’ di calcolo e assolvimento dell’imposta estera.
    Forse che la conclusione sarebbe diversa se in ipotesi la base imponibile della tax fonciere fosse il valore di mercato?
    ……

    é quel “così come” che fa la differenza secondo me.

    Fomalmente ineccepibile, ma senpre in contrasto con lo spirito della legge. Ora in sede giudiziaria dobbiamo guardare lo spirito o la forma?

    L’avvocato (Giacomo) dice che la forma fa testo. Il legislatore ? ( e i suoi cani sciolti dell’AdE cosa faranno?

    Ci dobbiamo attendere un contenzioso se applichiamo il VLC?

  564. giannide ha detto:

    Scusate, volevo aggiungere, ma me ne ero dimenticato.
    Nello stesso documento c’è anche un pro-memoria del Servizio Giuridico della Commissione Europea di Bruxelles dell’11 giugno che invita a calcolare lo 0,76% sul VLC. A questo punto direi che il discorso è definitivamente chiuso.
    Sono documenti che si potrebbero anche portare all’Ade se mai ci fosse una, a questo punto altamente improbabile, contestazione.

  565. mf ha detto:

    Concordo sulla scarsa attendibilità dell’articolo Apco.
    E sulla scarsa chiarezza complessiva del quadro generale che però, dopo aver letto, con profitto, gli oltre 500 commenti difficilmente penso migliorerà.
    Le mie considerazioni sono le seguenti (ovviamente mi attengo a quanto scritto sulla legge):
    – 1. Ritengo del tutto assurdo adottare come imponibile il valore d’acquisto non rivalutato, criterio addirittura illegale in quanto mostruosamente discriminante (banale esempio: l’appartamento in cui abito, in Italia, vale ora 50 il prezzo d’acquisto dell’ inizio degli anni 70).
    Quindi escludo a priori di voler prendere anche solo in considerazione un tale criterio.

    – 2. Sappiamo del riferimento (paesi UE etc….) al “valore catastale”. In molti hanno chiarito (e io sono di questo avviso) che una cosa è il valore dell’immobile un’altra è ila valorizzazione del reddito locativo (situazione , quest’ultima cui fa riferimento il Cadastre francese). Olte a ciò ormai sappiamo bene che in Francia non esistono coefficienti che colleghino il reddito al valore del bene. Malauguratamente la nostra rocambolesca imposta si applica a quest’ultimo.

    Direi che quelli precedentemente indicati sono i soli fatti certi della lunga discussione.

    C’è chi sostiene che l’applicazione “alla lettera” del disposto dell’AdE porta all’applicazione dell’aliquota al valore di locazione per il semplice fatto che si dice “cadastral” ma io di questo sono tutt’altro che certo.

    Considerando che l’IVIE altro non è che l’IMU per beni immobili all’estero, occorre che alla fine ci assomigli almeno un po’. Nello stesso tempo occorre anche valutare con precisione gli specifici termini adottati nell’articolo di legge. Evitando il più possibile le interpretazioni.

    Per cui, in breve farò così:
    a. Base imponibile:
    valeur locative “brute” (ovvero 2 x VLC, quello riportato nella Taxe d’habitation), che come tutti sappiamo è il valore “catastale” “aggiornato” degli immobili “in area UE….”.
    Considero il valore “brute” e non quello netto (VLC) in quanto al lordo delle spese (di manutenzione. fiscalità etc.) per poter applicare il valore di “rentabilité brute” nella formula sintetica di stima di capitalizzazione dei redditi di un immobile.
    Questi valori, per le 100 città francesi più importanti è riportato nel sito riportato da un partecipante alla discussione (Rendement Locatif: Quelle est la rentabilité d’un achat immobilier dans les 100 plus grandes villes françaises ?). Nel mio caso (Nizza) il valore è 4.65%, che abbinato al mio “valeur locative brute” mi da un’IVIE assolutamente in linea con l’IMU (ad aliquota 0.76) di altri appartamenti (italiani) aventi stessa consistenza e qualità (sono architetto ed ho a disposizione una bella campionatura di esempi con relativi valori catastali).

    Così si mette insieme un valore dell’immobile derivato da dati catastali francesi ufficiali, con coefficienti macroeconomici (tasso di capitalizzazione) altrettanto ufficiali. Da ciò si ricava che le tasse sugli immobili in Francia (e lo si sapeva già) non sono inferiori a quelle italiane e, detratta Fonciére e Habitation (a netto di TV e Rifiuti Solidi) l’IVIE si annulla.

    Ringrazio tutti quanti per i contributi.

    MF

  566. giannide ha detto:

    Ringrazio mf per la sua dettagliata argomentazione, ma sono in totale e completo disaccordo con la sua conclusione, confortato anche dalle conclusioni dei Giuristi della Commissione Europea.

  567. maria ha detto:

    Unico compilato da agenzia entrate.
    0,76 su valore rogito. Detrazione di taxe fonciere, senza la tassa raccolta rifiuti, dall’importo ottenuto. Imposta da versare in colonna 7: nulla.
    Però “nulla” solo in quanto il programma non è aggiornato e quindi non può comparire la differenza.
    Quindi,essendo,per loro, non dovuta l’ivie solo nel caso che lo 0,76 è inferiore a 200 euro, nel mio caso devo pagare la differenza tra l’imposta dovutra e il credito d’imposta, inferiore, anche se nella colonna 7 non compare l’entità dell’imposta da versare, per motivi di programma.
    Allora?

  568. MASSIMO ha detto:

    Anch’io sono d’accordo con MF (568) . Ho applicato lo stesso valore di 4,65% al mio immobile a Nizza e mi da un imposta IVIE praticamente quasi uguale alla TAXE FONCIERE e percio’ si annulla
    Vorrei anche ricordare che il Fisco ha previsto un gettito derivante dall’IVIE di circa 98 Milioni di Euro (sarebbe interessante capire come sono state fatte queste stime ).Per me hanno fatto i calcoli riferendosi ai dati riportati sul Modello RW
    Ho purtroppo il dubbio che se il Modello RM viene calcolato sul puro valore VLC il fisco trovando un enorme differenza di dati tra il Midello RW ed il Modello RM faccia partire migliaia di ‘richeste di accertamenti’ (magari automatica da una formula informatica)
    Massimo

  569. alberto ha detto:

    Venghino siori venghino, si danno i numeri: VLC per 4,65 oppure per 5,71 oppure per 5,62 oppure per 3,69 a proprio piacimento, olè.

  570. giannide ha detto:

    per Massimo:
    Io penso che il gettito è previsto eguale a zero o quasi per i paesi UE e massimo per i paesi non UE (USA ad es.). Credo che i valori dei quadri RM e RW proprio perchè calcolati su dati differenti debbano essere diversi e possano creare problemi e accertamenti nel caso fossero eguali.

  571. giannide ha detto:

    Penso che anche gli Uno calcolati dall’AdE saranno uno diverso dall’altro in base alle idee dei diversi compilatori.
    Credo che l’unico punto fermo ormai sia la scelta dei Giuristi di Bruxelles. Se non sanno loro come fare! E sono gli unici che possono anche dare istruzioni alla stessa AdE.

  572. Mauro ha detto:

    Per MF (568): guarda che il valeur locative brute È il VLC, non il suo doppio!!! Confondi il VLC (su cui si calcola la taxe d’habitation) con la base imponibile su cui sono calcolate le taxes foncières.

  573. Mauro ha detto:

    Per maria (570): questa non l’ho capita. Cioè, ti hanno fatto compilare in un modo, ma ritengono che devi pagare nonostante il loro software dica di no? Mi sa che quelli dell’agenza delle entrate dove sei andata non hanno capito molto bene la legge ed il provvedimento successivo…

  574. Sandro ha detto:

    per mf (568)
    non riesco a capire con quale logica, dopo aver concordato sulla scarsa attendibilità dell’articolo Apco, alla fine pensi di applicare il criterio da loro suggerito!
    Se, giustamente, “ritieni del tutto assurdo adottare come imponibile il valore d’acquisto non rivalutato, criterio addirittura illegale in quanto mostruosamente discriminante”, dovresti trarre l’ovvia conclusione che non resta che applicare lo 0,76% sul VLC. Non puoi andare a cercare un moltiplicatore per costruirti un valore che la legge non ha in nessun modo indicato. La legge parla di “valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato”. Il VLC è determinato dall’Amminsitrazione finanziaria francese e rivalutato ogni anno. Rivalutato non vuol dire capitalizzato, ma incrementato in qualche misura per tener conto delle variazioni del potere di acquisto.

  575. Massimo ha detto:

    568
    i parametri di “rentabilitè” citati non sono valori ufficiali, ma dati statistici utilizzati dagli esperti immobiliari per calcolare se gli affitti percepiti sono congrui o, viceversa partendo dagli affitti per vedere se penalizzano troppo il valore immobiliare (come si fa anche da noi). Naturalmente si parte dagli affitti reali e non dal VLC. Ho provato a rifare i calcoli coi parametri APCO su 4 immobili partendo dal VLC:in due casi il risultato è del 20-30% superiore al valore di mercato, in un caso è la metà nell’ultimo addiritura 1/7 .I valori di mercato sono stato calcolati da esperti immobiliari o da diverse agenzie.
    Per quanto riguarda VLC “nette” o “brute” ha perfettamente ragione Mauro.Aggiungo che la differenza tra brute e nette non è dovuta a spese o imposte, ma ad abbattimenti facoltativi, di carattere generale o di situazione personale riservati ai residenti.
    Un’ ultima cosa: sul Corriere Economia di oggi c’è un articolo sull’ivie: per la Francia, a differenza di un mese fa, trovano molto rischioso usare il VLC.

    La valeur locative dans le calcul de la taxe d’habitation

    Sur votre avis d’imposition figure trois notions :
    – la valeur locative brute ;
    – la valeur locative moyenne ;
    – la valeur locative nette.

    La base d’imposition ou « valeur locative brute » correspond à la valeur locative cadastrale.
    La valeur locative moyenne correspond à la valeur locative moyenne des logements de chacune des collectivités qui perçoit l’impôt. Cette valeur sert de base au calcul des différents abattements :
    – dit général (abattement facultatif) décidé par la collectivité locale qui peut fixer son taux à 5 %, 10% ou 15 % voire forfaitairement;
    – pour charges de famille (abattement obligatoire). Il est égal à 10 % pour les deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes. Ces taux peuvent être majorés de 5 ou de 10 points par les collectivités locales ;
    – en faveur des personnes disposant de faibles revenus (abattement facultatif) dont la collectivité locale peut décider de l’appliquer à 5 %, 10% ou 15 %;
    – en faveur des personnes invalides (abattement facultatif) dont la collectivité locale peut instituer un taux fixé à 10 %.

    La base nette d’imposition dont le montant correspond à la valeur locative brute diminuée des abattements applicables.
    La taxe d’habitation et calculée en multipliant la base nette d’imposition par le taux fixé par la commune (actuellement de 18,12 %).

  576. Kello ha detto:

    Ma avete capito che è stata pubblicata la circolare tanto attesa?
    Mi sa che dovrete rifare tutti i vostri calcoli …………..

  577. marco ha detto:

    ho rifatto i calcoli per il mio immobile in Francia in base alla nuova circolare, moltiplicando il valore base della taxe fonciere (pari al 50% del valore locativo catsatale) per il coefficiente standard IMU (160) e ottengo un valore dell’immobile ben superiore a quello di acquisto, di pochi anni fa! Il problema si è dunque aggravato per il semplice fatto che non ha alcun senso applicare un moltiplicatore di ben 160 volte a un ‘reddito catastale’ che non è fisso come il nostro ma si rivaluta ogni anno. Mi chiedo se i tecnici del Ministero ci sono o ci fanno…

  578. marco ha detto:

    insomma, dalla padella alla brace. Per la Francia, tutti coloro che hanno acquistato negli ultimi 5-10 anni temo siano destinati a un salasso indimenticabile, sia che applichino quale base il prezzo di acquisto sia la base della taxe fonciere x 160!

  579. giannide ha detto:

    Ovviamente se uno segue questa circolare è a posto, ma se non la segue… forse è a posto lo stesso. Ci sono molti elementi in questa circolare che sono in netto contrasto con la legge, che è la sola che vale.
    Il contenzioso sarà infinito, da paralizzare le Agenzie delle Entrate.
    Forse è meglio aspettre una nuova circolare, un po’ più seria.

  580. giannide ha detto:

    Rivalutare il valore della taxe foncière per 160 è puramente fantasioso, come quello di un lettore che lo rivalutava del 4,75%. Sono valori puramente inventati che non esistono nella legge. Mentre il valore 160 nelle legge per l’IMU è invece chiaramente specificato.

  581. maria ha detto:

    Alla luce della nuova circolare per un appartamento in Francia come si calcola l’IVIE?
    La taxe fonciere si detrae in toto o occorre decurtarla della tassa raccolta rifiuti?

  582. maria ha detto:

    Vorrei sapere se a coloro che hanno provato ad usare il programma per l’invio telematico di Unico Allegato RM nella colonna 7″Imposta da versare” cosa viene fuori per il caso che l’importo di colonna 5″Imposta dovuta” sia superiore all’importo di colonna 6″Credito d’imposta”: viene la cifra da versare o nulla? e questo sia nel caso che trattasi di immobile sia nel caso che trattasi di attività finanziarie.
    Grazie

  583. marco ha detto:

    per maria (585) se ho capito bene
    – scegli quale valore dell’immobile quello che preferisci tra:
    a) prezzo di acquisto indicato nel rogito (compresa tva) e, solo in assenza di questo dato, valore di mercato
    b) valore base per il calcolo della taxe fonciere (che è il 50% del valore locativo catastale preso a base della taxe d’habitation) moltiplicato per 160
    – moltiplichi per 0,76%
    – se questo valore è superiore a 200 euro, deduci in toto la taxe fonciere 2011 e ottieni l’importo da pagare; se inferiore, non paghi nulla

  584. Manfredi ha detto:

    ma ci sono o ci fanno?
    “Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse” si può moltiplicare per 160 il 50% del VLC. Ho fatto in fretta due conti: dovrei pagare lo 0,76% sul 60% del prezzo effettivamente pagato nel 2010. E’ certo più conveniente che pagarlo sul 100%, ma chi avesse comprato il mio appartamento 30 anni fa ora pagherebbe forse sul 20%, quindi 1/3 di quel che pago io.

  585. pierangela ha detto:

    e la taxe d’habitation si può detrarre? voi cosa capite dalla circolare?

  586. giannide ha detto:

    per pierangela: secondo la circolare: no

  587. pierangela ha detto:

    visto che per 40 mq mi tocca pagare una bella botta potete dirmi se il pagamento si può rateizzare?

  588. Giacomo ha detto:

    Faccio seguito a quanto osservato sub 494 e devo rilevare che con la circolare esplicativa di Befera siamo nell’ambito della follia pura! In sostanza la circolare in oggetto sembra aver seguito il dibattito quotidiano tenutosi nel nostro forum dettando regole che potessero superare in toto i legittimi dubbi nascenti da una formulazione della legge estremamente generica. Ma poiche’ nella specie non siamo in presenza di una esplicazione di una norma , bensì nell’ambito di una vera e propria creazione di una nuova norma,consegue che nessuna valenza puo’ attribuirsi alla circolare in esame. Basti considerare che il riferimento al moltiplicatore imu e’ del tutto gratuito così come forzata risulta l’apodittica esclusione del riferimento alla redditivita’ dell’immobile. Pertanto,pur mettendo in conto le contestazioni del fisco a fronte di una applicazione della norma in termini piu favorevoli al contribuente sulla base di una disposizione che rimanda in toto alla base imponibile dello stato estero,ritengo che piegarsi alla solita arroganza della c.d.autorità’,nella specie fiscale,sia estremamente ingiusto e oltremodo vessatorio.

  589. antonio b ha detto:

    La circolare parla di taxe fonciere, non specifica se va detratta la parte immondizie, quindi stando alla lettera direi prezzo d’acquisto con iva meno TF così com’è. Io personalmente detrarrei però la parte immondizie che potrebbe essere contestata. Non mi pare invece logico conteggiare gli oneri notarili nel prezzo, visto che nel rogito non sono indicati

  590. alberto ha detto:

    Tutte le varie disquisizioni SONO FINITE.Leggetevi la circolare esplicativa n. 28/2 del 2 Luglio 2012 prot. 2012/97954 dell’Agenzia delle entrate
    Per le abitazioni in Francia l’IVIE si calcola sul valore di acquisto deducendo SOLO la Tax Fonciére.La tabella allegata elenca paese per paese sia il valore sul quale calcolare l’imposta sia le tasse deducibili.

  591. giannide ha detto:

    Dove c’è scritto che il prezzo d’acquisto va indicato senza IVA?

  592. marco ha detto:

    Credo di aver individuato almeno un serio problema nella nuova circolare.
    Secondo l’AdE (pagg. 8-9) in Francia ‘non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione del reddito medio ordinario analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana’; è quindi consentito (in alternativa al prezzo di acquisto) di assumere come base imponibile dell’IVIE il reddito medio ordinario moltiplicato per 160, come per l’IMU.
    In verità, se manca in Francia un meccanismo ufficiale di moltiplicazione per risalire dalla rendita al valore, tale rendita è invece soggetta con cadenza annuale a un meccanismo di rivalutazione assai più efficace di quello (episodico) italiano.
    Appare quindi evidente l’incongruità di un moltiplicatore (160) concepito per tener conto sia della capitalizzazione della rendita catastale italiana sia della sua rivalutazione pluriennale se applicato ad un rendita francese, che è invece puntualmente rivalutata.
    Ma che si può fare?

  593. giannide ha detto:

    per Marco:
    “Ma che si può fare?”
    Semplice, far finta che questa circolare non esista.
    E se poi l’AdE contesterà fare ricorso.
    E ovviamente il ricorso avrà probabilità prossime al 100% di essere vinto.
    Come penso molti sanno le circolari dell’AdE non hanno valore di legge, ma solo di interpretazione che può essere facilmente contestata.
    Però bisogna avere voglia di farlo…
    Se però i ricorsi saranno migliaia forse ci sarà qualche intervento legislativo prima.

  594. giannide ha detto:

    La circolare è piena di strafalcioni (e parlo solo della Francia, chissà gli altri paesi), fatta chiaramente da incompetenti. Che vadano a istruirsi dai giuristi di Bruxelles! Dice chiaramente che
    1-si può usare il moltiplicatore 160 (che invece non è previsto dalla legge, ma è previsto solo ed esclusivamente per l’IMU, allora perchè non usare il moltiplicatore 105 che è ancora usato per l’IRPEF?)
    2-Non dice che si può detrarre la taxe d’habitation che è chiaramnete una tassa reddituale (ci sono abbattimenti per chi ha reddito basso, per famiglie numerose ecc.)
    3-Dice che si può detrarre la taxe foncière e basta (senza limitazioni). Invece la taxe foncière comprende varie voci di cui una è la tassa rifiuti, che non è nè patrimoniale nè reddituale, e quindi detrarla è contrario alla legge, ma all’AdE non lo sanno).
    Questo solo ad un esame superficiale della legge.

  595. mario ha detto:

    per Alberto 594
    scusami non riesco a trovare la circolare
    puoi verificare per favore se gli estremi sono corretti
    grazie

  596. giannide ha detto:

    Per Mario:
    guarda che basta cliccare sul link di 578 per leggere la circolare…

  597. Vanni ha detto:

    Ho letto la circolare dell’AdE e, per quanto riguarda le detrazioni, ho trovato queste discrepanze.
    Nella sezione 1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta c’è scritto che non si può considerare tassa patrimoniale quella che “non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche”.
    Di contro, nella sezione”1.3.2 Immobili situati in Europa”, si dice “Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza”. Allora la taxe d’habitation non può essere considerata tassa patrimoniale (e fin qui ci siamo arrivati tutti) ma può essere considerata tassa reddituale visto che si basa sulla rendita catastale. E questo non può essere contestato dall’AdE. Inoltre il primo chiarimento è generico mentre il secondo riguarda esclusivamente i paesi UE.
    Per quanto riguarda la base imponibile dell’IVIE e vedendo il flow chart inserito nella circolare (pag. 10) personalmente penso che ognuno dovrà identificare il valore più favorevole tra costo di acquisto e base taxe fonciere x 160.
    Domani vado a fare l’UNICO da un CAF che fino ad oggi ha usato il valore di acquisto e detratto enrambe le tasse.
    Poi vi dirò com’è andata.
    P.S. quantomeno la circolare fa chiarezza sui c/c esteri. Se < 5.000€ non si paga il bollo, contrariamente a quanto detto dal un articolo del sole 24 ore dei giorni scorsi.

  598. mimma ha detto:

    Io ho provato a fare il calcolo, ma moltiplicare l’imponibile della taxe fonciere per 160(!!!) mi dà un importo ancora superiore al prezzo d’acquisto, è pazzesco!
    Io ho stipulato l’atto nel 2011 per “vente future” con consegna prevista nell’atto (e effettivamente effettuata) al dicembre 2011. Io riterrei l’imposta dovuta dal 2012, me lo può confermare?

  599. Vanni ha detto:

    Mimma, probabilmente dovresti calcolare lo 0,76% sul valore di acquisto (visto che col moltiplicatore è superiore), dividerla per 12 e moltiplicarla per i mesi di possesso. Vedi tu se calcolare un solo mese,visto che hai il bene (immobile) solo da Dicembre, o a partire dal “rogito”. Non capisco come fai ad avere la taxe fonciere visto che viene emessa in Ottobre; probabilmente hai fatto il rogito prima.

  600. giannide ha detto:

    per Mimma:
    Secondo me, poichè si tratta di una vendita futura devi pagare da quando ne vieni in possesso e quindi dalla consegna cioè da dicembre 2011.
    Se la consegna è stata dall’1 al 15 devi pagare tutto dicembre e cioè 1/12 della tassa annuale, se è stata dal 15 al 31 non devi pagare niente. Ma questo è solo il mio parere.

  601. mimma ha detto:

    per 602: Non ho la taxe foncière, sono esentata per due anni dal 2012 (quindi 2012 e 2013):Ho chiesto il dato al fisco francese, mi hanno detto che nel 2011 non era valutato il mio alloggio, che per loro è valutato dal 2012 ma mi hanno dato un valore “teorico”. Il fatto è che l’atto è stato stipulato a marzo, la consegna è avvenuta a dicembre e non sfrutto quindi nemmeno l’esenzione dalla taxe foncière perchè mi prende tutto lo stato italiano!
    Ma io ritengo che l’ivie nel mio caso sia dovuta dalla consegna dell’immobile, che ne dite?

  602. Vanni ha detto:

    Mimma, penso che tu sia nel giusto. Dovresti pagare dal momento in cui vieni in possesso reale dell’immobile. Mi associo alle considerazioni di giannide. O paghi un mese o nulla. Peccato per l’anno venturo. Senza tassa patrimoninale potrai detrarre solo la tassa reddituale (forse).

  603. alberto ha detto:

    E’ una legge profondamente ingiusta e discriminatoria per chi ha comprato in Paesi dove non c’è la rendita catastale rispetto ad altri dove essa c’è. E’ una legge profondamente ingiusta e discriminatoria per chi ha comprato negli ultimi anni rispetto a chi ha comprato molti anni fa. E’ una legge profondamente ingiusta e discriminatoria per chi non ha intestato la casa a società (le quali sono esenti dal pagamento dell’IVIE). E’ una legge profondamente ingiusta e discriminatoria perchè non permette di detrarre ai fini del pagamento dell’IVIE tutte le tasse che gravano sulla casa (nel caso della Francia anche la Tax d’Hab), ma permette di detrarre solo quelle con importo minore.
    Sono molto avvilito, come penso tutti quelli del sito,e per tutte queste ingiustizie mettero’ in vendita il mio appartamento pagato con sudati risparmi.

  604. mimma ha detto:

    Hai ragione 607, ma ciò che avvilisce di più è che l’appartamento pagato con i nostri sudati risparmi perderà anche valore proprio a causa di questa legge ingiusta, perchè molti , come te, cercheranno di liberarsene, aumenterà l’offerta e diminuirà la domanda. Penso che anche la Francia dovrebbe far sentire la propria voce!

  605. antonio b ha detto:

    Dubito che la Francia si faccia sentire. A Nizza i francesi sono furiosi perché gli acquisti degli italiani hanno fatto impennare i prezzi e reso più difficile a loro l’acquisto.
    Piuttosto questa CE della malora perché non interviene a sanzionare l’Italia, visto che ci sino ampiamente i presupposti? A quanto mi risulta sono ancora lì a riflettere se questa imposta italiana è ammissiible o no. Si dia una sveglia.

  606. alberto ha detto:

    @Mimma: Se in Italia lo Stato è avido, in Francia non lo è da meno: l’anno scorso anno fatto passare una legge sulla plusvalenza dalla vendita dell’immobile che fa sì che, al fine di evitare di pagare una aliquota alta (inizialmente 30% poi a scalare negli anni) tu debba tenere il tuo appartamento per 30 anni!!!! Con l’Ivie si darà una ulteriore mazzata al mercato immobiliare francese, che in Costa Azzurra (dove io ho la casa) è composto in buona parte da clienti italiani.

  607. alberto ha detto:

    Errata corrige al messaggio 610: “l’anno scorso hanno…”

  608. giannide ha detto:

    I tempi in Italia sono lunghi, ma in Europa… anche.
    Ma vedrete che questa legge, così come è fatta, e addirittura come è stata modificata in modo completamente arbitrario dall’AdE non durerà molto.
    Io sono convintissimo che non ci sarà nessuna sanzione per chi non pagherà.
    Il problema è che chi pagherà dovrà (se andrà tutto bene) aspettare dieci anni per avere i soldi indietro.

  609. letizia gianoli ha detto:

    ATTENTIONE ATTENZIONE
    IL 2 luglio è uscita una circolare dell’agenzia delle entrate che specifica il calcolo della base imponibile per tutti i paesi Fancia compresa.
    Se volete leggerla velocemente su http://www.fiscooggi.it scoprirete che bisogna moltiplicare la Base della taxe foncière per 160 come per l’imu, calcolare, lo o,76% e dedurre la taxe fonc pagata in Francia. A seconda dei casi conviene considerare il costo d’acquisto perchè inferiore all’importo Base x160. La scadenza è il 9 luglio, Non faccio commenti.
    Letizia

  610. Kello ha detto:

    Per 613
    Ma dopo oltre 30 commenti alla nuova circolare ti accorgi che esiste solo adesso ?????????

  611. mimma ha detto:

    Ho letta da qualche parte che il prezzo d’acquisto va preso al netto dell’Iva, vi risulta?
    Se sì, dove posso trovare un riferimento o supporto?

  612. alberto ha detto:

    @Mimma: Il prezzo d’acquisto è senza iva e senza spese notarili, quello presente sul contratto, insomma. Anche la tax fonciere va detratta integralmente, senza togliere la tassa rifiuti.

  613. giannide ha detto:

    per Alberto:
    ma dove dice che il prezzo è senza IVA?

  614. mimma ha detto:

    Grazie Alberto. E quindi l’esenzione di euro 200 non è per ciascun contitolare ed è al lordo delle imposte da scale…della serie non consideratela nemmeno….vale solo per chi ha comprato 20 anni fa, magari un villone!
    Il fisco francese sarà anche esoso come il nostro, ma almeno è chiaro, ti fa i conteggi e non ti espone a errori che poi rischi di pagare carissimi!
    Un amico ha dimenticato un anno di compilare il quadro RW (già compilato l’anno presedente) ed ora rischia multe salatissime, anche se non ha evaso nessuna imposta e in barba allo statuto del contribuente

  615. massimo ha detto:

    Leggendo la circolare AdE non capisco se, in ambito UE, si può usare il valore di successione. Nel caso di più immobili, si deve usare per tutti lo stesso criterio oppure si può,ad esempio applicare ad uno il valore di mercato ed un altro base per 160?

  616. giannide ha detto:

    Ma valore catastale x 160 fa il doppio o il triplo del valore reale. Nel mio caso farebbe quasi tre volte il valore di mercato. Credo che per la Francia sia un suicidio.

  617. mimma ha detto:

    è una presa in giro…non so se a qualcuno convenga, ma nei casi che conosco io suona proprio come una presa in giro!

  618. roberto ha detto:

    Per mimma
    Ad un mio amico è andata molto peggio, non gli hanno compilato il modulo RW perchè dicevano che non serviva, credendo di sistemare in qualche modo, ha fatto lo scudo fiscale, naturalmente senza aver evaso od esportato illegalmente niente.
    Adesso è considerato uno “scudato” nella bocca dei politici un giorno si e uno no, quasi come gli ebrei durante durante il nazismo.

  619. letizia gianoli ha detto:

    per 614
    ho scritto questa mattina appena mi è arrivata la notizia senza guardare i vs commenti. Sorry 614 !!

  620. giannide ha detto:

    La circolare, come dicevamo, non ha praticamente nessun valore:
    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=1098

  621. alberto ha detto:

    Il costo dell’immobile IVA inclusa…(senza le spese notarili)……..deducendo TUTTA la tax Fonciére

  622. paolo ha detto:

    per info una nuova tassa sui redditi dei non residenti fiscali sta per entrare in vigore in Francia. Tutti i redditi fondiari (x es. affitti) nonché i plus valori da vendita di immobile o terreni saranno tassati al 15.5% a titolo di ritenuta sociale. Mentre l’aumento dell’imposta sui redditi si potrà detrarre come sempre dalla dichiarazione italiana avendo quindi un impatto in teoria nullo questa nuova tassa colpirà in caso di vendita. tra nuove tasse italiane e nuove tasse francesi mi sa che molti cominceranno a pensare di vendere il proprio appartamento alla faccia di monti e di hollande

  623. paolo ha detto:

    per 626 (alberto) : tutta la taxe fonciere significa che si può detrarre anche la tassa rifiuti (ordure menageres)?

  624. giannide ha detto:

    per Paolo:
    Questa nuova tassa di cui si era a lungo parlato doveva partire dal 1 gennaio 2012, ma poi è stata definitivamente cancellata dopo un dibattito parlamentare.
    O c’è qualche novitò di oggi?

  625. Vanni ha detto:

    Leggete questa pagina dello studio di consulenza italo-francesehttp://barreca.net/tax_habit.html
    Diche che “La liquidazione della Taxe d’Habitation è dunque direttamente collegata con quella dell’Imposta sui Redditi”.
    Se non capisco male la taxe d’habitation è una tassa reddituale e quindi detraibile insieme alla patrimoniale. Spero…

  626. paolo ha detto:

    per mimma (608)
    lo scopo del nuovo governo francese é far scendere i prezzi degli immobili ritenuti troppo elevati.

  627. mariacristina ha detto:

    lo scopo è di tartassare i contribuenti onesti !!!

  628. paolo ha detto:

    come dicevo in un mio precedente post, si tratta di dibattere tra l’interpretazione formale della legge che solo il legislatore o un giudice può sancire con effetti giuridici e l’interpretazione da parte di AdE che riporta al senso di questa imposta. L’interpretazione di AdE non ha valore giuridico ma dovrebbe (negli intenti) chiarire i dubbi dei contribuenti i quali sono liberi comunque di non recepire questa interpretazione.

    A mio parere rimane un’interpretazione bizzarra e raffazzonata fatta apposta per tappare delle evidenti falle legislative.

    Rimane il fatto che dopo questa circolare sarò molto difficile evitare il controllo di AdE nel caso di contribuenti che decidano di applicare il VLC nudo e crudo (e spero che vincano il contenzioso)

  629. giannide ha detto:

    “lo scopo del nuovo governo francese é far scendere i prezzi degli immobili ritenuti troppo elevati.”
    Ma se io devo pagare il 15% di tassa quando vendo un alloggio, cercherò di venderlo ad un prezzo più elevato per rifarmi almeno in parte di questa tassa.
    E quindi i prezzi degli immobili saliranno.

  630. antonio b ha detto:

    Non mi è chiaro iun punto. Si dice da qualche parte se il prezzo d’acquisto comprende o no l’IVA? Nella circolare non ho trovato traccia, mi è forse sfuggito?

  631. Daniele Consonni ha detto:

    @Paolo 627: Dalla circolare di ieri si può detrarre la tax fonciere interamente, come vedi nel prospetto paese per paese; il prezzo d’acquisto è ovviamente senza iva e senza spese notarili.

  632. giannide ha detto:

    Neanch’io non capisco perchè il prezzo è senza IVA. Sul rogito c’è il prezzo con e senza IVA, però il prezzo totale pagato è con IVA. D’altra parte anche in Italia se vado da un costruttore e chiedo quanto costa una casa mi dice il prezzo con IVA, cioè quanto devo pagare in totale. Anche se poi viene scorporata l’IVA.
    Altro esmpio: io pago una casa in Francia 100.000 euro + 20.000 di IVA, totale 120.000
    Se la rivendo diciamo a 150,000 devo pagare una tassa sul guadagno, cioè su 30.000 non su 50.000 Dico bene?

  633. Massimo ha detto:

    paolo 630
    leggo ora la novità, dopo aver ascoltato il discorso di Ayrault al telegiornale francese.
    Sentirlo affermare che le classi medie non saranno toccate mi ha fatto molto incavolare.
    Come da noi: Tassiamo i ricchi!! Tutti sono contenti, fino a quando si scopre che chi guadagna 1500 euro al mese è ricco e va stangato.
    Quindi in caso di vendita dovremo pagare il 19% di plusvalenza più il 15.5% di prélèvements sociaux? Ormai anch’ io sono deciso a vendere.

  634. alberto ha detto:

    Deduci interamente la Tax Fonc. compreso lo sporco…già più sporchi di questi sporcaccioni …cosa vuoi???

  635. mimma ha detto:

    Anch’io sarei dell’idea che si indica l’importo al netto dell’IVA, perchè dovrebbe essere una regola non pagare imposte sulle imposte….ma a questo punto non sono più certa di nulla!

  636. pc ha detto:

    per l’IVIE in Francia oramai purtroppo non ci sono tanti dubbi….
    Prezzo dell’atto con detrazione della sola taxe foncière…la circolare parla chiaro.
    E allora non ci resta che pagare, ci siamo posti tante domande ma la conclusione è sempre la stessa: SI DEVE PAGARE . Io perdo anche la quota di esenzione della foncière che mi era stata concessa dalla Francia perchè va a compensazione con le tasse italiane….Abbiamo voluto comperare all’estero e lo Stato italiano ci punisce!!!

  637. Vanni ha detto:

    Questa mattina sono andato dal commercialista. Mi ha detto che l’importo su cui calcolare l’IVIE è il costo del “rogito” escluso i mobili (se l’avete comprata ammobiliata) e le tasse (VAT o IVA).
    Le due tasse vengono detratte in quanto una patrimoniale (Fonciere) e l’altra reddituale (d’Habitation). Mi ha detto che gli è stato confermato dall’AdE di Milano a cui si è rivolto nei giorni scorsi.

  638. Vanni ha detto:

    Per pc.
    Guarda che la circolare dice, al punto 1.3.1, che la taxe d’habitation non può essere considerata patrimoniale. Questo punto è generico per tutte le case all’estero. Però nel punto successivo, 1.3.2 relativo ai soli paesi della UE e altri due, si dice che si possono detrarre le tasse reddituali, se già non fatto in precedenza (leggi 730), fino a coprire la tassa. Non specifica quali sono le reddituali ma la taxe d’habitation si basa sul VLC che è l’equivalente della nostra rendita catastale per cui non può che essere considerata reddituale.

  639. mariacristina ha detto:

    Per643 attenzione la taxe d’habitation non è detraibile, questo lo conferma la circolare della Ade e anche tutti i caf e commercialisti a cui mi sono rivolta.

  640. alberto ha detto:

    Per Vanni: La Taxe d’Habitation NON è DETRAIBILE in alcun modo. La circolare è stata sufficientemente chiara. Nella circolare sono espresse chiaramente tutte le tasse dei vari paesi che sono detraibili.

  641. alberto ha detto:

    Pagato F24 per l’Unico: solo per la casa all’estero ho pagato 1100 euro dopo aver detratto la taxe fonc.interamente. Grazie Monti! Nel 2013 so chi votare.

  642. Claudio Casati ha detto:

    Buongiorno a tutti: Ho contattato un’agenzia in Gambetta qui a Nizza: dicono che il mercato è un po’ stagnante, ma fanno sopralluogo stamattina. Vendo subito, al costo di svenderla, mi sono rotto le scatole di questo modo di fare.

  643. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    Base et calcul de l’imposition

    CGI art. 1388 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE09A4621EE92B8AE1CA8BEE56DCDFDA.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000006311555&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20020330)

    La base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est constituée par la valeur locative cadastrale (ou revenu cadastral) de ces propriétés, diminuée d’un abattement forfaitaire pour frais de 50 %.
    Le montant de la taxe s’obtient en multipliant le revenu cadastral par les taux fixés par les collectivités territoriales.
    A la taxe elle-même s’ajoutent les frais de gestion de la fiscalité locale.

    a. La valeur locative des logements locatifs à usage d’habitation principale des organismes d’HLM et des sociétés d’économie mixte, ayant bénéficié d’une exonération de longue durée en faveur des constructions neuves ou acquis avant le 1-1-1998 avec le concours financier de l’Etat et situés dans les zones urbaines sensibles, fait l’objet d’un abattement supplémentaire de 30 % jusqu’en 2013 à condition que ces organismes et sociétés aient signé avec l’Etat une convention d’utilité sociale avant le 1er juillet 2011 (CGI art. 1388 bis).
    b. Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante, instituer un abattement de 30 % sur la valeur locative des logements situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou assimilés ou de locaux industriels et dans des communes comportant un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (CGI art. 1518 A ter). Cette mesure est également applicable pour la taxe d’habitation.
    c. La base d’imposition des logements affectés exclusivement aux salariés agricoles saisonniers et aux apprentis est calculée au prorata de la durée d’utilisation (en nombre de jours) de ces logements par ces personnes l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie (CGI art. 1388 quater ; mesure également applicable pour la taxe d’habitation : CGI art. 1411 bis).

  644. mariacristina ha detto:

    per 649, bene ma … siamo in Italia e vale la legge italiana, e la circolare della Ade, purtroppo per noi siamo un paese povero che ha bisogno di soldi

  645. mario antonio ha detto:

    Faccio riferimento alle precisazioni del post 644 per segnalare che la circolare 28/E al punto 1.3.2 sembra creare una distinzione netta tra gli immobili posti in UE che producono reddito di locazione dichiarato e tassato e gli immobili tenuti a disposizione e pertanto non produttivi di reddito di locazione. I primi possono infatti utilizzare l’eventuale eccedenza di imposta reddituale (leggi: taxe d’habitation per la Francia) non già utilizzata per la tassazione del relativo reddito, mentre gli altri pare non possano farlo. E’ infatti indicato testualmente: ” Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’art. 165 TUIR, dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae…. anche l’ulteriore credito di imposta”. Ma, a ben vedere, chi affitta in Francia il proprio immobile deve fare pagare la taxe d’habitation all’inquilino, quindi anche qui la possibilità di detrarre la taxe d’habitation è solo teorica….

  646. Studio_Legale_Tributario_in_Francia ha detto:

    mi permetto un’altro commento :

    il VLC della taxe foncière è gia abbattuto del 50% !
    Il VLC della taxe d’habitation non è abbattuto ed è il dopio di quello ritenuto per la taxe foncière

    per il calcolo secondo la circolare 28/E dovete prendere il valore “base” iscritto sul retro della taxe foncière.

  647. alberto ha detto:

    @652 “Studio legale…”: Le disposizioni dell’ultima circolare dell’ADE sono fin troppo chiare: NON si può prendere la base imponibile della Taxe Fonciere. Si voleva chiarezza, e purtroppo chiarezza c’è stata. Non dia consigli errati ai suoi clienti.

  648. mimma ha detto:

    Una curiosità….ma c’è davvero qualcuno che ha convenienza a calcolare l’imposta sul vlc x 160???
    Ma quei luminari hanno provato a fare qualche moltiplicazione per capire quello che stavano scrivendo?

  649. giannide ha detto:

    per Alberto(653): penso che tu sappia che la circolare dell’AdE ha valore quasi zero. Uno può anche essere multato se segue esattamente questa circolare, e se non la segue può anche succedere che venga riconosciuto che si è comportato correttamente. C’è anche una sentenza (o forse più di una) che dice che le circolari hanno valore quasi nullo.

  650. Sandro ha detto:

    per Albeeto (653)
    ma che cosa hai capito? La circolare, per il valore che può avere, afferma a pag. 9 che la base imponibile dell’IVIE per gli immobili siti in Francia è il VLC abbattuto del 50%, che è proprio la “base” per l’applicazione della taxe foncière.

  651. alberto ha detto:

    @Sandro: Sì, ma se usi quella come “base” devi moltiplicarla per 160 e poi calcolarci lo 0,76%. Personalmente mi verrebbero 3000 euro da pagare, contro i 2100 da cui detraggo la taxe fonciere.

  652. giannide ha detto:

    Io continuo a non capire: se la circolare dicesse che bisogna fare una capriola prima di pagare, credo che tutti farebbero una capriola.

  653. Claudio Casati ha detto:

    @Sandro: Come detto da mimma, sono pochi quelli a cui conviene prendere la “base” della tf e poi moltiplicare x 160 e calcolarci sopra lo 0,76%. Io pagherei, tolta la tf, 2600 euro.

  654. alberto ha detto:

    @Giannide: se la legge dice di fare così uno se vuole la rispetta, altrimenti faccia come crede opportuno e poi paga, oltre a quanto dice la legge, fior fior di interessi. Befera, se non lo sapessi, è a contatto ogni giorno con il legislatore e non si soffia il naso se questi non gli dà il fazzoletto.

  655. pc ha detto:

    ma avete visto la tabella nell’ultima pagina della circolare? per la Francia non consente di moltiplicare X 160 in quanto non riconosce un valore catastale base da moltipliare ( vedi colonna 2 della tabella) in collonna 3 indica le deduzioni: solo taxe foncière

  656. Sandro ha detto:

    per Alberto (657)
    scusa, soltanto per capire, i 2100 di cui parli come li hai calcolati? sul costo di acquisto?
    per Claudio (659)
    conviene a tutti quelli che hanno comprato di recente.
    per pc (661)
    non ho capìto bene quello che vuoi dire. Se alludi al fatto che alla colonna 2 per la Francia ci sono dei trattini, è perché per la Francia non esiste un’imposta da prendere a riferimento, ma a pag. 8 e 9 la circolare spiega bene che cosa si dovrebbe fare secondo l’interpretazione pro domo Monti dell’AdE.

  657. mimma ha detto:

    Per Sandro (662)
    Io ho comprato di recente (2011) e non mi conviene affatto, anzi!
    sono sempre più convinta che non abbiano risolto il problema della disparità di trattamento fra chi ha comprato di recente e che invece nel passato!

  658. giannide ha detto:

    Per Alberto: ma hai letto la sentenza del commento 625?
    Questa circolare è chiaramente in contrasto con la legge. Anzi è una nuova legge, quindi ovviamente il suo valore è nullo. Ci son fior di commenti in altri forum che dicono che non ha nessun valore. Poi se uno vuole seguirla faccia come vuole.

  659. Natalie ha detto:

    Il Commercialista di mia figlia mi ha inviato un estratto della circolare in questione dove si evince.

    “Sono elencati i Paesi europei distinguendo quelli per i quali:
    • risulta compilata la colonna 2 “Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore
    dell’immobile, in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell’IVIE il valore
    catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
    • non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la
    determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di
    acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a
    scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
    eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.”

    Quindi è chiaro che per Francia Belgio ecc. si deve fare riferimento al costo di acquisto.
    La scelta del contribuente per il moltipicatore IMU mi sembra un suicidio.

  660. anto ha detto:

    Qualcuna sa quale potrebbe essere il reddito medio ordinario?

  661. marco ha detto:

    chiedo se c’è qualcuno che, moltiplicando la base della propria taxe fonciere per 160, ottiene un risultato più basso del prezzo di acquisto. La mia idea è che, costretta a prendere atto che in Francia esiste un valore catastale ma non un moltiplicatore ufficiale per traslormare la rendita in valore, l’Ade abbia scelto, senza alcuna logica, il più alto tra i tanti moltiplicatori possibili in modo da rendere di fatto obbligatorio l’utilizzo del prezzo di acquisto.

  662. giannide ha detto:

    Per Marco:
    “costretta a prendere atto che in Francia esiste un valore catastale ma non un moltiplicatore ufficiale per traslormare la rendita in valore, l’Ade abbia scelto, senza alcuna logica, il più alto tra i tanti moltiplicatori possibili ”
    Sono d’accordo con te, peccato che l’AdE non può fare leggi, ma solo applicarle.
    Moltiplicando x 160 il mio VLC ottengo un valore triplo dell’attuale valore commerciale.

  663. alberto ha detto:

    @giannide: Hai ragione, mi sono informato meglio e vi sono moltissimi casi nei quali la Cassazione ha dato torto a circolari dell’ADE. Ogni tanto dimentico di vivere in un Paese assurdo, scusami.
    http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=1098
    Per Sandro (662) I 2100 li ho calcolati sul prezzo d’acquisto; ho comprato nel 2007 (in pieno boom, mannaggiammé) pagando circa 300.000 euro, se applicassi la base della tax fonciere x 160 e vi calcolassi lo 0,76% dovrei pagare circa 3000 euro (prima di detrarre la tax fonc) perchè, secondo il loro calcolo, il mio appartamento varrebbe sui 400.000 euro. Purtroppo penso in realtà che valga ancora meno di quanto l’ho pagato, vista la crisi, e oltre al danno si aggiunge pure la beffa.

  664. pc ha detto:

    ho appena parlato con la mia commercialista. Casa in Francia a me conviene la base foncière X160 X0,76% meno la foncière totale.
    E adesso si paga in unica soluzione ….. altro non si può fare.

  665. mariacristina ha detto:

    per 667 esatto ! pernso che a nessuno convenga il calcolo x 160 perchè il valore su cui si calcolerebbe la tassa sarebbe un importo folle sempre più alto del valore di acquisto, purtroppo anche la scelta di basare il calcolo sul valore di acquisto è una follia, a questo punto si dovrebbe fare un appello, raccolta firme e non so cosa altro per chiedere che venga rivista, quest’anno dobbiamo pagare ma magari prima dell’anno prossimo fare presente questa disparità di trattamento non è giusta e far porre rimedio?! Si può fare?

  666. Sandro ha detto:

    per Natalie (664)
    premesso che l’applicazione dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU non evita certo, come spudoratamente vorrebbe far credere la circolare dell’AdE, “disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse”, è pur vero che per acquisti recenti il prodotto “base” per 160 sia spesso inferiore al costo di acquisto. Nel mio caso lo è del 40%.
    Non per questo mi sento di ringraziare l’AdE, anzi sono sempre più orientato a calcolare l’IVIE sulla “base” senza coefficiente e quindi a pagare niente.

    per Anto (665)
    su reddito medio odinario vedi circolare AdE 2 luglio a pagina 8. Per la Francia è il VLC (Valeur locative cadastrale).

  667. massimo ha detto:

    per pc (661) però nelle prime righe di pag. 9 mi pare che dica che si può
    vorrei chiedere un cosa, se qualcuno mi può aiutare:
    ho due immobili,
    per il primo, Ivie 4792, Taxe fonc. 900 , saldo 3892
    per il secondo, Ivie 846, Taxe fonc.1083, saldo 0
    Posso in RM sez.XVI mettere in colonna 1 la somma dei valori, in colonna 5 la somma delle 2 ivie ed in colonna 6 la somma delle TF? così riuscirei a recuperare un po’ più di credito!

  668. Giuseppe ha detto:

    Dopo oltre 650 post e l’ ultima circolare dell’ AdE, ho perso ogni certezza, anche sulle cose più semplici: la franchigia di 200 Eur. si detrae sempre, oppure è solo il valore per cui se valore acquisto x 0,76% è maggiore di 200 Eur si paga, mentre se inferiore non si paga? Mi spiege meglio: se il mio valore della moltiplicazione supera 200 Eur e devo pagare, posso poi detrarre 200 Eur e tax fonciere?

    Grazie a chi mi risponderà.

  669. giannide ha detto:

    per Massimo (671): no

  670. giannide ha detto:

    per Giuseppe (672): la risposta è NO

  671. bobo ha detto:

    se utilizzo la base della TF per 160 ottengo un valore poco più basso del regito poichè l’acquisto è recente, comunque una follia.
    Rimane sempre una disparità di trattamento fra contribuenti anche se si può scegliere quale imponibile utilizzare, scelta molto favorevole ai vecchi contratti sui quali non si pagherà nulla rispetto a quelli degli ultimi anni dove il costo è improponibile.

  672. maria ha detto:

    A Giuseppe 671. Moltiplicato il valore d’acquisto x 0,76 si ottiene l’imposta. Se questa è inferiore a 200 euro, non si paga nulla. Se questa è superiore ai 200 euro si detrae da essa la taxe fonciere senza la tassa raccolta rifiuti. Se il valore dell’imposta è superiore all’importo della taxe fonciere, si paga la differenza. Se la taxe fonciere è suoeriore al valore dell’imposta non si paga nulla. Quindi la c.d. franchigia vale solo a monte.
    Il conto corrente cointestato va diviso pto quota.

  673. maria ha detto:

    Errata corrige. X Giuseppe 674

  674. mariacristina ha detto:

    674 NO !
    non è una franchigia leggi pag. 11 !

  675. giannide ha detto:

    per Maria (678) La taxe foncière si detrae completa, compresa la tassa rifiuti.

  676. pc ha detto:

    confermo quanto detto da giannide foncière totale

  677. maria ha detto:

    So che non è franchigia. Infatti detto “c.d.”. Ad ogni modo i 200 euro valgono solo a monte, cioè non si paga nulla solo se moltiplicato il valore d’acquisto (o altro) x 0,76, il risultato ( valore dell’imposta)è inferiore ai 200 euro.
    Non in tutte le località la tassa raccolta rifiuti è compresa nella taxe fonciere. Inoltre la tassa raccolta rifiuti, se compresa nella taxe fonciere, per comodità di individuazione di persona debitrice, può essere accollata dal proprietario al locatario.

  678. Giuseppe ha detto:

    Grazie a Giannide (676) e Maria (678) per le velocissime risposte.
    Ho un altro dubbio: avendo il 50% di proprietà della casa, il confronto deve essere fatto sempre con 200 Eur oppure data la percentuale di proprietà con 100 Eur. ?

  679. giannide ha detto:

    per Giuseppe: se hai il 50% tutto va dimezzato: metà valore d’acquisto, metà taxe foncière e anche metà 200 euro, e quindi 100 euro

  680. maria ha detto:

    Giannide ha ragione. Tutto pro quota.

  681. Giuseppe ha detto:

    Grazie ancora giannide (685). Mi arrampicavo sui vetri per non pagare.

  682. Sandro ha detto:

    per maria (683)
    ma perché vogliamo essere più fiscali dell’AdE, che dimostra di non sapere nemmeno come è composta la taxe foncière?
    A me la “taxe ordures ménagères” è stata richiesta dall’Erario francese con un unico “Avis d’imposition” e appare sulla quarta pagina in un prospetto dal titolo “Taxes foncières – Détail du calcul des cotisations”. Quindi, se deciderò di pagare, detrarrò tutto l’importo risultante alla colonna “Total des cotisations”.

  683. Paola ha detto:

    Avendo acquistato da una società, il prezzo di acquisto indica in atto è composto da costo dell’immobile e TVA, le tasse di registrazione sono calcolate sul costo dell’immobile al netto della TVA , Secondo voi il calcolo posso farlo sull’imponibile?

  684. mario antonio ha detto:

    Mi associo a 689: siamo sicuri che le tasse (TVA) e gli oneri notarili (frais et honoraire notaire) siano da scorporare per definire il valore dell’immobile risultante dall’atto di acquisto? E dove nell’atto si parla sempre del prezzo TTC, e solo a margine si dettagliano tali componenti di costo, siamo sicuri che non si incorra poi in contestazioni in quanto l’AdE non sia in grado di arrivare per deduzione al costo netto????

  685. mariacristina ha detto:

    no pagare le tasse su altre tasse mi sembra troppo, valore di acquisto è valore di acquisto non quanto trasferito all’estero per l’acquisto, io propendo per il nudo valore di acquisto.

  686. Vanni ha detto:

    Sentite ragazzi, qui non si cava un ragno dal buco. Penso che ci si debba fidare del CAF o commercialista scelto. Lui/loro avranno anche informazioni diverse dall’AdE ma, bene o male, sono responsabili di quanto ci fanno fare. Certo, pagare quando non è necessario scoccia parecchio. Ma così non si risolve molto.
    A me la commercialista ha detto di avere parlato “di persona” con l’AdE di Milano che gli ha confermato che la taxe d’habitation non è patrimoniale ma reddituale.
    Per cui Lei mi ha confermato che:
    – calcolerà l’IVIE sul valore indicato nel rogito sotto il capitolo PEZZO, scorporando solo i mobili (le tasse sono indicate in un altro capitolo del rogito e non incluse nel prezzo).
    – Detrarrà entrambe le tasse fino a concorrenza della tassa calcolata.
    Non confondiamo il quadro relativo all’IVIE dal quadro RW. In questo si possono includere le spese notarili, le tasse, il costo di intermediazione, ecc…
    Cioè tutto quanto si è pagato.
    Sinceramente non so chi ha ragione ma in questo momento ho la sensazione che come ti muovi, sbagli.
    Per cui non so più che cosa dire o consigliare. Visti i tempi molto stretti, ognuno deve muoversi come meglio crede.
    Se poi il legislatore uscirà con nuove delucidazioni, si potrà sempre fare un ravvedimento entro Settembre.
    Ciao a tutti e buona fortuna

  687. Sandro ha detto:

    vorrei ricordare a tutti che il termine entro il quale effettuare l’eventuale pagamento dell’IVIE con una modesta maggiorazione dello 0,40% è il 20 agosto 2012.

  688. mariacristina ha detto:

    692 – 693 sino al 9 luglio si paga senza maggiorazione, sino al 20 agosto con un +0,4% e sino al 30/9 si possono consegnare all’Ade in modalità cartacea o invio telematico, i moduli RM e RW con indicazione di “correzione nei termini” senza incorrere in nessuna sanzione, non è un ravvedimento è una correzione nei termini.

  689. marinab ha detto:

    E’ possibile pagare entro il 9 luglio e POI fare la dichiarazione entro il 1 ottobre? se gli immobili sono 2 Va compilato un rigo x ogni immobile (RM33 e 34). Domanda: il versamento si fa cumulativamente con F24?ossia somma del totale dovuto x Tutti e 2 gli immobili ?

  690. giannide ha detto:

    per 695:
    1-sì
    2-sì
    3-sì

  691. anto ha detto:

    Su facebook no IVIE, si sostiene che esite un valore VL cadastre e la VLrevaluée, il primo sarebbe il valore catastale non rivalutato mentre il secondo sarebbe il valore rivalutato (ed è quello che si trova per calcolare la Taxe F.), la differenza sarebbe enorme , tipo per un garage da 98 a 430. Sarebbe più logico usare il moltiplicatore IMU su un valore non rivalutato anche dalla Francia.
    Cosa ne pensate?

  692. Sandro ha detto:

    per anto (697) e per tutti:
    nel “Relevé de propriété” che ho ricevuto dall’Ufficio delle imposte locale appare come “Revenu imposable” lo stesso valore che figura sull’avviso di pagamento delle taxes foncières alla voce “base”. Non è indicato alcun altro valore catastale non rivalutato, come afferma la partecipante al blog “NO IVIE” su facebook.
    Qualcuno di voi è in possesso di un certificato con i due valori?
    E’ molto importante, perché se esistesse un reddito medio ordinario non rivalutato credo che potrebbe essere validamente utilizzato per l’applicazione del coefficiente stabilito ai fini IMU.

  693. anto ha detto:

    Io ho provato a scrivere una mail all’indirizzo indicato sulla Taxe Fonciéres per avere i due valori, vediamo se mi rispondono.

  694. giannide ha detto:

    Per 697:
    I valori locativi catastali non rivalutati in Francia si chiamano VLC70 perchè sono stati codificati nel 1970.
    Il VLC che troviamo sulla Taxe Foncière è ricavato dal VLC70 attualizzato nel 1980 (e questo è un valore diverso da comune a comune). Poi questo valore viene moltiplicato ogni anno per un coefficiente di adeguamento che è stabilito ogni anno dal Parlamento francese, a partire dal 1981 ed è eguale per tutta la Francia. Ad es nel 2011 il coefficiente di rivalutazione rispetto al 2010 è stato di 1,02
    Quindi abbiamo:
    VLC2011= VLC70 x coeff. di attualizzazione x coeff.adeg 81 x coeff.adeg 82 x coeff.adeg 83 x……………. x coeff.adeg 2011.
    Il VLC base è quindi quello del 1970. E’ diverso da comune a comune (a parità di alloggio). Grosso modo si ottiene il VLC70 dividendo per 4 il VLC attuale.
    Mi sembra perciò corretto (se si vuole seguire la nuova legge inventata dall’AdE il 3 luglio) moltiplicare il VLC70 per il codice IMU di 160.
    Sempre facendo un conto a spanne sarebbe come moltiplicare il VLC che si trova sulla taxe foncière per 40 e poi calcolare lo 0,76% di questo risultato.
    Se il risultato è minore degli altri conteggi vi conviene richiedere direttamente il vostro dato VLC70 e pagare su questo dato. Ma dovete richiedere espressamente la VLC70 cioè “la valeur locative cadastrale 1970”.

  695. alif ha detto:

    Si sottrae solo la taxe foncière o anche la taxe d’habitation? Scusate se arrivo tardi e magari l’avete già spiegato in precedenza…e un grazie

  696. marco ha detto:

    Per giannide e per Sandro: Perchè assumere per base il VLC 70 e non ad esempio quello del 1980? Sarebbe necessario individuare una logica. Ho letto che la rivalutazione del 5% delle rendite catastali italiane fu decisa nel 1997 ma qualcuno sa a che anno risalgono le rendite catastali base? Se anche esse fossero state fissate negli anni 70 sarebbe rafforzata la vostra tesi, ma se invece esse risalissero agli anni 80 o 90 non sarebbe meglio adottare il VLC dell’anno corrispondente?

  697. anto ha detto:

    Per 700.
    Grazie per il prezioso contributo, sai indicare esattamente gli uffici a cui rivolgersi?
    Sarebbe meglio con lettera RR o basta una semplice mail?

  698. giannide ha detto:

    Per Marco:
    hai ragione. I valori catastali francesi partono dal 1970 e poi sono stati rivalutati e si arriva al valore attuale. Gli estimi catastali italiani sono stati stabiliti nel 1990. Perchè siano comparabili dovrebbero essere entrambi dello stesso anno. Ma questa è un’altra dimostrazione che utilizzare il moltiplicatore 160 (deciso nella legge del 3 luglio) è un vero controsenso. Significa moltiplicare per uno stesso numero patate e pere, cioè due cose che non hanno nessun rapporto tra di loro. E andare a cercare il VLC del 1990 è ancora più assurdo. A parte che è alquanto improbabile riuscire ad ottenere questa cifra, ma poi sarebbe arbitrario utilizzare questo valore di propria iniziativa.
    E allora utilizziamo il VLD 2011? O quello 1990? O l’originale del 1970?
    Io concluderei dicendo che la legge del 3 luglio dimostra una palese assurdità che non supererà non dico un giudizio della Corte di Cassazione ma nemmeno un semplice giudizio di un qualsiasi tribunale provinciale.
    Come dire: gli espertoni dell’Ade ne sanno meno di un qualsiasi commercialista principiante.

  699. massimo ha detto:

    I discorsi su quale VLC adottare, anche se pienamente condivisiblli, vanno approvati però non da noi ma dall’AdE. Io però penso che loro intendano la base indicata nell”avis” 2011.
    Comunque, a mio parere quest’ultimo criterio non è meno sballato di quello basato sul prezzo d’acquisto.

  700. giannide ha detto:

    Per Massimo:
    Penso anch’io che “loro” intendano l’attuale VLC, cioè quello del 2011.
    Però in questo caso si moltiplicherebbe per un coefficiente IMU, nato, in Italia, per rivalutare il valore del 1990.

  701. marco ha detto:

    per massimo: se loro intendono il VC fonciere 2011 significa che adottando questo criterio l’IVIE sugli immobili francesi è destinata ad aumentare ogni anno, a differenza dell’IMU italiana; e mi pare che non si possa contare sull’AdE, per quello che poi valgono le loro circolari.

  702. giannide ha detto:

    per Marco (707):
    giustissimo, ogni anno l’IVIE crescerebbe e l’IMU invece no: altro motivo validissimo per definire incostituzionale il moltiplicatore 160, ma qui è meglio fermarsi.
    A meno che: leggo che si vogliono mandar via migliaia di dirigenti statali. Questi potrebbero essere i primi, vista la loro manifesta incapacità.

  703. marco ha detto:

    per giannide: e quindi tu come pensi di fare?

  704. giannide ha detto:

    Secondo me la legge originale (non quella del 3 luglio) dice chiaramente di usare il VLC (e così è stato interpretato anche dai Giuristi di Bruxelles, cioè gli esperti della Comunità Europea, che mi sembrano l’interpretazione più autorevole tra tutte quelle lette in giro) e così pensavo di fare, anzi il mio Unico era già pronto.
    Poi con la legge del 3 luglio viene detto di detrarre la taxe foncière completa (compresa la spazzatura!).
    Io, fortunatamente, ho comprato 15 anni fa, e quindi il mio prezzo d’acquisto è relativamente basso. Facendo lo 0,76% del prezzo d’acquisto e togliendo TUTTA la taxe foncière ottengo zero, quindi farò così, visto che il mio obiettivo è chiaramente di non pagare NIENTE per l’IVIE.
    Ovviamente il fatto che io non paghi e altri (che hanno acquistato di recente) debbano pagare tantissimo è un chiaro indice di inequità.

  705. antonio b ha detto:

    La circolare al punto 1.3.1 dice sespressamente – qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni diversi dagli immobili occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte riferibile agli immobili- dal che si evince che la quota spazzatura va detratta. Io comunque lo faccio anche perché con un immobile di 12 anni fa vado a zero, pur calcolando il costo comprensivo di IVA.

  706. Mariano ha detto:

    per Giannide
    negli anni scorsi ho indicato al rigo RW il prezzo del bene acquistato nel 2001 (senza gli oneri).
    Se ora indico il prezzo maggiorato degli oneri (7000 euro) quali possono essere le conseguenze? Potrei anche continuare a indicare a RW il prezzo storico senza gli oneri? Pari dunque all’importo a rigo RM?

  707. mariacristina ha detto:

    712 anche io ho fatto così ma penso di non cambiare il modulo rw, se mi faranno una verifica dirò che quando ho iniziato a dichiararlo non si parlava di oneri (che sono stati chiesti dal 2009 mi pare) houn articolo del sole 24 ore (per quel che vale) che suggeriva questo, me lo sono ritagliato e nel caso lo esibirò, inisieme alle mie rimostranze per questo trattamento assolutamente ingiusto… perchè pagare doppie imposte se già le pago in Francia???

  708. bobo ha detto:

    come si può procedere a fare ricorso e in quale sede per porre fine a questa inequità di trattamento fra contribuenti che dovono pagare l’ivie per importi molto differenti solo per aver acquistato gli immobili a distanza di anni?

  709. Davide ha detto:

    @Bobo: Pienamente d’accordo con te: Mia madre ha acquistato a Mentone nel 1999 per circa 200 milioni delle vecchie lire un appartamento da ristrutturare; nel 2005 ho acquistato nello stesso stabile un appartamento di metratura inferiore al suo a 250.000 euro. Sta di fatto che ora lei sul suo appartamento (che vale di più perchè più grande) non paga niente, mentre io pago poco meno di 1000 euro di IVIE (già detratta la tassa fondiaria).

  710. mario antonio ha detto:

    Per 711: la tua interpretazione sulla inclusione o meno della tassa spazzatura nella taxe fonciere è errata. Non compare in nessuna parte della circolare una precisazione sul conteggio o meno della tassa spazzatura, c’è solo il riferimento alla deducibilità dell’intera taxe (e non tax come indicato, ignorantoni dell’AdE!!) fonciere. Quindi si dovrà dedurre l’intero ammontare, che comprende anche un’altra voce minima di costo per l’istruzione e la notifica della tassa stessa. La precisazione che indichi si riferisce a beni patrimoniali che potrebbero non essere immobili, ma gioielli, denaro o altri investimenti che danno corso alla ISF – imposta sul patrimonio, anch’essa deducibile dall’IVIE dovta, ma per la sola parte riferita appunto agli immobili detenuti.

  711. massimo ha detto:

    giannide (706) i”miei” immobili, sono stati ereditati da mia moglie, francese, alla morte della madre,residente in Francia. Nella successione è stato indicato il prezzo di mercato(un po’ compresso,come si fa laggiù).Lo stesso prezzo è stato usato per l’ISF fino al 2010 e qui in Italia dichiarato in RW. Pensi che potrei usarlo per l’Ivie anche se sono immobili nell’UE? I valori indicati in RM devono coincidere con quelli RW? Personalmente penso di no, ma forse sbaglio.

  712. massimo ha detto:

    mario antonio (717)
    non è che la precisazione riguarda la parte “Proprietés non baties” della TF? a me il giardino di casa è specificato proprio lì.
    Per quanto riguarda l’ISF , i non residenti pagano praticamente solo sugli immobili, non sugli investimenti finanziari.

  713. mario antonio ha detto:

    Massimo: è più probabile che la precisazione dell’AdE di cui si parlava al n. 711 sia da riferire a casi come il tuo, ovvero per beni comunque imponibili ai fini della taxe fonciere, piuttosto che per gli altri beni (che ho genericamente citato includendo anche gli investimenti finanziari) invece imponibili ai fini dell’ISF. Resta comunque il fatto che la deduzione della quota della spazzatura dalla TF, quindi il sottrarla di fatto dal credito ai fini IVIE, non è sicuramente motivabile dall’argomentazione riportata al punto 1.3.1 della circolare AdE.

  714. pino ha detto:

    Io sono un incompetente; penso però che la tassa sui rifiuti si possa ricondurre al contenuto della frase sottostante (punto1.3.1).

    “Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole
    imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in
    qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la
    ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se
    rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo
    usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.”

  715. mariacristina ha detto:

    per 720 ma la tabella parla di taxe fonciere senza altre indicazioni, io detraggo tutto !

  716. giannide ha detto:

    per Mariano (712): secondo me non c’è nessun controllo di questo tipo perchè non sanno nemmeno loro come comportarsi. E poi: loro generalmente seguono le circolari anche se errate, ma per quanto non è espressamente indicato ogni provincia si comporta secondo l’interpretazione del dirigente capo di quella provincia. Quindi ci saranno decisioni e scelte diverse da città a città.
    per Bobo (714): si fa ricorso quando ci sarà una contestazione, se mai ci sarà. Ma io dubito, visto l’indeterminatezza della legge. E comunque ci vorrà qualche anno, se non arriva prima una modifica o una soppressione della legge.
    per Massimo (717) se hai già utilizzato dei valori in documenti ufficiali francesi direi che sei in una botte di ferro. I valori di RM e RW sono definti in modo diverso, quindi non c’è nessuna ragione che debbano coincidere. Inoltre i dati di RW non preludono a nessun pagamento di imposte, quindi è prevedibile che vengano solo memorizzati e non venga fatto nessun controllo su dati che non portano nessuna entrata nelle casse statali.

  717. antonio b ha detto:

    AL CAF acli sanno come calcolare l’IVIE, ma non hanno idea di come fare pagare il bollo sul conto corrente estero in Francia. Il programma non lo prevede. Voi come avete fatto?
    Da un post precedente mi pare di capire che si può fare una correzione fino a fine settembre, ma in tal caso il pagamento ritardato quanto viene sanzionato?

  718. sandra ha detto:

    La circolare del 2 luglio è scritta con i piedi ed è estremamente contraddittoria ma sulle indicazioni di pagamento, tutte a nostro danno, è purtroppo chiarissima .
    E’ vero che non rappresenta nulla di vincolante ma comunque mette in difficoltà chi volesse individualmente discostarsene, perchè lo espone ad un accertamento e quindi ad una procedura in sede tributaria.
    Quindi io penso che non sia finito il momento delle disquisizioni e dei tentativi di trovare una soluzione logica e ragionevole a ciò che non lo è.
    E’ IL MOMENTO DI ORGANIZZARCI ED AGIRE:
    CONTESTIAMO TUTTI L’IVIE
    Dopo mesi che ne parliamo conosciamo ormai i profili di incostituzionalità, di illegittimità rispetto alla normativa europea (libera circlazione delle persone e dei capitali, reciprocità tra i Paesi UE) e la evidente violazione dei trattati internazionali sulla doppia imposizione.
    ropongo di dedicare i prossimi post per organizzare una strategia comune che tenda a contrastare a tutti i livelli questo odioso e salato balzello!

  719. massimo ha detto:

    pino(720) neanche io sono un esperto, però la frase che citi, più che della tassa rifiuti, mi pare una fotografia della taxe d’habitation

  720. mariacristina ha detto:

    x 723 il bollo va pagaro sul modello RM rigo 33 (mi pare ) ma solo se sul conto hai una giacenza media di + di 5000 euro… altrimenti non si paga,
    per il 724 pienamente d’accordo organizziamoci e scriviamo una lettera con tutte le nostre rimostranze senza acredine ma con determinazione , manderei copia a più enti compententi , sicuramente Ade ma anche qulacuno in Europa, se qualcuno avesse suggerimenti… grazie mille

  721. sandra ha detto:

    La circolare ADE del 3 luglio è contraddittoria sin dall’inizio : evoca “analogie” tra l’IVIE e l’IMU, ma poi indica basi imponibili e ipotesi di detrazione radicalmente diverse.
    Inoltre sul piano logico, affermare che l’IVIE che è analoga all’IMU, significa riconoscere che c’è una doppia imposizione in quanto anche la taxe foncière è analoga all’IMU!

    Idem per quanto riguarda l’imposta sulle rendite finanziarie (IVAFE) l’ADE assume che è ispirata ad “esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo”
    Ma quale sarebbe l’imposta di bollo, quella di 34euro sui conti correnti? Non mi risulta che la fortuna detenuta in Italia sia tassata all’1/1000 (1,5/000 dall’anno prossimo!).
    E la coerenza del sistema, dov’è?

  722. mariacristina ha detto:

    34,20 euro come bollo sul conto corrente ma soloper giacenzi di 5000 euro anno.

  723. gobgraz ha detto:

    Sono assolutamente in linea con gli enunciati di Sandra al 724 e 727. Bisognerebbe capire quanti sono disponibili a promuovere una class action contro IVIE e IVAFE, formare un comitato e contattare uno studio qualificato di avvocati amministrativisti, meglio con esperienza internazionale, che sia disponibile ad assumere la controversia.
    Peraltro ho già evidenziato in precedenza che esiste un forum NO IVIE (credo su Facebook) che propone qualcosa di analogo. Non avendo familiarità con i social networks, pregherei chi invece è iscritto a Facebook di approfondire ed eventualmente riferire su questo blog. Personalmente potrei attivarmi per individuare qualche professionista di riferimento, ma bisognerebbe sapere in linea di massima quante adesioni potrebbero esserci. Faccio appello anche a Patrizia e ad eventuali commercialisti, tributaristi e/o esperti presenti su questo blog per intraprendere un’iniziativa comune.

  724. giannide ha detto:

    Io penso che è talmente anti-costituzionale e piena di errori edi imprecisioni che non appena verranno esaminati i dati degli utenti salterà fuori tutta la sua inadeguatezza e scomparirà o sarà radicalmente riformata. Per cui non penso che meriti un impegno nostro per contrastarla o una class action. Cadrà da sola, ma certamente ci vorrà un po’ di tempo. L’importante è non pagare perchè se uno paga poi ci vorranno anni e anni per riavere i propri soldi.

  725. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Ho messo a confronto i valori rogitati in Francia (1998) con i valori rogitati in Italia (2001); si tratta della stessa tipologia di immobili: studio in condominio con garage in Francia e bilocale in condominio con garage in Italia. Questo è il risultato:
    Francia:
    V. Acquisto € 92.993 IVIE € 706 Foncières pagata € 466 Differenza da versare € 240
    Italia
    V. Acquisto € 112.141 IVIE € 852 (ipotetica per raffronto)
    V. Catastale € 395 IMU € 481
    Come posso versare la differenza di 240 eurinis che devo pagare?
    Mi piacerebbe utilizzare 120 monete da 2 eurins ed inserirli negli orefizi di qualcuno.

  726. sandra ha detto:

    per gobgraz 729 : hai ragione, non sarebbe male se qualcuno di noi buttasse un occhio a facebook per vedere che aria tira, e ne riferisse sul blog …
    intanto segnalo questo sito abbastanza “combattivo” anche se non ancora aggiornato all’ultima circolare del 2 luglio:
    http://immobiliestero.blogspot.it/
    il creatore ha scritto a Michele Santoro e chiede a tutti coloro che sono interessati alla faccenda di fare altrettanto. Altri invitano a scrivere alla Commissione europea per segnalare la possibile violazione del trattato europeo (art 63) e della normativa fiscale comunitaria : io personalmente ho scritto al Commissario del mercato interno, e sono in attesa di un riscontro.
    In effetti confido molto di più sulle istituzioni europee che su quelle italiane!
    per giannide 730 : Non illuderti che le cose schifose – leggi, situazioni o altro – si cancellino da sole ! I diritti ed i principi vanno difesi attivamente e mai dati per acquisiti. Per fortuna che abbiamo la rete che agevola le iniziative comuni!

  727. giannide ha detto:

    Per sandra:
    sono d’accordo che la rete è utilissima per queste cose, e che bisogna attivarsi sempre tutti.
    Ma in questo caso, secondo me, non si tratta di leggi/cose/situazioni schifose. Ma di ben altro,anche se fosse una cosa positiva. Cioè si tratta di una legge raffazzonata, fatta male, anticostituzionale, contradditoria, con istruzioni fatte dal ragazino di 12 anni, con interpretazioni fatte da ignoranti/incapaci/malinformati. Cioè siamo ad un livello tale che chiunque (istituzione europea, tribunali italiani, esperti seri) appena approfondisce l’argomento, butta via tutto, la legge, chi l’ha scritta e chi l’ha interpretata.
    Se volete leggere qualcosa su facebook basta andare qua:
    http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=197329307055459&id=132804770174580

  728. Berto ha detto:

    noooo, Michele Santoro proprio nooooo! ma siamo impazziti? volete ritrovarvi un’IVIE del 50%?

  729. Giampi ha detto:

    ma credete proprio che Michele Santoro voglia difendere i “ricchi” proprietari di una casa all’estero (magari uno “studio” a Mentone)? Lui la villa ce l’ha sulla costiera amalfitana!

  730. mimma ha detto:

    Sono d’accordo con Giampi (735) noi siamo considerati ricchi, anche se magari possediamo un “buco” acquistato lì perchè i prezzi sono più bassi che in Italia!
    E’ da contestare un po’ tutto l’impianto del controllo sui beni allestero: pensate che, per non aver dichiarato (per un errore) un alloggetto (mini) in Francia, peraltro già dichiarato nell’anno precedente, tenuto a disposizione e quindi senza aver evaso imposta, rischio di pagare il 10% del suo valore come sanzione, oltre al pignoramento del bene! tutto questo senza aver evaso un centesimo!

  731. mimma ha detto:

    Ho avuto una risposta scritta dall’Agenzia delle Entrate: sull’IVA non si paga ivie!

  732. mario antonio ha detto:

    Per 737: puoi per favore mandarmela?
    Vero che intendi TVA, e non IVA??
    il mio indirizzo è: m.soda@pie.camcom.it
    Il mio CAF mi ha appena detto di aver inserito il valore totale del rogito, in quanto secondo loro l’ultima famigerata circolare indica : costo risultante dall’atto di acquisto!!

  733. Paola ha detto:

    Per anto/giannide
    L’ufficio imposte di Nizza mi ha inviato il vl70. Il rapporto è questo:
    VL70 675 e VL2011 1513

  734. Giampi ha detto:

    scusa Paola (739)
    quando dici “ufficio imposte” di Nizza a che cosa ti riferisci esattamente e in che modo l’hai contattao? Grazie.

  735. Paola ha detto:

    Ho mandato e.mail all’indirizzo indicato sull’avis taxes foncières chiedendo ilvl 1970

  736. giannide ha detto:

    per Paola:
    OK ne prendo atto, quindi il VLC70 è poco meno della metà del VLC 2011.
    Però per altri (da quel che ho letto qua o su facebook) sembra che sia 1/4.
    Vediamo se altri lo richiedono che valori ottengono.

  737. Stefano ha detto:

    Sono andato oggi al CAF cisl, hanno preso come imponibile il costo risultante dall’atto d’acquisto (€98.500 iva inclusa), moltiplicato per 0,76% e poi dedotto solo la taxe fonciere per intero (€198). quindi:
    98.500 X 0,76% = 749
    749 – 198 = €551 …e mi hanno compilato l’F24 da pagare entro il 9 luglio…

  738. giannide ha detto:

    per Stefano:
    cosa vuoi che importi a loro… se aggiungere l’IVA (che altri AdE hanno detto di non mettere), se scalare o no la Taxe d’habitation.
    I soldi non sono loro, sono i tuoi….

  739. Paola ha detto:

    L’importo Dell”IVA si toglie solo se nel prezzo di acquisto è specificato,

  740. mario antonio ha detto:

    743: hai fatto un contratto con un intermediario italiano, visto che parli di IVA e non di TVA?
    745: non so – nel caso di rogiti italiani, visto che anche tu parli di IVA e non di TVA – ma nel caso di rogiti francesi c’è sempre l’indicazione di un prezzo TTC (tutto compreso) e la successiva specificazione delle componenti che danno quel totale, ovvero: costo netto dell’immobile, tasse e onorario notarile (a volte è un tutt’uno). Se poi hai acquistato dalla ditta costruttrice, hai sempre l’indicazione del valore della TVA. Quindi, nel caso di rogito francese, si può sempre e comunque risalire al valore netto dell’immobile, ma certamente non viene mai specificato da subito il valore della TVA o delle altre imposte, perchè, per logica, quando un acquirente compra il costo indicato è uno solo e non i due o tre successivi che per scorporo verranno poi ricavati da quella somma

  741. patrizia ha detto:

    non è una questione se importa o no. Il costo è IVA compresa, in quanto si è consumatori finali. Quando vai in un negozio il prezzo della merce esposta è con IVA. L’odiato provvedimento recita: “Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto”. Ho qui davanti un rogito che al capitolo Prix prevede (tradotto in italiano):” la presente vendita è accettata al prezzo di 1.700.000 FF IVA inclusa. il prezzo netto da imposta ammonta a FF1.409.619,57 e L’IVA a 290.381,43.” Per fortuna qui poi c’è il prezzo suddiviso tra nudi proprietari (300.000 FF) e usufruttuari (1.400.000FF), per cui almeno i clienti pagano solo sulla quota parte di usufrutto. Per quelli che vorrebbero vendere potrebbe essere un’alternativa interessante

  742. marinab ha detto:

    Qualcuno sa se in Francia l’aliquota x reddito locazioni è stata aumentata (per i non residenti ) al 35%?Se così davvero rovinati. Abbiamo le case x fisco e inquilini!

  743. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    per tutti voi: come interpretate il comma 1 dell’art.25 della convenzione Italia-Francia?
    http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1736/fichedescriptive_1736.pdf

  744. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Ho dimenticato di dirvi che sto imparando a memoria l’art.6
    Articolo 6 – Redditi immobiliari
    1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono
    imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati.
    2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni stessi
    sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle
    imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato
    riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni
    immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
    sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli
    aeromobili non sono considerati beni immobili.
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
    locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di
    un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione
    indipendente.

  745. sandra ha detto:

    Quindi Hollande può tassare i redditi derivanti da beni immobili situati in Francia, anche se appartengono a italiani.
    Invece Monti non potrebbe introdurre imposte sulla presunta ricchezza immobiliare di beni situati in Francia.
    Chè chi interpreta questo punto del trattato nel senso che l’espressione
    “sono imponibili nello Stato in cui detti beni sino situati” non esclude che possano essere imponibili ANCHE nell’altro Stato (quindi in Italia). Secondo me questa interpretazione non è affatto convincente perchè il contesto in cui la disposizione è inserita è un trattato per evitare la doppia imposizione. Quindi nell’ottica di non duplicare il carico fiscale sui cittadini, l’indicazione di un Paese legittimato alla imposizione, deve logicamente escludere che l’altro Paese possa imporre, a sua volta, altre tasse. Se volesse farlo, sarebbe tenuto secondo me a chiedere una revisione del trattato, e quindi ad una preventiva concertazione con il Paese contraente che nel caso di specie non c’è stata.

  746. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    AIUTO!.. Vi prego aiutatemi.
    Probabilmente ho mangiato il fungo e ho le allucinazioni
    Nel modello Unico PF 2012 alla Sez.XVI (pag.4) c’è scritto: Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22 D.L. n.201/2011).
    Ma l’articolo 19 D.L. n.201/2011 l’estero parla di valori scudati ed ha solo 10 commi (pag. 34).
    Potete controllare e farmi capire dove sono i commi che interessano i non scudati/regolari???
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8422f6004a04cb74a586ff65435d3696/PF2_2012_modelli+10+04+2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8422f6004a04cb74a586ff65435d3696
    http://www.governo.it/backoffice/allegati/65684-7206.pdf

  747. marinab ha detto:

    x 749, scusa non ho capito, quella è la legge in vigore fino a ieri, io ho sentito che Hollande ha AUMENTATO l’imposta sui redditi immobiliari dei non residenti (SArko ci aveva provato aumentando la fonciere poi tornato indietro). Risulta approvata?

  748. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    x 754 Le Foncières Département sono aumentate del 4,33% nel 2010. Non riesco a star dietro al governo italiano figurati se metto il naso in quello francese (dove neanche voto).
    Almeno per pagare le tasse francesi non devo perdere giorni e giorni e soldi per capire cosa pagare!

  749. Massimo ha detto:

    marinab(754)
    no, ma il Figaro economie di ieri lo da per certo. Si pagheranno i prélèvements sociaux (15,5%) su tutti i redditi -affitti, plusvalenza e rendite finanziarie-. Inoltre vogliono mettere delle limitazioni sugli aumenti degli affitti anche in caso di nuovi contratti!

  750. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per me la questione è chiusa! Rileggevi l’articolo 6 della convenzione Italia-Francia (751)
    Le istruzioni per la compilazione dell’Unico persone fisiche- fascicolo 1, che potete trovare alla pagina 12, mi sembrano chiare:
    Redditi prodotti all’estero
    I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
    Statemi bene e un bacio alla circolare befora attilio che mi ha permesso di approfondire questo argomento.

  751. Sandro ha detto:

    per Alice (757)
    non vorrei gufare, ma stiamo attenti: la convenzione all’art. 6 parla di “redditi derivanti da beni immobili”. L’Attilio potrebbe ribattere che l’IVIE colpisce il possesso, quindi il patrimonio e non il reddito.

  752. patrizia ha detto:

    per Alice, mi spiace riportarti sulla terra – leggi il mio post n. 217. La convenzione non ti protegge, perchè non prevede la tassazione “soltanto” in uno dei due Paesi, ma evita la doppia imposizione facendo scomputare dall’imposta italiana quella francese. Sul punto si veda il commentario OCSE algli artt. 23 A e B (§ 6) che dispone: ” Per svariati elementi di reddito o patrimonio, la potestà impositiva è attribuita esclusivamente ad uno degli Stati contraenti e l’articolo corrispondente stabilisce che i redditi o il patrimonio in questione “sono imponibili soltanto” in uno Stato contraente. Le parole “sono imponibili soltanto” in uno Stato contraente precludono all’altro Stato contraente di tassare e, pertanto, la doppia imposizione è vietata. Lo Stato al quale è attribuita in modo esclusivo la potestà impositiva è generalmente lo Stato in cui il contribuente è residente ai sensi dell’art. 4 … La convenzione I/F è stata redatta secondo il modello OCSE, perciò vale quanto sopra. Se fate ricerche su Google credo che sotto OCSE (o OECD, che è l’acronimo in inglese) si trova tutto

  753. Gobgraz ha detto:

    Per Patrizia. Se ho capito bene, applichi l’Ivie solo all’usufruttuario (in effetti la circ. Esclude espressamente il nudo proprietario). pero’, in analogia con l’Imu, non dovrebbe essergli applicata sull’intero valore dell’immobile? Anche xche’ il valore dell’usufrutto varia ogni anno in base ai coefficienti. Io non ho attribuzione di valori distinti in atto d’acquisto. Inoltre mi sembra strano che una parte del valore del cespite vada esente da imposta (quello riferibile alla nuda proprieta’), mentre oltretutto il valore dell’usufrutto tende a diminuire con l,invecchiamento!!?la mia AdE mi fa applicare l’ivie solo in capo all’usufruttuario, ma sull’intero prezzo d’acqiuisto!

  754. Massimo ha detto:

    patrizia(759) per curiosità allego un estratto di un articolo che ho trovato tempo fa sulla rivista della SSEF(scuola superiore del ministero economia e finanze) che conferma esattamente quanto dici. Nell’ultima riga ho evidenziato la parola magica. Chissà quante riunioni hanno fatto per trovare il trucco!

    “Gli Stati moderni, consapevoli dell’esistenza di tale problema hanno cercato di trovare un accordo per stabilire la competenza impositiva ma soprattutto per porre rimedio al fenomeno della doppia imposizione internazionale che, in caso di contemporaneo prelievo di imposta, si verifica a danno del contribuente.

    Lo strumento convenzionale tipico per la soluzione di tali questioni è individuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, per la cui sottoscrizione si utilizza in generale un modello elaborato in sede OCSE, al quale sono poi apportate le modifiche richieste dai singoli casi.

    L’art. 6 del citato modello prevede che “i redditi derivanti da beni immobili […] sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati”.

    Il principio risolutivo, pertanto, viene in via generale individuato nella “tassazione in base al luogo di ubicazione dei beni” (fonte di produzione del reddito) e a tale principio fanno riferimento la quasi totalità delle convenzioni sottoscritte dall’Italia.

    Se ad una prima lettura la disposizione appare chiara nell’individuare un solo Stato competente per l’attuazione del prelievo fiscale, l’interpretazione rigorosa che della stessa viene fatta in modo pressoché unanime porta a precisare che tuttavia non può dirsi escluso il potere impositivo anche dell’altro Stato.

    La formulazione della norma, infatti, non afferma nessun principio di esclusività di potere per uno Stato e di rinuncia da parte dell’altro Stato, così come invece si ricava dall’utilizzo di formule del tipo
    “i redditi sono imponibili SOLTANTO nello Stato in cui…” [14].”

  755. patrizia ha detto:

    per 761 Le analogie con l’IMU sono un’invenzione dell’Ade, quando fa comodo. Se vale il principio che devo assumere il costo, il costo è quello che ha pagato l’usufruttuario. La circolare del 2 luglio poi precisa che (punto 1.2) “qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (es. usufrutto) non sia rilevabile dal contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.” Che senso avrebbe questa frase se poi devo comunque prendere il valore dell’immobile? E se avessi (come ho in un caso) un nudo proprietario residente all’estero, quindi escluso da IVIE) perchè dovrei includere nel costo dell’usufrutto un valore attribuibile ad un soggetto escluso?

  756. patrizia ha detto:

    grazie Massimo, in effetti è così, ma qualche volta fanno anche autogol. In certi casi, per mancata armonizzazione delle norme interne, si verifica che un reddito non viene tassato nè di qua nè di là (il cosiddetto fenomeno della “double no taxation”). Andai a Vienna per un convegno su questo… ma purtroppo sono casi rari e molto limitati

  757. sandra ha detto:

    per Sandro 758
    l’IVIE non colpisce il possesso, bensì la proprietà : è una imposta dichiratamente patrimoniale. Quindi è vero quanto tu dici, a rigore si potrebbe eccepire che non rientra nella previsione dell’art. 6, che parla di “redditi derivanti da beni immobili”.
    Tuttavia, nel protocollo del trattato fiscale italo-francese, art. 11 punto c) si afferma testualmente: “Resta inteso che se la Repubblica Italiana istituisse una imposta sul patrimonio le Autorità competenti dei due Stati si consulteranno per apportare, se del caso, le modifiche necessarie alla presente Convenzione”.
    L’ impôt sur la fortune francese è prevista nel trattato. Invece non mi risulta che Monti si sia consultato con Sarkozy prima e/o con Hollande poi, per introdurre l’IVIE e IVASE. Nè mi pare ci siano stati accordi tra i ministri degli esteri. Quindi le suddette imposte patrimoniali sono state introdotte in violazione del trattato bilaterale.

  758. Sandro ha detto:

    per Sandra 764
    conosco la differenza fra proprietà e possesso, a differenza del legislatore che usa alternativamente i due termini: vedi per es. l’art. 13, 2° comma o l’art. 19, 14° comma della “Manovra Monti”.
    Per il resto concordo con la tua osservazione sulla mancata consultazione con le Autorià francesi prima di istituire la nuova imposta patrimoniale.
    In ogni caso resto del parere che senza scomodare i trattati internazionali, si abbia tutto il diritto di applicare lo 0,76% sul VLC francese.
    L’AdE può e deve fornire un’interpretazione ufficiale di una norma di legge, ma non può introdurre di sua iniziativa un coefficiente di rivalutazione che non è stato previsto dalla legge stessa, che non evita, come vorrebbe far credere, disparità di trattamento in relazione all’epoca dell’acquisto e che farebbe pagare per un immobile situato in Francia un’imposta superiore all’IMU che si paga in Italia per un immobile analogo.

  759. sandra ha detto:

    Sintetizzando e in definitiva, emergono dal blog tre possibili soluzioni:

    1) lo 0,76% si calcola sulla Valeur Locative Cadastrale non aggiornato (il VLC70), moltiplicato per 160 (ovvero per il coefficiente IMU di attualizzazione);
    2) lo 0,76 % si calcola sul valore-base che risulta sull’avis de taxe foncière (e che è già attualizzato);
    3) lo 0,76% si calcola sul 50% del suddetto valore-base, che per quanto ho capito coincide con il VLC (sempre attualizzato).

    Io concordo con Sandro sul fatto che l’Ade non può introdurre parametri che il legislatore non ha previsto, e che quindi la prima soluzione debba escludersi.
    Voi come siete orientati ?

  760. Sandro ha detto:

    per Sandra (766)
    guarda che stai facendo un po’ di confusione sul VLC.
    La Valeur Locative Cadastrale è il doppio del valore “base” che appare sull’avis d’imposition.
    Come puoi leggere sul sito del Governo francese a proposito della taxe foncière, si dice che il reddito catastale costituisce la base d’imposizione. Esso è uguale al valore locativo catastale abbattuto del 50% per tenere conto delle spese di gestione, assicurazione, ammortamento e manutenzione e riparazione.
    Il valore locativo catastale corrisponde a un affitto annuo teorico che il proprietario potrebbe ricavare dal bene dato in locazione.
    Questo valore fu stabilito nel 1970 (VLC70). Per il periodo 1970-1980 fu rivalutato con un coefficiente stabilito da ciascun dipartimento. Per le Alpes Maritimes (Nizza) fu dell’1,55%. In seguito il VLC è stato rivalutato di anno in anno con l’applicazione di un coefficiente cumulativo (composto) stabilito dalla legge finanziaria nazionale.
    Per dare un’idea, un VLC di 1000 riferito al 1980 è diventato 2943 nell’anno 2012.
    Se si decide di applicare lo 0,76% al VLC e poi si detrae l’intero importo delle taxes foncières credo che per nessuno faccia differenza usare il VLC del proprio immobile parametrato su 1000 oppure su 2943. Il risultato sarebbe in ogni caso negativo.
    Se invece non si volesse osare e si scegliesse di pagare sul valore moltiplicato per 160, potrebbe essere ovviamente vantaggioso utilizzare il VLC70 chiedendolo al Centre des Finances Publiques di competenza.

  761. paolo ha detto:

    A mia richiesta l’amministrazione finanziaria di bastia mi ha fornito per via telematica copia della visura catastale del mio immobile con tanto di scheda valutativa per arrivare a determinare la “revenu catastral” cioè la rendita catastale. La visura francese è simile alle visure rilasciate dal catasto italiano dove è indicata la rendita catastale. La “revenu catastral” corrisponde al centesimo alla “base” indicata nel modulo per il pagamento della tassa de foncier.
    Visto che l’a.d.e. nella circolare 29/E del 2 luglio 2012 riconosce alla tassa de foncier le caratteristiche di tassa patrimoniale, consentendone la compensabilità, il cerchio pare finalmente chiuso.
    RMO (reddito medio ordinario)= “base” x 160 x 0,76

  762. paolo ha detto:

    correggo la mia precedente: “base” x 160 x 0,76%. scusate la distrazione

  763. Sandro ha detto:

    ERRATA CORRIGE:
    nel messaggio 767 dov’è scritto “per le Alpes Maritimes (Nizza) fu dell’1,55%” leggasi “fu di 1,55” (cioè aumento del 55%).

  764. Sandro ha detto:

    per Paolo (768)
    se proprio vuoi moltiplicare per 160, dovresti utilizzare il VLC70, che risulta non dall’avis d’imposition ma dalla “Fiche d’évaluation” ottenibile dal proprio Centre des Finances Publiques, che è il VLC non rivalutato dal fisco francese. Altrimenti applicheresti il coefficiente di 160 a un valore già rivalutato.
    Mi sembra strano che la scheda valutativa dell’ufficio di Bastia indichi lo stesso valore che appare come “base” sull’avis d’imposition.

  765. marco ha detto:

    Nel mio caso assumere quale base imponibile il prezzo dell’atto sarebbe un salasso e la base della taxe fonciere x 160 ancora peggio!
    Sono dunque orientato alla soluzione VLC70x160, che mi sembra in qualche modo sostenibile meglio delle alternative che alcuni propongono (non usare alcun moltiplicatore).
    Ciò detto, se non ho capito male, il documento ufficiale contenente il VLC70 di un immobile si chiama Fiche d’evaluation, ma qualcuno sa come si può ottenere per un appartamento a Parigi? Bisogna andare di persona, si può mandare qualcuno, si può ottenere telematicamente?

  766. sandra ha detto:

    per sandro 767
    Grazie, sei stato chiarissimo.
    In effetti avevo capito male, e pensavo che la VLC corrispondesse a metà della “base” imponibile indicata sull’avis de la taxe foncière. Invece è il doppio.
    Così stando le cose, se dovessi moltiplicare la VLC per 160 e poi per 0,76% mi verrebbe un salasso, e mi converrebbe indicare il valore di acquisto!
    Ho chiesto all’ufficio des impots foncière di comunicarmi la VLC70, così da evitare una doppia attualizzazione del valore. Tuttavia continuo ad avere dubbi sulla fondatezza di questo criterio, che è stato indicato dall’Age ma non è previsto nella legge.
    Poi volevo chiedervi come vi regolate per l’IVASE ?
    Il tetto di 1200 euro previsto per il valore delle attività finanziarie possedute in Italia si applica anche ai titoli posseduti all’estero?
    Infine : in caso di pagamento effettuato oltre la scadenza (che sarebbe domani 9 luglio) come ci si regola, per esempio qualora l’IVIE fosse pari a zero, si pagano zero sanzioni?
    Visto che la circolare esplicativa è stata emanata pochi giorni fa, non è prevista una proroga del termine?

  767. Sandro ha detto:

    per Marco (772)
    guarda sulla quarta pagina dell’avis d’imposition taxes foncières e trovi il courriel (indirizzo di posta elettronica) sotto la voce “Pour obtenir des réponses plus détaillées sur le montant de votre impôt”. Mandi un’email chiedendo la Fiche d’évaluation col VLC70 e ti risponderanno in tempi brevissimi.

  768. marco ha detto:

    per Sandro: Grazie mille!

  769. paolo ha detto:

    La visura catastale fornita dall’Admistration Fiscale francese è simile nella forma e nella struttura alla visira che viene rilascita dal catasto italiano. Sulla base di una serie di parametri si arriva alla voce “Revenu catastral” come per la visura italiana dove dopo i famosi parametri si arriva alla voce rendita catastale. Il valore corrisponde “al centesimo” alla “base” riportata sull’avvivo di pagamento della taxa de Foncier. E’ vero che la “revenu catastral” ha subito rivalutazioni negli anni; ma anche il valore catastale degli immobili italiani ha subito pari dinamica (ultimo il 5%). Il sistema del RMO non fa che ricalcare il sistema adottato per il calcolo dell’IMU sulle seconde case in Italia, vedi rivalutazione del 160 e imposta dello 0,76%. Oltre alla logica equiparativa vi è anche la logica conseguenziale: se posso detrarre la Taxa de Foncier già pagata è evidente che la rendita catastale è quello sul quale la taxa de foncier è stata calcolata: che è la “base” = “Revenu catastral”.

  770. Sandro ha detto:

    per Paolo (777)
    Il “revenu cadastrale” che appare nel documento in tuo possesso e che corrisponde esattamente alla “base” riportata nell’avviso di pagamento della taxe foncière, è il VLC attualizzato al 2012.
    Il VLC, stabilito con riferimento al reddito da locazione ottenibile nel 1970, è stato rivalutato cumulativamente dal 1970 al 2012 del 356,17% per Nizza e del 444,46% per Parigi !!! (vedi post 767).
    La rendita catastale italiana, prima di essere moltiplicata per 160, è stata rivalutata una sola volta nel 1997 nella misura del 5%.
    Non vedo quindi con quale logica si debba applicare il coefficiente di 160 a un valore già ampiamente rivalutato.
    Torno a ripetere che è opportuno ottenere dal proprio Centre des Finances Publiques la “Fiche d’évaluation” col VLC70 e poi utilizzarlo per il calcolo dell’IVIE.

  771. bobo ha detto:

    Ho ricevuto per posta e rapidamente la “Fiche Dèvalutation” da osservare che l’importo indicato sulla VLC70 è espressa in FRANCHI FRANCESI. Sarà opportuno adeguarla con il cambio fisso in EURO primo di procedere alle moltiplicazioni per il coefficente IMU

  772. bobo ha detto:

    per 776 non credo sia il caso di abbattere del 50% il VLC70, ma procederei solo a moltiplicare il VLC70 (valore base originario) per 160 (coefficente IMU) poi per 0,76% dal quale toglierei tutta la taxe fonciere

  773. marco ha detto:

    per bobo (780): anche io mi sono posto il problema, ma l’abbattimento del 50% è tra le poche cose chiare della circolare …

  774. bobo ha detto:

    l’abbattimento del 50% lo applica lo stato francese sul valore rivalutato al 2011 mentre il moltiplicatore 160 lo si applica al valore di origine VLC70

  775. Christian ha detto:

    Per 750: purtroppo non credo che l’art.25§1 (non discriminazione) possà essere interpretato in un senso che ci sia favorevole (tipo: l’Ivie è una discriminazione rispetto all’IMU…). A mio senso vuole solo dire (per il problema che ci interessa): un francese residente in Italia non può essere tassato in Italia in modo più pesante di un italiano residente in Italia che si trova nella stessa situazione, cioè essere proprietario di un immobile in Francia. Di fatto l’Ivie s’applica nello stesso modo a tutti i due…..

  776. sandra ha detto:

    Segnalo anche l’art. 26 del trattato, che al punto 3) prevede:
    <>.
    Potremmo redigere insieme un prototipo di domanda scritta e rivolgerlo alla Autorità fiscale dello Stato francese (ovvero dove c’è il domicilio, che è cosa diversa dalla residenza).

  777. alberto ha detto:

    Volete partecipare al risanamento dell’Italia???Ed allora ,interpretando la circolare del 5 Luglio dell’ADE…
    Prendete la cartella della Tx.Fonc. a avrete la BASE
    Base x 2×10 rivalutata del 5%(che è il massimo)= X
    meno Valore della Tx Fonc. Y
    ————————
    Se non suepra i 200€ non pagate nulla.
    Mettete bene in evidenza nel rigo del modello RW il calcolo in modo che ADE non possa dirvi nulla in quanto avete dichiarato.Poi aspettate che vi chiamiano(ma non lo faranno)

  778. mariacristina ha detto:

    x 774 per cortesia mi potresti girare il testo per la richiesta in francese per avere Fiche d’évaluation col VLC70 , io sono troppo scarsa in francese posso solo fare un copia incolla.
    grazie mille

  779. Sandro ha detto:

    per Alberto (785)
    Cerchiamo di essere seri. Va bene trovare un modo ragionato e sostenibile per pagare poco o niente, ma che cosa vuol dire :
    “Base x 2×10 rivalutata del 5%(che è il massimo)= X” ?
    Il nostro obiettivo è quello di trovare un RMO difendibile più basso possibile e poi possiamo pure moltiplicarlo per 160.
    Poi il discorso dei 200 € non è come dici tu: solo se il risultato del calcolo, prima delle detrazioni, è inferiore a 200 € non si paga niente. Se è superiore, si detrae la taxe foncière e si paga la differenza, anche se inferiore a 200 €. Non vedo la logica, ma così è stato stabilito dai sapienti legislatori.

  780. alberto ha detto:

    Per Sandro:è evidente che non sei informato.Ogni tassa inferiore ai 200€ non va pagata..
    Inoltre fai come vuoi.Prendi il prezzo di acquisto,calcola lo 0,76% e detrai l’importo TOTALE della tax Fonc.In questo modo pagherai una belle cifra e contribuirai al risanamemto del nostro paese.Auguri

  781. marco ha detto:

    per maria cristina e gli altri interessati al VLC70.
    Le cose non sono ovunque così semplici. Ho chiesto a Parigi Ovest la Fiche d’évaluation con il VLC70 del mio appartamento e mi hanno invece mandato (subito) le Relevé de proprieté dove è indicata la base aggiornata (2011) della taxe foncière (che già avevo) invitandomi a risalire al VLC70 moltiplicandola per 2 e dividendola per il coefficiente 2,89, che invece conduce al VLC80! Sono tornato alla carica e vi farò sapere.

  782. Davide ha detto:

    @Marco: Grazie per le info; anch’io ho appena chiesto la Fiche d’évaluation con VL70, vediamo cosa mi mandano.. Comunque anche se uno riuscisse a risalire al VLC80 è sempre meglio che pagare sul prezzo d’acquisto (come peraltro ho già fatto, sborsando quasi mille euro).

  783. Sandro ha detto:

    per Alberto (788)
    non ti chiedo di rileggere i miei post, ma ti assicuro di non aver mai detto e tanto meno pensato che l’unica soluzione sia quella di applicare lo 0,76% al prezzo di acquisto.
    Ma i nostri problemi non possiamo risolverli buttando lì delle formule tipo: “Base x 2×10 rivalutata del 5%(che è il massimo)= X”.
    Per quanto riguarda la faccenda dei 200€, mi spiace ma è stato ampiamente chiarito che l’esclusione dal pagamento dell’IVIE è relativa all’imposta risultante dall’applicazione dello 0,76% al valore imponibile e quindi PRIMA di applicare le specifiche detrazioni previste. E’ chiaramente una c….ta, ma la legge non l’ho scritta io.

  784. marco ha detto:

    Segue 789: La fiche d’evaluation non era disponibile per problemi tecnici ma mi hanno mandato:
    – una copia della schermata del sistema informatico dalla quale risulta il VLC
    – una copia del documento riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione da applicare a Parigi (1,85 per il periodo 1970-1980 e 2,89 per il periodo 1980-2011) pari ad un totale di 5,35.
    Se applico tali coefficienti al VLC ottengo esattamente il doppio della base fonciere.

  785. Sandro ha detto:

    per Marco (792)
    Credo che tu non abbia fatto bene i conti.
    Supponiamo che la tua “base” sia 1.000, quindi la schermata a cui alludi indicherà un VLC 2011 di 2.000.
    Ora, se dividi 2.000 per 2,891 (coefficiente cumulato per il periodo 1980-2001) ottieni 691,80. Poi, se dividi 691,80 per 1,85 (coefficiente fisso 1970-1980) ottieni 374.
    Questo è il tuo VLC 1970, se oggi hai un VLC di 2.000.
    Prova a rifare i conteggi coi tuoi dati effettivi e sappiami dire.

  786. marco ha detto:

    per Sandro: ho controllato, i miei conti sono giusti, forse non sono stato chiaro. Tieni conto che la schermata alla quale mi riferivo conteneva il VLC70 e non quello 2011 (nel frattempo il sistema ha ripreso a funzionare e mi è hanno mandato anche la Fiche ufficiale con il VLC 70, incredibile!).
    Quindi ripeto per chi è interessato:
    per Parigi, fatto € 1000 il VLC70, se lo moltiplico per il coefficiente di adeguamento 1970-1980 di 1,85 ottengo il VLC 80 (€ 1850);
    se moltiplico il VLC 80 per il coefficiente di adeguamento 1980-2011 di 2,89 ottengo il VLC11 (€ 5316).
    Se divido il VLC11 per due ottengo esattamente il dato alla base della mia taxe fonciere(€2569) .
    Aggiungo, per coloro che hanno a disposizione la base fonciere e vogliono risalire (per Parigi) al VLC70 in modo da simulare l’IVIE con questo procedimento, che devono dividerla per il coefficiente 2,67. L’IVIE dovuta sarà poi pari come già si sa al VLC70 diviso due, moltiplicato 160 moltiplicato 0,76%.

  787. paolo ha detto:

    Non entro più nei numeri e nelle formule perchè, a questo punto, non ne vale più la pena in quanto le persone oramai avranno già pagato e le opinioni sono troppo diverse ed inconciliabili tra loro. Una sola considerazione di carattere generale. Contrariamente a quanto scritto da decine di commercialisti, esperti di tutti i giornali: la rendita catastale sugli immobili in Francia esiste. Si chiama “Revenu catrastal”; è determinata dalla Amministrazione fiscale territoriale competente in base a normative locali e nazionali; è chiaramente indicata nella visura fornita dalla Amministrazione fiscale francese e si differenzia, nella forma, dalla visura rilasciata dal catasto italiano fondamentalmente per una cosa: quella italiana è stampata in bianco e nero, quella francese in bianco, neno e azzurro. Infatti nella griglia “Evaluation du local” la “Revenu Cadastral” è scritta in azzurro. Penso che la soluzione migliore sia attendere la solita circolare della A.d.E. che risponderà ai quesiti che nel frattempo avranno posto associazioni di commercialisti e semplici cittadini. Di solito l’A.d.E. dopo l’entrata in vigore di una nuova normativa, che si presta ad interpretatazioni diverse, procede in tal senso, con tanto di esempi; in passato lo ha sempre fatto. Speriamo che in futuro lo faccia prima della scadenza delle date per i pagamenti. Vorrà dire che chi ha pagato di più chiederà il rimborso della differenza; chi ha pagato di meno farà il ravvedimento. Contiamo che, almeno per l’anno prossimo, le cose siano chiarite definitivamente. Coraggio e pazienza. Saluti a tutti.

  788. Paola ha detto:

    Ho ricevuto vlc70 del dipartimento della Savoia valore 215 mentre da taxes foncières 506 ed è in linea con quello di Nizza (post 739), ma perchè fate vlc70:2×160,non dovrebbe essere vlc70x160?

  789. Sandro ha detto:

    per Marco (794)
    tutto giusto, vorrei aggiungere che per gli immobili in Costa Azzurra per ottenere il VLC70 si deve dividere il VLC12 per 2,28 (o il VLC11 per 2,24).

  790. Sandro ha detto:

    chiedo scusa a chi ha letto il post 798 e mi correggo: si deve dividere la “base” della taxe foncière per 2,28 (o per 2,24)

  791. Sandro ha detto:

    per Paolo (795)
    non capisco perché c’è chi ha tanta premura di pagare. In questa situazione di incertezza vale la pena aspettare e eventualmente avvalersi del ravvedimento operoso. Sempre meglio che attendere per anni un eventuale rimborso.

  792. Mariangiola ha detto:

    x774 : anch’io come mariacristina 786 potrei ricevere la richiesta in francese per avere la “Fiche d’evaluation ” per avere il VLC70, per le stesse ragioni ? Grazie, grazie

  793. marco ha detto:

    Per 799: non sono 774 ma ecco cosa ho scritto io (i numeri li ho ricavati dall’avis d’imposition della taxe fonciere e mi hanno risposto in un’ora).
    Bonjour.
    J’ai besoin, étant résident en Italie, pour calculer ma nouvelle taxe
    patrimoniale italienne, d’avoir copie de la fiche d’évaluation avec
    l’indication de la « VLC70 » de mon immeuble.
    Je crois qu’il s’agit du modele 6675 H.
    Mon numéro fiscal est : XXXXXXXXXXXXXX
    Mon numéro de propriétaire est : XXXXXXXXXXXXXXXX
    Merci et salutations.

  794. Christian ha detto:

    per Marco (794): ho provato il tuo metodo di calcolo. Mi da un Ivie di 1960 € meno Taxe foncière 1252 € = 708 € da pagare.
    Dato che si tratta di un bel appartamento in centro città, ritengo che l’Imu sarebbe effettivamente dell’ordine di 2.000 € se fosse ubicato a Roma o Milano.
    Quindi, mi sembra un metodo sostenibile e che non da l’impressione di aver cercato di pagare il meno possibile…

  795. Christian ha detto:

    seguito del mio 802: detto questo come lo dice giustamente Sandro (799), costa pochissimo in più fare ulteriormente il ravvedimento operoso…

  796. marco ha detto:

    per christian (802): è stato il mio ragionamento e penso che seguirò questo metodo, aspettando però per pagare fino all’ultimo momento (20 agosto) nel caso arrivassero altri chiarimenti . Mi rendo conto che queste opinioni valgono poco, ma l’IVIE non può essere 5 o 6 volte la taxe fonciere francese o l’IMU di una casa simile in Italia, nè un decimo delle stesse. Speriamo però di convincere il giudice se e quando arriverà una contestazione.

  797. David ha detto:

    Gent.ma Mimma. Potrebbe cortesemente inviarmi la risposta scritta dall’Agenzia delle Entrate che afferma che sull’IVA non si paga l’ IVIE? Il mio indirizzo email è davidmark.storer@gmail.com Grazie mille in anticipo

  798. sandra ha detto:

    Anche a me hanno risposto nel giro di poche ore.
    Se qualcuno vuole copia-incollare la mia lettera, me l’ha scritta un amico francese che mi ha anche consigliato di lasciar intendere che il calcolo finale lo farà l’Ufficio delle imposte italiane. Ciò in quanto i solerti funzionari francesi potrebbero pensare che uno prova a fare il furbo, facendosi attestare un valore inferiore e non attualizzato (!)

    Bonjour
    Je suis propriétaire d’un appartement à …. (CAP) mais j’ai la résidence fiscale en Italie.
    Le gouvernement Monti a introduit un nouvel impôt : IVIE (Impôt sur la valeur
    des immeubles sis à l’étranger) qui concerne donc bien évidemment l’appartement
    en question.
    Afin de calculer correctement l’IVIE, il me faut la VLC70 c’est à dire la
    valeur cadastrale non réévaluée, le décret italien disposant que la valeur
    cadastrale sera réactualisée selon le barème italien
    Je dispose uniquement de la valeur base VLC indiquée sur l’avis d’imposition
    taxes foncières 2011 soit XXX euros.
    Pourriez vous m’adresser rapidement une attestation qui indique quel est cette
    VLC70, en indiquant bien qu’elle se réfère à l’année 1970, afin que je la
    transmette aux services des impôts italiens qui établiront l’actualisation ?
    Je vous remercie et vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, mes salutations
    distinguées

  799. Massimo ha detto:

    vi segnalo questo indirizzo:
    http://www.atelier-taxeslocales.fr/taxes-locales_4_5.html
    potete trovare i coefficienti di rivalutazione del VLC del periodo 1970-80 (per dipartimento) e dal 1980 (nazionali).
    Buon divertimento!

  800. mariacristina ha detto:

    scusate la banalità della domanda… forse mi sono persa un pochino, quindi secondo voi quello che la circolare pubblicata il 2 luglio indica come” reddito medio ordinario” per la Francia è il VLC70 , che sarebbe quindi il valore da moltiplicare per 160 per ottenere la base di calcolo dell’IVIE ??
    ma in caso di verifica come posso spiegare che il ” reddito medio ordinario” è il
    valeur locative cadastrale 1970 ??? dove trovo informazioni sulla corrispondenza?
    grazie

  801. giannide ha detto:

    per 808:
    non è che ti sei persa qualcosa, è che non essendoci una legge chiara, ciascuno fa come vuole e, in effetti potrebbe avere ragione chiunque.
    C’è chi fa di tutto per pagare di più, e c’è chi fa di tutto per pagare di meno, cercando di restare sempre nella legge.
    Uno dei metodi per pagare di meno cercando di seguire la legge è di utilizzare il VLC70 e rivalutarlo moltiplicandolo per 160. Visto che la legge dice di rivalutare il valore catastale francese per 160, sembra logico che si debba utilizzare un valore francese NON rivalutato (altrimenti si rivaluterebbe due volte).

  802. mimma ha detto:

    Questo metodo del VLC70 ha sicuramente una sua logica, ma qualcuno ha pensato di fare un’istanza di interpello, spiegando anche le ragioni che stanno alla base della soluzione proposta? La risposta arriverebbe sicuramente in tempo per consentire un eventuale ravvedimento. E tra l’altro magari i “cervelloni” non ci avevano neppure pensato!
    E se qualcuno la fa potrebbe comunicare agli altri la risposta…

  803. marco ha detto:

    per 808: è come dice 809, siamo costretti a brancolare nel buio e ciascuno fa come crede meglio.
    A mio avviso, visto che non possibile identificare nella legislatura fiscale francese il concetto e quindi il valore del RMO, è necessario, come peraltro suggerito dalla stessa circolare, riferirsi al valore locativo catastale presunto che è alla base del calcolo della taxe fonciere.
    Il valore locativo catastale presunto risale al 1970 (VLC70), è stato attualizzato nel 1980 (VLC80) e a partire da allora è sottoposto a rivalutazione annuale.
    Si pone dunque il problema di quale valore tra questi assumere come RMO e io, come altri, sono orientato a scegliere quello base del 1970.
    Per individuare il valore imponibile dell’immobile lo dividerei però per due (come accade in Francia ai fini della fonciere e come dice la circolare del 2 luglio) prima di moltiplicarlo per 160.

  804. Davide ha detto:

    @810: Sono andato da tre CAF che mi hanno tutti consigliato di aspettare. Uno si è messo a ridere quando gli ho detto dell’esistenza del VLC70.

  805. Simone ha detto:

    quelli dei CAF con tutte le c….te che combinano hanno poco da ridere!

  806. Sandro ha detto:

    a Davide (812)
    Qui non si tratta di parlare “dell’esistenza del VLC70”, come se fosse un’entità misteriosa da studiare e sulla quale fare esperimenti di laboratorio.
    Il c.d. VLC70 non è altro che la nostra rendita catastale prima della rivalutazione del 5% e dell’applicazione del coefficiente di rivalutazione. attualmente di 160.
    Visto che la nostra ineffabile AdE pretende di assimilare l’IVIE all’IMU, e introduce di sua iniziativa con la circolare del 2 luglio l’applicazione del coefficiente 160 a un non meglio identificato “Reddito Medio Ordinario”, non si vede perché il VLC70 non possa essere considerato come valore espressivo del reddito medio ordinario degli immobili situati in Francia, una volta rivalutato con l’applicazione del coefficiente 160.
    Sul 50% del risultato della moltiplicazione sarà poi applicata l’aliquota dello 0,76%.
    Sono sicuro che nessuno degli “esperti” di Befera ha approfondito il problema della tassazione degli immobili francesi come abbiamo fatto noi e che la tesi che ho esposto può essere validamente sostenuta in sede di eventuale contenzioso fiscale.

  807. Christian ha detto:

    a Sandro (814)
    Hai perfettamente raggione. Io sono francese e posso dire che praticamente nessun francese sa quello che è il VLC70… A maggior ragione le autorità italiane!
    Quindi farei il calcolo con la VLC70 (grazie mille a Massimo-807 per le sue tabelle, molto utili per tutti), divisa o no per 2 (preferibilmente si!), senza menzionare questa base, e solo in caso di contestazione spiegerei il perché di questa base (analogia con la rendita italiana, parallelismo tra Francia e Italia, non discriminazione ….ecc…).

  808. paolo ha detto:

    Con invito di attenzione ai tecnici della Agenzia delle Entrate. Il sistema francese della “Fishe d’evalutation” e del VLC11= “base” per la determinazione della tassa foncier 2011 è il sistema che evita furbizie ed ingiustizie. Tutti gli immobili in Francia sono soggetti ad una valutazione oggettiva sulla base di parametri standard che ne determinano la “Renevue catastral” reale. Perchè l’A.d.E. non adotta questo unico sistema per la determinazione del valore dell’immobile (evitando evidentemente la doppia rivalutazione; quella francese del VLC70 1980, 1981 2011 + quella italiana 160)? I tecnici così attenti e preparati nella lotta alla evasione e alla elusione possibile non capiscono che il sitema del VLC impedisce le dichiarazioni concordate al ribasso rispetto al pagamento reale davanti al notaio, la documentazione al ribasso dei costruttori sommandosi interessi comuni a dichiarare meno dei costi reali, valutazioni di tecnici compiacenti o prezzolati? Che dire di atti di acquisto che magari sono di trenta, quaranta anni fa? Volete che i contribuenti paghino il giusto colpendo contemporaneamente l’evasione e l’elusione con giustizia ed equità o no? I soliti furbi devono continuare a farla franca, rispetto a chi èstato onesto e corretto (e la prova sta nel fatto che gli onesti e i corretti sono quelli che pagano di meno se adottano il sistema del RMO rispetto, per esempio, al al valore in atto; almeno per acquisti dal 2000)? Per quanto attiene l’IVIE per gli investimenti di natura finanziaria in Francia avete a disposizione uno strumento efficace: utilizzatelo.

  809. Sandro ha detto:

    per Paolo (816)
    mi andrebbe anche bene, ma tieni presente che sul 50% del VLC rivalutato al 2011, per fare un esempio nel Dipartimento Alpes Maritimes (Nizza) per la taxe foncière si paga il 17,50% al Comune e il 12,42% al Dipartimento (oltre al 12,25% per la tassa ritiro immondizie).
    Onestamente, mi sembra troppo chiedere all’AdE di utilizzare la stessa base impositiva per l’applicazione dello 0,76%.

  810. Sandro ha detto:

    aggiungo:
    Personalmente, continuo a ritenere che sarebbe corretto moltiplicare per 160 il VLC del 1970, poi applicare lo 0,76% al 50% del valore ottenuto.

  811. paolo ha detto:

    per sandro (817).
    Mi scuso se non sono stato chiaro. Il VLC da prendere a base di calcolo dovrebbe essere il VLC70 : 2 rivalutato del 160 o quello del 2011 rivalutato depurando le rivalutazioni francesi. La cosa importante e che sia evitata la doppia rivalutazione.
    Nel mio caso se adotto: VLC70 : 2 x 160 x 0,76% e detraggo la foncier già pagata vado a credito. Se adotto il valore dichiarato in atto (che è stato quello effettivamente pagato!) vado a debito di oltre 700E.
    Mi riferisco più al metodo. La via del VLC o meglio ancora della “base” equamente rivalutata è la più oggettiva e giusta. E poichè chi deve pagare le imposte le paga “volentieri” se sono giuste e fanno giustizia suggerisco alla A.d.E. di usare esclusivamente questo metodo.

  812. Sandro ha detto:

    per Paolo (819)
    d’accordo, speriamo che l’AdE ci senta.

  813. Davide ha detto:

    Ragazzi, sentite la risposta che mi hanno dato alla richiesta del VLC70. Secondo me, subissati dalle richieste, hanno contattato l’ADE, che ha dato loro indicazioni per farci pagare il più possibile. Eppure, anche secondo il valore da loro indicato (981), se lo moltiplicassi x 160 e vi calcolassi lo 0,76, mi verrebbe 1192 euro da pagare, una cifra congrua, dalla quale detrarrei la tax fonciere e andrei quasi a 0. Mi sembrerebbe una cosa ragionevole, invece dicono esplicitamente di non usarlo e di usare quello d’acquisto (come ho già fatto, ripeto, pagando 1000 euro, accidentaccio)
    Nature de la demande : IR foyer fiscal
    Objet de la demande : Demande d’information juridique
    Traité par : Philippe-J FOURNIER, 04.92.09.45.20, Inspecteur, Responsables

    Bonjour Madame / Monsieur

    Bonjour,

    Veuillez trouver ci-joint la valeur demandée :

    981 €

    Cependant, lorsque vous mentionnez la nouvelle taxe patrimoniale, ne voulez-vous pas parler de la nouvelle circulaire MONTI (decreto”salva Italia”) qui institue une taxation sur les biens immobiliers détenus à l’étranger par des résident italiens.
    Auquel cas, c’est la valeur vénale (et non la valeur locative) que vous devez indiquer. Cette valeur est celle inscrite sur votre acte de propriété.
    A défaut de tel document, il vous appartinet de faire estimer la valeur du bien par expertise en fonction de la valeur du marché.
    Ne vous trompez pas dans valeur à mentionner ! Contacter si besoin les servcie fiscaux italiens.
    Bien cordialement.

  814. Mariangiola ha detto:

    Ho richiesto all’ufficio francese all’indirizzo e-mail desunto dalla cartella della Taxe foncière (cdif.nice-2@dgfip.finances.gouv.fr), la Fiche d’evaluation sul modello 6675H, con l’indicazione della VLC/70, inserendo il numero fiscale ed il numero del proprietario e pure il nominativo, ma non mi hanno risposto!!!. Chi sa indicarmi l’indirizzo mail dell’uffico del “Cadastre” di Nizza?

  815. alberto ha detto:

    @821: Risposta lapidaria che non lascerebbe alcun dubbio sull’impossibilità di usare il VLC70. Loro citano l’ultima circolare come riferimento, ma forse (e sottolineo il forse) non sanno che l’avresti moltiplicata per 160 come scritto nella circolare stessa da loro citata. E’ una fiammella fioca fioca, cerchiamo di far sì che Monti non ci soffi pure su quella..In fondo l’ADE permette di usare dei valori simili al nostro VL70 in quasi tutti i paesi europei (vedi Spagna, Germania, Inghilterra, Romania, Svezia, ecc.), possibile che gli unici tartassati per l’IVIE tra i paesi europei siamo noi sfigati francesi??

  816. bobo ha detto:

    Credi davvero che l’Ispettore francese conosca i termini del decredto e successiva circolare? Se ne fosse realmente a conoscenza chiederebbe l’espulsione dell’Italia dall’Europa

  817. davide ha detto:

    @822: Anch’io ho scritto a quell’indirizzo, ci mettono più o meno due giorni a evadere la pratica; dopo un giorno ti confermano la presa in carico della tua richiesta, e il giorno dopo ti rispondono. Come vedi dal mio messaggio precedente, la risposta sarà al 99,9% la medesima che hanno dato a te, comunque conserva il valore che ti danno, non si sa mai..Non desistiamo!

  818. davide ha detto:

    @Bobo: Boh, a me ha risposto così, e ho lasciato volutamente il nome dell’Ispettore. Ripeto, a me quel valore parrebbe il valore più ragionevole (tieni conto che si parla di 75 metri di casa a Nizza, valore sui 300.000), per cui una rendita catastale di 981 euro mi sembrerebbe più che plausibile, forse pure un po’ altina.Comunque la moltiplicherei come dicono loro per 160, non vedo cosa non vada. Invece questi mi impongono di pagarne (come ho già fatto) 2100 euro da cui detrarre la fonc di poco più di 1100 euro..

  819. mimma ha detto:

    821 – scusate…ma non è vero! C’è scritto anche sulla circolare che per la Francia si può optare per il VLC e moltiplicarlo per 160!
    Si tratta di discutere su quale VLC, se quello attuale (già rivalutato) o quello da rivalutare!…

  820. davide ha detto:

    @mimma: Infatti la circolare dice altro, per questo penso che si siano messi d’accordo con il fisco italiano sulla risposta da convenire.

  821. Simone ha detto:

    per 821
    ma i francesi i c…. loro proprio mai eh!

  822. bobo ha detto:

    L’ispettore francese non ha capito che noi cerchiamo di risalire al valore catastale dell’immobile che non è il valore venale e neppure il loro valore locativo base della taxe fonciere. Evidentemente non sa che il VLC70 (rendita storica) deve essere rivalutata moltiplicando per 160 come richiesto dalla circolare italiana.

    VLC70 x 160 x 0,76% = imposta – taxe fonciere = saldo da versare al fisco italiota

    ( VLC70 senza alcun abbatimento del 50%)

  823. Sandro ha detto:

    per bobo (630)
    propendo anch’io per l’uso del VLC70 senza abbattimento del 50%, ma non mi so dare una ragione precisa. Su che cosa basi la tua affermazione?

  824. bobo ha detto:

    x Sandro 831 l’abbatimento del 50% sulla taxe fonciere, i francesi lo applicano su parametri del tutto diversi dal valore catastale, loro prendono in considerazione il valore locativo al quale applicano una serie di calcoli che nulla hanno a che fare con il ns. 0,76% in sostanza su imponibili non omogenei e di diversa natura.

  825. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    consideratemi la scema (presente in ogni paese/gruppo/famiglia) ma ce l’hanno con noi?

  826. Sandro ha detto:

    per bobo (832)
    sì in effetti la normativa francese stablisce che la base d’imposizione per la taxe foncière è il reddito catastale, che è uguale al valore locativo catastale abbattuto del 50% per tenere conto delle spese di gestione, assicurazione, ammortamento e manutenzione e riparazione.
    Nel nostro caso penso anch’io che non avrebbe senso abbattere il VLC70 del 50%.

  827. mariacristina ha detto:

    Ho richiesto all’ufficio francese all’indirizzo e-mail desunto dalla cartella della Taxe foncière il VCL70, vi aggiornerò sulla risposta!

  828. bobo ha detto:

    x 833 si proprio così, ce l’hanno con chi ha comperato negli ultimi anni, ma lasciano nell’oblio chi ha comprato nel lontano passato (magari anche quando non si poteva esportare la valuta) continua a non pagare nulla perchè prendono in considerazione l’antico prezzo del rogito che non viene rivalutato.
    Il classico esempio di chi ha comperato un appartamento sugli “campi elisi” a Parigi magari 40 anni fa e chi ha comperato un monolocale l’anno scorso.

  829. davide ha detto:

    Guardando sul sito No IVIE ho visto adesso un altro utente a cui hanno dato la medesima risposta che hanno dato a me.

  830. Simone ha detto:

    x837
    scusa Davide, ma qual è questo sito No IVIE?

  831. davide ha detto:

    @Simone: E’ quello su facebook.

    Il “mitico” Ispettore Fournier mi ha appena risposto anche al secondo messaggio che gli avevo inviato lo stesso giorno del primo; il primo messaggio lo avevo formulato come consigliato da Sandra come scritto da un suo amico francese, mentre per il secondo ero stato più generico chiedendo il VLC70. La risposta del primo è quella che ho riportato qualche messaggio sopra, la seconda, laconica, è
    Traité par : Philippe-J FOURNIER, 04.92.09.45.20, Inspecteur, Responsables

    Bonjour Madame / Monsieur

    VL 1970 : 981 €

  832. marco ha detto:

    per davide (839): se sei orientato come me (vedi 776) a seguire il metodo basato sul VLC70 ti suggerisco di farti mandare il documento ufficiale che lo contiene e cioè la Fiche d’evaluation (si tratta esattamente del modello 6675) in quanto la mail di Fournier servirà poco in caso di accertamento..

  833. davide ha detto:

    @Marco: Purtroppo ho scritto due messaggi in cui chiedevo espressamente che mi inviassero la fiche d’evaluation, ma Fournier (o chi per lui) mi ha dato solo il valore numerico, e non il documento ufficiale. Magari fra qualche giorno gliene mando un terzo.

  834. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Continuo a non capire: cosa devo pagare.
    Un’IVIE che è un’IMU, stessa percentuale (0,76%), stessa rivalutazione sul valore catastale dello stato estero (160), solo per Francia e altri 3, a mia discrezione, potrei pagare sul valore d’acquisto (il terzo valore è “Innominabile/Ingestibile”)? R: V/F
    Pago l’IMU per il 2012 metà allo Stato italiano e metà al Comune di residenza (desumo perché ci sono due codici).
    Pago l’IVIE dal 2011, 100% allo Stato italiano, 100% Foncière allo Stato Francese: cioè 200% dal momento che non viene riconosciuta la “base” imponibile francese dall’AdE? R: V/F
    Per l’AdE, nell’unico 2012/RW e RM, devo dichiarare due valori (quello storico e quello imponibile), ma, per le mie conoscenze, il valore storico non è richiesto agli altri contribuenti italiani! R: V/F
    Siete sicuri che non ci siano gli estremi di violazione (se si dice così) agli artt. 25 Non discriminazione e 26 Procedura amicovole della convenzione Italia-Francia ? R:
    Curiosità personale: nel DL 201 art. 19 iniziale c’erano 10 articoli.
    Quale partito ha emendato (termine giusto ?) gli articoli successivi (dall’11 in poi) che sono stati approvati, modificati ed, infine, interpretati dall’AdE? R: ?

  835. mariacristina ha detto:

    no 842 il codice è uno solo per il versamento in f24 dell’ivie
    sempre dalla circolare del 2 luglio :
    “4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
    qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
    Stato” per i versamenti effettuati dalle persone fisiche;

  836. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per 843 mi sono spiegata male: per il 2011 abbiamo già pagato l’ICI in Italia e la Foncière in Francia. Ora, l’Italia ci chiede di pagare l’IVIE per il 2011 ma agli altri italiani non ha chiesto nulla.

  837. davide ha detto:

    @Alice: E’ così perchè questa legge è retroattiva, davvero un bello schifo.

  838. sandra ha detto:

    Il sig.Philippe-J Fournier – che mi sembra un novello commissario Javert – pensa che l’Ade sia la bocca della verità, e noi dei furfanti.
    Forse però costui ignora un dato significativo, che rispecchia la desolante verità: posto che soltanto una minoranza di cittadini contesta gli accertamenti fiscali, in quanto i più preferiscono pagare o cercare un bonario componimento, il dato nazionale ci dice che solo nel 37,5% dei casi i procedimenti tributari hanno esito favorevole all’Ade ( vedi tabella alle pagg. 117.118).
    Il che secondo me la dice lunga su efficienza, preparazione, produttività – e dunque autorevolezza – di questi uffici !
    http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/10/Relazione_monitoraggio_contenzioso_2009_6-10-10.pdf?uuid=a157c008-d249-11df-b67d-629587aff148
    Sarei curiosa di conoscere l’analoga statistica dei ricorsi tributari in Francia!

  839. mariacristina ha detto:

    Ieri ho scritto all’ufficio delle imposte di Draguignan e mi hanno mandato il modello 6675 con il Valore locative dèfinitive. Ora devo solo decidere (dato che la differenza non è molta) se pagare IVIE su valore di acquisto (come da circolare del 2/7) o trovare qualcuno che mi aiuti a capire se questo valore può essere inteso come “” reddito medio ordinario”. Comunque l’ufficio imposte francese è velocissimo !

  840. Sandro ha detto:

    x mariacristina (847)
    considerare “reddito medio ordinario” il VLC70 rivalutato col coefficiente 160 come per la nostra rendita catastale sembra assolutamente corretto da un punto di vista logico e di equità fiscale, per i motivi più volte esposti da alcuni partecipanti a questo blog. Se da una parte si può ritenere corretto e difendibile utilizzare il VLC70 x 160 x 0,76%, dall’altra non si può escludere la possibilità di dover far valere le proprie ragioni in sede di contenzioso. Se la differenza per te è trascurabile, sia pure obtorto collo accetterei di pagare sul valore di acquisto.

  841. mariacristina ha detto:

    ultimo aiuto richiesto:
    qualcuno mi dice se sto ragionando in maniera corretta:
    VLC70 = 632
    632 x 160 x 0,76% = 768,5 tassa da versare
    taxe fonciere da detrarre 433 quindi totale = 335 essendo l’appartamento di proprietà al 50 % dovrei versare 167,5 a testa che essendo sotto i 200 euro non verso ??!!
    è giusto come ho interpretato?
    grazie mille

  842. marco ha detto:

    per 849: secondo me no, non versi solo se l’IVIE risulta inferiore a 200 € PRIMA della deduzione della fonciere, altrimenti paghi regolarmente la differenza, nel tuo caso 167,5 a testa

  843. marco ha detto:

    per 849: per il resto il conteggio è giusto, semprechè tu decida di basarti sul VLC70; se la differenza è poca, io pagherei, come dice Sandro, in base al valore dell’atto e così non rischi un accertamento.

  844. Sandro ha detto:

    per 849
    concordo con Marco (vedi post 791)

  845. giannide ha detto:

    ha ragione Marcco (850). Tra le tante incertezze almeno questa è una, se non l’unica, certezza.

  846. sandra ha detto:

    Vi segnalo questo articolo di qualche giorno fa, attenzione perchè consta di 2 pagine:
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-07-09/ivie-scelta-base-imponibile-064207.shtml?uuid=Abzo8x4F

  847. sandra ha detto:

    Ci sono esperti che interpretano la legge 44/2012 nel senso che la base imponibile per la Francia va individuata nel valore catastale locativo, rivalutato nel Paese estero. Punto. Senza moltiplicare per 160, quindi (della serie : al legislatore frettoloso e dinformato, mal gliene incolse?)
    http://finanza.repubblica.it/Esperti/Casa.aspx?ID=223501

    Tra le cose che meno mi convincono nella circolare interpretativa del 2 luglio c’è anche la indicazione delle imposte pagate all’estero, deducibili come credito d’imposta.
    Per la Francia, sarebbero limitate alla taxe foncière e all’ impot sur la fortune. Però ciò contrasta con la previsione normativa, che consente di dedurre dall`IVIE un credito d`imposta pari, oltre che alle eventuali imposte di natura patrimoniale, anche a quelle di natura reddituale gravanti sullo stesso immobile. Ora, siccome la taxe d’habitation è una imposta reddituale (eccettuata la quota inerente il canone TV) secondo me dovrebbe essere deducibile.
    Personalmente la questione non mi riguarda per quest’anno perché essendo il mio appartamento in ristrutturazione, sono stata esentata dalla taxe d’habitation.

  848. Sandro ha detto:

    x Sandra (854)
    complimenti al Sole 24Ore! E quello sarebbe un approfondimento del quotidiano di Confindustria? Ma vi rendete conto delle sciocchezze che dice?
    L’ “esperto” dà per scontato che per la Francia il “reddito medio ordinario” corrisponde alla rendita catastale attuale, senza mettere in evidenza che il valore locativo catastale originario è già stato rivalutato dalla Francia di oltre il 350%.
    Poi riconosce che l’alternativa al costo o al valore di mercato prevista dalla circolare dell’AdE, che chiama “metodo misto”, elimina le disparità di trattamento fra proprietari di immobili acquisiti in epoche diverse, ciò che non corrisponde assolutamente alla realtà.
    Infine parla di “decurtazione dell’eventuale detrazione fissa di 200 euro da calcolare sull’imposta complessiva dell’immobile” quando non si tratta certo di una detrazione ma di un confronto di valori.
    Non fa altro che aggiungere incertezze a una situazione già di per sè non chiara.

  849. Sandro ha detto:

    x Sandra (855)
    tieni presente che la risposta di Finanza Repubblica risale al 15 maggio 2012.

  850. giannide ha detto:

    Leggendo il gruppo su facebook sembra che ci sia condivisione ad accettare questo calcolo: VLC70 x 0,5 x 160 x 0,76% e detrazione della taxe foncière
    che dovrebbe portare ad un pagamento probabilmente nullo.
    Comunque si tenga presente, anche per omogeneità, che chi ha casa in Austria o in Germania (non so negli altri paesi) utilizzando il valore catastale (espressamente accettato dall’AdE) non paga niente. Quindi sembra corretto utilizzare anche per la Francia un valore che porti a nessun pagamento. Altrimenti si avrebbe una ulteriore disomogeneità di trattamento tra proprietari di alloggio nei diversi paesi dell’Unione Europea.

  851. sandra ha detto:

    x<sandro 856
    Infatti, l' esperto del sole24ore dev'essere della stessa pasta dei tecnici al governo, dimostra di avere le idee confuse persino sugli unici punti chiari (per esempio parla di "detrazione fissa" di 200 euro)…
    Invece la risposta a Repubblica finanza mi sembra interessante in quanto è di poco successiva alla legge 44/2012 e la interpreta direttamente, senza farsi condizionare da recenti circolari dell'ADE che secondo me sono state emanate al fine di "far fruttare" una imposta che per come prevista rischiava di rivelarsi un flop, e non portare nulla all'erario.

  852. Emanuela ha detto:

    Per favore potrei ricevere anch’io il link di Cecilia dell’articolo della Apco srl. Ve ne sarei grata anche se lo chiedo in ritardo. Grazie.

  853. Emanuela ha detto:

    Per favore potrei ricevere anch’io il link di Cecilia dell’articolo della Apco Srl. Ve ne sarei grata anche se lo chiedo solo ora. Il mio indirizzò e-mail è: bebelus _21@yahoo.it. Grazie.

  854. giannide ha detto:

    Vedo che molti sono interessati all’articolo estremamente fantasioso dell’APCO. In effetti ciascuno si può inventare quello che vuole e penso che potremmo scrivere decine o centinaia di articoli diversi con la stessa autorevolezza di quello dell’APCO. Comunque a chi interessa basta cercare con google. Io ho trovato il link a questo “interessante” articolo:
    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=326711910741177&set=a.326711904074511.79360.326637437415291&type=1&theater

  855. anto ha detto:

    Non leggo da nessuna parte …che il reddito medio ordinario corrisponde all’attuale base per detereminare la taxe foncieres, piuttosto che quella del 1970.

  856. Sandro ha detto:

    x anto (863)
    ma certo, gli scherani di Befera che hanno steso la circolare non hanno avuto né il tempo né l’interesse né la capacità di andare a fondo, come abbiamo fatto noi per la Francia, nell’esame delle situazioni dei singoli Paesi dell’U.E.
    Sicuramente non sanno, perché non gli conviene saperlo, che equiparare il “reddito medio ordinario” all’attuale “base” della taxe foncière non evita “disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse” come spudoratamente vorrebbe far credere la circolare. Non solo, ma neanche fra contribuenti che posseggono immobili in Paesi diversi (vedi post 858).

  857. paolo ha detto:

    La “missione” dell’ A.d.E. è quella di far pagare le tasse agli italiani con giustizia ed equità, nell’interesse generale del nostro Paese.
    Per quanto attiene gli investimenti di natura finanziaria detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia, il caso Francia, offre alla A.d.E. l’occasione realizzare detta missione. Perchè hanno, invece, scelto una strada contorta (RMO reddito medio ordinario: catastale? locativo? rivalutato dalla Francia? rivalutato dall’Italia? magari, nella testa di qualcuno, con la doppia rivalutazione) ed inefficace che consente evasione ed elusione? Mistero. Mi voglio augurare si tratti di “frettolosa incapacità” e non di scelta ponderata. Ripeto: la strada è quella del VLC70 della Fische o della “Base” della Foncier, corrette per evitare la doppia rivalutazione. I Dirigenti della A.d.E. hanno mai visto una “Fishe d’evalutation”? Lo sanno che sono i Comuni che ogni anno deliberano la percentuale dell’imposta, con tanto di delibera affissa al pubblico? Lo sanno che ogni anno il parlamento francese legifera sulla % di adeguamento dell VLC a partire dal 1981?
    In Francia non serve barare con il notatio, mettersi daccordo con il venditore o con il costruttore: la “fishe d’evalutation” è compilata su una modulistica standard, sulla base di parametri standard oggettivi, il tutto verificato e certificato dalla Direzione Amministrativa del Ministero delle Finanze francese della zona di competenza.
    E’ possibile che noi italiani, presuntuosi ed arroganti, non abbiamo l’umiltà e il coraggio di chi sa fare meglio di noi? Non voglio invece pensare male.
    Sono curioso di leggere cosa scriverà l’A.d.E. nella circolare esemplificativa che sicuramente uscirà tra qualche mese. Prevedo centinaia di ricorsi.
    Se mi legge qualcuno della A.d.E. (visto che non è possibile collegarsi per e-mail perchè il sito è sempre occupato): per favore le circolari esplicatice o esemplificative le volete editare almeno quindici giorni prima delle scatenze e non cinque ciorni prima o magari dopo? Grazie.

  858. giannide ha detto:

    Per 865: sono d’accordo col tuo ragionamento. Ma l’utilizzo della VLC70 moltiplicato 160, pur soddisfacendo la cosiddetta “circolare” dell ‘AdE (e quindi dovrebbe andare bene), è in ogni caso in contrasto con la legge, la quale, da nessuna parte, dice che si deve rivalutare di 160 volte il dato iniziale. Per la legge è sicuramente molto più corretto utilizzare il VLC11 come rivalutato dalla Francia (d’altra parte non ha senso rivalutare un dato francese con un coefficiente italiano, quasi che l’inflazione in Francia sia eguale a quella italiana: assurdo, per essere buoni).

  859. anto ha detto:

    Per Sandro.
    Scusa, però proprio mi sfugge il punto dove viene equiparato il “reddito medio ordinario” all’attuale “base” della taxe foncière, l’esempio a pag.9 della circolare cita la Francia per dire che il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere (senza accento), non dicono che intendono il valore già rivalutato.

  860. Sandro ha detto:

    per Anto,
    beh è vero, la circolare non lo dice espressamente, ma l’equiparazione secondo me è evidente se si segue il ragionamento degli estensori della circolare stessa a pagina 8 e 9.
    Prima si dice che non è utilizzabile il reddito medio ordinario dell’immobile (senza darne una definizione precisa), in quei Paesi in cui non siano previsti meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione per arrivare al valore catastale.
    Poi si dà la possibilità di assumere come base imponibile dell’IVIE il valore
    dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei
    coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU.
    In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali
    rettifiche previste dalla legislazione locale.
    Ed è qui che scatta l’assimilazione, dove si fa l’esempio degli immobili siti in Francia, ricordando che il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della taxe foncière.
    Se vogliamo essere pignoli, sarebbe meglio dire che l’AdE ha equiparato il reddito medio ordinario al VLC aggiornato, che diviso per due rappresenta la “base” della taxe foncière.

  861. Sandro ha detto:

    vorrei aggiungere:
    è di tutta evidenza che i redattori della circolare non si sono neppure posti il problema di analizzare la formazione del valore locativo francese e quindi non si sono resi conto che esso è già stato attualizzato con l’applicazione di coefficienti annuali, che certo non portano alla determinazione di un valore catastale, ma che per la loro misura cumulativa (quasi il 350%) non sopportano l’applicazione dello stesso coefficiente italiano (x 160) che è applicato alla rendita catastale aumentata soltanto del 5%.

  862. anto ha detto:

    Per Sandro
    Grazie del tuo pensiero.
    Certo che per essere stati i padri del diritto ci siamo ritrovati a dover cercare di interpretare cosa vuole il potente (per altro strapagato) di turno, intimoriti dalle sanzioni se non riusciamo ad capire
    correttamente questo suo volere, tra l’altro anche, dichiaratamente improntato ad evitare ingiustizie (fra chi ha acquistato da molti anni e chi invece lo ha fatto di recente).

  863. paolo ha detto:

    Voglio aprire ora il dibattito sulla Taxe d’habitation, esclusa dalla possibilità di essere compensata. La legge, cioè il d.l 2 marzo 2012 nr.16, all’articolo 8)g recita:……….dalla predetta imposta si duduce un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddiduale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte …………
    Una circolare non può sostituirsi ad una legge. Può interpretarla; ma non è detto che la interpreti in modo corretto.
    Vediamo che natura fiscale ha la taxa d’habitation, NON a che fini viene utilizzata; nel caso dai Comuni francesi. La taxa d’ habitation viene determinata sul “valore locativo brut” dell’immobile che altro non è, vedi spiegazioni, il reddito presunto che l’immobile potrebbe podurre se locato; e che è pari al doppio della “base” della foncier in quanto la taxa d’Habitation non subisce l’abbattimento convenzionale del 50% come la Foncier. Quindi è una imposta sul “REDDITO” , anche se teorico,che produce l’immobile. Infatti il proprietario la paga anche se non la occupa o non la da in locazione! La tassa la paga chi occupa l’immobile; il proprietario se è nella sua disponibilità esclusiva, il locatario se locata.
    Nelle disposizioni della A.d.E. 2012/ 72442 a pag. 8 4/3 rigo 6, l’ A.d.E scrive:…dall’ imposta dovuta in Italia si detrae “PRIORITARIAMENTE” l’imposta patrimoniale ……………. Prioritariamente non vuol dire esclusivamente. In ogni caso la natura della taxa d’habitation è “reddituale” con finalità assibilabili alla nostra IMU. Ma sempre sul reddito dell’immobile è determinata.
    Per Sandro (869). Il VLC70 con le successive rivalutazioni 1970/ 1980 e 1981/ 2011 determina la “revenue catrastal” che tradotto vuol dire “rendita catastale” riportata esplicitamente e chiaramente sulla visura dell’immobile rilasciata dalla Amministrazione Fiscale francese del territorio di competenza. La “revenu catrastal” corrisponde al centesimo alla “BASE” presa per determinare la taxa Foncier. Do queste indicazioni scorrendo la mia “Fishe d’evalutation”, la mia visura, il mio “Avis de la Taxa de Fonciere” e quelle dei miei vicini di casa in Francia.
    A mio avviso ha tutte le caratteristiche che la fanno rientrare del dettato della legge in materia di compensabilità.

  864. giannide ha detto:

    Pienamente d’accordo con Paolo. Infatti non esiterei a detrarla se servisse ad ottenere una IVIE eguale a zero, come i possessori di immobili in altri paesi europei.
    A me personalmente, avendo acquistato oltre 15 anni fa, basta detrarre la taxe foncière per arrivare a zero.

  865. Sandro ha detto:

    x Paolo (871)
    per essere precisi: nella “Fiche d’évaluation” è indicato il valore locativo catastale al 1970 (VLC70), che, attualizzato col coefficiente 1,55 (Nizza) per il periodo 1970/80 e il coefficiente 2,891 (nazionale) per il periodo 1981/2001 dà il VLC 2011. Questo, diviso per 2, dà la “base” della taxe foncière indicata nell’avviso d’imposizione.

  866. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Paolo (865)
    Grazie …, condivido il sospetto.
    Rif. circolare AdE del 3 luglio: “Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile…”
    Domanda: ogni “fishe d’evalutation” è un immobile?

  867. paolo ha detto:

    A mio avviso bisogna intervenire ed insistere sulla A.d.E., anche attraverso l’apertura di contenziosi, perchè per la Francia venga adottata, per determinare il valore dell’immobile, la RENDITA CATASTALE, come d’altronde avviene in Italia.
    Daltronde la REVENU CATRASTAL viene determinata adottando “l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idenei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile”; condizione richiesta sempre nella circolare 29E pag. 8 1.2.1 2) paragrafo per poter optare per il sistema del RMO.
    Una volta appurato che in Francia ogni immobile ha la propria RENDITA CATASTALE (condizione negata dai più compresi tecnici della A.d.E, esperti di pagine finanziarie, commercialisti, studi ci commercialisti, riviste di associazioni) che la RC è determinata analogamente a quella italiana con coefficienti, classi, categorie, va individuato il sistema che eviti la doppia rivalutazione. Che l’A.d.E ne scelga uno: VLC70 x 160; BASE 2011: somma coefficienti attualizzazione x 160; etc.
    A meno che l’A.d.E. nella sua criptica 29E del 2 luglio quando parla di RMO reddito medio ordinario non si riferisca al rendimento medio che viene attribuito agli immobili in ciascuna area fiscale francese. La media per la Francia sia aggira attorno al 4,5%. In questo caso il calcolo per determinare il valore dell’immobile potrebbe essere il seguente:

    “Valore locative brute” (= “BASE” Foncier x 2) : 4,5 = x : 100

    a X si applica poi l’aliquota dello 0,76.
    Sto cercando da settimane di mettermi in contatto con l’A.d.E. per e-mail per avere una risposta scritta: impossibile. La risposta la chiedo scritta perchè di risposte verbali ne abbiamo molte ma diverse tra loro.
    Chiedo alla A.d.E.: nella circolare esplicativa ed esemplificativa, che mi auguro emanerete come avete sempre fatto in passato, volete fare UN ESEMPIO chiaro di calcolo, per gli imbecilli come me? Grazie. Insito ancora su un metodo che sia efficace ai fini della giustizia e della equita. Non va lasciata opzione con il valore in atto.
    A meno che l’A.d.E. non abbia altre finalità. Dopo aver compilato il quadro RM dell’UNICO, dove si riporta solo la eventuale imposta da pagare (senza calcolo analitico) nel quadro RW vanno riportati i valori dell’immobile, della imposta dello 0,76 e quanto compensato. Una analisi comparativa da parte di tecnici preparati potrebbe evidenziare l’icongruenza tra il valore dell’immobile, l’imposta da pagare in Italia e l’imposta pagata in Francia. I dati riportati nel quadro RW, se alalizzati con professionalità, potrebbero scoprire elusione ed evasione.
    Io, se devo contribuire nel mio piccolo a risanare le finanze del nostro Paese, sono pronto a farlo e, mi crediate o no, lo faccio con moderato piacere. Ma: A.d.E., per favore, non favorite i soliti furbi.

  868. anto ha detto:

    Per Paolo.
    Condivido perfettamente.
    L’unico dubbio, temo che a noi, comuni mortali non ci rispondano.
    Credo che sia più fruttuoso percorrere la via politica, chi ha la possibilità potrebbe interessare qualche politico e chiedere a Lui cosa possa interpretare dall’ultima circolare, e se la stessa va nella direzione di semplificare i rapporti fra cittadino e amministrazione finanziaria.

  869. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Paolo
    Specificando che “sono pronta a ad affrontare qualsivoglia traversia al fine di garantire ai nostri figli un futuro dignitoso in Italia” ho girato “pari pari” le mie considerazioni all’URP della Guardia di Finanza. Vediamo cosa succede.

  870. paolo ha detto:

    per Alice (874).
    La visura castale, che in Francia prende il nome di ” Releve de propriete” riporta la Revenu catrastal della intera proprietà a ruolo, ruolo rintracciabile nella voce “N. plan” che identifica la parcella catastale che trovi nel sito del Catasto Francese e che corrisponde a quella riportata sull’atto di acquisto e sugli avvisi della Foncier e della Habitation.
    La proprietà può essere esclusivamnet “BATIES” (immobile abitato)e/ o “NON BATIES” (ad esempio terreno non coltivato o di pertinenza dell’immobile). La visura riporta nella “Evalutatio du local” la “Revenu catrastal” della “Proprietes baties” e quella della “Proprietes non baties” che, se si tratta di un piccolo terreno di pertinenza dell’immobile di solito, è uguale a zero.
    Il “Releve de propriete” è similare alle visure catastali italiane sia nella forma che nel sistema di valutazione della rendita.
    La “Releve de propriete” è di solito accompagnata da un modulo che risponde alla “Recherche d’un local par l’identificant du local ou l’invariant”. Dove sono riportate i dati e le caratteristiche storiche dell’immobile, con eventuali varazioni, i parametri per determinare la VL all’anno di aggiornamento.
    L’amministrazione francese fornisce tutti i dati per determinare “OGGETTIVAMENTE” e evitando furbizie la Revenu Catrastal e il Valore locative dell’immobile.
    Ripeto: continuo a non capire perchè l’A.d.E., almeno per la Francia, ha avuto bisogno di inventarsi l’ RMO. L’A.d.E. afferma “per evitare disparità di trattamento….. (cir. 29/e 2/7/2012 pag. 8 1.2.1. ultimo pagarafo. Ma il metodo scelto non evità disparità le consente.
    Ultima considerazione. L’UE esclude la doppia imposizione fiscale su beni ed investimenti di natura finanziaria di cittadini della comunità in paesi della comunità. L’ Ue sanziona dette violazioni.
    Dobbiamo insistere perche l’ A.d.E. nella circolare esliplicativa riporti degli esempi. Dopo l’ entrata in vigore della mormativa sullo scudo fiscale sono state varate circolari con esempi specifici. Facciano altrettanto. Ma con esempi che possano essere capiti dai comuni mortali e non solo i premi Nobel in matematica.

  871. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Dimmi quello che devo fare e forse io lo faccio! Pensa che l’associazione mi consiglia di pagare un piccolo obolo ai politici anzichè la parcella di un avvocato sostenendo così un danno minore! Ma con questo “principio” e con gli anni abbiamo permesso tutto quello che sai.

  872. giannide ha detto:

    Io spero che non ci sia una ulteriore circolare esplicativa e soprattutto che non ci siano esempi. Perchè, visto l’andazzo e l’invenzione del 160, sarebbero probabilmente a nostro sfavore. Ed è più facile difendere una ragione sacrosanta se non c’è una circolare “sbagliata” da contrastare. Così, con la legge attuale, direi che la ragione è tutta nostra. Se ci sono circolari “negative” bisogna lottare anche contro le circolari, e spuntarla diventa più complicato, anche se comunque fattibile.
    Quindi io mi aspetto una correzione della legge (ovvio in tempi lunghi) e non una ulteriore circolare fuori da ogni logica come la precedente.

  873. Sandro ha detto:

    x Paolo (878)
    lungi da me fare l’avvocato del diavolo (AdE), ma vorrei far presente la distinzione fra rendita catastale e valore catastale nel nostro ordinamento.
    La nostra rendita catastale, assimilabile al “revenu cadastral” che appare nel “relevé de propriété” è un valore fissato dal Catasto (ora Agenzia del Territorio) e corrisponde teoricamente al reddito che il proprietario dell’immobile potrebbe ritrarre dalla locazione del bene. In Italia le imposte sugli immobili sono applicate non sulla “rendita”, ma sul “valore” catastale, che si ottiene moltiplicando la rendita, rivalutata del 5%, per il coefficiente di rivalutazione (es. 160 per l’IMU sulle seconde case).
    In Francia esiste la rendita (revenu cadastral), che è il 50% della Valeur Locative Cadastrale e che dal 1981 è attualizzata di anno in anno con un coefficiente su base nazionale, ma non esiste un “valore” catastale assimilabile al nostro.
    E’ per questo che le aliquote sono ben diverse da quelle italiane: per es. a Cannes a titolo di taxe foncière si paga sulla “base” (revenu cadastral) il 17,50% al Comune e il 12,42% al Dipartimento, oltre alla tassa di ritiro immondizie.
    Quello che a me e a altri partecipanti a questo blog sembra corretto è che ci si dovrebbe riferire al valore locativo originario riferito al 1970, che per il Dipartimento Alpes-Maritimes (Nizza) corrisponde al VLC 2011 diviso per 4,4811.
    Il VLC70 è quello che appare sulla “fiche d’évaluation” che molti di noi hanno ottenuta dal Centro Imposte competente.
    Moltiplicando il 50% del VLC70 per 160 si arriverebbe a un “valore” equiparabile al valore catastale italiano, da sottoporre al prelievo dello 0,76%.
    Dico il 50% in riferimento a quanto appare a pag. 9 della circolare AdE del 2.7.12 (“In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento”.

  874. Sandro ha detto:

    x giannide (880)
    Sono assolutamente d’accordo con te. Cerchiamo di non farci del male andando a chiedere esempi, pareri e pronunciamenti a destra e a manca.

  875. Sandro ha detto:

    x Paolo (875)
    scusa ma non capisco che cosa intendi dire quando scrivi che “nel quadro RW vanno riportati i valori dell’immobile, della imposta dello 0,76 e quanto compensato”.
    Poi non capisco come, anche usando un’elevata professionalità, si possano scoprire elusioni o evasioni dal confronto fra il quadro RM e il quadro RW. Quello che potranno rilevare è che, in assenza di un calcolo analitico dell’IVIE, il valore dell’immobile che appare nel quadro RW farebbe a prima vista presumere un’imposta più elevata di quella che appare nel quadro RM e chiederne ragione.

    A meno che l’A.d.E. non abbia altre finalità. Dopo aver compilato il quadro RM dell’UNICO, dove si riporta solo la eventuale imposta da pagare (senza calcolo analitico) . Una analisi comparativa da parte di tecnici preparati potrebbe evidenziare l’icongruenza tra il valore dell’immobile, l’imposta da pagare in Italia e l’imposta pagata in Francia. I dati riportati nel quadro RW, se alalizzati con professionalità, potrebbero scoprire elusione ed evasione.

  876. Sandro ha detto:

    scusate, mi è sfuggito un copia e incolla: l’ultimo paragrafo del post 883 è da cancellare.
    Il mio post finisce con “e chiederne ragione”.

  877. Massimo ha detto:

    Sandro(881) è vero che nella circolare AdE è accettato l’abbattimento del 50%. però al punto 1.2.1 precisa che il valore è “prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato …”. Il termine “rivalutato” mi fa pensare che loro intendano che si deve utilizzare la BASE2011.

  878. Sandro ha detto:

    x Massimo (885)
    E’ più semplice interpretare certi passi della Divina Commedia che la circolare AdE.
    E’ vero che al punto 1.2.1 prima si dice che il valore è prioritariamente quello catastale e che in mancanza del valore catastale (in Francia sappiamo che c’è la rendita ma non il valore catastale) si deve fare riferimento al costo e, in assenza, al valore di mercato. Poi però il sommo esperto si accorge che ci potrebbe (!!!) essere disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse e, bontà sua, pensa di porvi rimedio dando la possibilità di moltiplicare per 160 quello che chiama reddito medio ordinario, che per la Francia identifica nel valore locativo catastale abbattuto del 50%.
    Tutto sta a questo punto a intendersi su quale VLC adottare, se quello già rivalutato dalla Francia (VLC2011) o quello originario (VLC70). Noi tutti siamo ovviamente per il VLC70.

  879. paolo ha detto:

    per Sandro (883).
    Faccio un esempio che aiuta a capire. Il solerte funzionario che controlla i quadri RM e RW di un modello Unico nota che, a fronte di un valore di un immomile dichiarato di 150.000E, l’imposta da pagare è uguale a zero. Su altro modello Unico nota che per un’altro immobile con lo stesso stesso valore di 150.000E l’imposta da pagare è invece (circa) 500E? Come mai il primo non paga nulla e il secondo invece paga 500E?
    Il primo non paga nulla perchè ha dichiarato il valore in atto per l’acquisto di una villa di 500mt2 sulla costa azzurra per la quale trenta anni fa ha dichiarato in atto un prezzo attualizzato ad oggi di 150.000E che gli comporterebbe di pagare una imposta IVIE di 1.140E. Poichè può compensare la Taxa de Foncier già pagata e i francesi gli hanno fatto pagare la tassa sulla “BASE” che è il VLC70 rivalutato e che è sicuramente più alta di 1.140E, lui va a credito.
    Il secondo ha acquistato un monolocale a Mentone di 50mt2 nel 2005. Lo ha pagato 100.000E ha il valore in atto ma ha interesse a pagare attraverso il RMO, anche nella versione più onerosa “BASE” x 160 x 0,76%. Pur detraendo la Foncier pagata andrà a debito, anche se un debito inferiore all’uso del prezzo in atto.
    Lo scopo della legge è far pagare un contributo al risanamento delle finanze del Paese a tutti gli italiani proprietari di immobili all’estero equiparandole giustamente alle seconda casa in Italia.
    Risultato il contributo al risanamento all’Italia lo daranno i possessori di un monolocale lo scapoleranno i proprietari di ville a Cap d’Antibes!

  880. sandra ha detto:

    ma in definitiva per quale soluzione propendente :
    A) VLC70 x 160 x 0,76%;
    B) 50% del VLC70 x 160 x 0,76%
    ?

  881. marco ha detto:

    per sandra (888): io per la B), perchè una volta deciso di usare quale RMO il VLC70 non c’è ragione per non abbatterlo del 50%, visto che è espressamente previsto dalla circolare del 2 luglio. Ho invece ancora il dubbio se dedurre integralmente la taxe fonciere oppure solo la parte al netto della tassa rifiuti.

  882. marco ha detto:

    segue per sandra (888): penso infattti di poter bene sostenere in sede di eventuale contenzioso la tesi B) ma non altrettanto circa l’integrale deduzione della taxe fonciere.

  883. giannide ha detto:

    per Marco:
    se segui la tesi B) vuol dire che segui la famosa circolare, anche se è in contrasto (e lo è) con la legge.
    Se quindi ti fidi della circolare e la segui anche dove è “inventata” non capisco perchè non la vuoi seguire dove dice di detrarre la taxe foncière, e vuoi andare “contro” quanto dice la circolare stessa, non detraendo un valore che non è nemmeno nominato nella circolare.

  884. Sandro ha detto:

    x Paolo (887)
    il tuo esempio, certamente verosimile, dimostra l’iniquità della norma, soprattutto nell’interpretazione dell’AdE, ma ancora non vedo come i solerti funzionari potrebbero scoprire elusione o evasione, confrontando RM e RW, se il contribuente ha dichiarato valori corretti.

  885. marco ha detto:

    Per giannide (891): il mio dubbio deriva dal fatto che, pur essendo espressamente citata (con il rimando – all’inizio dell’art. 1.3.1 della circolare – alla tabella 1) come detraibile la taxe fonciere, è precisato, al termine dello stesso articolo, che non è possibile ‘detrarre, considerandole patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo … omissis’.

  886. giannide ha detto:

    x marco,
    Ok, ma quella è una frase generica, valida per qualsiasi paese. La detrazione della foncière è espressamente indicata nell’appendice, dove avrebbe potuto esserci una limitazione “taxe foncière tranne la parte ecc. ecc.”. Invece è chiaramente detto che è detraibile.
    Se mi fosse contestato di averla detratta io direi ” per me non era da detrarre, ma voi dite che è da detrarre ed io, da buon suddito, seguo le vostre istruzioni, anche se sbagliate così come le ho seguite moltiplicando x 160, cosa che sulla legge non è minimamente indicata”

  887. Sandro ha detto:

    x marco
    a quello che scrive giannide (894) aggiungerei che la “taxe ordures ménagères” è richiesta dall’Erario francese con un unico “Avis d’imposition” e appare sulla quarta pagina in un prospetto dal titolo “Taxes foncières – Détail du calcul des cotisations”.
    Non spetta a noi fare distinzioni fra le diverse componenti.

  888. sandra ha detto:

    Io credo che la taxe foncère debba interamente detratta.
    Non solo perchè così “pretende” l’Ade, ma anche perchè nonostante la ingannevole denominazione, nella sostanza è una imposta di natura patrimoniale.
    La stessa Amministrazione fiscale francese la inquadra così, e d’altra parte il contribuente è tenuto a pagarla in virtù della sua quota di possesso o di proprietà del ben, indipendentemente da fattori quali l’effettivo utilizzo dell’immobile e del servizio, il reddito dichiarato ecc.
    La taxe ordures menageres si deve pagare così come indicata e basta. Non è prevista alcuna esenzione o modulazione, al contrario di quanto avviene per altre imposizioni,per le quali è consentito dichiarare che non ci si avvale del relativo servizio (es. il canone TV nella taxe d’habitation).

  889. paolo ha detto:

    per Sandro (892).
    In generale ha interesse ad usare il valore in atto chi ha un valore “addomesticato” o datato per acquisti effettuati oltre 15/ 20 anni fa. Chi ha valori in atto onesti o recenti ha più convenienza, conti alla mano, ad usare l’ RMO pur nel sistema più oneroso “BASE” x 160 x 0,76%; usando il VLC70, pur con le rivalutazioni, molti vanno a credito.
    Generalmente, evidentemente non tutti, chi ha valori in atto “addomesticati” o datati li ha perchè non ha rispettato le norme sui trasferimenti e gli investimenti di natura finanziaria all’estero. Chi ha fatto le cose in regola (trasferimento tramite intermediario nazionale a intermediario estero, con causale bancaria con prezzo dell’immobile + spese notarili + tasse vari etc.) se applica l’imposta dello 0,76% al valore in atto paga di più che se applica l’ RMO. E’ come in Italia dove il valore dell’immobile calcolato con la Rendita Catastale è notevolmente più basso del valore di mercato.
    Se sui quadri RM e RW dell’Unico ad un valore basso o medio basso di un immobile corrisponde una imposta bassa o addirittura un credito dovrebbe seguire un accertamento.
    E’ vero che il soggetto non ha eluso o evaso rispetto all’IVIE ma sarebbe interessante accertare le modalità di trasferimento della valuta per l’acquisto e alle modalità di acquisto.
    I miei ragionamenti non tendono tanto a spingere ad accertamenti o altro. Voglio solo dimostrare la iniquità del meccanismo che, ancora una volta, favorisce i soliti furbi.
    Bisogna prevedere l’uso esclusivo della “Revenu castrastal” che da un valore oggettivo all’immobile a prescindere da furbizie o rispetto di leggi ambigue e compiacenti: inefficaci!
    Determinando il valore del RMO attraverso la “Renevu catrastal” e detraendo la Foncier pagata ciascuno paga all’ ITALIA, al nostro Paese, (perchè l’IVIE è stata istituita, come l’IMU, per salvare i conti dell’Italia non della Francia)i in base al valore reale del bene patrimoniale. Altrimenti l’A.d.E. si comporta come “Superciuk” che rubava ai poveri per dare ai ricchi.
    E vediamo di chiarire il discorso sulla valore catastale/ rendita catastale.
    Italia: l’Agenzia del Territorio rilascia una “Visura per soggetto” che contiene i “Dati di classamento” e la “RENDITA xxxx,xx”. In Italia l’IMU sulla prima e sulla seconda casa si calcola sulla RENDITA CATASTALE non sul valore catastale. Infatti il calcolo è: (Rendita cataslale + 5%) x 160 x 0,4 (prima casa) 0,76% (seconda casa).
    Francia” l’Amministration Fiscal” del territorio rilascia il “Releve de propriete” che contiene “Evalutation du local” e la “Revenu catrastal”.
    Pari pari come in italia. Rendita/ Revenu.
    Perchè l’A.d.E non usa gli stessi parametri e si inventa l’ RMO?
    Ci sono due differenze ma sono a valle del principio e sono tecniche.
    Prima. In Italia si è deciso di moltiplicare la RC per 160 perchè in passato mai rivalutata (tranne nel 1997 quando fu rivaluta del 5%); in Francia la RC è rivalutata annualmente dal 1970.
    Seconda. Lo Stato francese, ai fini del calcolo della taxa de Foncier riconosce un abbattimento convenzionale del 50%.
    L’A.d.E. senza farci diventare matti decida:
    dobbiamo rivalutare un valore già rivalutato? Cioè: dobbiamo usare la “Base” della Foncier che è uguale alla Revenu Catrastal e moltiplicarla per 160?
    Oppure, più ragionevolmente e giustamente, dobbiamo prendere il VLC70 e moltiplicare questo valore per 160?
    Continuo ad insistere e a ripetermi alla noia.
    In Francia esite lo stesso parametro esistente in Italia per determinare le imposte sugli immobili, siano esse di natura patrimoniale che reddituale: la Rendita catastale.
    Si usi la Rendita Catastale con aggiornamenti ed adeguamenti che evitino doppie rivalutazioni e doppie imposizioni.
    Non è possibile che il proprietario di una villa a Cap d’Antibes comprata nel 1985 con valore in atto paghi meno, se non addirittura vada a credito, rispetto a chi ha acquistato un monolocale a Mentone nel 2005.
    Ma il Ministero del Tesoro e l’A.d.E. le imposte vogliono incassarle o no? Possibile che queste incongruenze le vediamo noi comuni mortali e gli esperti con tanto di cervelloni elettronici non siano capaci di trovare percorsi efficaci.
    E parlo di comuni mortali che le tasse le pagano anche volentieri quando sanno che possono contribuire a dare ai nostri figli, ai nostri nipoti, a tutti noi un Paese più giusto ed equo.
    Penso vada aperto un diffuso dibattito sulla deducibilità della Taxa de Habitation. Ho già argomentato in una mia precedente. La natura di una imposta non è determinata dall’uso che l’esattore ne fa ma dalla fonte patrimoniale o reddituale che la origina. Io pago l’IRPEF sul mio reddito e sul mio patrimonio a prescindere da quello che lo Stato decide cosa farne approvando ogni anno la legge finanziaria.
    La taxe d’ Habitation è una tassa sul “REDDITO”che produce convenzionalmente l’immobile e si chiama “valore locative brute”. La tassa colpisce “il reddito che produce l’immobile”. L’imposta Viene usata dai Comuni francesi per servizi così come fanno i Comuni italiani con la parte di IMU di loro competenza ma che fa anche lo Stato con l’IMU sulla seconde case. Anche con l’IMU sulle seconde case lo Stato non paga la spesa corrente statale che altro non è che una spesa per servizi ai cittadini italiani?
    La legge parla chiaramente di compensiblilità di imposte patrimoniali e reddituali già pagate nel Paese estero. Insistere! Insistere! Ricorrere! Ricorrere! Magari dopo aver già pagato e aver pagato di più; per far vedere che siamo pronti a pagare, ma il giusto.

  890. davide ha detto:

    @Paolo, il tuo ragionamento non fa una piega, se non per il fatto che questo governo (come quelli precedenti) NON intende colpire i ricchi (e quindi il signore con la villa a Cap d’Antibes, che per il 99,9% dei casi l’ha intestata a società, che ricordiamolo NON SONO SOGGETTE A IVIE), bensì il ceto medio, ossia noi. Mi sembra più che chiaro da come si è mosso in questi mesi: ricordiamo che potrebbe recuperare circa 10-15 miliardi (se non 20) dalla Svizzera (come peraltro hanno già fatto Francia, Germania, tra le altre), ma, tra farfugliamenti e supercazzole di Mario Monti qualche mese fa quando fu incalzato sulla questione, ad oggi non se ne sa più niente.

  891. robert ha detto:

    Per Davide.
    Sono perfettamente concorde con te, vorrei anche precisare che, certa opposizione non mi sembra migliore.
    Chi non si ricorda la campagna spietata contro chi ha fatto lo scudo fiscale, magari senza che questi abbiano evaso o esportato illegalmente niente (bastava un semplice sbaglio nella compilazione del modulo RW).
    Di contro,chi se ne è fregato della compilazione del modulo RW e poi della legge dello scudo fiscale, non veniva mai nominato dormendo, ancora oggi, sonni tranquilli.

  892. maurom ha detto:

    Ho ripreso a leggere gli interventi, sempre interessanti, su questo forum e vedo che mentre sembra un pò accantonata l’idea della applicazione diretta dell’aliquota del 70% al VLC (secondo me poco sostenibile) è stato invece introdotto il concetto, certamente razionale, di ricercare e utilizzare il valore pre-rivalutazione dello stesso per renderlo omogeneo con il reddito catastale italiano.
    In effetti affinchè vi sia effettiva uniformità di trattamento deve necessariamente essere verificata l’equaglianza dei due prodotti: Re.cat.it. * 160 = VLCx * Mx
    ovvero il prodotto del valore cat. francese per il moltiplicatore deve essere uguale al prodotto del reddito cat. italiano per 160.

    Ciò che appunto può ottenersi in due modi:
    1) riportare il VLC al valore pre-rivalutazione (VLC70) e mantenere il moltiplicatore 160
    (soluzione verso la quale vedo che si stanno giustamente orientando molti
    partecipanti di questo forum)
    2) mantenere il valore attuale VLC e ridurre il moltiplicatore al valore di equilibrio Mx.

    Entrambi i metodi sono razionali. Io ho optato per la seconda soluzione andando a ricercare un moltiplicatore (che derivasse da parametri ufficiali) sulla base del presupposto seguente:

    L’imposta Imu media (per seconde residenze) applicata alle case in territorio italiano deve essere uguale all’ Ivie media applicata alle case in territori francese.
    In formula:
    RCrm * 160 * 0,0076 = VLCm * Mx * 0,0076 (1)
    dove:
    RCrm è il reddito catastale medio (rivalutato al 5%) pari a 498,38 € come rilevabile
    dalle Statistiche catastali pubblicate dalla Agenzia del Territorio;
    VLCm è il Valeur locative moyenne della propria zona che ciascuno può leggere nel
    Avis d’imposition;

    Risulta pertanto:
    Mx = RCrm * 160 / VLCm

    Tale moltiplicatore (che in un precedente post ho definito moltiplicatore equo) soddisfa l
    l’equazione (1) e quindi la condizione di uniformità di trattamento.

    Esempio:
    VLC 5494 ; VLCm 2346 ( Alps de Haut Provence, Barc)
    Mx = 498,38 * 160 / 2346 = 33,99
    Invie = 5494 * 33,99 * 0,0076 = 1419 €

    Se qualcuno ne avesse voglia può essere interessante comparare il risultato che si ottiene con questa impostazione con quelli derivanti dall’utilizzo del VLC70 o degli altri metodi.

    Per quanto mi concerne ho optato per il moltiplicatore equo in quanto credo che in sede di contenzioso (farò ricorso in caso di contestazione) l’equazione (1) possa essere di per sè esplicativa, essendo la traduzione, in termini matematici, del principio di equità di trattamento (disconoscibile con una certa difficoltà, credo, da qualsiasi tribunale).
    Mi si potrà obiettare che il moltiplicatore non è previsto dalla legge.
    Risposta: neppure il moltiplicatore (160) indicato dall’ Ade è previsto dalla legge, ma visto che lo ha introdotto nella circolare del 2 luglio, ho ritenuto di applicarlo (derivandolo, tra l’altro, da parametri ufficiali) nella misura in cui garantisca effettiva uniformità di trattamento tra cittadini italiani che posseggono una seconda casa in Italia e cittadini italiani che posseggono una casa similare in Francia.

  893. davide ha detto:

    @Maurom: Penso che dopo questo verrai candidato a ricevere il prossimo premio Turing per la matematica; scherzi a parte, penso che sia quasi impossibile riuscire a far valere le proprie idee con un calcolo che non è previsto né nella legge né in alcuna circolare. Io resto più a favore della prima ipotesi, calcolare lo 0,76% di (VL1970 x 160).

  894. Sandro ha detto:

    x Paolo (897)
    sulla questione RM e RW continuo a non capirti. Soprattutto quando affermi che “se sui quadri RM e RW dell’Unico ad un valore basso o medio basso di un immobile corrisponde una imposta bassa o addirittura un credito dovrebbe seguire un accertamento”.
    E’ più facile che l’accertamento sia fatto su chi ha dichiarato correttamente nell’RW un immobile con un valore alto e poi dall’RM risulti un’IVIE bassa o addirittura non dovuta.
    Ad ogni modo penso che non sia di interesse generale proseguire questa discussione.
    Quel che è vero è che il meccanismo dell’IVIE, così come è stato concepito e poi interpretato dall’AdE è iniquo, perché non mette i contribuenti sullo stesso piano, perché favorisce coloro che hanno acquistato in tempi lontani, indipendentemente dalla loro onestà fiscale. Non solo, ma anche coloro che posseggono case in Germania e in Austria, come è stato fatto notare in questo e in altri forum di discussione.

    Quello che invece mi sembra interessi maggiormente i partecipanti a questo blog è il discorso base imponibile IVIE.
    Tu arrivi a delle conclusioni condivisibili, ma partendo da presupposti non corretti.
    In Italia, contrariamente a quanto affermi, l’IMU non è calcolata sulla rendita catastale, ma sul valore catastale, corrispondente alla rendita aumentata del 5% e moltiplicata per 160 per gli immobili ad uso abitativo.
    In Francia la rendita catastale è stata rivalutata, ma “solo” di 4 volte e mezza dal 1970 al 2011. Quindi il prodotto VLC70 x 4,4811 non dà un valore catastale, ma una rendita attualizzata.
    Tant’è vero che sul 50% di quella rendita attualizzata in Francia paghi quasi il 30% e non lo 0,76% che paghi in Italia sul valore catastale delle seconde case.
    E’ evidente che sia il nostro valore catastale sia il “revenu cadastral” francese sono ben lontani dai valori reali di mercato. Sono soltanto dei “valori” utilizzati a fini fiscali.

    Vorrei esporre qui di seguito le mie conclusioni, che ciascuno può condividere o no.
    In un primo tempo, basandoci sull’interpretazione letterale della legge istitutiva dell’IVIE, ad alcuni era sembrato corretto sostenere che la base imponibile per l’IVIE potesse essere la stessa “base” della taxe foncière. In tal caso nessuno ovviamente avrebbe pagato un centesimo di imposta, essendo la tassa francese detraibile più di 50 volte l’IVIE dovuta!
    In seguito alla circolare del 2 luglio, sia pure molto discutibile e arbitraria, e a una più approfondita analisi della formazione del VLC francese, si è sempre più rafforzata la tesi secondo la quale il coefficiente 160 introdotto dalla circolare in analogia all’IMU, dovrebbe essere applicato non al VLC attualizzato, bensì al VLC70 indicato nella “Fiche d’évaluation”, che si può ottenere dal competente Centre des Finances Publiques.
    Moltiplicando il 50% del VLC70 per 160 si arriverebbe a un “valore” equiparabile al valore catastale italiano, da sottoporre al prelievo dello 0,76%.
    Dico il 50% in riferimento a quanto appare a pag. 9 della circolare AdE del 2.7.12 (“In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento”.

  895. Sandro ha detto:

    x maurom (900)
    ho letto il tuo post soltanto dopo aver scritto il mio (902).
    Mi sembra veramente un calcolo troppo complicato, che avrebbe poche probabilità di essere condiviso, perché aggiunge, come hai già intuito tu stesso, arbitrio ad arbitrio.

  896. giannide ha detto:

    x Sandro: condivido in pieno il tuo breve intervento a proposito di maurom. Ci lamentiamo dell’arbitrarietà dell’Ade con la sua circolare e vogliamo aggiungere anche la nostra arbitrarietà. Se l’AdE non può fare le leggi, non possiamo certo pensare di farle noi. Credo che non avrebbe nessuna probabilità di successo con l’AdE

  897. sandra ha detto:

    Io credo che sarebbe davvero salutare se Monti e qualcuno dei suoi ministri potessero leggere i nostri post : capirebbero quanto sono distanti dal Paese reale e dalle esigenze del cittadino comune, quante valide energie vengono sprecate per sciatteria legislativa e perché in Italia il PIL è negativo…
    Possiamo inviargli il link della discussione?

  898. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    x Sandra
    Monti come Caronte, deve traghettarci all’Ade. Lui, un professore, uomo delle banche, capisce benissimo.
    C’è bisogno di “fresca” che gli italiani onesti non hanno più (Gerico nomen omen). Chi erediterà di più: un cinese, un russo o un mussulmano? Impossibile aumentare il PIL se non si sburocratizza.

  899. paolo ha detto:

    L’A.d.E. nella tabella allegata alla 28/E del 2/7 riconosce, per la Francia, la deducibilità della Taxa Foncier, riconoscendole la natura di imposta patrimoniale (cosa non prevista dal trattato bilaterale italo francese).
    Bene. Prendiamo atto e ragioniamo conseguenzialmente. Nel momento in cui riconosci la deducibilità di una imposta riconosci, implicitamente, la fonte sulla quale tale imposta è calcolata. La fonte è la “Base” riportata sull’ Avis di pagamento della Taxa Foncier che, come abbiamo visto, corrisponde alla “Revenu catastal” del “Releve de propriete”.
    Se per l’A.d.E, e dico se, la base di calcolo è la “BASE” è necessario che l’A.d.E. puntualizzi meglio la procedura della rivalutazione evitando la doppia rivalutazione.
    ragionando logicamente, ma la logica abbiamo visto, andrebbe messa da parte.
    La finalità dell’IVIE è quella di far pagare “IMU” sulle seconde case anche agli italiani che le seconde case non le hanno in Italia ma le hanno all’estero. Giusto.
    Da una serie di mie verifiche, carte alla mano, ho accertato che:
    Un immobile che in Italia ha una rendita catastale di 500E paga = (500 + 5%) x 160 x 0,76 = 638E
    Un immobile equivalente in Francia con una “Revenu catrastal = BASE) di 500E dovrebbe pagare 500E x 160 x 0,76 – la foncier già pagata pari a circa 180E = circa 420E
    Poichè i parametri di determinazione delle due rendite non sono omogenei la differenza ci sta. In ogni caso la finalità della legge è raggiunta con sufficiente equità.
    La finalità della legge è inefficace se viene applicato il metodo del valore in atto, generalmente addomesticato o datato.
    Prendiamo un immobile datato o acquistato con prezzo in atto addomesticato (come avviene nella maggior parte dei casi).
    Valore in atto del 1985 attualizzato ad oggi: 250.000E; valore di mercato 750.000E; valore della “BASE” attualizzato.
    Evidentemente uso il valore in atto 250.000 x 0,76% = 1.900E di imposta da pagare in Italia. Poiche i francesi la Taxa de Foncier non la calcolano su un valore manipolabile ma su la rendita efettiva attualizzata la taxa de foncier sarà intorno ai 1.500 se non maggiore. Se dai 1.900E che devo pagare in Italia detraggo i 1500E pagati in Francia L’iVIE da pagare in Italia è di circa 400E.
    Meno, ripeto, di quello che paga chi ha comprato un monolocale nel 2005 pagandolo 150.000 . che ne vale 200.000, rispettando le regole.
    Mi si replicherà: ma la villa ha già pagato la una Foncier alta ed è giusto che la detragga. Vero e giusto. Ma la deve detrarre sul VALORE REALE del bene patrimoniale.
    Quell’immobile avrà una “BASE” intorno ai 2.200E.
    2.200 x 160 x 0,76% = 2675E – 1500E pagati = 1.175E
    che rarebbe grosso modo il doppio di quello che paga il proprietario di un monolocale a Mentone.
    Il calcolo esclusivamente sulla “BASE” è l’unico che fa giustizia. Fa pagare per una casa in Francia quanto si paga per una seconda casa in Italia; fa pagare in base al reale valore patrimoniale.
    C’è il problema giuridico della doppia rivalutazione e del fatto che la Francia abbatte convenzionalmente del 50% la Foncier.
    Gli esperti della A.d.E. devono trovare un meccanismo equiparativo. Puo darsi che lo abbiano trovaro nel RMO (reddito medio ordinario). Che tutte le nostre critiche siano infondate, dovute ad ignoranza e a capacità interpretativa. Il fatto è che solo alcuni di loro , ad oggi, sanno cosè e come si calcola. Volete per favore fare degli esempi per gli imbecilli come me? Grazie
    Rimane il fatto che il valore in atto consente ingiustizie ed è INEFFICE!

  900. giannide ha detto:

    A me non risulta assolutamente che, in Francia, i prezzi “in atto” siano addomesticati. Forse in Italia, ma in Francia ho moltissimi dubbi.
    A me, ad es., non è stato chiesto quale cifra volessi mettere in atto, ma mi sono trovato dal notaio con il valore già inserito, esatto fino all’ultimo centesimo.
    Chiedo agli altri partecipanti se hanno conoscenza di valori addomesticati in Francia.

  901. Sandro ha detto:

    x giannide (908)
    in anni lontani non lo so, ma in anni più recenti posso dire che negli atti notarili in Francia si dichiara il prezzo effettivamente pagato.

  902. paolo ha detto:

    In Francia davanti al notaio si dichiara un prezzo di acquisto/ vendita che non deve discostarsi dalla valutazione che i notai hanno, in base a statistiche di settore riportate su pubblicazioni specializzate, sulla base di valori locali. I valori sono due: quello minimo che dovrebbe adottare il notatio nel caso, per esempio, di donazione/ eredità per calcolare le imposte per la plusvalenza; e quello di mercato.
    E’ sufficiente che venditore e compratore nella dichiarazione del prezzo pattuito stiano all’interno di questa forbice. Un po come in Italia dove è sufficiente che in atto sia dichiatato un prezzo di compravendita superiore al valore catastale rivalutato perchè l’atto non sia soggetto ad accertamento.
    E’ vero che da alcuni anni in Francia le cose si sono cambiate. Cio deriva dal fatto che l’entrata in vigore della normativa sullo “Scudo fiscale” ha reso obbligatorio, ma solo a partire dal 2009 ripeto solo dal 2009, la segnalazione sul quadro RW del modello Unico il possesso degli immobili in Francia, pur non configurandosi strettamente come investimenti di natura finanziaria in quanto gli immobili in Francia producono reddito solo se locati o in caso di vendita con plusvalenza (e, nel caso, quei redditi vanno riportati in altro quadro) .
    Se a questo aggiungete che per acquistare un immobile all’estero, cioè effettuare un “investimento di natura finanziaria all’estero” bisogna fare un “trasferimento di valuta per investimento di natura finanziaria” vanno rispettate le normative previste dalle nuove legge (intermediario nazionale= banca italiana, intermediario estero = banca estera o notaio, bonifico bancario con casuale con tanto di importo esportato che somma: il prezzo di compravendita + spese notarili + tasse varie + eventuali spese accessorie) è evidente che eludere diventa difficile ma, più che altro, rischioso.
    Sino al 2008 le sanzioni erano irrisorie e comunque poi arrivava il solito condono. Oggi le sanzioni possono arrivare al 50% dell’eluso/ evaso e, sempre a differenza del passato, l’A.d.E. può mettere sotto sequestro con tanto iscrizione di ipoteca il bene sino a concorrenza dell’importo contestato. Oggi l’accertato, entro 60 giorni, ha l’obbligo cartaceo di dimostare di essere in regola; ieri l’obbligo di dimostare la elusione7 evasione era a carico dell’accertatore.
    Il problema riguarda prevalentemente il passato. Io, nel mio ambito ristretto, sono personalmente a conoscenza di almeno cinque casi che hanno queste caratteristiche.
    Immobili che, contestualizzando il valore in atto secondo i parametri di conversione franco/ euro previsti da apposita legge, hanno un valore in atto di 150.000E e valgono 1.000.000E. Pagano l’IVIE su 150.000E cioè: zero, perchè compensano una Taxa de Foncier che i francesi, più furbi e corretti di noi, determinano sulla “BASE” aggiornata.
    Capite perchè da un po di anni davanti ai notai francesi si fanno le cose in regola?
    Capite perchè mi incazzo e sono derminato a fare una battaglia senza limiti quando vedo italiani proprietari di ville che valgono milioni di Euro pagare zero o meno di un italiano che possiede un monolocale a Mentone? E addirittura vantarsi del fatto che non pagano.
    E magari il primo italiano i soldi per comprarsi la villa venti fa li ha esportati portandoli fuori dall’Italia nel reggipetto della moglie o dell’amante. Mentre il secondo ha rispettato le leggi non per paura ma perchè pagare le tasse al proprio Paese lo ritiene un obbligo etico morale? E questo a prescindere se le tasse vengono usate bene o male.
    Prima pago poi lotto perchè siano usate correttamente e con giustizia. Per questo la nostra Costituzione ci garantisce il diritto di voto, la libertà di associazione, la libertà di stampa.
    Sono stato zitto per troppi anni. Da oggi chi evade o elude le imposte è come il ladro che mi ruba in casa i soldi della settimana per dare da mangiare a mio figlio. Lotta senza quartiere.

  903. sandra ha detto:

    Io ho dichiarato al centesimo il prezzo effettivo di acquisto, e ho acquistato a fine 2010.
    Tra l’altro in Francia nessuno osa dichiarare meno, perchè è previsto un diritto di prelazione che gli enti pubblici possoono esercitare su qualsiasi atto di compravendita riguardante immobili situati sul loro territorio.
    Ciò significa che se io acquisto a 100 ma dichiaro 50, il Comune può esercitare il diritto di prelazione ed acquistare lui l’immobile a 50, fregando i due furbastri (soprattutto il venditore!).
    Il diritto di prelazione è previsto in quasi tutti i Paesi europei, e secondo me sarebbe molto positivo introdurlo anche in Italia, visto che da noi davanti ai notai consezienti (o che ipocritamente si assentano al momento giusto) si consumano evasioni vergognose, e si giunge a dichiarare meno della metà del prezzo reale!
    Sarebbe un provvedimento rapido ed efficace, assai preferibile ad improbabili ed inique tassazioni che violano la Costituzione, il Trattato europeo e i trattati internazionali sulla doppia imposizione!

  904. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Paolo
    in Francia il prezzo minimo non si addomestica così come in Italia: rendita catastale x 126 (credo).
    In Italia non paghi sul plus-valore degli immobili dopo 5 anni dall’acquisto, in Francia (dal 2011) dopo 30 anni anche se sono previsti degli scaglioni progressivi dal 2 all’8% dal 6° anno in poi.
    In Francia non devi diventare stupido per interpretare: le tasse sono due e arrivano direttamente a casa. Penso che la Francia, col suo sistema, riesce a sapere in anticipo quale sarà il gettito conseguente ad un aumento della Foncière e d’Habitation.
    In Italia abbiamo l’IMU dovuta dal 2012 e l’IVIE dovuta dal 2011, le società non la pagano. Perché?
    Perché per immobili comparabili Francia/Francia Francia/Italia dobbiamo allo Stato italiano zero, il doppio o addirittura il 100% in più come meglio ci aggrada??
    Perché chi ha immobili in altri stati europei non paga niente??
    L’Ade potrebbe uscirne in bellezza come ha fatto con Gerico: errore di procedura ne riparliamo quando avremo le idee più chiare. Chi ha pagato l’IVIE la potrà scontare nella dichiarazione del prossimo anno.
    Se non lo fa ci sarà un motivo! Diversi gli scenari che possiamo immaginare a voi decidere cosa vedere ma la mancanza di logica ed equità è evidente ed innegabile!

  905. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Paolo
    scusa non avevo letto il tuo 910.
    Concordo con te.

  906. Sandro ha detto:

    x Paolo
    della serie “chi se ne frega” voglio premettere, a scanso di equivoci, che ho acquistato in Francia in anni recenti dichiarando l’intero prezzo sia nell’atto sia nell’RW.
    La disparità di trattamento tra chi ha acquistato in tempi diversi non dipende tanto dal fatto che in passato i valori dichiarati in atto fossero più o meno “addomesticati”, ma proprio dalla legge istitutiva dell’IVIE, malgrado il tentativo maldestro della circolare AdE di porvi rimedio.
    In effetti, se una persona vent’anni fa ha dichiarato 150.000 € per un immobile che ne valeva mettiamo 300.000 € e oggi vale 1.000.000 €, in base alla legge ora dovrebbe pagare un’IVIE di 1.140 € ampiamente compensata dalle taxes foncières francesi. Chi avesse acquistato da poco tempo a 1.000.000 € pienamente dichiarati, se accettasse di pagare sul costo, pagherebbe invece 7.600 € con una detrazione, diciamo, di 1.600€. Se anche il primo avesse dichiarato l’intero prezzo, cioè 300.000 €, oggi pagherebbe si e no 700 € netti contro i 6.000 € del secondo. Se il secondo scegliesse l’opzione prospettata dall’AdE pagherebbe, secondo i miei calcoli basati su valori reali, circa 3.000 €.
    E’ qui che sta la vera discriminazione!

  907. paolo ha detto:

    x Sandra (911)
    Brava. Verissimo. Avevo intenzione di citare il diritto di prelazione da parte della pubblica amministrazione ma nella “foga” mi sono dimenticato.
    Da mie ricerche il diritto di prelazione rappresenta un deterrente teorico: non ho notizia di prelazioni esercitate ma è evidente che non ho il quadro della intera Francia. Ad averne voglia e tempo bisognerebbe chiedere al Ministero delle Finanze francese i dati storici.
    Il notatio locale, del quale sono amico, e dal quale passano tutte le compravendite della zona, una ampia zona turistico residenziale, con un mercato immobiliare molto dinamico, con una alta percentuali di italiani, mi assicura che restando all’interno della famosa forbice non si corrono rischi di accertamento/ prelazione. Come in Italia.
    Ti garantisco che margini, se pur ridotti di elusione, sussisto e vengono regolarmente praticati.
    La novità per i notai francesi che curano acquisti e vendite di italiani è che non vedono più transazioni in contanti o pagamenti con assegni di banche francesi: rarissimi casi.
    Tutti i pagamenti sono fatti con bonifici bancari dall’Italia direttamente al notaio il quale gira poi il netto di spese e tasse al venditore. Tutto tramite banche. Tutto tracciato.
    E, pertanto, tutto dichiarato.
    Riconfermo che le nuove pesanti e rischiose normative sono entrate in vigore nel 2009 con lo Scudo Fiscale. Sino al 2009: cuccagna! Anche grazie al vergognoso condono del 2002 dove, con quattro soldi, evasori ed elusori si sono messi in regola.
    Chi non l’aveva fatto nel 2002 lo ha fatto con lo Scudo del 2009. Infatti tutte queste persone sono giuridicamnte e fiscalmente a posto, non perseguibili ne accerbabili: i condoni sono stati tombali!
    Non c’è l’ho con loro. C’è l’ho con chi continua a varare leggi che consentono ai furbi di farla franca legalmente.
    Esite una strada per tentare di mettere a posto le cose. Bisogna presentare ricorsi con la speranza che le decisioni della Magistratura o della A.d.E. possano fare chiarezza e correggere norme ed interpretazioni inique.
    Esperienze passate mi fanno essere ottimista. L’A.d.E. in diversi casi, dopo la sperimentazione di norme innovative e complesse, ha corretto, o meglio, chiarito ingiustizie ed incongruenze. Continuo, ottimisticamente, a credere nella alta professionalità e nella fedeltà dei dirigenti della Agenzia alla missione che il Paese ha loro conferito. Occorre sollecitare e pungolare. Costruttivamente e, possibilmente, con competenza. Leggiamo almeno le circolari e i provvedimenti, pubblicati regolarmente sul sito e, insisto alla noia: chiediamo esempi esemplificativi.
    L’A.d.E. ci vuol simulare un calcolo della RMO? Parta da dove vuole. Dal VLC70, dal VLC11, dalla “BASE” della Foncier, dal “Valore locative brute” della Taxe de Habitation. Ma parta da un dato chiaro e facilmente reperibile nella documentazione in possesso di ciascun proprietario.
    Perchè complicare le cose ed intorbidire gli stagni con valore in atto, costo di costruzione documentato, valore di mercato? Questa strada poteva andare bene per lo Scudo dove si trattava si sanare “una tantum” situazioni presenti in decine di paesi diversi con leguislazioni diverse e dove si doveva incassare velocemente.
    L’ IVIE, salvo miracoli, sarà a vita e tempo per studiare un metodo efficace e giusto c’era e c’è ne.
    In Italia. Se devo calcolare l’IMU prendo la Rendita riportata sulla visura e applico la formula. Per la Francia mi dicano chiaramente quale dato, dove prenderlo e mi indichino la formuletta. Non si tratta di equazioni di secondo grado ma di semplici moltiplicazioni, divisoni, sottazioni e addizioni. Sino ad oggi il calcolo della RMO non lo trovo da nessuna parte.
    Alla A.d.E. ho conosciuto tanti funzionari preparati e disponibili. Sono convinto che qualcuno di loro, per cultura personale, legge le nostre osservazioni e sono anche convinto che ne terrà conto.

  908. robert ha detto:

    Per Paolo
    Purtroppo non mi sento un furbo ma un povero defficente,che ha creduto alle regole di questo paese ho fatto lo scudo fiscale, non perchè abbia evaso o esportato illegalmente niente, ma per il semplice fatto che un CAF altamente incompetente, mi ha indicato i redditi all’estero, ma nonostante le mie richieste non ha compilato il quadro RW perchè riteneva non fosse assolutamente necessario.
    Da quel momento sono automaticamente diventato uno che non era a posto con il monitoraggio fiscale e quindi a rischio sanzioni elevatissime (molto maggiori di quelle di chi ha veramente evaso). Pensando di poter sistemare questa situazione ho fatto lo scudo fiscale, pagando non solo sui miei soldi legalmente esportati ma anche sui mutui che avevo acceso per acquistare gli immobili. Questo è il vergognoso scudo fiscale che ha messo nello stesso piano il delinquente che ha esportato il frutto di malaffare a chi, magari per un banale errore, ha sbagliato a compilare il modulo RW.
    Con il risultato che molti che, giustamente, non si sono fidati delle leggi dello stato non hanno fatto lo scudo e si sono quindi tenuti i loro soldi come erano (vedi svizzera), mentre quelli che volevano cercare di mettersi a posto, pur non avendo evaso neppure un euro, si sono trovati anche ad essere considerati dei grandi evasori, messi contro l’oppinione pubblica, e ai quali tutti chiedevano di pagare ancora, per i pensionati, per gli esodati, per il terremoto ecc.
    Cosa ne pensi Paolo?

  909. Massimo ha detto:

    Sandra(911) In Francia il diritto di prelazione da parte dei comuni può essere esercitato solo nel caso di terreni o immobili necessari per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Inoltre il diritto di prelazione si esercita a prezzo di mercato. (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=68C070FA218CD61AA2D3A401E704B7B7.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006815040&idSectionTA=LEGISCTA000006143290&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=19860718).
    C’è da dire però che in questo caso potrebbero dare un’occhiata a quanto dichiarato in precedenza.

  910. maurom ha detto:

    per Sandro (903)
    Sul quadro RM non è specificato il metodo di calcolo. C’è solo il risultato.
    In sede di contenzioso (eventuale) dovrai dimostrare di aver seguito un percorso che ritieni ragionevolmente conforme quantomeno allo spirito della legge (ciò che in ogni caso non sarebbe possibile senza un minimo di arbitrio vista la farraginosità della legge stessa).

    Ora, se puoi inoltre dimostrare che quanto hai dichiarato per l’Ivie in Francia è sostanzialmente in linea con quanto pagato per una casa similare in Italia credo che questo non costituisca una complicazione ma vada semmai a rafforzare la correttezza della tua posizione.
    Io farò probabilmente la stessa cosa, anche se in ordine inverso: dopo aver esposto la modalità di calcolo in base al moltiplicatore equo nel rispetto di uniformità di trattamento, farò notare che riducendo il VCL al valore pre-rivalutazione (rendendolo omogeneo con il Re.cat.it, ciò che è altrettanto ragionevole e razionale) il risultato ottenuto è pressapoco lo stesso.

    per Davide (901)
    La relazione ha lo scopo di dimostrare (se vi siano errori nell’impostazione mi si facciano osservare) la condizione di equilibrio, ovvero quale deve essere l’importo dell’Ivie che garantisce effettiva uniformità (quindi giustizia) di trattamento tra case similari in Italia e in Francia.
    Questo indipendentemente dalla metodologia che vuoi seguire. Dopo di chè se vuoi farne uso quale riferimento a sostegno della tua tesi sei libero di farlo (non importa
    che la legge lo preveda o meno).

    per giannide (904)
    Se vuoi pagare ciò che è giusto devi per forza essere arbitrario su UNO dei due fattori,
    ovvero:
    – applichi il coefficiente 160 (come indica la circolare) e assumi il VLC70 (che è ragionevole ma arbitrario perchè la legge non prevede che tu utilizzi quello di 40 anni fa)
    – applichi il VCL e assumi il coefficiente equo (altrettanto ragionevole ma arbitrario in quanto diverso da quello indicato dalla circolare)
    Per quanto riguarda l’ equazione che mette in relazione Imu e Ivie tutti i dati hanno carattere di ufficialità essendo pubblicati dall’Agenzia del Territorio o dall’Amministrazione francese.

  911. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Robert (917)
    Perché non hai fatto causa al CAF? Ho già interpellato un avvocato e mi ha assicurato che, nel mio caso, dovranno risponderne.

  912. giannide ha detto:

    A maurom.
    Leggo nel tuo post “quale deve essere l’importo dell’Ivie che garantisce effettiva uniformità (quindi giustizia) di trattamento tra case similari in Italia e in Francia.”
    Ma dove hai dedotto che deve esserci uniformità di trattamento tra case similari in Italia e Francia? Nella legge, intendo. Secondo me non è asolutamente prevista e non è nemmeno voluta. Anzi. Caso mai richiederei uniformità tra case in Francia e in Germania o in Spagna.

  913. robert ha detto:

    Grazie Alice.
    Ho fatto causa al CAF, già da due anni.
    La causa deve ancora cominciare, però ho già visto le assurde motivazioni già prodotte al giudice a loro difesa. Tipo: la normativa del monitoraggio fiscale troppo complessa, oppure non dovevo fare lo scudo (in quanto scelta personale) ma attendere, se mi arrivavano le sanzioni, oppure… il mod. unico non era di competenza del CAF. in quanto sono abilitati solo per il mod. 730 e tutto questo nonostante avessi chiesto (per fortuna) con lettera R.R. di verificare l’obbligo di compilare il modulo RW.
    Non sono però troppo fiducioso.

  914. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per GianniDe 921
    Non mi ero posta il tuo dubbio perché pensavo che Maurom si riferisse a quanto previsto dall’art. 25 Non discriminazione della convenzione Italia/Francia.
    Per Robert 922: coraggio “tieni botta”!

  915. davide ha detto:

    Ciao a tutti, settimana scorsa ho postato una mail nella quale un ispettore di Nizza mi comunicava il VL1970, venerdì ho richiesto una copia in pdf della Fiche d’Evaluation, oggi mi è arrivata in Italia per posta, dopo 2 giorni lavorativi!!!! Con la Fiche d’Evaluation userò SICURAMENTE il vlc1970 moltiplicato per 160 per calcolare lo 0,76 dell’IVIE per il 2012 (purtroppo quella per il 2011 l’avevo già pagata con il calcolo sul costo d’acquisto). Sono pronto ad affrontare un contenzioso, il vlc1970 a mio parere è esattamente equivalente a una rendita catastale, mi batterò per far valere le mie ragioni.

  916. sandra ha detto:

    per davide 924
    scusa ma perchè non ti batti anche per chiedere la restituzione dell’importo che hai pagato in eccesso per il 2011?
    I commercialisti che seguono ila discussione potrebbero consigliare a chi ha pagato più del dovuto come chiedere la restituzione dell’indebito, ovvero come opporre l’ indebito pagamento in compensazione della imposta del 2012?

  917. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Méthode de calcul :
    La fiche de calcul 6675M que vous détenez détaille les éléments suivants :Surface : 70 m² Coefficient de situation relative et ascenseur : 1,25 + 0,05 = 1,30 (nel moi caso 1,20). Soit appartenant neuf et situation particulière pour la situation relative. Equivalences superficielles : 33 m² Surface pondérée totale : 133 m² Catégorie : 4 Local de référence n° 30 Tarif du m² pondéré : 8,38 euros Valeur locative cadastrale : 1 115 euros.
    La 6675 H est plus détaillée car elle décrit le calcul entre la surface réelle et la surface pondérée comparative. Sur la 6675 M exp, nous avons (70 X 1,30 ) + 33 = 133. Le calcul est éludé car en fait c’est (79 X 1,30) + 33 = 135 Avec 79 = (20 X 1,70) + (50 X 0,90) Il faut reconnaître que ce n’est pas évident et aisément opposable, cela nécessite une certaine gymnastique intellectuelle.
    Les parkings sont imposés à part comme lot de copropriété. Ils ont également leur propre fiche de calcul. Il n’y a pas de pondération (nel moi caso 2), car ils sont pris pour leur surface avec un tarif approprié pour les parkings non couverts.
    Dati oggettivi in mio possesso:
    garage Francia: superficie mq 15 x 1,20=18 +2 =20 x4,57€ = 91,4×2,34=213 (base Foncières) 59 (cotisation);
    garage Italia: rendita catastale € 62,49 mq 22 = 2,84€/mq x 15 mq = € 42,60 x160 =6817 x 0,76% = 52 (IMU).
    Controllate e, se non trovate errori non pensate più a moltiplicare il VLC70 x 160.
    I francesi rivalutano anche i metri!! È evidente che la 6675 corrisponde esattamente alla nostra visura catastale: la “Rendita” si traduce “Valeur Locative Cadastrale” !!! Speriamo davvero che qualcuno dell’AdE ci legga.

  918. paolo ha detto:

    x Robert (917)
    In generale penso che quando una dichiarazione dei redditi presenta errori formali che non determinano elusione od evasione, quindi, nessun danno all’erario non dovrebbero esservi sanzioni ma avvisi in modo da consentire, per il futuro, corrette formulazioni. Solo nel caso di recidiva dovrebbero scattare sanzioni e, comunque, sanzioni non irragionevoli.
    E’ il caso classico degli errori nel caso delle SEGNALAZIONI (vedi Unico quadro RW). Ciò anche in considerazione al caos interpretativo che avvolge queste normative; con patronati e commercialisti che interpretano nei modi più fantasiosi con grandissima incopentenza ed approssimazione.
    A fare chiarezza, molte volte, non aiuta neanche l’A.d.E. Su alcune interpretazioni le istruzioni per la compilazione del 730 e dell’Unico sono in contraddizione o poco chiare. E’ il caso che ti potrebbe riguardare. Quello della indicazione in RW degli investimenti/ trasferimenti per investimenti di natura finanziaria all’estero.
    Le istruzioni del 730 (pag. 9 terzultimo paragrafo, “il modulo RW”) dicono che chi compila il 730 non deve indicare in RW i trasferimenti da e verso l’estero se il trasferimento è stato effettuato tramite intermediari.
    L’A.d.E. lo dice in italiano contorto perchè usa la formula “negativa” implicita: “I contribuenti che presentano il mod. 730 devono inoltre presentare:…………..il modello RW ………. o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari……………….
    Che tradotto in italiano normale vuoldire che: se uno ha effettuato trasferimenti attraverso un soggetto residente (banca italiana) con il tramite di un intermediario (banca straniera o notatio) NON deve segnalare il trasferimento nel quadro RW.
    Le istruzioni nella complilazione dell’Unico, invece, a pag.34, in alto in neretto “I trasferimenti che hanno interessato ………………vanno sempre indicati………… ANCHE SE I MOVIMENTI SONO AVVENUTI TRAMITE INTERMEDIARIO ITALIANO.
    Quale A.d.E. dobbiamo seguire? Quella che scrive le istruzioni per il 730 o quella che scrive le istruzioni per l’unico?
    Per questa e per altre ragioni credo che l’A.d.E. debba oltre che a fare maggiore chiarezza su alcune cose essere “comprensiva”, in particolare a fronte di errori od omissioni formali.
    Dopo diversi errori del patronato al quale mi rivolgevo ho deciso, da anni, di farmi le dichiarazioni seguendo le istruzioni e le circolari della A.d.E. All’inizio, come era inevitabile, ho commesso alcuni errori, prevalentemente formali formali; del tipo di quelli di cui accennavo sopra errori che non comportano elusione od evazione. Via via mi sono “perfezionato”. Quando l’ A.d.E. mi ha contestato l’errore, dimostrando la mia buona fede e le correzzioni successive, ho trovato nella amministrazione disponibilità e comprensione. Dobbiamo essere fiduciosi, partecipativi e attivamente propositivi.
    Sullo Scudo come sui condoni posso solo dire che sono delle vigliaccate nei confronti dei cittadini onesti.

  919. robert ha detto:

    Per Paolo
    Purtroppo penso di essere vittima di questa vigliaccata, e ti assicuro che non sono il solo.
    Quello che però ritengo una vigliaccata ancora maggiore riguarda tutti quelli che, senza nessuna cognizione di causa, pretendono di fare una bandiera di giustizia il colpire ancora quelli che hanno fatto lo scudo fiscale, senza nemmeno proccuparsi di capire se hanno fatto uno sbaglio formale o se hanno veramente evaso.
    E tutto questo mentre quelli che non hanno fatto lo scudo se la ridono e giustamente alla grande, e mentre la C.E. propone di sanzionare l’Italia per le sanzioni previste per il monitoraggio fiscale.

  920. davide ha detto:

    @Alice: Concordo con te: la Fiche d’Evaluation, di cui probabilmente l’infernale ADE non conosce neanche l’esistenza, è esattamente una DETTAGLIATISSIMA visura catastale, e io la conserverò come oro per l’eventuale contenzioso. Ora mi informo con il commercialista se si può fare qualcosa per compensare con il 2011. Io propenderei comunque per moltiplicare il VL70 per il coefficiente IMU (160).

  921. giannide ha detto:

    Sono d’accordo di utilizzare momentaneamente il VLC70 x 160 se in questo modo si riesce a pagare poco o niente. E, per ora, potrebbe andare bene anche per l’AdE. Ma aspettiamoci che prima o poi (quando inizieranno i contenziosi) il moltiplicatore 160 venga ritenuto non valido da qualche tribunale. Infatti non è previsto dalla legge e la sua utilizzazione è completamente arbitraria.
    Inoltre usare il valore VLC70 cioè la visura catastale base e rivalutarla con il coefficiente di rivalutazione italiano e non con il corrispondente francese significa 1) non ritenere valida la rivalutazione francese e voler utilizzare quella italiana 2)assumere che il valore delle case e dell’inflazione negli ultimi 30-40 anni siano stati eguali sia in Italia che in Francia. Il che sarebbe molto strano.

  922. sergio toffolo ha detto:

    chiedo una conferma : acquistato 29.12.1997 in francia appartamento a Fr. 929.000 il cambio era 293,63 pago di taxes foncieres 965,00 € taxe d’habitation 1374,00 €
    è giusto il mio calcolo di pagare 240,96 €
    grazie Toffolo Sergio

  923. davide ha detto:

    Facendo un calcolo veloce dovrebbe pagare, detraendo interamente la t.f., 105,68 euro. A differenza di molti utenti del blog può ritenersi fortunato.

  924. Massimo ha detto:

    Paolo (927)
    per la compilazione del mod RW ho capito che funziona così: i trasferimenti oltre 10000 euro utilizzati per investimenti all’estero (acquisto casa, apertura conto corrente, acquisto titoli ecc.) vanno dichiarati nella sez III ANCHE se effettuati tramite intermediario residente. Se invece il trasferimento lo fai, che so, per pagarti,in anticipo una vacanza di tre mesi, per farti operare in ospedale o per studiare, allora non dichiari niente se paghi tramite intermediario italiano, oppure lo indichi nella sez.I se ti porti i soldi (sempre più di 10000 euro) in tasca. Nel primo caso,gli investimenti relativi vanno poi segnalati nella sez. II.

  925. Massimo ha detto:

    robert (928)
    ti capisco. Mia moglie,francese, ha dovuto fare lo scudo per regolarizzare un conto corrente e dei titoli che aveva in Francia, frutto del suo lavoro, già prima del matrimonio oltre trent’anni fa. Ora è una delinquente da punire, ma molta gente che strilla non sa neanche che ha dovuto pagare sul patrimonio e non sui redditi. In pratica ha pagato più o meno il doppio dei (pochi) dividendi dei cinque anni precedenti.
    Personalmente, non capisco tutte queste menate in ambito UE. Se vogliono, possono comunque sapere tutto senza farci ammattire.

  926. robert ha detto:

    Grazie Massimo.
    Quello che offende di più il cittadino onesto e questo:
    Chi doveva criticare la legge dello scudo non lo ha fatto per dire, che era ingiusta perchè metteva lo stesso piano l’evasore, con lo sprovveduto che ha sbagliato il modulo RW senza aver evaso od esportato illegalmente niente, e per dire che hanno fatto lo scudo per il terrore di rivevere delle sanzioni folli. No …..hanno detto tutti quelli che hanno fatto lo scudo lo hanno fatto perchè sicuramente sono dei delinquenti, quindi, se prima hanno avuto la protezione del precedente governo, adesso ci pensiamo noi a fare giustizia.
    Francamente ogni volta che sentivo, e si sentono ancora adesso, parlare questi personaggi mi sembrava di essere catapultato in un paese dove, negli anni scorsi, bastava un semplice sospetto per finire in posti da dove pochi sono tornati.

  927. Sandro ha detto:

    x giannide (930)
    sono d’accordo che sia corretto utilizzare il VLC70 moltiplicato per 160 anche se l’applicazione del coefficiente è arbitraria e non prevista dalla legge.
    Non si può però paragonare il nostro coefficiente di rivalutazione della rendita catastale coi coefficienti di attualizzazione del “revenu cadastral” francese: il primo, nell’intenzione del legislatore italiano porta alla determinazione del cosiddetto valore catastale, che pur essendo di gran lunga inferiore al valore di mercato serve come base imponibile per la tassazione degli immobili con aliquote molto più basse di quelle francesi. E’ noto che, per colmare almeno in parte il divario rispetto ai valori di mercato, da tempo si parla di una rivalutazione degli estimi catastali.
    I coefficienti di attualizzazione del “revenu cadastral” francese hanno lo stesso scopo di tener conto del mutato potere di acquisto della moneta, ma la loro entità (4 volte e mezza dal 1980 al 2011) indica chiaramente che il prodotto non può essere considerato un valore catastale.
    Un ultimo dubbio, perché non arrivi alla conclusione di assumere come base di calcolo il VLC70 abbattuto del 50%?
    Ricordo quanto scritto a pag. 9 della circolare AdE del 2.7.12 : “In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento”.
    La circolare fa corrispondere il reddito medio ordinario per la Francia col valore locativo catastale abbattuto del 50%. Se noi assumiamo come valore locativo catastale quello che appare nella “fiche d’évaluation”, la logica conseguenza è che si debba abbatterlo del 50%. Non è volere troppo, ma semplicemente essere conseguenti sino in fondo.

  928. Sandro ha detto:

    x maurom (919)
    Io continuo a pensare che in sede di contenzioso avremo già i nostri problemi a far accettare l’assunzione del VLC70 al posto del VLC11. Far capire il meccanismo di calcolo da te escogitato mi sembra un’impresa con scarse possibilità di successo.

  929. giannide ha detto:

    x Sandro
    Assolutamente d’accordo con l’abbattimento del 50% del valore locativo catastale, anche perchè, secondo me, già implicitamente autorizzato dalla famosa circolare, come riporti dettagliatamente nel tuo commento.

  930. paolo ha detto:

    A conti fatti:
    – applicando la “BASE” 2011 e detraendo la Foncier già pagata si va a pagare grosso modo, quello che si paga di IMU in Italia su una seconda casa equivalente;
    – applicando il VLC70 al 100% e detraendo la Taxa de Foncier già pagata nella stragrande maggioranza dei casi risulta un debito di imposta abbastanza basso;
    – applicando la VLC70 al 50% addirittura si va sotto i 200E ante compensazione.

    Non parliamo poi dell’utilizzo del valore in atto per acquisti antecedenti il 2000.
    Che il sistema favorisca gli acquisti ante 2000 lo dimostra il fatto che per tutti gli acquisti post 2005 ma sicuramente post 2009 il calcolo con il valore in atto è molto più oneroso.

    Che l’A.d.E. abbia concepito un meccanismo che rende ineficcace la legge che, giustamente, cerca di stabilire parità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani che hanno la seconda casa all’estero, rispetto a quelli che l’hanno in Italia, mi sembra strano. Ma l’esperienza passata ci dimostra che tutto è possibile.
    E’ evidente che chi all’estero ha già pagato imposte patrimoniali deve poterle compensare. Accettando la compensabilità della sola Foncier, per una seconda casa all’etero si paga di IVIE dal 30 al 100% in meno (a seconda dei diversi metodi di calcolo) che per una IMU in Italia. Ripeto: mi sembra strano non il 30% in meno ma dal 70 al 100% in meno.
    Perchè l’A.d.E. ha chiamato il “totem” con l’acronimo RMO (Reddito medio odinario)?
    Premetto che:
    – sino a quando non avremo sotto il naso la circolare con gli esempi tutti i nostri discorsi sono elucubrazioni mentali di insonni come me;
    – può darsi che una volta che l’avranno spiegata scopriremo che il RMO è un metodo efficace, intelligente e perequativo.
    Le parole hanno un loro significato ed una logica perciò: RMO = REDDITO MEDIO ORDINARIO cosa vuol dire o cosa potrebbe voler dire?
    REDDITO: la base di calcolo da moltiplicare per 160 è un un valore reddituale e non patrimoniale; altrimenti lo avrebbero chiamato PMO;
    MEDIO: vuol dire che si tratta di un valore compreso tra un massimo e un minimo.
    ORDINARIO: su ordinario mi dovrei arrampicare troppo sugli specchi.
    Nel sistema fiscale francese sugli immobili esite una voce che è il “valore locative moyenne” che è il valore locativo (REDDITO PRESUNTO) medio della zona; infatti su tutti gli Avis della Foncier e della Habitation è riportato questo dato che è uguale su tutti gli avvisi a prescindere dal valore della “base” o del “Valore locative brute” (le “basi” possono oscillare da 300E a 3000E il VLmoyenne indicato per tutti è 2000E).
    Non vorrei che nella fretta di editare la circolare esplicativa e per “tagliare la testa al toro” qualche bella mente pensante si sia affezionata a questo valore.
    Il risultato sarebbe devasatante: si moltiplica il dato medio per 160 e si detrae la Foncier pagata. Sarebbero pesantemente ed enormente penalizzati le modeste “BASI” i ripetto alle grandi; come al solito.
    Voi come interpretate, cosa intendete, per: RMO/ REDDITO MEDIO ORDINARIO?

  931. anto ha detto:

    Io sono dell’avviso che le circolari devono essere fatte per fare confusione, in modo tale che ci sia sempre la possibilità di trovarti uno sbaglio.

  932. Sandro ha detto:

    x Paolo (939)
    a me sembra evidente che quando la famigerata circolare a pag. 8 dice che “Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell’immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile” si riferisca a un’espressione di rendita catastale, che per la Francia può essere riconosciuta nel “revenu cadastral” o “valeur locative cadastrale”, per il quale è previsto un meccanismo di attualizzazione ma non di moltiplicazione come in Italia.
    Mi sembra altrettanto chiaro che i redattori della circolare ignorino o facciano finta di ignorare che in Francia il valore locativo catastale attribuito a ciascuna porzione immobiliare è un valore riferito al 1960 per il non costruito (non bâti: VLC60) e al 1970 per il costruito (bâti: VLC70). Questi valori come sappiamo non sono utilizzati direttamente per il calcolo delle imposte, ma sono moltiplicati per un primo coefficiente di attualizzazione per il periodo 1970-1980 diverso da dipartimento a dipartimento e per un secondo coefficiente su base nazionale dal 1980 a oggi.
    Ripensando e riscrivendo queste note mi convinco sempre di più della correttezza della nostra interpretazione, che porta a assumere come reddito medio ordinario, da moltiplicare per 160, il valore locativo che appare nella “fiche d’évaluation”, con tutte le riserve sull’arbitraria introduzione del coefficiente 160 da parte di una semplice circolare dell’AdE.

  933. Massimo ha detto:

    Chiedo scusa
    Qualcuno mi puo’ cortesemente dire ,forse e’ gia’ stato scritto in qualche risposta, a quale mail mandare la richiesta del VLC70 per un appartamento a NIZZA ?
    E quali riferimenti/dati dare?
    Io 10 giorni fa ho fatto richiesta all’indirizzo mail sulla TAXE FONCIERE ma non ho ricevuto risposta
    O e’ sufficente dividere per 4,481 la BASE indicata dulla TAXE FONCIERE ?
    Grazie mille
    Massimo

  934. paolo ha detto:

    x Sandro (941).
    Condivido la tua analisi e le tue conclusioni che devivano fondamentalmente dal dare un senso alle parole. Ma per essere sicuri abbiamo bisogno di uno documento scritto dell’Agenzia. Aspettiamo la circolare che mi auguro voglia essere la 30/E o la 31/E e non la 55/E!
    Poichè sono certo che i tecnici della A.d.E. sono tutto meno che sprovveduti ed incompetenti penso si siano posti il problema di che risultato avrebbe dato il calcolo dell’imposta sul valore in atto di una villa acquistata sulla Costa Azzurra cinquant’anni fà o, addirittura, prima della guerra, pur attualizzando il cambio, con la facoltà di compensare la Taxa de Foncier rivalutata al 2011.
    Penso abbiano perseguito il valore in atto perchè è stato il valore individuato per lo Scudo. Le finalità dello Scudo erano, però, diverse. Decidere per il valore in atto o, in mancanza quello di mercato, aveva un senso in quanto faceva emergere il valore reale dell’investimento finaziario all’estero e, conseguentemente, il trasferimento per l’ivestimento; tutta materia attinente l’emersione, la segnalazione, l’evasione.
    Per le finalità dello Scudo VLC70 o “BASE 2011” sarebbero stati inefficaci.
    I tecnici dell A.d.E. si saranno sicuramente resi conto che per quegli immobili l’IVIE sarebbe stata minima, sproporzionata rispetto al valore attuale dell’immobile. Con evidente disparità di trattamento tra contribuenti e possibilità di ricorsi in tutte le sedi, comprese quelle comunitarie.
    Da qui, forse, la necessità di individuare un sistema di calcolo alternativo che “Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti…..” produca grosso modo lo stesso risultato per gli acquisti recenti. Se per determare la RMO si usa, infatti, il VLC70, comunque al 100%, si ottiene lo stesso risultato: IVIE modesta.
    Se così è la finalità della legge è fallita e si è determinata ingiustizia pesante tra italiani che hanno la seconda casa in Italia e quelli che l’hanno all’ estero.
    Sono convinto che questa materia avrà dei correttivi perchè l’IVIE si pagherà anche per i prossimi anni. L’A.d.E. ha tutto il tempo per aiutarci a fare le cose corrette almeno per le prossime dichiarazioni. Vorrà dire che chi , per il 2011, ha pagato di più per mettersi al vento da noiosi accertamenti, chiederà i rimborsi.

  935. davide ha detto:

    @massimo L’indirizzo per richiedere una copia della fiche d’evaluation è
    cdif.nice-1@dgfip.finances.gouv.fr (come riportato nell’avviso di pagamento della t.f.)

  936. bobo ha detto:

    Per Paolo (943) – Scusami ma non sono d’accordo quando affermi che si è determinata un’ingiustizia tra italiani che hanno la seconda casa in Italia e quelli che ce l’hanno all’estero. Nel caso particolare della Francia, noi paghiamo già due belle tasse corpose là, la Foncière e la taxe d’habitation e in più lo stato italiano ci chiede ancora soldi. Per quanto mi riguarda, facendo il calcolo sul VLC70 moltiplicato x 160 e poi per il coeff. 0,76, prima di sottrarre la T.F. mi darebbe un importo di euro 1192 e detratta la T.F. pari a 551 euro, verso allo stato italiano altri 641 euro. Non mi risulta che chi ha un appartamentino in Italia di 40 mq come seconda casa versi allo stato l’equivalente di 551 (T.F.) + 818 (T.H.) = 1369 euro. Forse ti riferivi a chi possiede immobili in altri paesi europei (Germania, Austria, ecc,), ma non conosco le regole in atto là.
    E ribadisco come già più volte ricordato in questo forum, l’assoluta disparità di trattamento tra chi ha acquistato tanto tempo fa e chi invece di recente. E poi il fatto che le società siano esentate dall’IVIE, è una gran porcata. Come al solito siamo in Italia e i furbi la fanno sempre franca, anzi sono sempre più protetti dalla Casta.

  937. Leonardo ha detto:

    Per tutti: centra poco con i ns. problemi di IVIE e TF, moltiplicatori e VLC70, però se fosse vero quanto riportato (e forse lo è) e se avessimo a governarci gente per bene anzichè dei deboli incapaci, forse non saremmo nelle consizioni attuali.
    Il collegamento logico è la speranza che forse Hollande tiesce a superare la sua crisi senza aumentare le tasse sulle abirazioni.
    “A uscire dalla crisi non ci vuole molto.
    Ecco cosa ha fatto Hollande (non parole, fatti) in 56 giorni di governo:
    -ha abolito il 100% delle auto blu e le ha messe all’asta; il ricavato va al fondo welfare da distribuire alle regioni con il più alto numero di centri urbani con periferie dissestate.
    -Ha fatto inviare un documento (dodici righe) a tutti gli enti statali dipendenti dall’amministrazione centrale in cui comunicava l’abolizione delle “vetture aziendali” sfidando e insultando provocatoriamente gli alti funzionari, con frasi del tipo “un dirigente che guadagna 650.000 euro all’anno, se non può permettersi il lusso di acquistare una bella vettura con il proprio guadagno meritato, vuol dire che è troppo avaro, o è stupido, o è disonesto. La nazione non ha bisogno di nessuna di queste tre figure”. Touchè. Via con le Peugeot e le Citroen.
    -345 milioni di euro risparmiati subito, spostati per creare (apertura il 15 agosto 2012) 175 istituti di ricerca scientifica avanzata ad alta tecnologia assumendo 2.560 giovani scienziati disoccupati “per aumentare la competitività e la produttività della nazione”.
    -Ha abolito il concetto di scudo fiscale (definito “socialmente immorale”) e ha emanato un urgente decreto presidenziale stabilendo un’aliquota del 75% di aumento nella tassazione per tutte le famiglie che, al netto, guadagnano più di 5 milioni di euro all’anno. Con quei soldi (rispettando quindi il fiscal compact) senza intaccare il bilancio di un euro ha assunto 59.870 laureati disoccupati, di cui 6.900 dal 1 luglio del 2012, e poi altri 12.500 dal 1 settembre come insegnanti nella pubblica istruzione.
    -Ha sottratto alla Chiesa sovvenzioni statali per il valore di 2,3 miliardi di euro che finanziavano licei privati esclusivi, e ha varato (con quei soldi) un piano per la costruzione di 4.500 asili nido e 3.700 scuole elementari avviando un piano di rilancio degli investimenti nelle infrastrutture nazionali.
    -Ha istituito il “bonus cultura” presidenziale, un dispositivo che consente di pagare tasse zero a chiunque si costituisca come cooperativa e apra una libreria indipendente assumendo almeno due laureati disoccupati iscritti alla lista dei disoccupati oppure cassintegrati, in modo tale da far risparmiare soldi della spesa pubblica, dare un minimo contributo all’occupazione e rilanciare dei nuovi status sociale.
    -Ha abolito tutti i sussidi governativi a riviste, rivistucole, fondazioni, e case editrici, sostituite da comitati di “imprenditori statali” che finanziano aziende culturali sulla base di presentazione di piani business legati a strategie di mercato avanzate.
    -Ha varato un provvedimento molto complesso nel quale si offre alle banche una scelta (non imposizione): chi offre crediti agevolati ad aziende che producono merci francesi riceve agevolazioni fiscali, chi offre strumenti finanziari paga una tassa supplementare: prendere o lasciare.
    -Ha decurtato del 25% lo stipendio di tutti i funzionari governativi, del 32% di tutti i parlamentari, e del 40% di tutti gli alti dirigenti statali che guadagnano più di 800 mila euro all’anno. Con quella cifra (circa 4 miliardi di euro) ha istituito un fondo garanzia welfare che attribuisce a “donne mamme singole” in condizioni finanziarie disagiate uno stipendio garantito mensile per la durata di cinque anni, finchè il bambino non va alle scuole elementari, e per tre anni se il bambino è più grande. Il tutto senza toccare il pareggio di bilancio.

    Risultato: ma guarda un po’ SURPRISE!! Lo spread con i bund tedeschi è sceso, per magia. E’ arrivato a 101 (da noi viaggia intorno a 470). L’inflazione non è salita. La competitività e la produttività nazionale è aumentata nel mese di giugno per la prima volta da tre anni a questa parte.
    Hollande è un genio dell’economia?”

  938. anto ha detto:

    Per Leonardo.
    Mi sembrano la fotocopia delle proposte dei nostri Hollande.

  939. paolo ha detto:

    x bobo (945)
    Applicando i tuoi dati al mio dipartimento/ comune francese ottengo una “BASE” di 1477E.
    Nel mio dipartimento, infatti, il rapporto “BASE” di calcolo della Foncier e Taxa de Foncier è 2,7:1. Se pago di tassa de Foncier 551E devo avere una “BASE” pari a 1.477.
    Nel mio dipartimento ad una “BASE” di 1.477 corrisponde una villa di oltre 300mt2 con un terreno di almeno 1500mt2, non proprio sul mare ma a 500 mt dal mare (un immoble che vale a fini locativi di mercato 2.000E alla settimana nei mesi di Luglio ed Agosto e che vale ai fini del costo di mercato trai 750.000 e il milione di E).
    Nel mio dipartimento un 40mt2 con circa 100mt2 ha una “BASE” intorno ai 200E (meno); ai fini locativi vale 750E alla settimana, ai fini del costo tra i 150.000 e i 175.000E.
    Questo immobile di 40 mm2 nel mio dipartimento tra Foncier e Habitation paga circa 200 + 250 (meno) = 450E (meno) (+ 120E di canone televisivo nella Taxa di Habitation. Ma se il canone TV lo si paga già in Italia per l’abitazione principale si può chiedere per legge l’esenzione).
    Pertanto il totale si aggira sui 450E.
    Probabilmente nel tuo dipartimento/ comune la “base” è più alta.
    A ciò aggiungi che, a mio avviso (ne ho già argomentato) è’ ancora tutto da chiarire il diritto negato di detrarre la Taxa d’habitatation, che è una imposta sul reddito, previsto (parrebbe) dalla legge (dove eslicitamente parla di detraibilità di imposte di natura patrimoniale e reddituale), negato dalla circolare.
    Considerando parametri non omogei una differenza tra Francia/ Italia intorno al 20/ 30% in più o in meno ci può anche stare.
    Io, come te, contesto l’utilizzo del prezzo in atto per acquisti storici che determina differenze sino al 100%.
    Le analisi e le comparazioni da me effettuate su immobili in dipartimenti/ comuni diversi dell Francia, riferiti a Comuni medio piccoli costieri a vocazione prevalentemente turistico residenziale, confermano i dati indicati.
    Non conosco i dati riferiti ai grandi centri urbani dove i dati potrebbero essere quelli che tu indichi.
    x Massimo (933) . Innanzi tutto bisogna distinguere tra ante 2009 e post 2009.
    Prima del 2009 gli investimenti di natura finanziaria all’estero che non producevano reddito non andavano segnalati (es.: immobili in Francia, c/c ordinari infruttiferi tipo quelli presso la Banque Postale francese). Se il trasferimento avveniva per investimento di natura non finanziaria tramite intermediario nazionale verso intermediario estero l’obbigo di segnalazione stava in capo all’intermediario. Dal 2009 l’A.d.E., con la circolare sullo Scudo e con le istruzioni all’Unico del 2010, estende l’obbligo di segnalazione anche agli investimenti di natura finanziaria anche se non producono reddito.
    Veniamo alla contraddizione.
    Istruzioni dell’Unico recitano, in merito ai trasferimenti oltre i 10.000E : “Vanno sempre indicate “.
    Le istruzioni del 730: “I contribuenti che presentano il Mod. 730/ 2102 devono inoltre presentare……… Il modello RW se nel 2011 hanno detenuto investimenti all’estero……………..O HANNO EFFETTUATO TRASFERIMENTI DA E VERSO L’ESTERO ATTRAVERSO SOGGETTO NON RESIDENTE, SENZA IL TRAMITE DI INTERMEDIARI, PER AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORE AI 10.000E.
    Che suol dire che: chi, invece, ha effettuato i trasferimenti ATTRAVERSO SOGGETTO RESIDENTE (es. Banca italiana) CON IL TRAMITE di inertmediari (Banca o notaio estero) non deve presentare il modello RW, rimandando evidentemente alla norma dell’obbligo in capo all’intermediario.
    Quale delle due è la prassi da seguire? La prima, che non produce aggravi di imposta, è quella che garantisce maggiormente ai fini accertativi. Ma chi ha optato per la seconda (o chi ci si trova inconsapevolmente o per decisione di un patronato o di un commercialistae), nel caso di constestazione per omessa segnalazione, può avvalersi delle istruzioni del 730.

  940. sandra ha detto:

    x Leonardo 946
    Il tuo elenco delle cose fatte da Hollande è una solenne bufala che circola su internet, improvvidamente avvalorata persino da un blogger di Repubblica.
    Noi che viviamo in Francia – e che pure confidimo in Hollande – ovviamente non avevamo bisogno della smentita ufficiale per capire che si trattava di panzane per belle e buone!
    http://attivissimo.blogspot.ch/2012/07/i-miracoli-dhollande.html

  941. sandra ha detto:

    x paolo
    scusa so che è un dettaglio irrilevante, ma perchè continui a chiamare la “taxe foncière” “taxa de foncier”?

  942. Gianmaria ha detto:

    Leonardo, Leonardo, ma ti vai a fidare di Repubblica?

  943. Sandro ha detto:

    x Sandra (949)
    non capisco proprio come possiate confidare in Hollande, conoscendo le sue intenzioni in materia di tasse (e le misure già prese).

  944. paolo ha detto:

    x sandra (950).
    Mi riferisco , per semplicare, alla Taxa Foncier come alla tassa patrimoniale in discussione. Riconosco che alcune volte semplificando si ingenerano dubbi.
    D’ora in poi chiamiamola correttamente, come riportato sull’Avis d’ Impositionn (non come indichi tu “Taxe Foncieres”) ma: Taxes Foncieres.
    Anche l’A.d.E. semplifica chiamandola: “Tax Fonciere”. Omette i due plurali (tabella allegata alla circolare 28/E). Perchè? Mistero.
    E’ corretto chiamarla “Taxes foncieres” perche è la somma di più “Taxe”.
    La cosa importante è che, l’A.d.E., le riconosca la natura patrimoniale e, indicandola generalmente, non escluda dalla compensazione la parte relativa alla “Taxe ordures menageres” (che è grosso modo uguale alla “Taxe” a favore del Comune. Comune = 9,91% della “BASE”; Ordures = 8,50% della “BASE”); almeno spero, non vorrei che la mancanza dei due plurali sottintendessero qualche esclusione..
    Dobbiamo insistere con l’A.d.E. perchè nella circolare esplicativa faccia degli esempi. Prenda un “Avis d’Imposition Taxes Foncieres” e rappresenti un un calcolo evidenziando chiaramenti i fattori. Vorrei vedere una formula del tipo: RMO = X x 160 dove X deve essere un dato rintracciabile facilmente o sull’ “Avis” o sulla “Fishe” o sul “Releve”.
    Dopo l’uscita dello Scudo l’A.d.E. ha pubblicato una circolare esplicativa con esempi di investimenti di natura finanziaria all’estero (immobili) anche gravati da mutuo. Se non ricordo male era rappresentato l’esempio di una coppia in comunione di beni che aveva acquistato con mutuo un immobile i Grecia.
    La materia è ostica (linguaggio e formulazioni di leggi e circolari criptici e contradditori); i pareri sono discordi (basta vedere cosa dicono tre commercialisti presi a caso: due non dicono la stessa cosa. Ma anche tre sedi periferiche della Agenzia prese a caso dicono tre cose diverse); la confusione è massima (basta leggere i commenti del forum).
    A.d.E: Esempi! Esempi! Esempi!

  945. paolo ha detto:

    Faccio seguito al richiamo a matita rossa. Mi scuso e: OBBIDISCO!

  946. maurom ha detto:

    Ritengo che sia controproducente, da parte nostra, non difendere il principio di equità di trattamento, ovvero della parità di diritti tra cittadini italiani che hanno acquistato una seconda casa in Italia e cittadini italiani che hanno acquistato una casa similare all’estero.

    Se si accetta l’idea che l’Ivie sia sganciata dall’ Imu pagheremo tutti e presto il doppio o il triplo del dovuto.

    per giannide (921)
    Ammesso di non trovarne traccia nè nella legge nè nella circolare AdE (anche se mi sembra che l’AdE assimili l’Imu all’Ivie e, se ben ricordo, ma ora non l’ho sottomano, il
    concetto era altresì espresso nel documento del Min.Fin. di accompagnamento della legge) non v’è comunque dubbio che l’Ivie nasce quale trasposizione dell’Imu.
    Infatti i parametri sono gli stessi, ovvero l’una e l’altra si calcolano:
    1) sul valore dell’immobile;
    2) con la stessa aliquota dello 0,76%

    La farraginosità della legge stà nel non aver saputo e, anzi, nell’aver fatto una gran confusione (con tutte le aberrazioni che ne conseguono) nell’indicare le modalità per determinare “IL” valore nei diversi paesi.

    Ma la ratio non può essere quella di attribuire valori diversi e quindi imposte diverse a case ubicate in Italia e a case similari in altri paesi.
    Non può esserelo:
    1) per una questione di parità di diritti tra cittadini italiani
    2) in quanto uno sbilanciamento della tassa imposta dal governo italiano su beni situati all’estero (particolarmente in area CE) andrebbe a penalizzare il prodotto del paese estero incorrendo nell’ infrazione di protezionismo.

    Insisto pertanto sulla utilità, qualunque sia il percorso scelto nel calcolo dell’ivie, di non perdere il riferimento dell’ Imu equivalente.

    La relazione (1) riportata nel post 900 ha appunto questo scopo e non mi sembra francamente molto complessa:
    il primo membro non è altro che il calcolo dell’Imu seconde case in e il secondo membro quello dell’Ivie in Francia.
    Entrambi sono riferiti alla media di un numero elevato, e quindi significativo, di immobili in territorio italiano e in territorio francese secondo parametri ufficiali pubblicati rispettivamente dall’ Agenzia del Territorio e dalla Amministrazione francese.

  947. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    Per Paolo 848
    È forse un dipartimento/comune francese d’oltre mare (RMO) il tuo?
    Riporto la mia fiche 6675 M
    Superficie effettiva dell’immobile: mq 36.
    L’art. 324 O prevede per alloggi di categoria 4 in condomini un aumento dell’1,60 per i primi 20 mq e 0,90 per i successivi fino a 140 mq.
    Così 36 mq diventano 46 metri che aumentati dell’1,30 diventano 59 mq ai quali aggiungo 28 mq previsti come équivalences superficielles (elementi di confort indicizzati)
    TOTALE mq. 87 x 6,56€ = 570,00 €
    Superficie posto auto all’aperto: mq 12 sono aumentati solo del correctif d’ensemble dell’1,25
    TOTALE mq. 15 x 4,57€ = 69,00 €
    Valore locativo definitivo 639,00 € x 2,34 = 1.496 base di calcolo nell’avviso, T.F. pagata = 419,00 €
    Nel mio caso, il tuo calcolo 419 x 2,7 = 1.133 non corrisponde alla base imponibile e, purtroppo, non è una villa con parco e piscina!
    Devo capire se è meglio fare un “’Interpello” ed aspettare 120 gg, o scrivere al Garante (ma è uno e poi ci sono le ferie) o aspettare che qualcuno dell’Ade ammetta che le informazioni in loro possesso sul sistema francese alla data del 2 luglio non erano aggiornate. Altri suggerimenti?

  948. Massimo ha detto:

    paolo(948)
    nel mio intervento, parlavo della situazione attuale -post 2009- che è quella che dobbiamo seguire. Comunque, anche prima gli investimenti di natura finanziaria andavano indicati ,mentre gli immobili non tassati sul reddito no. Nelle istruzioni di unico 2006, a pag.28 c’è una tabella che dice:
    “- Tipo di attività detenuta all’estero :
    Attività finanziarie estere (emesse da non residenti,compresi titoli pubblici italiani emessi all’estero)
    – Obbligo di compilazione del quadro RW : in ogni caso”
    Nella situazione attuale, c’è la differenza che anche gli immobili non produttivi di reddito vanno comunque indicati.
    I movimenti relativi ai beni indicati nella sez.II andavano e vanno indicati nella sez III in ogni caso, seguendo quanto indicato a pag.32 delle istruzioni di unico 2012:
    “I trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le attività di natura finanziaria indicati nella sezione II, vanno sempre indicati nella Sezione III anche se i movimenti sono avvenuti tramite intermediario italiano.”
    Ho detto invece una cosa inesatta sul caso di trasporto al seguito: non va segnalato nella sez.I , ma in un apposito modulo rilasciato dall’agenzia delle dogane.
    Esenzione canone TV: sul sito impots.gouv.fr trovo questa frase “Votre résidence principale est à l’étranger et vous avez une résidence secondaire en France équipée d’un téléviseur. Dans ce cas, vous devez payer la contribution à l’audiovisuel public.” Se hai invece notizia di possibilità di esenzione, mi potresti indicare come procedere?

    Per quanti riguarda invece il nostro problema comune, l’IVIE, penso che la ricerca di parametri che diano risultati equi e paragonabili all’IMU, non approderà mai a risultati concreti. Quello che va bene in un caso, potrebbe dare risultati sballati per una situazione analoga in un comune vicino, questo perchè la valutazione del VLC non è fatta a livello nazionale, ma dai cdfp competenti (indicati in alto nella prima pagina dell’avis) con il concorso delle commissioni comunali e dipartimentali delle imposte.
    Leggo ad esempio nel forum, che l’utilizzo del VLC1970/2 x160 porta a risultati più equi del valore di acquisto. Ebbene, con questo criterio, una casa in Costa Azzurra con ampio giardino, piscina e vista mare avrebbe un imponibile IVIE pari all’imponibile IMU di un appartamento di 120mq in un piccolo paese della Brianza. Anch’io penso che all’AdE non siano tutti ignoranti e sprovveduti; in un caso simile,se mettono fianco a fianco il valore dichiarato in RM e in RW, con una simile sproporzione di valori qualche dubbio lo avranno certamente.
    Personalmente utilizzerò il più conveniente tra i valori ammessi (Base2011xmoltiplicatore IMU, valore di successione, valore di mercato) e vedrò poi cosa fare in caso di novità.

  949. mariacristina ha detto:

    Scusate mi viene un dubbio, ma il modulo RW va compilato ogni anno??? io ho compilato il modulo quando ho acquistato casa,e ogni anno ripresento il modello RW ma a questo punto se ogni anno riporto il valore non è che si possa interpretare che io OGNI ANNO trasferisco importi all’estero?
    mi confermate per cortesia se è esatto ripresentare ogni anno il modulo RW??
    grazie

  950. giannide ha detto:

    il modulo RW si compone di due parti: in una indichi i trasferimenti di denaro fatti nell’anno (e quindi lo compili solo quando ad es. compri una casa in Francia). nella seconda parte indichi i tuoi averi al 31 dicembre (e quindi ogni anno devi ripetere che possiedi una casa in Francia, indicando sempre lo stesso valore d’acquisto.)

  951. Mariangiola ha detto:

    Commento a Paolo (948)
    Se non siamo d’accordo nemmeno noi in questo blog, come faccio a convincere il mio commercialista, che mi vuol fare pagare con il valore dell’atto di acquisto di settembre 2006, prima della crisi del mercato immobiliare, aumentato del costo dell’atto notarile e di tutto ciò che è stato pagato? Adesso nel mio stesso palazzo hanno venduto un appartamento di mq. 110 ad un prezzo inferiore al mio, in più io ho un mutuo salatissimo da pagare.
    Faccio l’esempio applicando i miei valori VLC per un appartamento di mq 62 + garage + parking in zona Roquebrune, non in prima fila, cioè due strade sopra il mare e utilizzo dell’auto per arrivarci, ma con una bella vista. Valori ottenuti con gran celerità via mail tramite il riferimento che troviamo sulla Foncière.
    VLC70 1433+5%x160= valore 240.800 imposta 1830 – taxe fonciere 1230 = 600 euro da pagare come Ivie
    Questo è quello che mi piacerebbe pagare!!!!
    VLC11 6415 (valore, non diviso due, perché la circolare dice di prendere il valore intero)) x160= valore1.026.000, se trovassi un acquirente lo venderei subito!!!!!!!!!!!!!! , Il mio commercialista che mi ha calcolato l’Ivie sul valore di acquisto, mi ha detto che a mio rischio e pericolo posso calcolarla su questo valore, perché secondo lui il valore VLC11 non è una rendita catastale. Avrei da pagare come Ivie E. 6570,00!!!!!!!!!!!! Dalla padella alla brace.
    Vorrei un commento, per sapere come fare. Grazie

  952. Massimo ha detto:

    Mariangiola (960)
    Nella circolare 28/E l’ Ade dice che il VLC puoi dividerlo per due.
    pag 9: “In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere”.
    Personalmente, sono molto dubbioso sulla possibilità di usare il VLC70. Comunque, se dicono di abbattere del 50% il VLC, si dovrebbe fare anche col VLC70.

  953. Davide ha detto:

    @Mariangiola 960: La circolare del 2 luglio, come dice anche Massimo, dice che si può prendere la “base” usata per la TF 2011 (ossia il VLC/2). Per il VL70, sto lottando come un forsennato per convincere il mio commercialista, che invece sostiene che è assolutamente inutilizzabile il VL70 perchè l’ADE ci ha fatto già una gentile concessione (?!?!?!?!) a concederci di usare la “base” della TF2011 da moltiplicare poi per 160 (Per inciso, gentile concessione un par di p.. visto che anche a me a questo punto conviene pagare con il valore d’acquisto pur avendo acquistato nel 2007 in pieno boom immobiliare).

  954. giannide ha detto:

    fate come ho fatto io: non usare il commercialista, ma farsi la dichiarazione in proprio.

    Ma pensate veramente che verrano controllate un milione di dichiarazioni IVIE? In presenza di una legge+circolare incomplete/inesatte/erronee/inaffidabili? In previsione di un contenzioso infinito?
    Le normali dichiarazioni dei redditi vengono (o possono venire) controllate in automatico incrociando i dati dei CUD, delle proprietà (in catasto), delle rendite finanziarie o altre, tutte in possesso o facilmente recuperabili dall’AdE.
    I dati per l’IVIE non sono in possesso dell’AdE. Nessuno sa quanto abbiamo pagato per acquistare un alloggio, se abbiamo dedotto la taxe foncière o la taxe d’habitation o la tassa TV o altro.
    Per ogni controllo va convocato il contribuente che deve portare la documentazione attestante cosa ha dichiarato. Proviamo a pensare quanto tempo serve per convocare un milione di persone e controllare tutta la loro documentazione. Con 100 uffici provinciali fa una media di 10.000 contribuenti convocati per provincia. Con 200 giorni lavorativi fa 50 persone convocate ogni giorno. E tutto questo per l’IVIE, con regole ancora tutte da verificare e che forse verranno modificate.
    E ogni anno la storia si ripete. Forse.

  955. sandra ha detto:

    Entro venerdì presenterò la mia dichiarazione, in conclusione pensavo di regolarmi così: per l’IVIE ho calcolato
    VLC70 x 160 x 0,76% e detratto la taxe foncière per intero.
    per l’IVASE pagherò l’1/1000 sul valore delle somme investite all’estero, risultante alla data del 31.12.2011. (e pazienza se tali investimenti, essendo di natura azionaria, sono virtualmente in notevole perdita…)
    Pensavo di prepararmi un dossier riassuntivo con allegati ora che sono “fresca” sulla materia. Così se ci fossero accertamenti, magari fra qualche anno, avrò pronti gli argomenti da opporre all’Ade. C
    onsiglio a tutti di fare altrettanto, e anzi non sarebbe male se redigessimo un testo comune, che ne dite?

  956. Mariangiola ha detto:

    Commento generale per tutti da Mariangiola.
    Faccio l’esempio del mio alloggio (vedi commento n. 960) di mq. 62: paga taxe foncière 1230 + taxe habitation 1626 + Ivie (calcolata come da ultimi commenti arrivati per me e cioè VLC11 : 2) 2670 = TOTALE OGNI ANNO Euro 5526,00.
    Bisognerebbe sapere se per un’equivalente metratura in quel di Bordighera o Sanremo si paga (compresa la tassa rifiuti) allo stesso modo. Era già un salasso quasi insostenibile ante 2012, per le alte tassazioni francesi, adesso diventa proprio insopportabile. Mettere in vendita l’alloggio significa avere una perdita secca, visto l’esempio avvenuto a maggio nel mio stesso condominio (vedi sempre 960)
    Mi sembra un’ingiustizia. L’esborso poteva essere mitigato applicando il VLC70 con l’aumento del 5% ed il moltiplicatore 160, perché arriverei a pagare di Ivie ogni anno Euro 600,00, contribuendo così nel mio piccolo al dissesto dello stato. Ma 2670 no. C’è qualcuno nelle mie stesse condizioni? Mi sembra che i commenti e le risposte si siano rarefatti. Non interessa più nessuno?
    Il VLC70 è già stato aumentato dallo stato francese per ottenere l’odierno imponibile base della taxe foncière e d’habitation più del 350%, perché non dobbiamo utilizzarlo applicando i moltiplicatori italiani? Oppure, come altri hanno ipotizzato, se dobbiamo prendere come base di calcolo il VLC11, perché non detrarre anche l’habitation, che è un’imposta come la nostra Ici a favore delle amministrazioni locali, decurtandola soltanto del la tassa sulla TV?
    Quanti potranno essere nelle mie condizioni per impostare un qualcosa di sostenibile per l’agenzia delle entrate? Grazie Mariangiola

  957. mariacristina ha detto:

    credo siano tutti in ferie, anche io ritengo assolutamente non giusto il pagamento di un tributo così oneroso e assolutamente non equo, per questo chiedevo di fare una azione di sensibilizzazione tutti insieme, se qualcuno se la sentisse di preparare un testo chiaro e non astioso (io sarei vermente offensiva perchè siamo stati discriminati e gravati da imposte degne dei tempi dei tiranni) sull’argomento per richiamare l’attenzione penso che in tanti potremmo / vorremmo sottoscriverlo.

  958. Mariangiola ha detto:

    Grazie, ma per ora siamo in solo due donne ! Ci vorrebbe un legale ed un numero consistente di persone, anche disposte a partecipare alle spese ?1?!
    P.S. quando vado in vacanza io, mi porto il computer. Mariangiola

  959. maurom ha detto:

    per Mariangiola (965)
    Anch’io ho portato il computer in Francia ma ho l’impressione che quasi tutti lo abbiano lasciato a casa.

    Se vuoi sapere quanto paga come Imu seconda casa in Italia un alloggio simile al tuo in Francia è sufficiente rilevare VLC11 e VLC moyenne dal tuo Avis d’imposition (gli altri parametri sono noti: vedi post 900).
    Alcuni dicono che sitratta di un calcolo un pò complicato: in realtà, se vuoi, possiamo farlo qui e vedrai che è invece molto semplice.

    Per quanto riguarda Ivie =2670 non ho capito bene quale procedura hai seguito (forse 1/2 VCL11 x 160 x 0,76% ?), in tal caso, se il tuo VCL11 è pari a 4390, il risultato è corretto.

    Il totale di imposte varie è certamente sproporzionato (anche se nel totale non devi considerare la taxe foncière che detrai)
    Per questo dicevo nel mio ultimo post che sarebbe sbagliato non difendere il principio di equità di trattamento tra cittadini italiani che posseggono una seconda casa in Italia e cittadini italiani che posseggono una casa similare all’estero (ovvero considerare l’Ivie quale imposta del tutto sganciata dall’Imu).

  960. giannide ha detto:

    Non ci sono più interventi perchè ormai ciascuno ha deciso come fare, non c’è più molto da dirsi, a meno che non ci siano novità.
    Le scelte a questo punto sono:
    1) valore d’acquisto, conviene a chi ha comprato almeno 10-15 anni fa.
    2) VLC11 diviso 2 x 160 x 0,76% molti fanno così, significa pagare tantissimo.
    3) VLC70 diviso 2 x 160 x 0,76% è una scelta ormai decisa da molti, poi se non andrà bene ci sarà tempo per eventualmente pagare la differenza.
    Poi ci sono le detrazioni. Sembra scontato detrarre la taxe foncière completa, c’è chi detrae anche la taxe d’habitation senza canone TV.
    In ogni caso il VLC 70 o 11 va sempre diviso per 2 (vedi messaggi 936 e 961), lo dice la famosa circolare, mentre da nessuna parte leggo di aggiungere il 5%. questa mi sembra un’invenzione bella e buona.
    Il riuscire a pagare poco o niente significa anche omogeneità con le case italiane (una specie di IMU già la paghiamo allo stato francese, e non è poca) ed omogeneità con chi ha case in Germania o Austria (non so in altri paesi) dove utilizzando il valore catastale locale non si paga niente di IVIE.

  961. giannide ha detto:

    Aggiungo: io non sono interessato a fare azioni legali o partecipare ad eventuali spese. Non basta l’IVIE, vogliamo continuare a spendere? Per me il problema non si deve porre a livello di gruppi di persone. Sarà una scelta del governo a cancellare/modificare questa legge, quando si accorgerà che è insensata. Non credo che 100 persone (quanti al massimo saremo qua dentro) possa fare qualcosa. Teniamo presente che i possessori di case all’estero sono un milione. Bisognerebbe essere almeno in 10.000 per fare una petizione che abbia senso, e non lo siamo di certo in questo piccolo gruppo.

  962. Massimo ha detto:

    per giannide.
    condivido al 100% quanto detto negli ultimi interventi.Sono anch’io uno du quelli che ha sepmre fatto da solo le dichiarazioni. L’unica volta in vita mia che mi sono rivolto ad uno studio fiscale internazionale per problemi di RW, mi è costato quanto le imposte, e poi ho scoperto che hanno fatto un errore. Per l’IVIE pagherò sul VLC 2011 anche perchè fortunatamente sono in una zona dove i valori sono abbastanza bassi.
    Una cosa che non mi è ancora chiara è se nel caso di due immobili posso usare per uno il VLC e per l’altro il valore di successione.
    Un’ultima cosa: dici che ci sono un milione di case estere, ma credi che quelli che ce l’hanno nell’est Europa, in sudamerica o in nordafrica corrano a dichiarare?

  963. giannide ha detto:

    per Massimo:
    Concordo con te, credo che l’evasione delle case fuori Europa non dichiarate sarà altissima. Ma anche nell’Unione Europea. Ci sono 1 milione di Romeni regolari, ripeto regolari, con un lavoro in Italia (dati ISTAT). Tutti quelli che conosco io hanno una casa al loro paese. Alcuni se la sono comprata col lavoro in Italia. La dichiareranno tutti?
    Per l’altra domanda: se hai due immobili puoi certamente utilizzare due metodi diversi di calcolo. Da nessuna parte dice di utilizzare un solo metodo.

  964. anto ha detto:

    Io ho l’impressione che vogliano stangare gli italiani non i rumeni.

  965. Davide ha detto:

    La mia colf ha casa in Romania (Ceausescu praticamente le regalava a tutti durante la dittatura comunista) ma non sa neanche cosa sia l’IVIE.

  966. giannide ha detto:

    ma infatti… che senso ha…
    Il romeno che ha una casa in Romania (e che vive e lavora in Italia) deve pagare qui una tassa, e salata, su quello che magari ha avuto in eredità in Romania. E il marocchino che ha una casetta in Marocco deve dare dei soldi all’Italia per la sua casetta in Marocco.
    Per fortuna (per loro) non sanno nemmeno cosa sia l’IVIE e quindi non si preoccupano.

  967. anto ha detto:

    Bersani ha detto che chi porta i soldi all’estero è un vigliacco…..speriamo che non ce l’abbia anche con noi, altrimenti altro che VCL 70.

  968. giannide ha detto:

    forse ce l’aveva con Berlusconi che ha portato 11 milioni a Santo Domingo
    http://www.fanpage.it/berlusconi-e-gli-11-milioni-trasferiti-a-santo-domingo-per-dell-utri/

  969. anto ha detto:

    Speriamo che, come al solito, non siano gli ultimi 4 gatti a farne le spese, magari perchè hanno un conto corrente di servizio in Francia.

  970. Massimo ha detto:

    978
    le fai già le spese, se superi 5000 euro di giacenza media.

  971. paolo ha detto:

    Nel fare esempi comparativi: IMU seconda casa in Italia; IVIE in Francia ho preso immobili equivalenti. Il confronto non regge tra immobili in Francia di 40mt2 uno di categoria 6 l’altro di 3/4. Infatti io ho comparato un cat. 6 francese con A4 italiano di pari metri quadrati; storici; periferici, popolari.
    In passato, quando sono entrate in vigore norme di difficile interpretazione (entrata in vigore dell’ICI con immobili non ancora accatastati con il calcolo della rendita presunta), ho sempre preferito pagare di più che meno. E’ sempre stato un buon investimento. Se hai ragione vieni rimborsato, vero dopo anni, ma con gli interessi di legge che generalmente sono a livello, se non superiore, di quelli bancari. Se hai pagato meno e finisci, dopo tre/ quattro anni, in un accertamento sono dolori.
    Confido sempre nella circolare esemplificativa, almeno per il prossimo anno.

  972. maurom ha detto:

    per paolo (980)
    Anch’io, pensando come te, ho versato più di quanto, presumo, sia dovuto. Poi vedremo (tuttavia con l’amministrazione che ci ritroviamo non è del tutto escluso, pur essendo convinti di aver versato di più, di non incappare ugualmente in una lettera di contestazione).

    E’ interessante la comparazione che tu hai fatto tra le due abitazioni aventi caratteristiche similari. Potresti precisare a quali risultati sei pervenuto?
    Ovvero:
    1) importo Imu seconda casa relativo all’abitazione A/4 in Italia;
    2) importo Ivie = 1/2 VLC x 160 x 0,0076 (come previsto da AdE) per l’abitazione cat.6 in Francia.
    Il rapporto tra i due importi (Ivie/Imu) è sicuramente significativo

  973. paolo ha detto:

    per maurom (985)
    Ho comparato due immobili aventi le seguenti caratteristiche comuni: 70mt2, costruzione ante 1945, popolari, periferici.
    Ho comparato, cioè, la condizione media italiana tenuto conto che l’IMU media pagata in Italia sulla prima casa è stata di circa 100E (dato Ministero del Tesoro).
    Italia se l’ abitazione è secondaria di circa 70mt2 (5/ 6 vani) di categoria A4/ C3 ha una rendita catastale che oscilla tra i 400 e i 600E. Paga di IMU (con laliquota allo 0,76%) tra i 500 e 750E.
    Nel mio dipartimento (che è Francia continentale) un immobile di categoria 6 (similare a una A4/C3) con una revenue catastral = “BASE” (Avis Taxes Foncieres) di circa 600 paga di IVIE 600 x 160 x 0,76 /100 – Tax Foncieres pagata (circa 225E) = 504,6E circa
    Come vedi, ci siamo. E ci saremmo anche se la differenza inpiù o in meno fosse intorno ai 200E perchè i parametri non sono perfettamente omogenei.
    Non ci siamo più se alla Taxs Foncieres aggiungiamo la Habitation. Ma sulla compensabilità o meno della Habitation dobbiamo insistere: deve valere la natura dell’imposta non la finalità e la Habitation è una imposta di natura reddituale; parrebbe pertanto compensabile in base a DL 2 marzo 2012, nr. 16, art.8. (G.U. nr 52 2 marzo 2012) anche se l’A.d.E. ne esclude la possibilità nella cir. 28/E 2 Luglio 2012.
    Ma ancora peggio se pensiamo che il nostro “vicino” per la sua casa acquistata venti anni fa il calcolo lo optando per il valore in atto: risultato, lui non paga niente, va ha credito!
    E la casa del nostro vicino non è un 70mt2 cat. 6 ma una villa di 300mt2 cat. 2; per la quale la Francia, giustamente, gli fa pagare una corretta Taxes Foncieres di 1.900E.
    Lui dovrebbe pagare una IVIE giusta, compensando evidentemnte la maggiore Foncieres già pagata.
    Questa è la vera incongruenza ed ingiustizia della legge attuale.

  974. maurom ha detto:

    per paolo (986)
    ti ringrazio per le delucudazioni: l’Ivim (calcolata secondo le indicazioni AdE) ti risulta 725 € contro Imu seconda casa similare in Italia orientativamente intorno a 625 € ( mediando tra i due valori da te indicati).
    Il rapporto Invim/Imu = 1,16 indicherebbe un sostanziale equilibrio (Invim poco più elevata).
    Devo dirti che mi attendevo un rapporto molto più alto (da minimo 1,5 a 3).
    Credo che la discordanza stia nel reddito catastale relativo alla abitazione di 70mq cat. A4/C3.
    Io non so dire quale possa essere esattamente nel caso specifico, ma mi baso sulla abitazione media italiana (dati dell’Agenzia de Territorio):
    questa ha una superficie di 114,75 mq, “cade” nella fascia alta della cat. A3 (ciò può constatarsi quale punto centrale nella distribuzione pesata delle unità immob. A8-A1-A7-A2-A3-A4-A5-A6 (dalle ville di lusso alle abitazioni rurali) e ha un reddito catastale di 498,37 €.
    Ora considerato che il redd. cat. delle A/2 credo che oscilli tra 600 e 700 € (almeno in base ai casi che conosco ) e visto il rapporto dei pesi in gioco (le A2 sono 11,3 milioni, le A3 11,8 e le A4 soltanto 5,6) per poter fare la media di cui sopra il redd. cat. delle A4 difficilmente potrebbe superare i 300 €.

    In questo caso l’Imu risulterebbe 300 x 1,05 x 160 x 0,0076 = 383 € e il rapporto Ivie/Imu=1,89

    D’altra parte un valore elevato del rapporto Invie/Imu mi viene anche comparando l’importo Imu seconda casa pagato sull’abitazione media italiana con l’Ivie calcolato sul VLC moyenne des” Villes membres de la Federation des Maires des Villes Moyennes”.
    Il redd.cat. della abitazione media italiana è, come già detto, 498,37€ mentre il VLC moyenne è 2640€.
    Entrambi i dati sono ufficiali e, credo, significativi. Dunque:

    per abitazione media in Italia Imu = 498,37 x 1,05 x 160 x 0,0076 = 636,3€
    per abitazione media in Francia Ivie = 1/2 2640 x 160 x 0,0076 = 1605,1€

    Quindi per la casa media in Francia si paga un importo pari a due volte e mezzo rispetto a quello che si paga per la casa media in Italia (e le due abitazioni,dato il numero vastissimo di unità coinvolte, non possono non considerarsi sufficientemente similari)

    Un notaio francese che conosco mi confermava l’altro giorno che la taxe d’habitation è in effetti una tassa reddituale tanto è vero che “a été plafonnée – ha precisato – à 4,25% du revenu pour les contribuables les moins riches”. Quindi, se di tassa reddituale si tratta, non si vede perchè non dovrebbe essere detratta come d’altra parte la legge stessa prescrive.

    Con l’indicazione del calcolo dell’Ivie sulla base del valore a rogito, non importa se fatto l’anno scorso o cinquant’anni fa, la farraginosità di chi ci amministra è ampiamente dimostrata.

  975. Stefano ha detto:

    Per un immobile ubicato in Belgio, per il quale non conosco il prezzo di acquisto ma so che la revenue cadastrale è 785, come faccio a determinare il valore catastale?

  976. maurom ha detto:

    per Stefano (988)
    così come la valeur locative in Francia, la revenue cadastrale in Belgio non ha nulla a che vedere con il valore catastale. Ovvero non esiste un moltiplicatore ufficiale che consenta di passara dalla rendita al valore dell’immobile.
    Tuttavia anche per il Belgio, per il calcolo dell’Ivie, puoi utilizzare il coefficiente Imu (160) come indicato nella circolare AdE del 2 luglio.

  977. paolo ha detto:

    Fine Agosto, termine per il ravvedimento operoso, si avvicina e moltissimi cittadini corretti e zelanti che vorrebbero correggere gli eventuali errori commessi annaspano nel buio.
    Sollecito ancora una volta l’A.d.E. (sono sicuro che qualcuno ci legge) perchè emani una circolare, una raccomandazione nella quale siano riportati alcuni semplici e banali esempi di calcolo dell’IVIE specificando chiaramente cosa intendono per RMO; almeno per i casi più controversi tipo la Francia.
    Solo così facendo sapremo se per l’Agenzia il RMO, da moltiplicare per 160, è la “BASE” della Foncieres= Renevu cadastal 2011 del Releve de propriete; il Valeur locative en base 70 della Fishe d’ Evalutaion; il VLC brute 2011 da abbatttere del 50%. In quanto l’A.d.E. precisa “tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale” e fa il caso specifico della Francia dove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini della applicazione della tax foncieriere (e qui torno ad interrogarmi sui due singolari tax e fonciere rispetto a Taxes e Foncieres riportato sull’Avis di pagamento. Bisogna escludere qualche tassa di quelle che, sommate tra loro, formano la Taxes Fonciers complessiva?).
    L’Agenzia ci faccia l’esempio del calcolo corretto. Noi pagheremo di conseguenza mettendoci al sicuro da sanzioni future; se lo riteremmo non corretto, presenteremo ricorso.
    Io mi convingo sempre di più che l’A.d.E. ritenga la “BASE” l’ RMO da moltiplicare per 160, a prescindere dalle rivalutazioni subite dal 1970 al 1980 prima e dal 1981 ad oggi. Quel ” meccanismi di moltiplicazione e rivalutazioni analoghi” è sibillino: temo che quell’ “analoghi” possa essere interpretato in termini restrittivi.
    Bisognerà poi insistere per ottenere un chiarimento definitivo sulla natura reddituale della Tax d’ Habitation e quindi sulla sua contrastata deducibilità.
    Chi riesce a contattare il sito on-line della Agenzia (cosa impossibile) o chi ha colloqui con funzionari chieda un esempio scritto.
    E, se non arriva niente entro fine Agosto, speriamo per il prossimo anno.

  978. Daniele ha detto:

    @Paolo: la circolare del 2 luglio è fin troppo chiara, purtroppo. La Base della TF sulla quale applicare i codici IMU è quella del 2011, come devono scriverlo, in cinese? IL VL1970 non è contemplato da nessuna parte.

  979. anto ha detto:

    Purtroppo di chiaro c’è solo che vogliono avere più soldi possibile.
    Chiara è la T.F. che te la spediscono a casa già calcolata.

  980. maurom ha detto:

    Vogliono avere più soldi e il solo modo di averli è quello abusivo a livello europeo.
    Per le case all’estero pretendono di applicare l’ aliquota (0,76%) sul valore REALE dell’ immobile mentre in Italia la stessa aliquota viene applicata sul valore FISCALE.
    In tal modo ti obbligano a pagare mediamente da due a tre volte l’importo che pagheresti per la stessa casa in Italia.
    Infatti il Valore Imponibile della casa media italiana (114,75 mq ; cat. A3) è pari a 52329 € ed è questo il valore su cui si calcola l’imposta (Imu).
    Ora, quale può essere il valore di mercato di questa casa? 52329 € ovvero 456€ al mq?
    E’ evidente che l’ ordine di grandezza del valore reale è orientativamente tre volte tanto e tripla sarebbe di conseguenza la stessa imposta calcolata sul valore effettivo di mercato.
    E quel che accade agli immobili ubicati all’estero.
    Come detto in apertura credo che tutto ciò sia abusivo in quanto uno sbilanciamento della tassa imposta dal governo italiano su beni situati all’estero (mi riferisco in particolare all’area CE) va a penalizzare il prodotto del paese estero incorrendo nell’ infrazione di protezionismo.

  981. Sandro ha detto:

    x Daniele (991)
    mi spiace, ma la circolare non è per niente chiara come tu affermi. Da nessuna parte si dice espressamente che si deve partire dal reddito catastale del 2011.
    E’ evidente che da parte loro si ignori o si faccia finta di ignorare che il valore catastale del 1970 è già stato rivalorizzato in Francia di oltre 4 volte.
    E’ anche evidente che il legislatore e l’AdE si ripromettano di massimizzare l’introito, ma per farlo occorre che il testo della legge e delle circolari esplicative sia chiaro e incontrovertibile e rispondente a princìpi di equità.
    Ora, se veramente l’AdE vuole, come afferma nella circolare del 2 luglio a pag.8, “evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse”, deve accettare che si utilizzi il VLC70. Questo valore, che appare nella “fiche d’évaluation” è moltiplicato dal fisco francese per dei coefficienti di rivalorizzazione, che conducono al reddito catastale attuale, che al 50% rappresenta la “base” della taxe foncière.
    Se prendiamo questa base, già aumentata di oltre 4 volte e la moltiplichiamo ancora per il coefficiente IMU di 160 non potremo mai eliminare la disparità di trattamento, ma anzi in molti casi si peggiorerebbe la situazione, rendendo più conveniente ricorrere al costo di acquisto anche recente, ben superiore a quello di 10-20-30 anni fa.

  982. paolo ha detto:

    Condivido la interpretazione di Sandro (994): come è concepibile prevedere un sistema che impone una rivalutazione ad una rendita già rivalutata, che sarà rivalutata ogni anno anche nei prossimi anni; rispetto alla rendita italiana che non ha mai subito rivalutazioni (concettualmente impronibile la rivalutazione del 5% dell R.C. italiana rispetto al 350/ 450% della VLC70)?
    Temo, però, l’A.d.E. intenda per RMO la “BASE” 2011. Vedremo le risposte ufficiali ai quesiti che tutti noi, in diverse forme, abbiamo posto.
    Non condivido invece l’affermazione che l’A.d.E. si ripromette di massimizzare l’introito. Forse se lo riprometteva il legislatore; l’A.d.E. non pare.
    Se l’A.d.E. avesse voluto massimizzare l’introito avrebbe dovuto prevedere la sola opzione di calcolo sulla RMO riferita a una rendita da rilevarsi su una qualunque documentazione ufficiale della Amministrazione fiscale francese, in possesso del proprietario (Releve de propriete, fishe d’ E., Avis T.F).
    Sarebbe stata la soluzione più equa, con dati oggettivi reali e aggiornati; oltretutto non manipolabili al presente e in futuro e che farebbe giustizia di eventuali atti di acquisto “manipolati” nel passato.
    Perchè non l’anno fatto?
    Per coerente continuità elaborativa? Il valore in atto ricalca la soluzione “SCUDO”.
    Per accertare violazioni in materia di esportazione di capitali e omessa segnalazione di investimenti di natura finanziaria all’estero? Vedi la disparità dei valori che saranno indicati nei quadri RM e RW e le incongruenze che potrebbero essere rilevate nella comparazione tra valore dichiarato e F. compensata di immobili di valore notevolmente diverso (rilevabile dalla F. compensata)?
    Dalla finalità dell’IVIE la scapolano abbondantemente tutti coloro che hanno acquistato all’estero oltre 15/ 20 anni fa o chi è riuscito ad “aggiustare” il valore di acquisto in atto rispetto a quello reale (e non mi si dica che gli aggiustamenti sono impossibili; sono solo molto diminuiti in quanto le sanzioni previste dal 2009 ora fanno paura): i termini per gli accertamenti sono abbondantemente scaduti.
    Vedo che l’A.d.E. in questi giorni ha pubblicato una circolare dove risponde a quesiti posti per altre materie. Speriamo lo faccia anche per l’IVIE, prima del 25 Agosto p.v.

  983. anto ha detto:

    Ci può anche stare che l’ ADE non sia intenzionata a massimizzare l’introito.
    Però allora perchè pagare stipendi faraonici ai funzionari per la stesura di queste circolari? Non abbiamo noi cittadini diritto a sapere cosa pagare, senza incorrere in possibili sanzioni perchè non abbiamo interpretato correttamente simili circolari?

  984. bobo ha detto:

    C’è un articolo sul sole 24H a firma di Carlotta Benigni e Antonio Tommassini. Semplicemente patetico, poco professionali per non dire altro, affermazioni prive di cognizione sui valori e dati indicati, confusione tra ciò che è rivalutato e in quale maniera.

  985. mario antonio ha detto:

    997: al peggio non c’è mai limite!
    Piuttosto, qualcuno di voi ha già un’idea sull’epoca in cui l’AdE inizierà a mettere le mani sulla montagna delle nostre dichiarazioni e prenderà a scervellarsi per le migliaia di diverse interpretazioni a cui saremo arrivati? Io penso che anche loro dovranno perdere qualche mesetto in più rispetto alle normali tempistiche con cui verificano le dichiarazioni per darsi una linea comune di azione, altrimenti verrà replicata la stessa Babele in cui ci siamo trovati ad operare noi, con conseguenze però devastanti per loro (ricorsi, contenziosi, rilievi dell’UE sul caso). Andremo al 2014, o tutto accadrà prima?

  986. c.regina ha detto:

    Che rabbia questo articolo approssimativo e fuorviante sul “Sole” di oggi…

    Titolo: Casa all’estero, in Spagna e Francia le imposte più basse, stangata nel Regno Unito

    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-08-07/casa-estero-sorpresa-ivie-210338.shtml?uuid=AbQqD9KG

  987. francesco ha detto:

    Ma se uno ha calcolato e dichiarato gia’ l’IVIE con la dichiarazione UNICO, calcolando la base imponibile sulla base imponibile della taxe fonciere, prima che l’agenzia delle entrate chiarisse come andasse rivalutata, che dovrebbe fare ora?? Fare un ravvedimento operoso e beccarsi pure la multa perche` nemmeno i funzionari dell’AdE sapevano come fare?? Lo stesso funzionario dell’AdE al quale ho presentato UNICO mi ha suggerito, in mancanza di circolari in merito, di utilizzare la base imponibile della taxe fonciere, a me sembra una truffa sulla truffa…

  988. bobo ha detto:

    Infatti sono una massa di cialtroni. Se volevano spillare soldi a tutti i proprietari di immobili in Francia potevano dire arbritrariamente di pagare una certa percentuale della taxe fonciere, in tale modo avrebbero colpito in maniera equa tutti a prescindere le date del rogito ben sapendo che il fisco francese tassa tutti e aggiorna ogni anno, e non avrebbero causato dubbi o problemi di calcolo e accertamento con allegato il documento alla dichiarazione dei redditi, e perchè no pure alle società che molte sono solo di comodo.
    Intanto spero che al più presto l’intera classe politica venga spazzata via assieme al tutto quel sottobosco di faccendieri e consulenti che hano portato alla rovina del paese, per riformare tutte le discipline dal fisco alla giustizia.

  989. Leonardo ha detto:

    Fratelli di sventura! Nell’attesa che il futuro sia meno nero (luglio con i suoi 6 martedi e’ passato, alla fine di quest’anno bisesto mancano solo 4 mesi, etc) e l’ IVIE ci riservi qualche buona sorpresa in termini di chiarimenti piu’ favorevoli ed EQUI (sognare non costa niente) volevo chiedere se a qualcuno risulta possibile immatricolare in Francia un’auto sulla base di una semplice presentazione di bolletta EDF (residenza secondaria), ma con residenz e cittadinanza italiana e poi essere liberi di guidare tale auto dove si vuole, allo scopo di risparmiare il “bollo” e qualcosa anche sull’assicurazione.
    Grazie e buon ferragosto a tutti, Leonardo

  990. alberto ha detto:

    Leonardo con una semplice bolletta EDF ed una casa in Francia(anche in affitto) puoi immatricolare un auto,obile.L’essenziale dare il tuo indirizzo francese.

  991. anto ha detto:

    Ho pagato calcolando i moltiplicatori imu sul valore del 1970, altrimenti con i valori attuali mi veniva un valore dell’immobile doppio del suo valore di mercato.
    Se usciranno indicazioni diverse farò un ravvedimento operoso, penso con una sanzione di meno del 10%.
    Buone ferie a tutti, finchè non saranno tassate.

  992. paolo ha detto:

    x Daniele (991)
    Sono così certo che per l A.d.E. l’ RMO è la “BASE” 2011 della T.F. che ho preso tale valore, moltiplicato poi per 160, per determinare il valore del mio immobile sul quale calcolare l’IVIE. Anche perchè l’utilizzo del RMO, nel mio caso, è più vantaggioso del valore in atto.
    Sempre per deduzione logica. Se posso compensare la T.F. pagata in Francia nel 2011 pare logico assumere come RMO il valore VLC11 abbattuto, come previsto, del 50% = “BASE” T.F, adottato per determinare detta imposta.
    Resta aperto il discorso doppia rivalutazione del VLC.
    I tempi per il ravvedimento operoso stanno passando. Il rischio è che trascorrano gli anni e che, magari tra tre anni, arrivi un accertamento con sanzioni e oneri pesantissimi.
    A mio avviso, chi può, ha interesse a pagare adottando l’interpretazione più onerosa e chiedere successivamente il rimborso dell’ eccedenza. Sempre nella speranza che da qui al Giugno 2013 arrivino i chiarimenti da parte della A.d.E.
    Ma questo è un punto di vista del tutto personale basato su esperienze personali.

  993. anto ha detto:

    Per Paolo (1005)
    Io ho diversi immobili in Francia e su tutti, se uso il valore indicato nella “Base” T.F. mi vengono valori anche doppi ai valori di mercato che, nel mio caso coincidono con i valori indicati nel rogito.
    Per questo motivo, dal momento che nella circolare è indicato che, per evitare discriminazioni è stata data la possibilià di calcolare sul RMO, ho trovato logico calcolare su VLC 1970 e in questo caso i valori sono circa il 50-70% del valore di mercato (come in Italia). Naturalmente se scopro che è sbagliato, cercherò di fare un ravvedimento operoso, che il mio commercialista mi ha detto essere possibile entro un anno e con sanzioni di circa 8%. (spero non si sia sbagliato).
    Sarebbe da valutare anche il costo in caso di insufficente pagamento, qualcuno sa dire se le sanzioni sono uguali all’IMU?

  994. giannide ha detto:

    Per anto:
    mi sembra corretto pagare sul VLC70.
    Vorrei chiarire che nonostante alcune analogie l’IVIE è completamente slegata dall’IMU. L’IMU è una tassa a sè stante, pagata con un suo F24, si riferisce all’anno in corso, il pagamento va in parte alla finanza locale, è soggetta a multe pesantissime (il 30%) ed ha le sue scadenze.
    Anche il monitoraggio fiscale (quadro RW) è soggetto a sanzioni ancora più pesanti.
    L’IVIE invece fa parte della dichiarazione dei redditi, segue le sue regole, si paga per l’anno passato, va tutta allo stato, ha scadenze completamente diverse da quelle dell’IMU, e anche le sanzioni sono quelle della dichiarazione dei redditi, quindi multe molto più basse che, se non sbaglio, ma dovrei controllare, dovrebbero essere il 3,75% con ravvedimento operoso entro 1 anno + gli interessi.

  995. giannide ha detto:

    la sanzione dovrebbe essere il 3,75% dell’importo non pagato se viene fatto il ravvedimento operoso entro il 31-12-2013 più il 2,5% di interessi annui a partire dal 9 luglio 2012.

  996. anto ha detto:

    Grazie Giannide, per il ravvedimento sono proprio le percentuali che mi ha indicato il mio commercialista.

  997. giannide ha detto:

    A proposito di sanzioni, abbiamo visto che col ravvedimento operoso si paga circa l’8% in più se si fa il ravvedimento entro il 31-12-2013.
    Circa l’8% perchè la sanzione è il 3,75% e gli interessi sono il 2,5% annui a partire dal 9 luglio 2012. Quindi c’è circa un anno e mezzo di interessi.
    Facciamo un esempio pratico: ho pagato 1000 euro di IVIE, ne dovevo pagare 1500.
    Se saldo il tutto entro fine 2013 docrò pagare i 500 euro che non ho pagato + circa l’8% di 500 euro e cioè 40 euro di sanzione e interesse.
    Me la cavo perciò con 540 euro invece di 500 euro.

    Vediamo invece se non faccio il ravvedimento operoso. Ovviamente l’AdE non può comminare una sanzione a nessuno in quanto non ha i dati per risalire a come ciascuno di noi ha fatto il conteggio, e sul modello Unico non era possibile specificare come era stato fatto il calcolo. Deve perciò convocare uno ad uno tutti i contribuenti, ed eventualmente contestare come è stato fatto il conteggio ed indicare invece quale avrebbe dovuto essere il conteggio corretto.
    Questa convocazione avverrà sicuramente quando le norme saranno più chiare e comunque non prima del 2014.
    A questo punto se l’AdE stabilisce che dovevo pagare 1500 euro ed invece ho pagato solo 1000 euro mi commina una sanzione che, se la pago entro 30 giorni, è ridotta al 10% e quindi dovrò pagare il 10% di 500 e cioè 50 euro di sanzione + il 2,5% annuo di interessi.
    Se la comunicazione arriva ad es. a fine 2014 gli interessi saranno il 2,5% su 500 euro per 2 anni e mezzo, cioè circa il 6%, che fa 30 euro di interessi.
    Quindi in totale pagherò 500 + 50 + 30 = 580 euro.

    Concludendo la differenza tra il ravvedimento (che posso fare solo fino al 31-12-2013) e la successiva contestazione da parte dell’AdE è tra il 3,75% ed il 10% della somma non pagata oltre al 2,5% annuo di interessi.

    Direi che le sanzioni non sono molto pesanti. Sicuramente conviene aspettare piuttosto che pagare di più ed aspettare anni per un ipotetico rimborso che sarà senza interessi, e che richiede chissà quale domanda visto l’ambiguità della problematica.
    Ultima notizia: dopo 5 anni non è più possibile da parte dell’AdE contestare un eventuale pagamento insufficiente.
    Spero che serva a fare chiarezza a tutti coloro che temono di dover pagare chissà quali sanzioni.

  998. mariacristina ha detto:

    Questa dettagliata informazione sarebbe stata forse più utile prima del 20 agosto, termine per il pagamento senza sanzioni, avrei potuto fare delle valutazioni dato che il mio importo non era tanto alto (non tanto alto ma comunque secondo me da NON PAGARE per l’ingiustizia di questa tassa), ma per evitare sanzioni di cui non capivo l’ammontare ho preferito pagare, SOB SOB. Vorrei però chiedere ai partecipanti al blog di non lasciar perdere l’idea di una azione tutti insieme tramite uno studio legale per portare avanti le nostre lamentele, pensate si possa fare??? Qualcuno dei partecipanti sa come si può fare??
    grazie a tutti

  999. alice nel paese delle meraviglie ha detto:

    @ Mariacristina difficilissimo trovare un legale serio e preparato su questa nuova tassa … già trovare commercialisti concordi è difficile..! Poi, come sempre in queste situazioni, costa meno pagare “l’obolo” all’erario che il legale! Et Voilà, les jeux sont faits… paga e taci!

  1000. Sandro ha detto:

    per giannide (1010)
    ho letto con interesse il tuo post e condivido le conclusioni.
    Avrei soltanto una domanda da farti: perché indichi il termine per il ravvedimento “lungo” al 31.12.2013? La scadenza non dovrebbe essere il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa? Quindi il 30 settembre 2013 o il 30 giugno 2013 a seconda che ci si avvalga o no della consegna con modalità telematica.

  1001. giannide ha detto:

    x Sandro
    hai ragione, faccio ammenda, la scadenza del ravvedimento lungo è il 30 settembre 2013 (ormai la consegna telematica è obbligatoria).

  1002. Daniele ha detto:

    Ciao a tutti,
    anche io ho lo stesso problema per una casa in comproprietà con i miei fratelli in Francia.
    Cercando con google sono incappato nel Vs. maglifico post, anche se partendo dall’inzio per seguire tutto il filo ad un certo punto non ce l’ho fatta più !
    Pregherei possibilmente qulche volenteroso dei più attivi di voi di sintetizzarmi a cosa alla fine siete giunti alla data odierna.
    Non ho mai fatto il Modello Unico (ma sempre e solo il 730), avrei bisogno di sapere:
    a) oltre a compilare il quadro RW dove indicare la deduzione delle tasse (abitazione + fondiaria) e se eventualmente ci sono altri campi da riempire
    b) Una formula accettabile per calcolare l’IVIE in Francia e dove reperire i dati
    c) Facendo la dichiarazione telematica entro fine mese (se non sbaglio la scadenza è il 30 settembre), in quali sanzioni incorro (sempre se vado a debito) ?
    Grazie per la Vs. pazienza.

  1003. mario antonio ha detto:

    A 1015: se hai sottomano un atto di acquisto dell’immobile in comproprietà e l’acquisto risale a oltre dieci anni fa, ti conviene – per la sola quota di possesso che hai della casa – calcolare e versare lo 0,76% di tale quota – detraendo nel contempo la tua quota di taxe fonciere pagata nel 2011 all’erario francese (attenzione, a detta dell’ultima circolare AdE, è detraibile solo la taxe fonciere e non anche la taxe d’habitation); la corretta dichiarazione avviene, anche se hai già fatto il modello 730/2012, compilando in aggiunta ad essa frontespizio di UNICO 2012 ed il successivo quadro RM in modalità telematica entro il 30 settembre prossimo. Facendo così, non avrai sanzioni successive, ma nel versare ora (entro il 30 settembre) l’imposta che era dovuta già a partire dal 9 luglio, dovrai versare una penale che il programma elettronico dovrebbe calcolarti automaticamente. Non dovrai versare nulla SOLO nel caso in cui il valore complessivo della casa (e non della sola tua quota!) indicato al rogito è inferiore a 26.316 Euro (vale a dire, non dovrai pagare nulla solo se il valore complessivo dell’Ivie sull’immobile è inferiore a 200 Euro). Se l’acquisto è più recente, verifica invece se ti conviene di più moltiplicare per 160 e poi per lo 0,76% il valore che trovi alla base della taxe fonciere, sempre e solo per la tua quota di possesso. Nel blog si è discusso a lungo se applicare per intero il valore 2011 di tale base – già rivalutato di quattro o cinque volte dall’amministrazione francese a partire dal 1970, o il valore iniziale, in linea con l’invarianza dei dati catastali italiani alla base dell’IMU; a te la scelta di cosa indicare, e anche i rischi in caso di successivo contenzioso col fisco italiano. Oltre al frontespizio di Unico 2012 e al quadro RM per la tassazione IVIE, dovrai poi compilare la sezione II del quadro RW , se il valore complessivo del bene è superiore a 10.000 Euro. A prescindere dall’IVIE, imposta come noto nata quest’anno e retroattiva ai redditi 2011, la compilazione del quadro RW era tuttavia obbligatoria per i beni immobili detenuti all’estero già dall’anno 2009, ovvero dalla dichiarazione Unico 2010 relativa ai redditi 2009. Se non hai provveduto ed eri tenuto a farlo, è probabile che ti convenga ora rimediare, viste le forti sanzioni per omessa dichiarazione.

  1004. Daniele ha detto:

    Mario 1016, ti ringrazio molto per le informazioni. Nello specifico caso si tratta di una successione per cui sono proprietario da metà del 2010 .. il problema è che il prezzo che dovrò dichiarare è sul valore rivalutato – che immagino troverò sulla successione – per cui una bella batosta … grazie ancora e buona giornata .

  1005. mario antonio ha detto:

    a Leonardo e Alberto (1002 – 1003): è sicuramente possibile immatricolare un’auto in Francia se la’ si possiede un immobile, e poi con questa girare negli anni successivi anche tutto il mondo, Francia compresa. Ma se si è cittadini residenti italiani e si usa l’auto in Italia, se non sono ultimamente cambiate le leggi, si ha tempo un anno dalla data dell’immatricolazione all’estero per passare poi obbligatoriamente ad una targa italiana, con la trafila conseguente di documenti e di perdite di tempo che il tutto comporta… Decorso l’anno senza fare ciò, al primo controllo di carabinieri o polizia si corre il rischio del sequestro del mezzo… Questo è quanto mi era stato riferito un paio d’anni fa, e che aveva ovviamente smorzato il mio entusiasmo a voler acquistare sia per l’assicurazione più favorevole che per il minor costo dell’auto (in Francia le Fiat costano molto meno che in Italia…)

  1006. alberto ha detto:

    Ti rispondo..che non è vero.Puoi immatricolare un’automobile in tutti i paesi dell’UE e circolare dove vuoi,quando vuoi con patente italiana………Nel caso che poi desideri lasciarla in Italia definitivamente per venderla,in questo caso devi fare la solita procedura mozzafiato….Ho cambiato targa ad una vettura con numero italiano in Francia……facilissimo.. ma in questo paese è lo Stato che è al servizio dei cittadini e non il contrario come in Italia.

  1007. paolo ha detto:

    In questi giorni ho dovuto contattare, dalla Francia, più volte il sito telefonico dell’A.d.E. per i residenti all’estero (il nr. telefonico si trova sul sito della A.d.E.; i tempi di attesa sono brevissimi; i funzionari sono preparati, efficienti, disponibili).
    Ho colto l’occasione per porre, anche, “l’irrisolto” dilemma del: “a cosa corrisponde il RMO? Cosa va moltiplicato per 160? Il VLC70 o la “Base” 2011 della T.F.?”
    Risposta decisa ed unanime: “l’ RMO è il valore ATTUALIZZATO della “Base” della T.F. Per la dichiarazione del 2012, il valore della “base” al 2011 così come la “Base” del 2012 varrà per la dichiarazione del 2013 e così di seguito”.
    Il tutto, è chiaro, sino a nuove o diverse disposizini della A.d.E.
    Si tratta di risposte verbali e non scritte. Staremo a vedere se prima o poi uscirà una circolare esemplificativa scritta, almeno prima del 30 Settembre del 2013.
    Il fatto che tre diversi funzionari (due uomini, uno giovane ed uno anziano; una donna) abbiano fornito la stessa risposta, senza un minimo di incertezza o titubanza, potrebbe voler dire che hanno espresso la interpretazione di istituto e non una soggettiva.
    Sarebbero utili altri test per verificare la conformità o meno delle risposte.
    PS: suggerisco agli amici che hanno seguito procedure ancora dubbie di scolpirsi la data del 30 settembre 2013 sul diario personale. Trascorsa tale data senza un eventuale ravvedimento, dal 2015 potrebbero essere lacrime amare.
    Anche perchè , temo, nei prossimi mesi e nei prossimi anni saremo costretti a districarci nella comprensione e nella applicazione di nuove imposte.

  1008. Useppe ha detto:

    @1020: Spero per quella data di avere già venduto l’appartamento a Nizza, alla faccia dell’Agenzia delle Entrate.

  1009. Sandro ha detto:

    x paolo (1020)
    beh, intanto le conseguenze di un eventuale maggior accertamento da parte dell’AdE sulla base del criterio riferito dai tre funzionari non sarebbero poi così pesanti come ti piace immaginarle. Vedi in proposito il post 1010.
    Poi il fatto che, sulla base di quell’interpretazione, l’imponibile IVIE aumenterebbe di anno in anno per effetto della rivalorizzazione del valore locativo francese darebbe certamente una ragione in più a chi presenterà ricorso.

  1010. paolo ha detto:

    x sandro (1022)
    Mi piace immaginare un Paese dove i cittadini giusti e onesti lottano e si impegnano per cambiare le leggi che ritengono ingiuste e sbagliate ma, che, prima di tutto le rispettano.
    In via di principio la finalità della legge sull’IVIE è giusta nella misura in cui è giusta quella sull’ IMU sulle prime e le seconde case in Italia.
    In alcune parti la legge sull’ IVIE è, a mio avviso, da correggere. Per esempio dove determina disparità di trattamento tra valore in atto pre 2000 e RMO post 2009.
    Mi piace immaginare un Paese dove i cittadini giusti ed onesti non si impegnano ad eludere, trovare cavilli, scorciatoie, furbizie per evitare di dare il loro contributo a togliere dalle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti un debito prenatale procapite di circa 40.000E che condiziona e condizionerà negativamente la loro vita futura.
    Debito che noi, con i nostri egoismi e le nostre silenti furbizie complici, abbiamo contribuito ad accumulare.
    Poi, personalmente, mi è sempre piaciuto presentarmi ad un accertamento nella posizione di chi ha pagato il giusto o di più, dimostrando buona fede rispetto, magari, ad errori formali nei quali molti di noi incappano frequentemente.
    Sempre per esperienza personale ritengo che un accertamento con ricorso sia, se possibile, da evitare. In un eventuale accertamento con ricorso non finirebbero sotto attenta verifica solo i quadri RM e RW ma l’intera dichiarazione e, probabilmente, quelle precedenti e successive.
    Non siamo più ai tempi delle commissioni di 1° e 2° grado; ai concordati; ai condoni.
    Siamo all’ onere rovesciato della prova scritta entro 60 giorni di Equitalia, con iscrizioni a ruolo e pignoramenti.
    Temo che molti non abbiamo ancora compreso che la festa è finita.

  1011. Pierenzo ha detto:

    @ 1023
    buon per te se ti sembra giusto che io paghi di IVIE per un box acquistato l’anno scorso quanto paga un mio amico proprietario di un appartamento acquistato 30 anni fa che ora vale 1,3 milioni di euro! In ogni caso non è grattando il fondo del barile facendo pagare più tasse a quelli che già le pagano che si può assicurare un miglior futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma abbattendo la spesa pubblica ormai al di fuori di ogni controllo.

  1012. c.regina ha detto:

    quoto totalmente Pierenzo!

  1013. mario ha detto:

    Senza contare che uno deve lavorare per pagare le tasse e poi il tempo restante impiegarlo per cercare di interpretare al meglio le leggi o circolari, perchè se non indovini cosa c’è scritto rischi di essere perseguitato.
    Bel paese.

  1014. giannide ha detto:

    Ritengo che se uno è stato sempre onesto nelle sue dichiarazioni non abbia nessun timore a vedere ricontrollate le sue dichiarazioni passate, presenti e future. Forse chi teme questi controlli ha qualcosa da nascondere… non solo nel quadro RM…

  1015. Mariangiola ha detto:

    Qualcuno avrà la voglia di leggere, commentare e eventualmente correggere questo memorandum scritto per il mio commercialista in primis e come risposta all’ADE, se mi contesterà il conteggio applicato e cioè VLC70 x 160 x 0.76% dedotta la foncière?PREMESSA
    L’IVIE nasce quale trasposizione dell’IMU, infatti l’aliquota è la stessa (0,76%)
    Ma l’IMU è una tassa a sé stante, si riferisce all’anno in corso e l’introito va in parte alla finanza locale. E’ soggetta a multe pesantissime (circa il 30%) e ha le sue scadenze. (Per inciso anche il monitoraggio fiscale, quadro RW, è soggetto a sanzioni ancora più pesanti).
    L’IVIE invece fa parte della dichiarazione dei redditi, si paga per l’anno passato, va tutta allo stato, ha scadenze diverse dall’IMU e anche le sanzioni sono quelle della dichiarazione dei redditi, quindi multe molto più basse.
    -ravvedimento operoso [3,75% entro 1 anno ( il 31-12-2013 oppure il 30-09-2013??) + gli interessi del 2,5% annuo a partire dal 09 luglio 2012]
    -richiesta dell’ADE (sanzione che entro i 30 gg. è del 10% + 2,5% di interessi all’anno)
    Conclusioni: differenza in più 6,5% in più (10 – 3,75, su mille euro sono 65 euro)
    Il rimborso che si dovrebbe richiedere eventualmente invece è previsto senza interessi
    DILEMMA: a cosa corrisponde il RMO?(Reddito Medio Ordinario)
    Sembra che per l’ADE sia la Base della “ taxe foncière ”, cioé il VLC11 ( Valore Locativo Catastale 2011) al 50%.
    Questa Base (della taxe foncière) è quindi il valore locativo stabilito per ogni immobile dall’anno 1970 e che si può reperire nel mod. 6675 M “ Évaluation foncières des propriétés baties – fiche d’évaluation ” ben esplicato nel Mod. 6675 H “ Fiche de calcul “ dove sono indicati tutti gli elementi descrittivi dei locali e viene evidenziata quella che è la “ Revenu Cadastral “ cioè il “VLC70” = Valore Locativo Catastale 1970. Dal 1970 ad oggi questa “ Revenu Cadastral ” o Rendita Catastale è stata nuovamente rivalutata nel 1980 e da quell’anno in poi rivalutata ogni anno.
    Ma mentre l’IMU è calcolata sul valore catastale corrispondente alla Rendita Catastale aumentata del 5% e moltiplicata per 160 per gli immobili ad uso abitativo, la Base della “ taxe foncière “ (cioè la Revenu Cadastral) è stata già rivalutata 4,5 volte dal 1970 al 2011. In più la Base per il calcolo dell’IVIE aumenterebbe di anno in anno, per effetto della rivalutazione annuale del valore locativo francese. Quindi il legislatore italiano pretende che si applichi l’aliquota dello 0,76% su una base già rivalutata in Francia e che si deve ancora moltiplicare per 160. Applicando tale regola si dovrebbe pagare circa 4 – 5 volte l’importo che si pagherebbe per lo stesso immobile in Italia (vedi esempi allegati, i vostri!). Uno sbilanciamento della tassa imposta dal governo italiano su beni situati all’estero (in particolare nell’area CE), va a penalizzare il prodotto del paese estero, incorrendo nell’infrazione di protezionismo e darebbe una ragione in più a chi presenterà ricorso.
    Perché ci sia effettiva uniformità, quindi giustizia, di trattamento tra case similari in Italia e in Francia, bisogna utilizzare il VLC70, cioè la rendita catastale prima delle rivalutazioni e applicare il metodo italiano richiesto dal legislatore (moltiplicatore 160).
    Allegati:
    -Mod. 6675 M Direction générale des finances publiques Évaluation foncières des propriétés baties
    (1 mod. per l’appartamento, 1 mod. per il garage, 1 mod. per il parking)
    – E-mail in risposta ai seguenti quesiti inviati all’indirizzo :
    cdif.nice-2@dgfip.finances.gouv.fr
    1) Taxe fonciére: avviso intestato solo a due proprietari, anziché tre.
    2) Controllo della superficie che sul mod. 6675M appare essere di m2 162.
    3) Qual è il valore locativo della taxe foncière.
    Risposte del cdif di Nice – contrôleur, secteur foncier 2
    1) Sugli avvisi della taxe foncière appaiono solo due proprietari, anche se i proprietari sono di più.
    2) La superficie tiene conto anche dei coefficienti di ponderazione per i sanitari, l’elettricità, ecc., quindi da m2 75 lordi (netti m2 64) si passa a m2 162. (I francesi rivalutano anche i metri!!!!)
    3) “La valeur locative n’apparait pas sur la taxe foncière, il s’agit du revenu cadastral qui correspond à la VLC70 revalorisée en 1980 et actualisée chaque année divisée par 2. »
    Commento : è evidente che la VLC70 (Valeur Locative Cadastral del 1970 o Revenu Cadastral) riportato nel Mod.6675M, equivale alla nostra Rendita Catastale. La circolare dell’ADE del 2 luglio a pag. 8, dice “evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse” Il VLC70 che è valido per tutti i contribuenti francesi, deve essere applicato anche dal legislatore italiano, per uniformare i conteggi tra coloro che hanno applicato il valore in atto (cioè tutti coloro che hanno acquistato fino a 10/15 anni fa e hanno trovato più conveniente applicare questo metodo, perché hanno pagato poco o nulla) e coloro che hanno applicato la base della Taxe Foncière, pagando uno sproposito. Tutti i cartelli di vendita che appaiono lungo la Costa Francese sono per la maggior parte di italiani, che non possono più sostenere tali costi. ( Fonte immobiliarista della catena Optimal)
    Deduzione delle imposte già pagate in Francia: il legislatore ha previsto di dedurre dal conteggio dell’IVIE soltanto la Taxe Foncière e non la Taxe d’Habitation. Ma anche l’Habitation è un’imposta di natura reddituale.
    Un notaio francese che conosco conferma che la Taxe d’Habitation è in effetti una tassa reddituale, tanto è vero che « a été plafonée – ha precisato- à 4,25% du revenu pour les contribuables les moins riches »

  1016. alberto ha detto:

    Abbiamo scritto centinaia di pagine ( non credo siano servite a nulla).Dopo aver calcolato l’IVIE con il metodo descritto da Marianagela il 15 Settembre..,dopo aver letto la circolare ADE del 2 Luglio a pagina 9…(il valore catastale non vale per la FRANCIA,Belgio,Malta) e pertanto l’IVIE si calcola sul prezzo di acquisto (ed in mancanza di detto dato) sul valore medio di mercato………………….pagherò l’IVIE deducendo ,come da tabella di detta circolare,la Tax Fonciére…..Quindi è inutile scapparci.Chi non paga sarà chiamato presso gli uffici ADE,,e saranno dolori.

  1017. giannide ha detto:

    Roma – La crisi del mercato immobiliare sembra non toccare affatto le compravendite di case all’estero. Nel primo semestre del 2012 le ricerche di immobili situati in altri stati sono cresciute del 9% rispetto allo stesso periodo del 2010 e, secondo i dati di Immobiliare.it, complessivamente, il mercato degli italiani che investono nel mattone straniero vale circa 4,2 miliardi di euro, con piu’ di 25 mila compravendite in un anno.

    L’importo medio delle transazioni è pari a circa 175.000 euro. Secondo la ricerca, escludendo gli acquisti fatti per trasloco, si punta a mercati emergenti (Brasile o Tailandia, o città come Praga o Budapest) oppure a mercati con economie robuste e valori di mercato indiscutibili (Berlino, Londra, Costa Azzurra).

    Nel periodo gennaio-giugno 2012 le aree che hanno raccolto maggiore interesse sono la Costa Azzurra (12%), gli Stati Uniti (9%), le zone turistico-balneari della Spagna (7%) e città come Berlino e Londra (entrambe con il 6% del totale). Rispetto a quelle condotte nel primo semestre del 2010, tuttavia, è il Brasile l’area che cresce di più nell’interesse degli Italiani: +22% in due anni. Dati di segno negativo per Madrid e Barcellona (-1% di ricerche rispetto al 2010)

  1018. giannide ha detto:

    Ho postato questo articolo (da wallstreetitalia.com) solo per far sapere che (a parte le poche decine di persone che leggono questo forum e che sembrano vogliano vendere le loro proprietà in Francia) a quanto pare gli italiani continuano a comprare all’estero e la prima area più richiesta è proprio la Costa Azzurra e non parliamo di grandi capitali ma di alloggi il cui valore medio è 175.000 euro. Come dire, gli italiani se ne strafregano dell’IVIE e continuano sempre più ad acquistare all’estero, Francia in primis.

  1019. roberto ha detto:

    @Giannide: Molti di quelli che acquistano non sanno cosa li aspetta, in termini di tassazione. Se sapessero che mantenere un trilocale in Costa Azzurra dal valore di 250.000 euro ha una spesa media totale di gestione + tassazione francese + IVIE di 7-8.000 euro annue non so se lo comprerebbero.

  1020. bobo ha detto:

    per Alberto 1029 – Se continui a leggere a pagina 9 dove hai indicato tutti i puntini ci sta scritto che in alternativa ai due precedenti si moltiplica RMO x 160 coefficente del governo italiano. Per RMO prendo in considerazione il VLC70 come valore d’origine e non altri valori elaborati o rettificati successivamente. Infine il risultato del calcolo di un qualsiasi immobile in Francia darà un valore non esagerato di imposta da pagare. (Se il legislatore utilizzasse tale criterio per tutti otterrebbe equità di trattamento anche da chi ha comprato in tempi remoti come quelli futuri). MEGLIO CAMBIARE LEGISLATORE

  1021. alberto ha detto:

    Scusa caro amico,non c’è scritto in ALTERNATIVA ma IN MANCANZA..
    Per cambiare il legislatore sono d’accordo con te ma…..sono l’espressione della classe politica che ci ha governato per gli ultimi 15 anni…………………………………

  1022. BOBO ha detto:

    Per Alberto (1034) – se guardi la tabella predisposta dall’ADE a pag. 10 della circolare, vedi che sta scritto: costo di acquisto oppure RMO x moltiplicatori IMU; valore di mercato oppure RMO x moltiplicatori IMU. Solo nel caso di assenza di valori catastali si deve prendere il costo di acquisto oppure il valore di mercato. La questione è stata sviscerata a fondo da tutti quelli che sono intervenuti su questo sito.

  1023. alberto ha detto:

    Controllo pag. 10..letto ma a pag 9 si legge
    non roisulta compilata la collonna2 (BELGIO,FRANCIA,IRLANDA,MALTA9 ..in relazione…per la determinazione della base imponibile dell’IVIE di deve fara riferimento al COSTO risultante dall’atto di acquisto ed in assenza etc… valore di mercato o RMO x IMU
    Quindi è chiaro che valore di acquisto…avendolo dichiarato l’anno precedente…

  1024. anto ha detto:

    Commento 1034-1035.
    Se un legislatore fa queste leggi……tassare solo le persone fisiche, poi fra queste, colpire pesantemente solo quelle che hanno acquistato negli ultimi anni lasciando fuori quelli che hanno avuto la fortuna di avere il villone acquistato però da molti anni. Poi fare delle circolari dove per rimediare a questa ingiustizia ti propongono, sembra incredibile, una soluzione peggiore. se poi tutto questo è fatto in nome dell’equità…..
    Per quanto riguarda la classe politica, io credo di aver individuato chi ritiene che vada punito chi ha dei capitali all’estero….

  1025. Sandro ha detto:

    x Alberto (1036)
    ma possibile che tu non riesca a leggere fino in fondo il periodo a pagina 9 della circolare (e a capirne il senso).
    Per la determinazione della base imponibile per gli immobili siti in Belgio, Francia, Irlanda e Malta si deve far riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto. Se questo manca, ci si deve riferire al valore di mercato. Il contribuente, a sua scelta, può sempre utilizzare il reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU.

  1026. massimo ha detto:

    Ecco un’altra “buona notizia”: mi è arrivato giorni fa il primo avis TF 2012.
    Base di calcolo +1,8%, importo TF +24,8%.

  1027. alberto ha detto:

    Si fa riferimento all’atto di acquisto ed in MANCANZA…………………..valore medio o RMO.
    So perfettamente leggere ma qui non c’è da interpretare ma d’applicare…In ogni caso grazie e ,quando l’ADE farà un accertamento……………….,.ci scrivere.Prsonalmente applicherò ,in simbiosi con un alto dirigente ADE,sul valore di acquisto che ho sempre dichiarato………………………

  1028. Sandro ha detto:

    x Alberto (1040)
    allora, fai un bel respiro e rileggi ancora una volta il testo della circolare (pag. 9):
    “non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione
    ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare
    riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
    mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
    contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
    eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU”.
    Adesso, tolgi per un momento “e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile”, che è una variabile dipendente dall’esistenza o meno del valore di acquisto e rileggi la frase:
    “per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU”.
    Convinto, adesso, che non sei obbligato a usare il costo di acquisto?
    Se così non fosse, mi spieghi perché a pagina 8 e 9 della stessa circolare si sarebbero inventati il RMO moltiplicato per il coefficiente IMU, “per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse” ?

  1029. alberto ha detto:

    Caro Sandro,mi hai convinto.GrazieSei forte.Tanti cari saluti

  1030. Alberto ha detto:

    Scusate ma in pratica per un appartamento nuovo appena comperato in Francia
    Che dati bisogna usare per il calcolo di questa assurda tassa? Ivie

    Grazie

  1031. bobo ha detto:

    Sei prorpio di coccio. VLC70 X 160 X 0,76% – TAX FONC…

    Il VLC70 te lo fai dare dalle autorità francesi anche per mail.

  1032. francesco ha detto:

    “non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione
    ai quali per la determinazione della base imponibile dell’IVIE si deve fare
    riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di
    mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o, a scelta del
    contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario,
    eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU”.

    Se l’italiano non è un opinione, la presenza del costo risultante all’atto di acquisto NON IMPLICA che si possa utilizzare l’RMO per il coefficiente, non ci arrampichiamo sugli specchi…

  1033. Sandro ha detto:

    x francesco (1046)
    per me conta quanto scritto a pag. 8-9 della circolare:
    “In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento
    al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile
    nel luogo in cui è situato l’immobile. Per evitare disparità di trattamento tra
    contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la
    legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi
    siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore
    dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei
    coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU”.
    Ora, non mi dirai che la legislazione francese non prevede un “valore espressivo del reddito medio ordinario”. Se anche non sapessimo tutti che esiste il valore locativo catastale, la stessa circolare subito dopo cita la Francia come esempio di rettifica prevista dalla legge locale.
    E’ vero che il periodo da te riportato non brilla per chiarezza: sembra quasi che l’estensore abbia ripreso la norma appena enunciata a pag. 8 e l’abbia condensata in modo maldestro.
    E’ d’altra parte evidente che la tua interpretazione vanificherebbe l’intenzione proclamata dall’AdE di “evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse”.
    Poiché i casi in cui il contribuente non sia in possesso dell’atto di acquisto o non possa ottenerlo ritengo siano ben pochi, vorrebbe dire che si dovrebbe quasi sempre usare come base imponibile il costo, alla faccia dell’equità di trattamento fra acquirenti di epoche diverse.

  1034. Anna ha detto:

    Ciao a tutti, mi auguro che qualcuno possa darmi una mano – ho acquistato un bilocale a Parigi nel 2007, il costo era di 255.000 euro.
    Ho scritto al centre des impots locale, chiedendo il valore catastale, e mi hanno risposto dicendomi
    “La valeur cadastrale de votre bien est de 4790 (valeur sur l’avis de taxe foncière multipliée par 2).”
    Quindi dovrei moltiplicare 4790 x 160 e poi ricavarne lo 0,76% o fare invece 2395 (la metà) x 160 e poi lo 0,76%? In entrambi i casi, pare che il prezzo d’acquisto mi convenga di più. Voi cos’avete utilizzato alla fine, e da dove lo avete ricavato?
    Chi saprebbe cortesemente confermare la giusta formula?
    L’immobile è il mio unico reddito, essendo attualmente disoccupata da un paio d’anni. Nonostante ciò pare che debba pagare oltre 2000 euro all’anno. E’ corretto?
    E’ ridicolo che l’Italia tassi quattro volte tanto quanto mi tassa la Francia, che avrebbe più diritti per farlo. Ma anche oltralpe sono ingiusti: non pensiamo neanche all’eventuale tassa sull’affitto, se non erro è del 20% fisso, a prescindere dal reddito, per i proprietari stranieri (discriminatorio). Praticamente quasi un quarto del mensile. Viva l’Europa unita.

  1035. Anna ha detto:

    Ciao a tutti, mi auguro che qualcuno possa darmi una mano – ho acquistato un bilocale a Parigi nel 2007, il costo era di 255.000 euro.
    Ho scritto al centre des impots locale, chiedendo il valore catastale, e mi hanno risposto dicendomi
    “La valeur cadastrale de votre bien est de 4790 (valeur sur l’avis de taxe foncière multipliée par 2).”
    Quindi dovrei moltiplicare 4790 x 160 e poi ricavarne lo 0,76% o fare invece 2395 (la metà) x 160 e poi lo 0,76%? In entrambi i casi, pare che il prezzo d’acquisto mi convenga di più. Voi cos’avete utilizzato alla fine, e da dove lo avete ricavato?
    Chi saprebbe cortesemente confermare la giusta formula?
    L’immobile è il mio unico reddito, essendo attualmente disoccupata da un paio d’anni. Nonostante ciò pare che debba pagare oltre 2000 euro all’anno. E’ corretto?
    E’ ridicolo che l’Italia tassi quattro volte tanto quanto mi tassa la Francia, che avrebbe più diritti per farlo. Ma anche oltralpe sono ingiusti: non pensiamo neanche all’eventuale tassa sull’affitto, se non erro è del 20% fisso, a prescindere dal reddito, per i proprietari stranieri (discriminatorio). Praticamente quasi un quarto del mensile. Viva l’Europa unita!

  1036. Massimo ha detto:

    Per Francesco (1045) e Sandro (1046)
    Per questo problema,trovo più chiaro lo schema a blocchi a pag.10 della circolare AdE.
    In pratica dice che,se si possiede il costo d’acquisto, si può scegliere tra questo e il RMOxcoefficiente. Se il costo non è conosciuto, allora si può scegliere tra valore di mercato e RMOxcoeff. Pertanto l’utilizzo del RMOxcoeff. è sempre ammesso.
    Mi restano comunque forti dubbi su quale sia il RMO. Quando leggo nella circolare che “è assunto tenendo conto delle rettifiche previste dalla legislazione locale” io interpreto che si deve fare VLC2011/2, cioè la BASE dell’avis d’imposition TF2011.
    Per fare il superpignolo aggiungo che,se si vuol utilizzare il VLC70 per analogia con la situazione italiana, lo si dovrebbe rivalutare del 5%.

  1037. Sandro ha detto:

    per Massimo (1049)
    sì è vero, nel mio ragionamento avevo trascurato lo schema a blocchi a pag. 10 della circolare, che d’altronde conduce alle mie stesse conclusioni.
    Per quanto riguarda la determinazione del RMO, secondo me è più che verosimile che l’AdE, nel fare una rapida indagine sulla situazione dei Paesi UE e SEE, per quanto riguarda la Francia non si sia resa conto che il reddito medio ordinario rettificato dalla legislazione locale e preso a base della taxe foncière nel 2011 è già stato rivalutato di circa il 350% rispetto al valore originario stabilito con riferimento al 1970.
    Non credo che i tecnici dell’AdE abbiano avuto il tempo, la voglia e l’interesse di approfondire il problema come hanno fatto i partecipanti a questo Forum.
    Ci toccherà spiegarglielo singolarmente in occasione di un eventuale “incontro” coi funzionari del fisco.
    Il tuo richiamo alle rettifiche previste dalla legislazione locale e alla rivalutazione del 5% in analogia ai criteri italiani mi ha improvvisamente aperto gli occhi su un errore che credo tutti coloro che hanno utilizzato il VLC70 hanno fatto: il VLC70 non va preso per intero, ma al 50% !!!
    Infatti il VLC70 moltiplicato per i coefficienti francesi : 1,55 (Dipartimento Alpes-Maritimes) per attualizzarlo al 1980 e 2,891 per rivalutarlo al 2011 dà il VLC2011, che diviso per due costituisce la “base” della taxe foncière.
    Tenendo per buono il riferimento al VLC70 abbiamo quindi già pagato più di quello che dovevamo, anche senza applicare la rivalutazione del 5%.

    Per quanto riguarda il VLC70, a tutti quelli che l’hanno utilizzato vorrei segnalare errore che temo che tutti quelli che hanno usato il VLC70 (me compreso) non l’abbiano diviso per 2.

  1038. Sandro ha detto:

    x tutti:
    ERRATA CORRIGE:
    per favore non considerate le ultime due righe, che sono rimaste per errore nel testo.

  1039. bobo ha detto:

    per ANNA, verifica se 4790 sono EURO o FRANCHI FRANCESI, (trattandosi del 1970 il documento che hanno inviato a me è espresso in FF) in tal caso lo devi convertire al cambio fisso FF/EURO ossia 4790/6,55957 = 730,23 euro

  1040. Anna ha detto:

    Bobo – sono Euro (purtroppo!).

  1041. bobo ha detto:

    Scusa ANNA, il documento in tuo possesso è il VLC70 modello 6675H ?

  1042. Anna ha detto:

    Ho semplicemente chiesto al centre des impots locale e mi hanno dato queste indicazioni che, pare, siano quelle presenti sull’avis de taxe foncière.

  1043. Nadia ha detto:

    x Sandro 1050
    Scusa, ma io non penso che il vlc 70 vada preso al 50%, ma bensì per intero. Se consideri che prendendo la “base” della taxe foncière che è già un 50%, la dividi per i coefficienti dei vari dipartimenti francesci ottieni il vlc 70, perchè lo vuoi dividere ulteriormente?

  1044. Sandro ha detto:

    per Nadia (1056)
    hai ragione tu se il VLC70 te lo sei calcolato indirettamente partendo dalla “base” della taxe foncière e l’hai divisa per i coefficienti.
    Non è così se hai ottenuto dall’Amministrazione francese la “fiche d’évalution” mod. 6675 M. Infatti se moltiplichi il valore locativo indicato nella fiche per gli stessi coefficienti non ottieni la “base”, ma il VLC2011, cioè il doppio della “base”.

  1045. Nadia ha detto:

    per Sandro 1057
    Io ho ricevuto un documento denominato RELEVE DE PROPRIETE con il valore della revenu cadastral = “base” della taxe foncière ed accanto il VLC 70 (scritto a mano) che corrisponde nel mio caso, a base / coefficiente 2,240525 (dipartimento Alpes Maritimes).

  1046. Nadia ha detto:

    Documento firmato dalla Direction Gènèrale des finances publiques

  1047. Massimo ha detto:

    Nadia
    sicura? il coefficiente dovrebbe essere 1.55 (1970-80 Alpes Maritimes) x 2.891 (nazionale 1981-2011) = 4.48

  1048. Nadia ha detto:

    Sandro
    L’unica cosa certa, che il documento in mio possesso riporta i seguenti valori: TF 1088 = VL 70 486
    TF 307 = VL 70 137
    che corrisponde al coeff. 2,24….. che poi è il 50% del tuo 4,48.
    Infatti nel blog NO IVIE avevo già individuato tale coefficiente a differenza tua veniva diviso 2.

  1049. Sandro ha detto:

    per Nadia (1058)
    ti faccio un esempio, assumendo VLC70 = 1.000, che è il valore che appare sulla “fiche d’évaluation” mod. 6675M.
    Sull’ultimo avis d’ imposition della taxe foncière appare quindi come “base” 2.240, che corrisponde a 1.000 x 1,55 x 2,891 : 2.
    Ora, se dividi 2.240 per il coefficiente 2,240525, che (più o meno) è il 50% di 1,55 x 2,891 ottieni 1.000, che è il VLC70 al 100%.

  1050. Nadia ha detto:

    Per Sandro
    Scusa, ma io ho una certa età e non riesco più a seguirti, ma forse stiamo dicendo la
    stessa cosa!! Infatti quello che io sostengo e che devi prendere il vlc 70 al 100%. Anche tu sei partito dalla “base” che è già un 50% e sei arrivato al vlc 70, quindi non lo dividi più un’altra volta. Infatti tu stai confermando i dati riportati nel mio documento che sono come quelli dell’esemi “base TF” 2240 / 2,240525 = 1000 vl 70 valore che utilizzo per ivie.

  1051. Nadia ha detto:

    scusami, i dati riportati nel mio documento che sono come quelli dell’esempio che mi hai riportato

  1052. alberto ha detto:

    Per Sandro.Ho pagato ieri l’INVIE
    VCL70 datomi dall’Ufficio imposte di Grasse x 160(tabella 2 circolare 2 Luglio ADE)x 0,76 meno
    Tax Fonciere =IVIE .Ho risparmiato circa 450€ sul calcolo del valore d’acquisto.Ciao e grazie

  1053. Sandro ha detto:

    per Nadia (1063)
    nel mio esempio ho seguito il tuo discorso. Sono partito sì dalla “base”, che è il 50% del VLC 2011, ma ho diviso per 2,24 e non per 4,48 come avrei fatto partendo dal VLC 2011.
    In ogni caso vedo che sei d’accordo che il VLC70 scritto a mano sul tuo “Relevé de propriété” è al 100%.
    Quando dico che si dovrebbe assumerlo al 50% prima di moltiplicarlo per 160 come base imponibile dell’IVIE mi baso su un’interpretazione, che mi sembra sostenibile, di quanto scritto a pag. 9 della circolare del 12.7.12. Se il famoso (e fumoso) reddito medio ordinario (RMO) indicato dalla circolare è il VLC70 (e non il VLC2011), si dovrebbe sempre tener conto delle rettifiche previste dalla legislazione locale. Come recita la circolare, “è il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della taxe foncière.”

  1054. Nadia ha detto:

    x Sandro
    Ok ci siamo capiti, sono d’accordo con te. Buona serata

  1055. paolo ha detto:

    Vedo che dopo mesi di dibattiti stiamo ancora dibattendo, tra noi, sempre e solo tra noi, su cosa sia il fantomatico RMO.
    L’unica cosa certa è che, per la determinazione del valore, si può optare tra valore in atto e RMO a seconda della convenienza (vedi schema).
    Non sarebbe opportuno che alcuni affecjonads al blog ponessero il quesito alla A.d.E. e riportassero le risposta ricevute?
    Io, ripeto, l’ho fatto contattando direttamente dalla Francia l’A.d.E. al numero 0039 06 96668933. Il sistema, efficiente e veloce, collega con la sede di Pescara dove funzionari preparati e disponibili rispondono ai diversi quesiti.
    Per esigenze diverse ho avuto modo, nel giro di un mese, di parlare con tre diversi funzionari (uno maturo, uno giovane, una donna) ai quali ho precisato che avrei effettuato il calcolo sulla base delle loro indicazioni e che avrei appuntato data, ora e loro codice identificativo sulla copia della mia dichiarazione, a futura memoria.
    A “botta sicura e decisa” mi hanno tutti e tre confermato che il RMO è la “BASE” della T.F. dell’anno di riferimento (RMO dichiarazione 2012 = “BASE” della T.F. 2011 = VLC2011 Brute della T.H. al 50%).
    A rafforzamento hanno evidenziato il fatto che essendo compensabile la T.F. pagata nel 2011 il RMO è quello del 2011. Il fatto che tre funzionari diversi abbiano confermato la stessa interpretazione mi fa pensare trattarsi di interpretazione di Istituto.
    E’, invece, inutile il tentativo di avere l’interpretazione rivolgendo il quesito tramite e-mail. Dopo non poche difficoltà sono riuscito ad porre il quesito. La risposta è stata la riproduzione, pari pari, del testo della circolare 2 Luglio.
    Non vorrei apparire come quello che trova piacere a pagare più del dovuto; a mio avvivo dovrebbe essere compensabile anche la T.H. vista la sua natura reddituale (vedi decreto legge prima della circolare).
    Se per il 2011 ho pagato di più chiederò il rimborso. Voglio essere però certo di aver pagato il giusto per evitare accertamenti e perdite di tempo.
    Le volte che, in passato, ho ricevuto accertamenti e ho potuto dimostrare carte alla mano, anche della A.d.E., che ero nel giusto ho risolto il tutto con telefonate e e-mail.
    Confido sempre nella circolare esemplificativa (con diversi esempi di calcolo) entro Luglio 2013.

  1056. Pierenzo ha detto:

    x Paolo (1068)
    gli esimi funzionari non sanno, o fanno finta di non sapere, che la “base” della taxe foncière 2011 è un reddito medio ordinario già moltiplicato per 4,44, cioè rivalutato del 344% (Alpes-Maritimes).
    In Italia per determinare la base imponibile IMU si parte dal reddito medio ordinario (rendita catastale) aumentata solo del 5% e poi moltiplicata per 160. Se vogliamo assimilare l’IVIE all’IMU, è evidente la disparità di trattamento fra immobili in Italia e in Francia.
    Per esperienza personale, usando il VLC70 x 160 ottengo per un immobile in Francia un valore molto vicino alla rendita catastale aggiornata di un immobile italiano di pari valore commerciale.

  1057. gobgraz ha detto:

    Qualcuno mi sa dire quanto deve pagare il nudo proprietario (stando alla circolare, nulla) e l’usufruttuario (sempre stando alla circolare, se ho letto bene, la percentale in base all’età – secondo la tabella in vigore nel paese di ubicazione dell’immobile – del valore d’acquisto)?
    Mi sembra che PATRIZIA avesse affrontato questa problematica.
    … ma perchè solo in Italia è così problematico pagare le tasse?

  1058. gobgraz ha detto:

    … scusate, aggiungo: quanto deve pagare l’usufruttuario di un immobile posseduto in Francia?

  1059. paolo ha detto:

    x Pierenzio (1069).
    Il problema non è se i funzionari della A.d.E. non sanno o fanno finta di non sapere. Il problema è quale è l’orientamento di Isituto della A.d.E. I funzionari non interpretano a soggetto ma seguono direttive generali. All’ entrata in vigore di una nuova normativa, magari varata frettolosamente per decreto e in attesa delle circolari interpretative ed esplicative, la sede di Trento della A.d.E. può interpretare in modo diverso da quella di Taranto. Ma a regime le interpretazioni vengono parificate ed omologate.
    Chi domani sarà coinvolto in un accertamento, tra 3/ 4 anni quando i fiumi di parole saranno dimenticati, dovrà “difendersi” con materiale scritto della A.d.E.
    Per questa ragione bisogna insistere perchè sia emanata una circolare anche ESEMPLIFICATIVA (cosa che in passato l’A.d.E. ha fatto; per vedi Scudo) nella quale sia evidenziato con chiarezza a cosa corrisponde il RMO.
    In attesa di chiarimenti da parte della A.d.E. sulla T.F. (sulla quale oramai NOI tutto quello che potevamo dire l’abbiamo detto), richiede un approfondimento la non compensabilità della Taxe d’Habitation. In Francia la T.H. è una tassa reddituale (si calcola sul VLC2011 “Brute”) e la paga chi ha in uso l’immobile (proprietario od affittuario).
    Mentre il D.L. prevede la compensabilità di imposte sia di natura patrimoniale che reddituale, la circolare esclude la T.H.
    Attendo l’esito di alcume telefonate al nr. sopra indicato di altri amici per confrontare le risposte.

  1060. Pierenzo ha detto:

    x Paolo (1072)
    no mi dispiace, le circolari dell’AdE non hanno valore di legge. Un’altra circolare potrà magari confermare che secondo l’AdE il RMO corrisponde al VLC2011, ma questo non impedirà di ricorrere in Commissione presentando argomenti validi, tipo quello della pretesa applicazione del coefficiente 160 a un valore già rivalutato del 344%.

  1061. paolo ha detto:

    x Pierenzo (1073)
    Non ho mai detto che una circolare ha valore di legge o supera una legge. Se leggi con attenzioni tutte le mie precedenti sostengo da sempre proprio il contrario. E non solo rispetto alla T.F. (vedi compensazione T.H.)
    Il fatto è che in nessuna legge e in nessuna circolare è indicato esplicitamente a cosa equivale, nel caso della Francia, il RMO. Sono enunciati solo principi diversamente interpretabili a causa di una terminologia astrusa ed incomprensibile ai più.
    Su un documento ufficiale della A.d.E. pretendo di veder scritto:
    IVIE Francia. RMO = AAA
    Prima di tutto me lo deve dire l’A.d.E. cosa è il RMO e non Paolo, Sandro, Pierenzo, il mio patronato, il mio vicino commercialista, il parroco. Tutti esperti, tutti in buona fede, ma che dicono cinque cose diverse tra loro.
    Se seguiamo rigidamente il principio che la legge prevale sulle circolari come la mettiamo con il fatto che la legge non prevede il RMO ma solo il valore in atto, di costruzione o di mercato?
    Non è che le circolari le possiamo prendere quando ci convengono e respingere se ci penalizzano. Possiamo pretendere che le circolari vengano corrette se ritenute sbagliate. Ma, una volta, confermate di fatto diventano “legge” (a meno che non si voglia percorrere la strada della sentenza passata in giudicato).
    In Commissione, se e quando dovrò andarci, ci voglio andare presentando non i “miei, i nostri argomenti validi” ma documenti scritti della A.d.E. o leggi dello Stato.
    I funzionari della A.d.E. da me interpellati non sostengono, come tu erroneamente dici, che la il RMO è uguale al VLC2011 ma alla “BASE” della T.F. che è uguale al VLC2011 Brute della T.H. abbattuto del 50%; “BASE” che, torno a sottolineare, corrisponde al Revenu Cadastral riportato sul Relevè de Proprietè sempre al 2011.
    Non dico che è l’interpretazione giusta; meno che mai che è quella che preferisco. Dico solo che è quella che mi è stata fornita da tre diversi funzionari della A.d.E. con tanto di identificativo personale mesi dopo, ripeto mesi dopo, l’emanazione della circolare. E non penso di essere stato l’unico al quale hanno dato tale risposta.

  1062. Pierenzo ha detto:

    x Paolo (1074)
    è vero che la legge non prevede il RMO, ma non è affatto vero che essa prevede, per gli immobili UE e SEE soltanto il valore in atto, di costruzione o di mercato! Per questi immobili LA LEGGE e non la circolare prevede che “il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale”. E’ l’AdE che, andando al di là dei propri poteri, ha creato una nuova legge, inventandosi il RMO e l’applicazione del coefficiente IMU.
    Per me la norma sopra riportata, applicata alla situazione francese, era chiara: voleva dire applicare lo 0,76% alla “base” della taxe foncière, che è appunto usata per l’assolvimento di quel tipo di imposte e quindi non dover pagare alcunché. Capisco che non era quello che si aspettava il legislatore, ma se voleva ottenere il suo risultato doveva essere più chiaro nel formulare la legge.
    Sul fatto che le circolari dell’AdE non hanno valore di legge, leggi l’ordinanza numero 35 del 05.01.2010 emessa dalla Cassazione, dov’è scritto a chiare lettere che l’Agenzia delle Entrate fornisce circolari che sono indirizzi di prassi, ossia semplici atti dell’amministrazione finanziaria che non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute.

  1063. giannide ha detto:

    “Ma, una volta, confermate di fatto diventano legge”
    Ma vogliamo scherzare? Le circolari sono solo degli strumenti che l’Ade fornisce per aiutare il contribuente. Spesso sono sbagliate, non hanno NESSUN valore, mai, nè se sono favorevoli nè se sono contrarie. Possono essere contestate senza nessun problema.
    E spesso, nei casi più controversi, seguire una circolare può significare sbagliare e dover pagare pesanti sanzioni. Importante è seguire la legge e interpretarla nel modo più letterale e onesto possibile.

  1064. massimo ha detto:

    Pierenzo (1075)
    quando la Legge dice che il valore è quello catastale come determinato… dobbiamo tener presente che in Francia non esiste il valore catastale degli immobili e non è neanche possibile risalirvi a partire dal VLC. In tale caso,se si ignora la circolare 28E, dovremmo usare solo il valore d’acquisto o quello di mercato.
    Personalmente, dopo aver parlato con un funzionario dell’Ade, ho deciso di usare la BASE 2011, che tra l’altro mi conviene rispetto al valore commerciale e anche rispetto al valore di successione (che è circa la metà del precedente). Poi si vedrà.
    All’Ade mi hanno anche detto che, se volessi usare altri metodi senza rischiare guai, dovrei fare un interpello.

  1065. massimo ha detto:

    Sono stato poco chiaro: uso la BASE 2011 x moltilpicatore IMU

  1066. paolo ha detto:

    Massimo (1077) risponde a Giannide (1076) e Pierenzo (1015) sulla natura non patrimoniale della Revenu Cadrastal. In Francia la Revenue Cadrastal è una imposta calcolata sul valore locativo dell’immobile, non sul valore patrimoniale.
    Il legislatore italiano ha deciso di omologare la T.F. alla rendita catastale italiana che, invece, stabilisce un valore patrimoniale. Altrettanto non ha fatto con la T. d’ Habitation che, essendo anch’essa di natura reddituale, “interpretando la legge dovrebbe essere compensabile.
    L’omologazione è stata necessaria in quanto nell’elenco delle imposte di natura patrimoniale escluse dalla doppia imposizione fiscale previste dal trattato bilaterale italo francese la T.F. non è elencata.
    Il problema attiene il cosè il RMO e le rivalutazioni subite negli anni dalla T.F.
    Solo l’A.d.E. può fare chiarezza. O, in via definitiva, la Magistratura.
    Voglio rammentare a giannide che, in Italia, l’unica, l’ unica Istituzione legittimata ad interpretare le leggi è la Magistratura. E’ una interpretazione ha effetto di legge non quando c’è una sentenza di una sezione della Cassazione ma quando è sentenziata dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite; perchè diverse sezioni avrebbero potuto emettere sentenze opposte.
    Ha idea giannide del costo, dei tempi, per giungere ad una sentenza di Cassazione?
    Però stiamo ancora discutendo del nulla.
    Allo stato la A.d.E. non ha ancora scritto esplicitamente a cosa corrisponde il R.M.O. Se scrive che l’RMO corrisponde al VLC70 po addirittura al VLC70 al 50% allora tutto risolto.
    Ma, se indica una cosa diversa, sino a nuove disposizioni, legislative, regolamentari, giudiziarie vale quello che scrive e dice la A.d.E.
    Non dobbiamo continuare a martellarci tra noi. Dobbiamo rivolgere i nostri sforzi perchè sia l’A.d.E. a fare chiarezza.

  1067. giannide ha detto:

    “Voglio rammentare a giannide che, in Italia, l’unica, l’ unica Istituzione legittimata ad interpretare le leggi è la Magistratura.”
    Esatto, è quello che sto dicendo da tempo, e quindi quanto dice l’AdE non vale nulla, vale quanto quello che dici tu o quello che dico io. E allora, anche se l’AdE fa chiarezza, non risolve niente.

  1068. paolo ha detto:

    x giannide (1080).
    Supponiamo che le circolari della A.d.E., come dici, non risolvano niente e non contino niente.
    Facciamo il caso di scuola.
    Ti arriva un accertamento con sanzione per errato utilizzo del RMO.
    Sostieni le tue ragioni contestando le circolari e le interpretazioni della A.d.E. ma l’ A.d.E. conferma le sue interpretazioni e conferma la sanzione.
    Non hai altra strada che ricorrere alla Magistratura.
    Sai quanto costa, tra spese legali, atti amministrativi, arrivare ad una sentenza di Cassazione? Migliaia e migliaia di E.
    Sai quanti anni occorrono per una sentenza di terzo grado?
    Nel frattempo il tuo contenzioso, non risolto, prende la via di Equitalia.
    E ora vengo alle circolari della A.d.E. che non contano niente.
    Quando è entrata in vigore la LEGGE sullo Scudo Fiscale, i principi enunciati nella legge confermavano la non dichiarabilità di investimenti di natura finanziaria all’estero l’addove non capaci di produrre un reddito tassabile in Italia sono rimasti invariati.
    Sono state due circolari della A.d.E. edite nel 2009 e nel 2010 a stabilire l’obbigo di segnalazione anche degli immobili posseduti in Francia dal 2009 in avanti, estendendo il concetto “a investimenti all’estero potenzialmente capaci di produrre reddito in futuro”.
    L’A.d.E. nelle circolari ha fatto proprio gli esempi opposti della Spagna e della Francia
    (è per questo che insisto sulla necessità di esempi anche per il RMO).
    Tu che fai? Segui la legge e non segnali niente nel quadro RW, rischiando una sanzione che può arrivare sino al 50% dell’ investimento non segnalato o segui la circolare dell’ A.d.E.?
    Mi permetto di dirti che sbagli, rischiando di indurre in errore grave altri amici.

  1069. Pierenzo ha detto:

    x Paolo (1079)
    la rendita catastale italiana NON è un valore patrimoniale, è un valore convenzionale calcolato sulla base di tariffe d’estimo usato come base imponibile per l’applicazione di tutte le imposte relative ai beni immobili.
    La rendita catastale in Italia e il valore locativo catastale francese sono quindi due “valori catastali” determinati e rivalutati nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.
    La differenza è che in Italia la rendita è rivalutata in misura molto più elevata di quella francese, ma si applica un’aliquota molto più bassa ( 0,76% per l’IMU contro quasi il 30% per la sola taxe foncière).
    Rimango convinto che l’AdE con la circolare del 2 luglio non si sia limitata a chiarire quale interpretazione debba essere data alla norma di legge, ma l’abbia arbitrariamente innovata introducendo elementi non presenti nella legge stessa.

  1070. giannide ha detto:

    Scusa se mi ripeto, ma insisto proprio perchè ci sono passato.
    Anni fa l’AdE mi chiese 20.000 euro di tasse non pagate in base a una fantomatica norma. Io bonariamente spiegai le mie ragioni che non furono accettate. Che cosa avrei dovuto fare? Pagare? Feci ricorso alla magistratura. La ragione dell’AdE era che una circolare diceva così e così e quindi avevo torto perchè non rispettavo una chiara circolare dell’AdE. La mia ragione era che la legge diceva in un altro modo. Vinsi la causa.
    Il funzionario dell’AdE fece ricorso (tanto i soldi per il ricorso sono quelli dei contribuenti, cioè i miei, i tuoi…). Il ricorso fu respinto. L’AdE non si fermò (tanto non paga lei, paghiamo sempre noi) fece ancora ricorso. Anche in Cassazione vinsi io (en-plein: 3 vittorie su 3). A quel punto recuperai anche parte dei soldi dell’avvocato. E ci vollero 12 anni. Ma tu cosa avresti fatto. Avresti pagato anche a fronte di una palese ingiustizia? Ecco perchè insisto di non seguire le circolari.

  1071. giannide ha detto:

    E per finire, a proposito di soldi:
    “Sai quanto costa, tra spese legali, atti amministrativi, arrivare ad una sentenza di Cassazione? Migliaia e migliaia di E.”
    Utilizzando un avvocato delle associazioni dei consumatori a me è costato in tutto 4.000 euro (per tre gradi di giudizio) di cui la metà rimborsati dall’AdE (e dodici anni di tempo).

  1072. anto ha detto:

    Quello che più lascia l’amaro in bocca è che le circolari, di tutte le amministrazioni pubbliche, dovrebbero servire per chiarire ed agevolare gli obblighi dei cittadini.
    Ii le sanzioni dovrebbero essere previste per chi evade non per chi non interpreta corretamente una norma controversa.

  1073. paolo ha detto:

    x giannide.
    Confermi che: le circolari della A.d.E. hanno efficacia sino a sentenza contraria di terzo grado.
    Che per arrivare a sentenza occorre spendere alcune migliaia di E.; spendere giornate di tempo tra A.d.E. e avvocati; attendere 12 anni per avere la sentenza.
    Tutto questo vale la pena se ci sono in discussione 20.000E.
    Vale la pena in termini di costo/ beneficio se in discussione ci sono 500E/ 1000E?
    Tieni conto di un’altra cosa. Mentri aspetti la sentenza relativa alla dichiarazione dei redditi del 2012 (con accertamento che se ti arriva arriva nel 2015) nel 2013, 2014, 2015 e così via, tu continui a calcolare l’IVIE con possibili contenziosi che si accumulano all’infinito.
    Le sentenze della Cassazione assumono efficacia di legge quando pronunciate a sezioni riunite. Sezioni di Cassazione diverse potrebbero (e spesso lo fanno) sentenziare in modo opposto.
    Anzichè discertare tra noi dobbiamo indirizzare i nostri sforzi perchè l’ A.d.E. editi una circolare esplicativa. Poniamo alla A.d.E. quesiti telefonici (pretendendo l’identificativo del funzionario che risponde e precisando che allegheremo i suoi dati alla nostra pratica) e scritti. Raccogliamo le risposte e facciamo “giurisprudenza”.
    Poi, ciascuno, in base alla sua situazione personale decidera il che fare.
    E’ evidente che se la differenza tra il calcolo con VLC70 e la “Base” è sotto i 1.000E non penso che per la stragrande maggioranza degli interessati sia conveniente andare in Cassazione.

  1074. giannide ha detto:

    Quello che voglio chiarire è che non c’è e non ci sarà mai nessuna certezza su come va calcolata l’IVIE. O si paga il massimo e si è tranquilli (ma non si avrà mai nessun rimborso) oppure si fa un interpello che ha valore ufficiale (ma solo per l’utente che l’ha fatto. Due interpelli possono avere due risposte differenti). O altrimenti ciascuno dovrà lottare col funzionario della sua provincia e cercare di convincerlo. Perchè l’AdE potrà anche chiarire che cos’è l’RMO ma sarà sempre un abuso perchè l’RMO non è previsto dalla legge e anche il moltiplicatore 160 per l’IVIE è una invenzione dell’AdE chiaramente confutabile. Il problema è allora: seguiamo le leggi dello stato italiano (e sicuramente avremo ragione, magari dopo 12 anni) oppure seguiamo le leggi dell’AdE, spesso in contrasto con le leggi statali? A voi l’ardua sentenza.

  1075. giannide ha detto:

    Quadro RW verso una revisione
    All’ipotesi dell’Agenzia delle Entrate una semplificazione del quadro RW di UNICO, ad oggi troppo oneroso.
    La dichiarazione UNICO 2012 che deve essere inviata entro il prossimo 1° ottobre potrebbe essere l’ultima contenente l’attuale versione del quadro RW relativo ai beni immobili ed alle attività finanziarie detenute da cittadini italiani all’estero. L’Agenzia delle Entrate, infatti, starebbe lavorando ad una revisione del modulo RW nell’ottica di una semplificazione. Ciò in risposta alla Commissione europea, che nei mesi scorsi ha aperto una procedura di infrazione con riferimento all’eccessiva onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale, dato che la mancata compilazione del quadro RW o la sua incompletezza non ha conseguenze reddituali.
    Fonte: Il Sole 24 Ore

    Vedremo quando succederà per il quadro RM

  1076. sandra ha detto:

    risposta a giannide:
    purtroppo di casi come il tuo ne ho visti tanti. la cosa più grave, a mio avviso, è che gli zelanti funzionari che si lancianoin avventate crociate contro il contribuente, anche quando queste si rivelano gravemente infondate, non vengono affatto sanzionati, ma proseguono placidamente la loro carriera.
    L’aver gettato risorse, energie e danaro pubblico, l’aver screditato la PA agli occhi del cittadino, non rappresentano cioè un demerito, ma una “facoltà” discrezionale del funzionario, sottratta a qualsiasi controllo di merito e di opportunità.
    Così va il mondo in italia….

  1077. Mariangiola ha detto:

    Qualcuno ha scritto che saremo circa un centinaio gli iscritti a questo forum. Potremmo fare almeno qui una piccola indagine per sapere quanti hanno versato l’IVIE basandosi sul VLC70 ? e di che zona dell’Italia siamo? Basterebbe scrivere: VLC70 zona Torino, come me. Per sapere se siamo in tutto solo 20 mosche bianche e quindi soccombenti nei confronti dell’ADE.

  1078. marco ha detto:

    per mariangiola:
    io (Roma) ho usato il VLC70 (tesi esposta #779)

  1079. flavio ha detto:

    per mariangiola:
    io ( Milano ) ho usato il VLC70.
    Una richiesta x chi mi può aiutare.
    Devo pagare la Taxe foncier entro il 15/10, sapete se è possibile andare presso un ufficio postale francese per pagarla ?
    grazie dell’aiuto.

  1080. Paola ha detto:

    VLC70 TORINO

  1081. Massimo ha detto:

    Flavio (1093)
    puoi pagare anche con un assegno di una banca italiana al SIP non résidents o con un bonifico.Trovi le istruzioni qui: http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/particuliers.impot?pageId=part_horsfrance&espId=1&sfid=1250
    In fondo alla pagina clicca su :Modalités de paiement.

  1082. Massimo ha detto:

    Flavio(1003)
    chiedo scusa:quanto detto sopra vale per le imposte sui redditi.
    Per le imposte locali non sono sicuro.

  1083. Mario ha detto:

    VLC70 – Busto Arsizio (VA)

  1084. alberto ha detto:

    VCL 70(Brescia) x 160×0,76=Importo IVIE da pagare

  1085. anto ha detto:

    VCL 70- TREVISO

    Prendendo a riferimento il valore BASE avrei avuto un imponibile doppio rispetto ai valori di mercato. Quindi se le scelte offerte dalla circolare erano per evitare le disparità di trattamento, quel valore mi è sembrato il più logico.

  1086. daniele ha detto:

    io Daniele e anche mio fratello
    Torino
    ho pagato sulla base del rogito

  1087. paolo ha detto:

    Sono convinto che molti di noi, nell’applicare il RMO, hanno prima consultato l’A.d.E. e seguito le loro indicazioni. Io così ho fatto.
    Sulla base delle indicazioni ricevute da tre diversi Funzionari della A.d.E. (dei quali ho registrato il codice) consultati sul nr. telefonico dall’estero della A.d.E., in tre date diverse, ho deciso di applicare RMO = “BASE” 2011 T.F. x 160 x 0,76; compensando poi totalmente la T.F. pagata, come indica la circolare.
    Se risulterà che ho pagato di più chiederò il rimborso. Che arriverà, come altri casi in passato, tra alcuni anni con gli interessi di legge. E sgombriamo il fatto che i rimborsi non arrivano. Arrivano in ritardo ma arrivano.
    Non serve più dilungarci in considerazioni interpretative del tipo: una circolare, un parere della A.d.E. valgono o non valgono rispetto ad una legge?; l’IMU è una imposta giusta o sbagliata?; VLC70 o VLC11; rivalutazione già avvenuta dal 1970 ad oggi.
    Tutto quello che c’era da dire lo abbiamo detto e ciascuno di noi si è comportato come meglio ha ritenuto.
    Sarebbe, invece, interessante che gli amici del Forum oltre a riportare la prassi seguita, se hanno consultato l’A.d.E. riportassero anche le risposte ricevute, sia verbali che scritte.
    Faccio notare che i Funzionari che rispondono sono identificabili nominativamente (nei colloqui in sede) e, tramite codice, in quelli telefonici; che le loro risposte possono essere portate a prova. In particolare se la conversazione avviene di persona in presenza di testimoni (quando si va negli uffici della A.d.E. è sempre meglio essere in compagnia).
    La raccolta delle risposte fornirebbe quanto meno un orientamento. Ribadisco: orientamento.
    Prima o poi (speriamo prima) l’A.d.E. dovrà uscire con una circolare interpretativa esemplificativa. Anche in quel caso ci sarà chi sosterrà che le circolari della A.d.E. non valgono niente. Ciascuno sarà sempre libero di fare quello che vuole.
    Per quanto mi riguarda io ho, ulteriormente, posto il quesito scritto alla Direzione Generale della A.d.E.
    Ho allegato: Fishe de Valutation, con riportato il VLC70; Releve de Proprieté, con riportata la Revenu Cadrastal; l’Avis di pagamento della T.F. 2011, con riportata la “BASE”.
    Ho chiesto una risposta che non riproduca il testo della circolare famosa (come l’A.d.E. ha risposto ad una mia e-mail) ma con UN ESEMPIO DI CALCOLO. Sono in attesa di risposta.
    Come tutte le risposte avute sino ad oggi la allegherò ai miei UNICO PF, ai quadri RM e RW e ai miei F24. Il tutto a futura memoria.

  1088. mimma ha detto:

    Secondo me chi ha applicato il valore base 2011 è in una botte di ferro, non può aver sbagliato. Il problema è che in alcuni casi (come nel mio, per un alloggio appena acquistato!) questo calcolo è onerosissimo, comporta un’importa doppia rispetto a quanto si pagherebbe in Italia.
    La mia domanda è questa:qualcuno ha già inoltrato un interpello indicando la possibilità di calcolare l’imposta sul VLC70, spiegandone ovviamente le ragioni?
    Io ho un interpello in corso per un altro motivo, ma se non ci saranno ulteriori spiegazioni prima della prossima scadenza penso che ne porrò uno anche su questo tema. Sarebbe interessante se qualcuno del forum (anche più persone) ponesse il quesito e poi comunicasse la risposta.

  1089. massimo ha detto:

    Mimma (1101)
    io ho utilizzato la base 2011, che mi dà un imponibile di circa la metà del valore di mercato. Comunque l’importo è piuttosto elevato.
    Farei un interpello per la possibilità di usare la base 1970 se fossi esperto nell’uso del linguaggio burocratico che serve in questi casi. Se qualcuno pubblicasse qui una bozza, gliene sarei molto grato.
    Ho anche un altro dubbio: è possibile utilizzare il VLC70 per un immobile costruito DOPO il 1970?

  1090. BOBO ha detto:

    Per Mariangiola (1090)
    VCL 70 x 160×0,76=Importo IVIE da pagare – (VENETO)

  1091. Alberto ha detto:

    @massimo: Già fatto interpello, risposta categorica sull’assoluta impraticabilità dell’utilizzo del VL1970. Nei prossimi giorni copio e incollo.

  1092. BOBO ha detto:

    Vorrei sapere se sandra (post n. 522) che aveva presentato segnalazione a Michel Barnier, Commissario europeo al Mercato interno e servizi, evidenziando che l’istituzione dell’IVIE contrasta con la previsione di cui all’art. 63 TFUE ha poi ricevuto risposta. Ho sempre seguito gli interventi e non mi pare di aver trovato successivo riscontro (o forse me lo sono perso).
    Continuo a ribadire in ogni caso la disparità di trattamento tra chi ha acquistato in passato e che quindi non pagherà nulla basandosi sul rogito, e chi invece dovrà sborsare migliaia di euro perchè l’ADE, che deve fare cassa, ha “deciso” che la base di calcolo deve essere la base TF del 2011, come sappiamo già ampiamente rivalutata dallo stato francese e sottoposta ad ulteriore rivalutazione dovendola moltiplicare per il coefficiente IMU.

  1093. anto ha detto:

    Chiedo se qualcuno ha informazioni in merito alla nuova tassazione, per i non residenti, degli immobili in Francia. Sapete se è passata? Vanno aggiunte alle tasse che già si pagavano? Grazie.
    http://barreca.net/plusv_immob.html

  1094. massimo ha detto:

    anto (1106)
    sembra proprio di si.
    sui redditi da affitto si pagherà la “contribution sur les revenus du patrimoine” del 15,5% oltre all’imposta del 20% sui redditi dei non residenti.
    Per le plusvalenze in caso di vendita si pagherà il 19+15.5%.
    Peggio di Monti!!!
    poichè venderò un paio di immobili, mi informo bene e poi vi farò sapere.

  1095. giannide ha detto:

    Non so se l’avete letto, notizia di questa mattina, all’interno della legge di stabilità:
    “È poi differita l’imposta sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero: i versamenti effettuati quest’anno e riferiti al 2011 saranno considerati acconti per il 2012.”

  1096. francesco ha detto:

    Qualcuno ha delle novità in merito all’applicazione dei contributi sociali CSG-RDS a plusvalenze immobiliari e revenus fonciers per i non residenti in Francia??

  1097. mariacristina ha detto:

    per Paolo commento 1100 leggo che hai inoltrato un questito alla Direzione Generale della A.d.E.
    Potresti gentilmente pubblicare il testo, vorrei anche io richiedere un esempio di calcolo e magari avere finalmente una idea chiara, grazie mille.

  1098. marina branco ha detto:

    x giannide Cosa vuol dire che l IVIE non e piu retroattiva?

  1099. marina branco ha detto:

    x francesco
    se non vado errata i contributi sociali si applicano solo agli affitti vide, i quali sono condiderati redditi fondiari (revenu foncieres).
    non si applicano agli affitti mueble, dichiarati con il regime microbic. Risulta?

  1100. giannide ha detto:

    x marina
    L’IVIE che si è pagata a luglio scorso (2012) si riferiva al 2011. Cioè mentre quest’anno si paga l’IMU per le case in Italia per il 2012, invece l’IVIE si paga per l’anno passato (2011).
    Come dire se hai venduto un alloggio in Francia il 1 gennaio di quest’anno, a luglio scosrso dovevi pagare lo stesso un anno completo di IVIE.

  1101. alberto ha detto:

    Aspettiamo l’approvazione della Camera e del Senato della legge di stabilità.Pare che sia stato inserito un comma che l’IVIE pagata nel 2011 sarà considerata per l’anno 2012 .

  1102. paolo ha detto:

    x mariacristina (1112).
    Ti risparmio fatica e delusione.
    L’A.d.E. ha risposto alla mia e-mail invitandomi a recarmi presso una loro sede dove, visionando la documentazione in mio possesso, alla quale facevo riferimento nella mia richiesta (Fishe de Valutation, Releve de Propriete, Avis Taxes Foncieres) sarà esaminato il mio caso.
    Mentre a voce i funzionari sono categorici quando devono mettere per iscritto scapolano.
    E’ evidente che non esiste ancora una direttiva generale e che le sedi periferiche sono in attesa di una circolare interpretativa ed esemplificativa o di un provvedimento che risponda ad un interpello specifico.
    Bisogna attendere nella speranza i chiarimenti arrivino prima del Settembre 2013.
    Suggerisco di controllare periodicamente il sito della A.d.E. per vedere se sono pubblicate circolari o provvedimenti specifici.
    Il tutto salvo sorprese contenute nella legge di stabilità.

  1103. massimo ha detto:

    per marina (1114)
    credo che i contributi sociali si applichino a tutti i redditi immobiliari: location vide (RF), location meublée (categoria BIC o microBIC) a partire dall’ 1/1/2012 e plus-values immobilières a partire dal 17/8/2012.

  1104. paolo ha detto:

    Legge di stabilità. La Camera dei Deputati ha approvato il testo con gli emendamenti al regime dell’IVIE e dell’ IVAE. Se confermati dal Senato occorrerà attendere le circolari appplicative dell A.d.E. perchè cambiano radicalmente le modalità e i tempi di pagamento, le procedure per il recupero di eccesso di imposta e quelle per sanare il difetto di imposta già pagate nel 2012 per il 2011. Con la speranza che l’A.d.E. colga l’occasione per sciogliere il dilemma su cosa sia il RMO.

  1105. anto ha detto:

    Per Massimo, ho scritto una mail al rappresentante fiscale in Francia (commercialista) mi aveva rassicurato in quanto questa tassazione era solo una proposta.
    Ti risulta qualcosa di diverso?
    Grazie

  1106. mario antonio ha detto:

    Tornando alla “filosofia” con cui è stata concepita – e anche alla luce delle novità che verranno introdotte dalla legge di stabilità – l’IVIE pare corrispondere sempre di più all’IMU, che tassa gli immobili sul territorio italiano. Da qui l’amara constatazione: lo stato italiano applica tasse su immobili esteri (gran parte dei quali già pagano nella loro nazione un’analoga imposta patrimoniale), ma ancora oggi non è in grado (o, delle due l’una, non intende farlo) di tassare in Italia gli immobili di proprietà del Vaticano. Sarei curioso di sapere se qualche proprietario di immobili nella città del Vaticano ha pagato l’IVIE, mentre mi chiedo come la normativa comunitaria possa non vedere questa evidentissima sperequazione…. non soltanto a Roma quindi, ma anche a Bruxelles o a Strasburgo torna utile avere propri santi in paradiso

  1107. anto ha detto:

    Allego la risposta del 18.10.2012 dello studio che mi tiene la contabilità in Francia, spero non siano disinformati.
    Sempre meglio però sentire diverse campane.
    Saluti e grazie a tutti per le sempre utili informazioni e aggiornamenti.

    Egregio Signor,

    L’amministrazione fiscale francese vuole cambiare la tasse sulla plus valenza ma per il momento questa legge non è stata votata, è un progetto.

    Cordiali Saluti.

  1108. miulli ha detto:

    @ mimma
    Cortesemente potrebbe girarmi anche a me la risposta scritta dell’AdE che sull’Iva non si paga l’Ivie? Grazie in anticipo, la mia mail è miulli@libero.it

  1109. massimo ha detto:

    anto(1123)
    il primo collegamento che ho inviato nel messaggio 1121 è quello del sito dell’amministrazione fiscale francese. Non mi pare che si possa avere ancora qualche dubbio.
    Inoltre ho letto sul “Figaro economie” che è prevista un’ulteriore tassa sulle plusvalenze immobiliari (per le residenze secondarie) superiori a 50000 euro con scaglioni tra il 2 e il 6%. Non so però se varrà anche per i non residenti.

  1110. anto ha detto:

    Grazie Massimo.
    Ho provato a riscrivere a questo studio però non mi hanno risposto, li paghi profumatamente ma fanno anche fatica a risponderti.
    Colgo l’occasione per chiedere se qualcuno ha un rappresentante fiscale in Francia con qui si trova bene.

  1111. paolo ha detto:

    La legge di stabilità è stata definitivamente approvata. Per uniformare l’IVIE all’IMU , almeno in termini temporali e non incorrere in censure e sanzioni comunitarie, l’IVIE e l’IVAFE pagate a Luglio del 2012 per l’anno fiscale 2011 costituiscono acconto per l’anno fiscale 2012. Pertanto, nel 2013, non andranno pagate a meno che non si debba integrare nel caso si abbia pagato di meno. Restiamo sempre in attesa che l’A.d.E. faccia chiarezza sul RMO; anche perchè mi pare si stia consolidando un orientamento prevalente ad identificare il RMO nella BASE della Taxe de Foncieres.
    A mio avviso sarebbe opportuna una azione collettiva finalizzata al riconoscimento della compensazione anche della Taxes d’ Habitanion. Se l’immobile estero è nella totale disponibilità del proprietario la T. H. la paga il proprietario. Sul fatto che sia di natura reddituale non ci piove: i Comuni francesi la determinano sulla base del valore locativo dell’immobile cioè sul reddito presunto che potrebbe determinare nel caso venisse locato; che la legge (non la circolare della A.d.E.) parli di diritto a compensare imposte di natura patrimoniale e reddituale già pagate nel Paese estero neanche.

  1112. massimo ha detto:

    Paolo(1127)
    a questo proposito, leggo la seguente frase su Fisco oggi (rivista dell’AdE):
    “Per l’Ivie, poi, l’applicazione dell’aliquota ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali, inizialmente prevista per i soli dipendenti dello Stato, di un ente locale o di un’organizzazione internazionale cui aderisce l’Italia, viene estesa alla generalità dei contribuenti. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito complessivo, oltre agli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze, anche quelli, sempre situati all’estero, non locati, qualsiasi sia la loro destinazione.”

    Non mi è chiaro il suo significato: se la casa all’estero è la mia abitazione principale, dovrebbe significare che sono là residente, quindi non sarei più soggetto passivo di imposta in Italia. Oppure vogliono dire che se ho un immobile all’estero che utilizzo personalmente quando mi ci reco, uso l’aliquota 0,4%?

  1113. paolo ha detto:

    per massimo 1128
    La riduzione allo 0,40% viene estesa a tutti i contribuenti e non solo ai dipendenti pubblici, etc. che pur permanendo all’estero per oltre 183 giorni l’anno non maturano la residenza fiscale all’estero, perdendo quella in Italia; che eleggono il loro domicilio presso la loro abitazione all’estero facendola diventare abitazione principale. La vecchia norma sperequava tra dipendenti pubblici o parapubblici e dipendenti di Società, Enti privati.
    Chi, mantenendo l’abitazione principale in italia, utilizza saltuariamente l’immobile di proprietà all’estero, non rientra in tale normativa.
    Logica vorrebbe che la proprietà immobiliare posseduta in Italia che, nel caso di cui sopra, diventa abitazione secondaria, debba essere tassata con l’IMU per le seconde case.
    La legge si stabilità viene pubblicata in G.U. oggi. L’A.d.E. dovrà editare circolari/ provvedimenti a chiarimento.
    Il tutto, come vedi, si complica. E sempre in attesa di avere l’interpretazione corretta e possibilmente definitiva sul RMO e la possibilità o meno di compensazione della T.d’H.
    Compensazione che ritengo possibile, nonostante quanto dice l’ A.d.E. nella sua circolare. La legge (ripeto la legge, che non può essere annullata da una circolare) circolare fa esplicito riferimento alla possibilità di compensare PRIORITARIAMENTE (quindi non ESCLUSIVAMENTE) imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale già pagate nel Paese estero. E la T. d’ H. ha natura reddituale.

  1114. sonia ha detto:

    ho saputo che lo 0,40 è da considerarsi per abitazioni non locate, quindi stando a qs chi possiede un immobile a proprio uso dovrebbe rientrare in qs percentuale (agevolata).
    a qualcuno corrisponde?

  1115. paolo ha detto:

    x sonia 1130
    La riduzione dell’aliquota allo 0,40% attiene gli immobili esteri eletti dal proprietario ad abitazione principale. Generalmente riguarda dipendenti pubblici, e dopo la modifica in legge di stabilità anche privati prima esclusi, che prestano attività lavorative continuative all’estero presso organismi decentrati dello Stato italiano, organismi comunitari, organismi internazionali, etc.
    Nel caso, logica vorrebbe, che l’eventuale immobile di proprietà in Italia che prima era residenza principale assoggettata ad IMU allo 0,40%, diventa secondaria e quindi soggetto all’aliquota dello 0,76%.
    La legge di stabilità ha chiarito che se l’immobile è in uso proprio esclusivo va dichiara la sola IVIE e non anche, ai fini IRPEF, l’eventuale reddito presunto sulla base della legislazione estera (vedi Francia). Qualora invece l’immobile sia locato il reddito derivato andrebbe denunciato nel quadro RM del modello Unico; salvo non si siano già state pagate imposte reddituali nel Paese estero che possono essere compensate.
    Segui il sito della A.d.E. Dovrebbero arrivare circolari/ provvedimenti chiarificatori.
    I miei sono commenti interpretativi basati su mie logiche. Prendili sempre con le pinze.

  1116. Luigi ha detto:

    A suo tempo ho dichiarato l’apertura di un conto francese e segnalato sempre le movimentazioni sul modello RW. L’anno scorso la mia banca X so è fusa con la Y e il nuovo conto pporta le coordinate della banca Y , non esistendo più la X.
    Come mi devo comportare quest’anno col modulo RW? Chiudo il conto della X e apro quello della Y? M come trasferisco i soldi, visto che il trasferimento è tutto interno e io non ho fatto nulla? Qualcuno mi sa dire qualcosa?

  1117. Mariacristina ha detto:

    Buongiorno, a pag 21 delle istruzioni Unico 2013 trovo:

    Si precisa che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 commi 518 e 519 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) l’imposta versata nel 2012, sebbene originaziamente costituisse l’imposta per l’anno 2011 in base alla norma sostitutiva dell’IVIE , deve considerarsi acconto per l’anno d’imposta 2012.

    ma cosa significa che quest’anno posso portare in detrazione quanto pagato l’anno passato?

  1118. alberto ha detto:

    L’IVIE pagato nel 2012 NOn doveva essere pagata .Quindi va in detrazione per l’anno 2013(riferito al 2012).Tenuto conto che la Tax Fonciere è aumentata mentre il valore di acquisto resta uguale……la differenza per ora non sarà ricuperata.

  1119. gobgraz ha detto:

    Siamo a fine maggio, qualcuno ha le idee chiare circa il trattamento da riservare agli immobili detenuti in Francia? Sono usufruttuaria di un monolocale locato a Nizza, per il quale gia’ pago tax fonciere e impot sur les revenus (la tax d’habitation la paga ovviamente l’inquilino). Posso dedurre dall’Ivie oltre la t. Fonciere anche l’impot sur les revenus (quella sul reddito da locazione pagata in Francia)? Inoltre, domando: l’Ivie va calcolata sull’intero prezzo d’acquisto o sul valore dell’usufrutto in base ai coefficienti francesi?grazie in anticipo…sono stremata dalla ricerca della soluzione corretta… Possibile dover sempre navigare a vista?!!!

  1120. Sandro ha detto:

    x “Immobili all’estero” (1136)
    perché date informazioni erronee? Non è vero che per le case di Belgio, Francia, Islanda, Malta si deve fare riferimento esclusivamente al costo di acquisto o al valore di mercato.
    La circolare AdE n. 28/E del 2 luglio 2012 prevede la possibilità di far ricorso a un valore espressivo del reddito medio ordinario previsto dalla legislazione estera, con l’applicazione del coefficiente stabilito in Italia ai fini dell’IMU (160 per fabbricati ad uso abitativo). Resta da chiarire se per la Francia sia da prendere il VLC 2012, già ampiamente rivalutato ai fini della taxe foncière, o quello originario del 1971.

  1121. maurom ha detto:

    Per coloro che detengono una casa in Francia…..
    ( postato, se qualcuno è interessato, sotto l’articolo del 2013)

  1122. Paola ha detto:

    Per maurom: come faccio a leggere l’articolo postato del 2013?

  1123. maurom ha detto:

    per Paola
    se nella pagina iniziale di SoloFinanza in alto a destra scrivi “valore immobili estero” do po il clic su VAI compare la pagina con due articoli s sull’argomento. Il primo è quello scritto il 27 maggio 2013. Il secondo è quello del 4 maggio 2012

  1124. bobo ha detto:

    Quesito: Nel modulo RW del mod. UNICO 2013 viene richiesto di indicare gli investimenti all’estero, e nel caso specifico, gli immobili situati all’estero. Codice stato estero – codice operazione – importo. Ora, il codice stato estero e il codice operazione sono facilmente reperibili nelle istruzioni, ma per quanto riguarda l’importo, non ho trovato riferimenti. Potete darmi qualche ragguaglio? Negli anni precedenti era obbligatorio indicare la somma dei bonifici effettuati verso l’estero ma mi pare che quest’anno non sia da ripeterli. Si riporta lo stesso valore utilizzato per il calcolo dell’imposta IVIE da pagare e cioè per quanto mi riguarda VLC70X160 ?Grazie.

  1125. soleone ha detto:

    Per marum, mi sembra uno scenario inquietante……………….

  1126. Daniele ha detto:

    @Bobo: Il VLC70 non va preso in alcun modo come riferimento, per la Francia vale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il valore d’acquisto. Te lo dico per certo perchè da gennaio lavoro all’Agenzia delle Entrate.

  1127. alberto ha detto:

    Ha ragione.Valore d’acquisto x 0,76 – tax d’ habitation.=IVIE ma attenzione….. su .quella pagata l’anno scorso e NON dovuta….

  1128. soleone ha detto:

    Per Daniele, la famosa circolare 28/E cita…. Per evitare disparità di trattamento tra
    contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse…….quindi , com’è possibile che si debba usare esclusivamente il valore d’acquisto, oppure se si usa il Valore base risulta un valore dell’immobile molto maggiore del valore di acquisto e di mercato?

  1129. paolo ha detto:

    ma chi come me che lo scorso anno ho pagato l’IVIE su immobile in Francia, (sul valore d’acquisto – taxe fonciere) come deve compilare il mod F24 quest’anno?
    deve pagare il saldo 2012 e l’acconto 2013?
    lo scorso anno ho pagato solo il saldo 2011 (a posteriori non dovuto) ma non l’acconto.
    qualcuno ha le idee chiare?
    inoltre siccome dal mod 730 che ho presentato quest’ anno risulta un credito di imposta per i redditi esteri (casa locata) che non ho potuto recuperare integralmente causa capienza, posso utilizzare questo credito per compensare l’IVIE? e se si già da quest’anno oppure devo attendere l’anno prossimo?

    e poi si devono compilare anche i modelli CR + RX ?

    confuso. mi sa che devo andare all’agenzia..
    grazie

  1130. mariacristina ha detto:

    risposta a Paolo.

    Anche io ho pagato l’anno scorso e non ho calcolato nessun acconto x il 2013.
    quest’anno ho compilato RM (con indicazione a decurtazione di quanto pagato l’anno scorso) , RW e RX per esporre il credito.
    Quando a dicembre con F24 pagherò l’acconto spero di poter portare a decurtazione la parte del credito scaturito da questa dichiarazione.

  1131. mariacristina ha detto:

    Attenzione vedo che Alberto parla di Tax d’habitation, la circolare parla della possibilità di decurtazione della Tax Fonciere!!!

  1132. alberto ha detto:

    Pardiìon… tax fonciére……

  1133. maurom ha detto:

    per Paolo

    Ciò che hai versato lo scorso anno vale come acconto per il 2012 e lo inserisci nel rigo RM32 col2, quindi lo recuperi perchè lo sottrai subito dall’importo che hai calcolato RM32 col1)

    L’Ivie va versata con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef.
    Quindi per il 2013 occorre versare acconto del 99% (con F24)
    L’acconto non è dovuto se l’importo calcolato – taxe fonçière è inferiore a 51,66 euro

    Il mio dubbio è se la taxe foncière vada detratta piena o al netto delle ordures.
    Qualcuno può dire qualcosa di certo?

  1134. paolo ha detto:

    Vedo che la confusione continua. Ad oggi l’unico “documento ufficiale” che fa testo è la circolare 28 del 2 Luglio 2012 della A.d.E. Purtroppo i pareri interpretativi, anche di dipendenti della A.d.E., non fanno testo. Molte sedi provinciali della A.d.E. hanno fornito interpretazioni opposte. Ma sempre a voce; mai per iscritto.
    Per gli immobili in Francia la circolare 2/7/2012 della A.d.E. consente l’utilizzo del RMO (Reddito Medio Ordinario) se più favorevole rispetto a valore in atto/ di costruzione/ di valutazione. E’ l’A.d.E. che si “inventa” il RMO; la legge non ne parla. Lo fa per evitare, almeno in parte, alla disparità di trattamento (concetto esplicitamente riportato nella circolare) tra un acquisto datata e uno più recente qualora si utilizzi il valore in atto. Resta ancora da capire, perchè l’ A.d.E. PER ISCRITTO (con una circolare, con un provvedimento o con una risposta a interpello) non si è ancora pronunciata, se il RMO (da rivalutare per 160) corrisponde al VLC70 o alla “BASE” dell’anno in corso (già rivalutata dal 1971 ad oggi annualmente) per il calcolo della Taxes de Foncieres. Io, per evitare contestazioni riservandomi di chiedere eventualmente il rimborso, ho utilizzato la “Base”. La circolare della A.d.E. recita esplicitamente che è compensabile la T. F. già pagata, senza fare riferimento ad esclusioni.
    Resta ancora aperto il caso della compensazione della Taxe d’ Habitation. La circolare della A.d.E. esclude la possibilità. La legge parla di compensazione prioritariamente di imposte di natura patrimoniale e, se resta un credito di imposta, anche di quelle di natura reddituale. La T.d’H. in Francia è una tassa di natura reddituale a favore dei comuni. Infatti è determinata sul reddito locativo presunto dell’immobile; e la paga chi utilizza l’immobile.
    Come sempre: seguire il sito della A.d.E. Fare sempre riferimento a documenti scritti. Attenzione agli esperti!

  1135. Massimo ha detto:

    Ho un monolocale di 30 mq in Francia e dal calcolo che mi hanno fatto devo pagare in tutto quasi 1.600 € di IVIE mi sembra spropositato, qualcuno sa dirmi come si deve calcolare il valore? Grazie

  1136. Alberto ha detto:

    Valore di acquisto (coem da atto di acquisto notarile)x 0,75 meno la TX d’Habitation(escluso canone della televisione se c’è)…..
    100.000 x0,75= 750 -500Tx d’Hab…=IVIE 250€,Ciao

  1137. Massimo ha detto:

    Grazie gentilissimo!!!

  1138. Mariacristina ha detto:

    nota per ALberto / Massimo
    attenzione si detrae la Taxe Foncienre non la tax d’Habitation!!! attenzione

    nota per tutti … confermate che entro il 30/11 va versato l’acconto del 100% ?!
    grazie

  1139. Anto ha detto:

    Volevo chiedere un vostro parere.
    Per, quest’anno, chi indica il valore catastale calcolato con il valore vlc e non con la base, in caso di contestazioni potrebbe avere problemi anche con le sanzioni per il quadro rw?
    Grazie è buona ivie a tutti.

  1140. massimo2 ha detto:

    anto, tieni presente che la base è calcolata abbattendo del 50% il vlc, quindi usando quest’ultimo avresti l’IVIE doppia.

  1141. anto ha detto:

    Grazie Massimo.
    Il mio dubbio era però relativo al fatto che se calcoli il valore catastale con i dati del VLC 70, il valore catastale risulta più basso rispetto a quello calcolato con il valore base/2, pertanto, considerato che, quest’anno tali valori vanno indicati nel quadro RW, in caso di contestazioni possono esserci 2 tipi di sanzioni, quelle relative al quadro RW e quelle per la minore IVIE.

  1142. massimo2 ha detto:

    Anto, io utilizzo la base della taxe fonciere dell’anno di imposizione.
    In una circolare dell’ADE (28E del 2012) avevo trovato questa frase: “il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E’ il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 per cento ai fini dell’applicazione della tax fonciere”.
    Quando parlano di eventuali rettifiche, secondo me, ma non è vangelo, intendono anche la rivalutazione del VLC.

  1143. anto ha detto:

    Massimo 2.
    Il vero problema però è che, da quest’anno, se ritengono che quel valore non va bene, ti possono sanzionare anche per incompleta compilazione del quadro rw, dal 3% al 10%.
    Ho letto che c’è chi propone di compilare 2 quadri rw, uno con il valore di acquisto, come l’anno scorso, e uno con la rendita catastale, dove poi si calcola l’ivie.

  1144. massimo2 ha detto:

    Anto, penso che puoi usare sia la base TF x coefficienti IMU, sia il valore d’acquisto senza problemi, come spiegano a pag. 10 della circolare che ti ho citato. Mi pare poi ovvio che ci possano essere discordanze tra il valore RW di quest’anno ed i precedenti, dato il fatto che prima il valore in questo quadro poteva essere diverso da quello utilizzato per il calcolo IVIE
    In quanto a compilare due quadri distinti in RW, sei sicuro che poi non ti chiedano due volte l’ IVIE?

  1145. anto ha detto:

    Massimo,2
    Ha ragione, penso che magari ti convochino per chiedere spiegazioni.
    Ti volevo chiedere se usi la base della T. F. moltiplicata per 160, perché nel mio caso mi risulta un valore oltre il doppio di quello che ho pagato, altro che similitudine con la nostra imu.
    Allego link dove ho letto il problema del quadro RW
    http://www.ecnews.it/2014/05/problematica-compilazione-rw-per-titolare-effettivo/

  1146. massimo2 ha detto:

    Anto,
    sì, io uso la base TF moltiplicata per 160. Ho controllato recentemente i coefficienti di attualizzazione del VL2012 rispetto al VL70. Nel Var è 4,89 e nell’Essonne (regione parigina) è di 5,59. Nei due casi dunque, l’uso della base2012 rispetto al VLC70 ti da valori dell’immobile superiori di circa 2,4 e 2,8 volte, come tu hai verificato.
    Comunque è inutile cercare analogie con l’ IMU. L’Ivie è un’imposta patrimoniale e basta. I servizi li paghiamo già in Francia.
    Per quanto riguarda la doppia compilazione in RW, mi pare un po’ rischiosa. L’ esempio mostrato riguarda poi un caso più complesso di un semplice possesso di immobile.


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