Immobili all’estero: come calcolare l’IVIE

Di
calcolare IVIE

Tempo fa, il nostro articolo su come calcolare il valore catastale degli immobili all’estero aveva dato origine a un vero e proprio forum online riguardante l’IVIE (Imposta sul Valore Immobili all’Estero), introdotta nel 2011 dal Governo Monti e riservata a tutti i contribuenti italiani proprietari di abitazioni all’estero.

Il calcolo dell’IVIE si rivela sempre piuttosto complicato, poiché le aliquote e le disposizioni finanziarie possono essere variate nel frattempo.

Il versamento dell’IVIE deve avvenire in base alle regole dell’IRPEF, ovvero con un acconto (in una o due rate) seguito da un saldo.

Sono soggetti all’IVIE tutti gli immobili posseduti all’estero, anche quelli che non producono reddito. Unica eccezione, le nude proprietà.

Dal 1° gennaio 2016 l’imposta IVIE non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ma ora vediamo come si calcola l’IVIE. Occorre individuare la base imponibile utilizzando:
* per i paesi dell’UE + Norvegia, Islanda e Liechtenstein, si usa il valore catastale, esattamente come esso è calcolato nella nazione in cui si trova l’immobile quando occorre pagare imposte sul reddito o sul patrimonio. Sono sprovviste di valore catastale le case di Belgio, Francia, Islanda, Malta: per questi Paesi si deve fare riferimento al costo di acquisto o al valore di mercato (vedi sotto).
* per tutti gli altri paesi, il valore dell’immobile è il costo che risulta sull’atto di acquisto e – se questo manca – è il valore di mercato rilevabile in base ai valori medi risultati dai listini elaborati dagli operatori immobiliari in quella località.

Le aliquote da applicare sono due e le cifre da versare si calcolano moltiplicando il valore catastale per i medesimi coefficienti della tassa municipali sugli immobili (IMU):
* 0,76% del valore dell’immobile per le “seconde case”. L’esborso non è dovuto se l’importo complessivo non supera i 200 euro (ovvero – a spanne – se la casa ha un valore che non supera i 26.000 euro).
* 0,4% del valore dell’immobile per le “prime case”. In questo caso si possono detrarre dal versamento 200 euro in quanto si tratta di abitazione principale + un bonus di 50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che viva e risieda nell’immobile. La detrazione totale non può però superare i 400 euro.

Se il contribuente ha già versato tasse sulla casa nel paese straniero, questa cifra può essere detratta dall’IVIE da pagare in Italia. Anche la Taxe Foncière e l’Iimpôt de solidarité sur la fortune (ISF) francesi e l’Impuesto sobre bienes immuebles spagnolo possono essere detratti.

In ogni caso l’imposta deve essere dichiarata e versata mediante modello Unico, da solo o in aggiunta al 730. Di esso dovranno essere compilati frontespizi e il quadro RM30-31 e sezioni XV-A (nella seconda e terza colonna la quota e il periodo di possesso, espresso in mesi, mentre le colonne da 4 a 7 sono adibite al calcolo dell’IVIE, al credito per le imposte pagate all’estero e alle eventuali detrazioni e l’imposta dovuta), mentre il rigo RM32 è dedicato all’eventuale scomputo dell’imposta pagata l’anno scorso.

I codici per pagare l’imposta sugli immobili esteri sono i seguenti:
4041 per il saldo;
4044 per la prima rata dell’acconto;
4045 per la seconda rata dell’acconto.

Per tutti gli aggiornamenti normativi, si consiglia di consultare la pagina IVIE dell’Agenzia delle Entrate.

13 commenti su “Immobili all’estero: come calcolare l’IVIE”
  1. G. Palazzo ha detto:

    Nell’articolo non viene specificato l’ammontare % della prima rata acconto IVIE
    Grazie
    G. Palazzo

  2. maurom ha detto:

    Per i detentori di una casa in Francia potrebbe profilarsi una ulteriore fregatura.
    Come noto, in alternativa agli atti di acquisto è possibile, per il calcolo dell’Ivie, avvalersi del RMO e utilizzare i coefficienti IMU (come ha detto anche Sandro nel post dell’altro ieri).

    Senonchè, mentre nella circ. 28/E (02/07/12) è esplicitato che il metodo di cui sopra è applicabile “a scelta del contribuente”, nelle istruzioni interne per i consulenti dell’ AdE questa alternativa, per quanto riguarda la Francia, risulterebbe prioritaria rispetto all’atto di acquisto, quindi obbligatoria (almeno così mi è parso di capire).
    Sarebbe utile poter verificare questo aspetto presso altre Agenzie.

    In effetti se si prende in considerazione la “base” su cui è calcolata la taxe foncière (= 1/2 VL) e si applicano i coefficienti IMU si viene a determinare un’ Ivie che è almeno 3 volte l’ IMU corrispondente. Altro che “analogia con l’IMU che si applica agli immobili in Italia”!
    Per fare un esempio se VL= 4000 l’vie risulta: 2000 x 160 x 0,0076 = 2432 E.

    Diverso sarebbe il discorso se si applicasse il VL70. In questo caso sì che ci sarebbe analogia con l’ Imu in quanto si applicherebbero gli stessi coefficienti a “redditi” entrambi pre-rivalutazione.
    Discorso che l’ AdE non sembra prendere in considerazione ma che noi dovremmo comunque sostenere se non altro per dimostrare la illogicità del calcolo che prevede la doppia rivalutazione.

  3. maurom ha detto:

    Ciascuno avrà ormai deciso quale strada percorrere per il calcolo dell’Ivie (ammesso che, almeno per gli immobili in Francia , la scelta sia ancora possibile).
    Per tutti c’è comunque il discorso della detrazione della taxe foncière, ovvero se questa debba considerarsi al netto delle ordures o piena.
    Per logica a me sembrava dovesse detrarsi al netto della quota rifiuti in quanto trattasi di una spesa in generale a carico di chi occupa la casa (e non del proprietario).
    Tuttavia nello schema a disposizione dei consulenti dell’AdE ho potuto vedere, nella colonna detrazioni, che per la Francia compare la dicitura taxe foncière senza alcuna nota. Ciò potrebbe far pensare che avendo lo Stato francese incluso questa voce nella foncière, ed essendo questa una patrimoniale, l’amministrazione italiana la consideri tale nel suo complesso senza entrare pertanto nel merito delle voci che la compongono.

  4. soleone ha detto:

    Per Marum, se dovesse essere prioritario prendere in considerazione la “base”, mi sembra profilarsi uno scenario da paura, vicino all’esproprio.

  5. Daniele ha detto:

    @Maurom: Il VL70 non va preso in alcun modo in considerazione per il calcolo dell’IVIE. Per la Francia si prende esclusivamente il valore di acquisto. Lavoro da gennaio all’A.D.E., e te lo posso dare per certo al 99,9%.

  6. maurom ha detto:

    per Daniele
    Ti ringrazio per la precisazione.

    Anche a me sembrava che l’AdE non intendesse prendere in considerazione il VL70.
    Io ho voluto farne riferimento dopo aver letto il capitolo V (Novità in materia di Ivie e Ivafe) del mese scorso in cui l’AdE parla di modifiche miranti ad “equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili detenuti in Italia per i quali si applica l’imposta municipale propria (IMU)”
    Ora non v’è dubbio che per rendere le due imposte quantomeno similari, oltre a stesso moltiplicatore e stessa aliquota occorre anche che i due redditi a cui applicarli siano entrambi non rivalutati. L’utilizzo del VL2012, già ampiamente rivalutato, condurrebbe viceversa, per una stessa casa, ad un importo dell’ Ivie pari a circa tre volte l’Imu.

    Comunque se è certo che si può prendere il valore d’acquisto (ovvero non è prioritario il calcolo con l’utilizzo del VL) ci riferiremo al contratto d’acquisto.

    Rimane il dubbio sulla detrazione della taxe foncière, ovvero se questa debba detrarsi intera o al netto delle ordure. Tu puoi dirci qualcosa in merito?

  7. Daniele ha detto:

    Buongiorno a tutti, mi ritrovo di nuovo a scervellarmi con questa maledetta IVIE:
    La commercialista di mio fratello (anche lui possessore di alloggio in Francia) ha detto che l’IVIE versata l’anno scorso va a compensare quella per il 2012 e, però, a Novembre di quest’anno bisognerà versare l’acconto (95%) IVIE per il 2013 (senza detrarre la taxe fonçière che avremo già pagato ad ottobre 2013) in quanto questa tassa é assimilabile all’IRPEF. Vi risulta ?

  8. maurom ha detto:

    per Daniele

    l’Ivie va versata con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef.

    L’imposta versata nel 2012 è considerata acconto per il 2012 (e non più imposta 2011).

    Pertanto:

    nel rigo RM32 colonna 1 riporti l’imposta dovuta (ovvero quella che ti risulta dal calcolo dopo aver detratto la foncière)

    nello stesso rigo colonna 2 insersci l’acconto 2012 (ovvero ciò che hai versato lo scorso anno)

    la differenza colonna1 meno colonna2 costituisce il saldo 2012 (=a zero se quest’anno hai fatto lo stesso calcolo dell’anno scorso

    Per il 2013 occorre versare l’acconto (con F24) pari al 99% dell’importo di rigo 32 colonna1
    (l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo32 col.1 è inferiore a 56,66 euro)

  9. maurom ha detto:

    Invece il mio dubbio è: la taxe foncière deve essere detratta intera o al netto delle ordures?
    Qualcuno ha potuto accertalo?

  10. paolo ha detto:

    Ad oggi l’unico “documento ufficiale” che fa testo è la circolare 28E del 2 Luglio 2012 della A.d.E. I pareri interpretativi, anche di dipendenti della A.d.E., non fanno norma. Molte sedi provinciali della A.d.E., sullo stesso interpello, hanno fornito interpretazioni opposte; sempre a voce, mai per iscritto.
    Per gli immobili in Francia la circolare 2/7/2012 della A.d.E. consente l’utilizzo del RMO (Reddito Medio Ordinario) se più favorevole rispetto a valore in atto/ di costruzione/ di valutazione. E’ l’A.d.E. che si “inventa” il RMO. La legge istitutiva di IVIE e IVAFE non ne parla. L’A.d.E. con il RMO cerca di ovviare alla “disparità di trattamento” (concetto esplicitamente riportato nella circolare) tra un acquisto datato e uno più recente, qualora si utilizzi il valore in atto (utilizzando il valore in atto un monolocale a Mentone acquistato nel 2005 paga una IVIE più alta di una villa acquistata a Cap d’Antibes nel 1930).
    E’ sempre l’A.d.E. che riconosce natura patrimoniale alla Taxes de Foncieres (vedi tabella allegata alla circolare), che è invece una imposta di natura reddituale. Infatti i Comuni francesi la calcolano sulla base del reddito locativo presunto derivato dal VLC Valour Locative Catrastal, attribuito dalla Fische de Valutation e dal Releve de Propriete (la nostra Visura catastale); i due documenti rilasciati dalla amministrazione francese che accompagnano ogni immobile.
    Resta ancora da capire perchè l’ A.d.E., PER ISCRITTO (con una circolare, con un provvedimento o con una risposta a interpello) non si è ancora pronunciata se il RMO (da rivalutare per 160) corrisponde al VLC70 o al VLC12= “BASE” dell’anno in corso (già rivalutata dal 1971 ad oggi annualmente) per il calcolo della Taxes de Foncieres. Io, per evitare contestazioni, riservandomi di chiedere eventualmente il rimborso dell’eccedenza pagata, utilizzao la “Base” dell’anno in corso x 160.
    La circolare della A.d.E. recita esplicitamente che è compensabile la T. F. già pagata, senza fare riferimento ad esclusioni. Poichè la Taxes de Foncieres è la somma di diverse imposte, anche questa materia dovrà essere chiarita. Ad oggi l’A.d.E. nella circolare non fa riferimento ad esclusioni (vedi sempre tabella).
    Resta anche aperto il caso della compensazione della Taxe d’ Habitation. La circolare della A.d.E. esclude la possibilità. La legge prevede la possibilità di compensare imposte prioritariamente di natura patrimoniale e, nel caso resti un credito di imposta, anche di quelle di natura reddituale. La T.d’H. in Francia è una tassa di natura reddituale a favore dei comuni. Infatti è determinata sul reddito locativo presunto dell’immobile e la paga chi utilizza l’immobile. Se l’immobile l’utilizza esclusivamente il proprietario dovrebbe essere anch’essa detraibile.
    Come sempre: seguire il sito della A.d.E. Fare sempre riferimento a documenti scritti. All’ A.d.E. chiedere sempre risposte scritte.

  11. sandra ha detto:

    in realtà la taxe foncière ha natura reddituale (non è una vera imposta patrimoniale) e nella taxe d’habitation vi è una componente patrimoniale (il canone televisivo, riferito al possesso di una TV, ovvero di un bene).
    Quanto all’ADE, continua a non chiarire quanto interessa al 60% dei contribuenti italiani che pagano l’IVIE, ovvero se per gli immobili in Francia va considerato il VLC70 o il VLC attualizzato.
    Il bello è che a questo blog partecipa un dipendente dell’ADE (Stefano, se non ho capito male) e anche lui, come il suo direttore generale ne sa meno di noi!
    C’est l’Italie, bellezza (e non puoi farci niente)

  12. anto ha detto:

    Un nuovo problema.
    Il valore catastale per determinare l’ivie va indicato nel quadro rw, pertanto se contestano tale valore, credo che ci siano anche le sanzioni inerenti il quadro rw oltre a quelle sul’lvie.
    Avete idee a tal proposito?

  13. Edoardo ha detto:

    Vorrei che qualcuno mi chiarisse le idee. Ho una unità immobiliare in Francia e sino ad oggi mi sono affidato ad un CAF per il calcolo di quanto versare come Ivie. Da quanto ho capito il calcolo viene fatto sulla base del costo di acquisto x 0,76 a cui dal 2012 si può detrarre le sole taxes foncieres. Questa tassa è quindi una patrimoniale aggiuntiva su chi possiede un immobile all’estero. Tutto ciò mi sembra discriminante soprattutto per il fatto che questa tassa risulta, nel mio caso, praticamente doppia rispetto a quanto pago come taxes foncieres in Francia (in sostanza pago circa la stessa cifra nei due Paesi). Come è possibile che a livello comunitario si possa tassare 2 volte lo stesso bene? A fronte di quali diritti lo Stato italiano si fa pagare una tassa patrimoniale su un bene per il quale non mi da nessun servizio? Non esiste a parer vostro un limite di costituzionalità in tutto questo? E come se non bastasse bisogna versare insieme al saldo 2013 anche un “anticipo” del 100% circa sul 2014! Grazie delle vostre opinioni e saluti.


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